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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/12/2025, n. 5427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5427 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Terza Sezione Civile
R.G. 6451/2020
Il Tribunale di Brescia, Terza Sezione, in persona del giudice dott. Andrea MA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero sopra emarginato pendente tra
(C.F. , assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
VO DO attore contro
(C.F. , assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
EL ME convenuto
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da fogli depositati rispettivamente in data 10/3/2025 e 4/3/2025, conclusioni da intendersi qui ritrascritte e costituenti parte integrante della presente sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in data 24/06/2020 parte attrice ha dedotto quanto segue: i) di essere proprietario dell'immobile sito in Desenzano del Garda (BS), via Kolbe, n. 49, censito al foglio 10, mappali 24 e 25; ii) con atto pubblico in data 16/6/1958 (doc. 3) per Notaio dott. , i sig.ri e , danti causa Persona_1 Persona_2 Persona_3
dell'odierno attore, hanno concesso al sig. , acquirente del mappale Controparte_2 5212 (oggi 27), un diritto di passo su di uno stradello largo ml. 3,20 per accedere alla propria abitazione;
iii) nel tempo la titolarità del mappale 27 è variata e lo stesso è stato dotato di un autonomo accesso alla pubblica via Masotti;
iv) senonché, a seguito di lavori di ristrutturazione e di ampliamento del fabbricato ad opera del convenuto
(attuale proprietario dell'immobile), l'esercizio della servitù è divenuto più intenso, senza peraltro che parte convenuta abbia mai compartecipato ai costi di manutenzione di cui si fa interamente a carico del sig. ; v) il frequente passaggio di mezzi Parte_1
(anche pesanti) comporta, inoltre, una maggiore usura dello stradello ed un concreto rischio di danneggiamento dei sotto-servizi interrati. In conclusione, parte attrice ha chiesto, previo accertamento della natura personale del diritto di passo e della cessata interclusione del fondo dominante, dichiararsi la cessazione della servitù di passaggio o, in via subordinata, accertarsi l'intervenuto aggravio della stessa con condanna di controparte al versamento di un equo indennizzo e alla contribuzione ai costi di manutenzione della strada.
Con comparsa di costituzione depositata in data 23/10/2020 si è costituita parte convenuta contestando in fatto e in diritto le ragioni avversarie e deducendo quanto segue: i) la natura personale e non prediale della servitù è espressamente confutata dai titoli di provenienza (doc. 1-3) e dalle caratteristiche dei luoghi;
ii) alcun aggravio all'esercizio del transito si è verificato negli anni, risalendo il dedotto ampliamento del fabbricato censito al mapp. 27 al 1992 (doc. 4) e non avendo il titolare del fondo servente mai sollevato contestazioni di sorta;
iii) il preteso fondo dominante non gode di alcun autonomo accesso carraio alla locale via Masotti;
iv) quanto alle spese di manutenzione, il convenuto si è sempre reso disponibile a farsene carico pro quota unitamente agli altri utilizzatori della strada (sig.ri – , incassando il Pt_2 Pt_3
netto rifiuto di parte attrice;
v) venendo ai presunti danni ai sotto-servizi gli stessi, oltre ad essere indimostrati, nemmeno possono essere imputati al convenuto piuttosto che agli altri soggetti titolari del diritto di passo sulla strada. In conclusione, parte convenuta ha chiesto l'integrale rigetto delle domande attore e, in via subordinata,
pag. 2/7 l'accertamento dell'acquisto per usucapione delle servitù di transito pedonale, carraio e di servizi.
Concessi i richiesti termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., con ordinanza pronunciata il
30/10/2022 sono state respinte le istanze istruttorie articolate dalle parti e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Riassegnato il fascicolo allo scrivente, con ordinanza del 9/5/2025 la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
* * *
Parte attrice ha chiesto accertarsi l'intervenuta cessazione della servitù di transito (in quanto diritto personale di godimento o essendo, comunque, venuta meno l'utilità in capo al fondo dominante) e, in subordine, prendersi atto dell'aggravio della servitù e condannarsi controparte al versamento di un equo indennizzo.
1. Sull'asserita natura personale della servitù di passaggio
Parte attrice ha, in primo luogo, allegato che l'accesso al mappale 27 avviene in base ad un diritto personale di godimento e non ad un diritto reale.
A sostegno di tale lettura l'attore ha valorizzato il tenore letterale dell'atto costitutivo datato 16/6/1958, ove si legge: “Per accedere all'area in contratto, l'acquirente si servirà della strada larga ml. 3,20 (metri lineari tre e venti) che parte dalla Via
Stretta Cimitero e passa sul lato di mattina della restante proprietà dei venditori ai n.
5075 – 5212/a. Su tale strada l'acquirente avrà diritto di passaggio pedonale e con veicoli” (doc. 3).
La giurisprudenza al riguardo ha chiarito che: “La servitù prediale […] si distingue dall'obbligazione meramente personale, essendo requisito essenziale della servitù
l'imposizione di un peso su di un fondo (servente) per l'utilità ovvero per la maggiore comodità o amenità di un altro (dominante) in una relazione di asservimento del primo al secondo che si configura come una qualitas inseparabile di entrambi, mentre si versa nell'ipotesi del semplice obbligo personale quando il diritto attribuito sia stato previsto esclusivamente per un vantaggio della persona o pag. 3/7 delle persone indicate nel relativo atto costitutivo e senza alcuna funzione di utilità fondiaria (Cass. SU 3925 del 13/02/2024; Cass. 29/08/1991, n. 9232)” (cfr. Cass.
