Sentenza breve 14 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 14/03/2026, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00088/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00035/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 35 del 2026, proposto dal Sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Russi, con domicilio eletto presso il suo studio in Pordenone, via Cairoli 1;
contro
- Ministero dell'Interno e Questura di Pordenone, in persona – rispettivamente – del Ministro e del Questore p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato presso la cui sede distrettuale, in Trieste, piazza Dalmazia, n.3, sono ex lege domiciliati;
- Azienda Sanitaria Friuli Occidentale – Asfo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Cudini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensiva
del certificato di inidoneità psico fisica emesso dal Collegio Medico Legale FVG dell'ASFO del 20/10/2025 che ha accertato che il Sig. -OMISSIS- non è in possesso dei requisiti di idoneità;
del decreto della Questura di Pordenone prot. 0064016 del 18/11/2025 avente ad oggetto la revoca della licenza di porto di fucile uso sportivo n. 301593-Q notificato in data 19/11/2025
nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso a quelli sopra indicati;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale – Asfo;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 il Presidente Cons. Avv. Carlo Modica de Mohac di Grisi' e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. Il 23 marzo 2024 la Questura di Pordenone rilasciava al Sig. -OMISSIS- - d’ora innanzi denominato “ricorrente” o “interessato” - la licenza di fucile n. 301593-Q per l’esercizio dello sporto del tiro al volo.
Il 29 giugno 2024, un amico del ricorrente avvisava la Compagnia Carabinieri di Padova che quest’ultimo - proprio in ragione dell’amicizia che li legava - gli aveva confidato, in stato di ubriachezza, che di tanto in tanto nelle ore serali rimaneva assorto con la propria pistola in mano resistendo alla tentazione di spararsi.
II. A seguito di tale segnalazione, il ricorrente veniva condotto al Pronto Soccorso e sottoposto a visita psichiatrica presso l’Azienda ospedaliera universitaria di Padova che licenziava la seguente diagnosi ( rectius : relazione): “ il paziente risulta vigile, lucido, orientato, collaborante. Eloquio normo/modulato. Pensiero ben direzionabile, corretto nella forma e nel contenuto, esprime congruamente i propri vissuti che non paiono connotati da elementi suggestivi di alterazione timica o di alterazioni di marca psicotica, risultando nella norma. Non dis/percezioni. Fuma circa 10 sigarette/die, potus saltuario con binge drinking, nega stupefacenti. RSV conservato. Nega ideazione anticonservativa e auto/eterolesiva”, concludendo che “non si ravvedono elementi suggestivi di acuzie psichiatrica”..
Il ricorrente veniva pertanto dimesso dall’Ospedale di Padova con semplice diagnosi di intossicazione alcoolica, esclusi - pertanto, seppur all’esito di una visita necessariamente sommaria - qualsiasi patologia psichiatrica o disturbo psicologico.
III. Ciò non di meno, all’esito di tali accertamenti sanitari, la Legione Carabinieri di Pordenone (Stazione di -OMISSIS-) procedeva all’immediato “ritiro cautelare” (ai sensi dell’art.39 del T.U.L.P.S) dell’arma regolarmente detenuta dal Sig. -OMISSIS-; e dava comunicazione dell’accaduto alla Prefettura ed alla Questura di Pordenone.
IV. Successivamente , il 17 luglio 2024 la Prefettura di Pordenone notificava al ricorrente l’avvio del procedimento di divieto di detenzione armi, munizioni e materiale esplodenti ,
L’interessato presentava note esplicative e giustificative.
V. Ma con provvedimento di cui alla nota prot. 36888 del 20/07/2024 la Questura di Pordenone gli comunicava l’avvio dell’ulteriore procedimento ammnistrativo volto alla revoca del porto di fucile ad uso sportivo precedentemente rilasciatogli .
Anche questa volta l’interessato presentava note difensive.
VI. A questo punto, la Questura invitava l’interessato a sottoporsi ad accertamenti medico/sanitari volti a verificare la sussistenza dei requisiti psico/fisici, presso la Commissione medico/legale di Pordenone.
VII. In tale contesto procedimentale, l’interessato produceva un certificato rilasciatogli il 30 maggio 2025 dall’ASFO di Pordenone, attestante l’assenza di qualsiasi patologia mentale sia attuale che pregressa a lui riferibile; ed il suo stato di benessere psichico, nonché - quale esito di specifici esami (del sangue e del capello) - l’assenza nel corpo di tossine rivelanti l’uso di sostanze stupefacenti.
Produceva altresì la “valutazione psico/patologica” effettuata dal Presidio ospedaliero dell’ASFO di Pordenone, dalla quale emerge (si riporta testualmente):
quanto alla personalità ed al senso della realtà, che “ il Sig. -OMISSIS- ha dato una rappresentazione equilibrata dei propri problemi e delle proprie risorse per fronteggiarli …”, nonché “… L'assenza di distorsioni nella rappresentazione di sé, sia in senso migliorativo che in senso peggiorativo …”;
quanto al rischio suicidario, che “… Il Sig. -OMISSIS- non riferisce alcun pensiero o impulso suicidario, l'umore risulta sufficientemente equilibrato e dimostra un buon attaccamento alla vita” … ragion per cui … “Sulla scorta delle risposte al test è possibile, quindi, escludere allo stato attuale un rischio suicidario (D; DEP; DEP4; Sc2) …!; che, inoltre, “… Il tono dell'umore dell'uomo è equilibrato: i livelli di tristezza ed euforia presentano valori che restano all'interno del range di normalità (D; DEP;MaK)”;
quanto al controllo dell’aggressività , che “… L'uomo si sente in grado di modulare i propri impulsi aggressivi, di tollerare la frustrazione e di evitare manifestazioni esagerate di rabbia (ANG). Si sente, cioè, in grado di esercitare un buon controllo su questo tipo di emozione e di evitarne le manifestazioni più vistose. … L'uomo non mostra avversione verso regole e norme sociali, né verso l'autorità costituita. Non riporta forme significative di trasgressione nel corso della sua vita Pd2; ASP) …
La relazione dell’ASFO concludeva, pertanto, rappresentando che “Dalle scale cliniche non si riscontra nessun elemento di psicopatologia (non risulta attivata la "triade psicotica” e nemmeno la "triade nevrotica"); si rileva un quadro psichico ben equilibrato e con buone risorse da parte del paziente nel far fronte ad eventuali criticità ...”.
Ed ancora:
- il 19 giugno 2025, l’ASFO di Pordenone - Dipartimento Dipendenze, attestava in una “relazione alcoologica” concernente il Sig. -OMISSIS-, che “Al momento non è presente un disturbo da uso di alcool ...”;
- il 2 giugno 2025 la medesima ASFO, rilasciava un certificato integrativo del certificato emesso il 30 maggio 2025 mediante cui, a seguito di ulteriore esame, confermava l’assenza di qualsiasi attuale patologia mentale o psico/patologia.
VIII. Non ostante ciò, il 20 ottobre 2025 il Collegio Medico Legale del Friuli-Venezia Giulia - ASFO di Pordenone, acquisito il certificato emesso a seguito dell’episodio di intossicazione alcoolica della notte 29 giugno 2024 (culminato nel ricovero presso il locale Pronto Soccorso), emetteva un giudizio di inidoneità all’uso delle armi a carico dell’interessato
IX. Quest’ultimo si sottoponeva - allora - ad una perizia psichiatrica all’esito della quale, il 12 dicembre 2025, il perito (-OMISSIS-), “valutati gli atti; visitato l’attore, considerati i test somministrato all’epoca e le visite effettuate” - esprimeva il parere che il ricorrente fosse e sia esente da qualsiasi patologia psichiatrica.
X. Ma il 19 novembre 2025 la Questura di Pordenone notificava al ricorrente - ai sensi degli artt. 43 e 11 TULPS - il decreto di revoca della licenza di porto di fucile ad uso sportivo (n. 301593Q) precedentemente rilasciatagli.
XI. Con il ricorso in esame l’interessato la ha impugnata.
Ritualmente costituitasi, l’Amministrazione ha eccepito l’infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
All’udienza camerale fissata per la discussione sulla domanda cautelare, la causa è stata ritenuta matura per la decisione di merito in forma semplificata
XII. Il ricorso è fondato.
Con i (tre) motivi di gravame in esame, che possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione (se non addirittura identità) argomentativa, il ricorrente lamenta reiteratamente eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, difetto di motivazione, contraddittorietà, perplessità, manifesta irragionevolezza ed ingiustizia, e violazione del principio di proporzionalità, nonché violazione, per falsa ed erronea applicazione degli artt. 11 e 43 del T.U.L.P.S. e degli artt. 1 e 2 del D.M. 28.4.1998, deducendo:
a) che l’Amministrazione non ha tenuto conto dei numerosi certificati rilasciati dall’Autorità sanitaria, certificati che attestano unanimemente ed inequivocabilmente che il ricorrente non è affetto da alcuna patologia psichiatrica, non soffre di alcun disturbo psicologico e non è affetto da dipendenze (da alcool o da stupefacenti); e che pertanto la intossicazione alcoolica (da stato di ubriachezza) per la quale è stato ricoverato presso il Pronto Soccorso ha costituito un episodio isolato, non riconducibile ad alcuna patologia e dunque tendenzialmente non recidivante;
b) che, pertanto, in attestata acclarata assenza di patologie di tipo psichiatrico e di disturbi psicologici, ed in assenza di dipendenze da sostanze stupefacenti o da alcool, non era e non è logicamente possibile dedurre la sopravvenuta inidoneità - per incapacità - all’uso della licenza di porto d’armi per finalità sportive, né all’uso dell’arma.
L’articolata doglianza merita accoglimento.
I certificati e le attestazioni rilasciati sia da Organismi del Servizio sanitario pubblico sia da medici privati hanno univocamente ed inequivocabilmente chiarito che l’episodio di ubriachezza nel quale il ricorrente è rimasto coinvolto non è riconducibile ad alcuna dipendenza o ad una prassi costante e ripetuta, né ad alcuna patologia psichiatrica o turba psicologica; e che si è trattato di un episodio isolato.
Risulta altresì accertato - perché attestato dai competenti Organi tecnici sanitari - che il ricorrente non soffre di alcuna patologia a carattere depressivo o bipolare, e che non è affatto soggetto a manie o a disturbi compulsivi che determinino comportamenti violenti, e che non coltiva affatto intenti autolesionistici o suicidari.
In tale contesto è evidente che la preoccupazione espressa dall’amico del ricorrente per la ON da quest’ultimo esternatagli in occasione dell’ isolato episodio di ubriachezza nel quale lo stesso (ricorrente) è rimasto coinvolto - preoccupazione sfociata in una segnalazione alle Forze dell’Ordine (da cui è a sua volta scaturito il procedimento di revoca della licenza) - si è rivelata infondata , comunque eccessiva e non supportata da alcuna obiettiva e seria ragione.
Dal che deriva che il provvedimento amministrativo impugnato appare sprovvisto di una solida e convincente motivazione, contraddittorio rispetto alle risultanze tecniche ed oggettivamente sproporzionato, fermo restando che l’ottica prudenziale alla quale è ispirato non appare soggettivamente meritevole di censura.
XIII. In considerazione delle superiori osservazioni, il ricorso va pertanto accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.
Le circostanze di fatto e l’ottica prudenziale che hanno indotto l’Amministrazione ad adottare i provvedimenti impugnati, induce il Collegio - pur a fronte della illegittimità degli stessi per le ragioni indicate - ad optare per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), accoglie il ricorso; e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Compensa le spese fra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente, Estensore
Manuela Sinigoi, Consigliere
Claudia Micelli, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.