Civ., n. 5833/2024)
Ebbene, il mero riferimento all'«acquirente» operato nell'atto costitutivo non vale, a parere di chi scrive, ad escludere tout court la natura reale del diritto per due ordini di ragioni: in primo luogo il richiamo al titolare del diritto è generico (“l'acquirente”); in secondo luogo, è evidente l'utilità per il fondo dominante essendo il diritto di passo funzionale a garantire l'(unico) accesso al fondo compravenduto “da stralciarsi dal mappale 5212 e da indentificarsi in catasto di Desenzano sul lago [rectius del Garda]
a seguito di frazionamento” (doc. 3).
Ciò basta per escludere di potersi attribuire al preteso diritto di transito carattere personale e non reale come sostenuto dall'odierno attore.
2. Sull'applicabilità dell'art. 1055 c.c.
Parte attrice, nella denegata ipotesi di accertamento della natura reale e non personale della servitù, ha chiesto dichiararsi la cessazione della stessa per essere venuta meno l'interclusione del fondo dominante. A sostegno di tale tesi ha allegato che l'odierno mappale 27 (già 5212) gode di autonomo accesso alla pubblica via Masotti, di talché non può più ritenersi intercluso.
Ora, la giurisprudenza ha affermato che: “In base ai principi generali dettati dall'art.
2697 c.c. in materia di ripartizione dell'onere della prova, grava sul proprietario del fondo servente che chiede l'estinzione di una servitù coattiva di passaggio l'onere di provare i fatti che hanno comportato il venir meno della situazione di interclusione del fondo dominante” (cfr. Cass. Civ. n. 7007/2012).
Parte attrice, sulla quale gravava il relativo onere, non ha tuttavia fornito tale prova, anzi, in sede di seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. è la stessa difesa del sig.
a riconoscere espressamente che: “dal materiale fotografico già in atti [cfr. Parte_1
doc.
1-2 prima memoria n.d.r.] si può notare come già sia presente sulla pubblica via un passaggio pedonale – carraio, rappresentato da un cancello di proprietà del
pag. 4/7 che se ampliato consentirebbe anche l'accesso dei veicoli sia in entrata CP_1
che in uscita direttamente sulla pubblica via” (pag. 5).
Ciò a riprova che, allo stato attuale, il fondo dominante non ha altro accesso carraio alla via pubblica, di talché non è affatto venuta meno l'utilità costituita dal passaggio sullo stradello.
Quanto alle istanze istruttorie, si richiama il contenuto dell'ordinanza del 30/10/2022 circa la loro inammissibilità.
Ne consegue che la domanda di sopravvenuta estinzione della servitù per cessazione dell'interclusione del fondo va respinta.
Per l'effetto, la domanda riconvenzionale subordinata di usucapione va dichiarata assorbita.
3. Sul presunto aggravio della servitù
Parte attrice, in via di ulteriore subordine, ha chiesto accertarsi l'intervenuto aggravio della servitù in relazione agli interventi edili di ampliamento realizzati sul fondo dominante tali da intensificare l'utilizzo dello stradello.
Anche tale domanda è infondata.
Parte convenuta ha, infatti, prodotto la SCIA presentata il 18/12/2018 dalla quale si evince la realizzazione di un intervento di manutenzione straordinaria avente ad oggetto il “rifacimento di tutta la pavimentazione esistente, la ristrutturazione completa dei bagni […] e la modifica del locale oggi adibito a cucina che diventerà un bagno di servizio. […] Il tutto avviene senza alterare in alcun modo i parametri edilizi esistenti e l'aspetto stereometrico del fabbricato” (doc. 4). Ne consegue che l'intervento in oggetto non ha comportato, come invece sostenuto dall'attore, alcun frazionamento e/o mutamento di destinazione d'uso (cfr. citazione, pag. 6), sicché non si configurano i presupposti di cui all'art. 1067, comma 1, c.c..
Quanto all'aggravio della servitù in considerazione del transito di mezzi di cantiere, tale evenienza sfugge al paradigma normativo invocato da parte attrice, in quanto trattasi di un utilizzo necessariamente limitato nel tempo che, in caso di danni, potrà semmai fondare un'eventuale domanda risarcitoria. pag. 5/7
4. Quanto alla condanna alla contribuzione alle spese di manutenzione della strada
Parte attrice ha, infine, chiesto la condanna di parte convenuta al rimborso delle spese
(anche pregresse) di manutenzione dello stradello in quanto interamente sostenute dal sig. . Parte_1
La domanda, così come formulata, è generica.
Come noto, l'art. 1069 comma 3 c.c. ripartisce le spese di manutenzione tra i proprietari del fondo servente e del fondo dominante “in proporzione dei rispettivi vantaggi” (cfr. Cass. Civ. n. 6653/2017). Ciò posto, si osserva che nel caso di specie parte attrice non ha allegato quali spese egli abbia sostenuto per la manutenzione dello stradello limitandosi a produrre la dichiarazione dei redditi dalla quale si evince la tassazione del fondo in quanto produttivo di reddito dominicale (doc. 4).
I due piani devo tuttavia restare autonomi e distinti. Un conto sono le spese destinate alla periodica cura e manutenzione dello stradello, le quali ricadono su tutti coloro che usano detto bene in misura proporzionale al vantaggio che ne traggono;
altra cosa
è la tassazione derivante dalla titolarità del fondo la quale, in ragione del principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.), non può essere fatta gravare su terzi.
In difetto di documentazione attestante le spese sostenute per la manutenzione dello stradello di cui viene richiesto il rimborso pro quota, la domanda va respinta.
5. Sulla regolamentazione delle spese processuali
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base dei valori di cui al D.M. 55/2014 per una causa ricompresa nello scaglione tra € 26.000,01 ed €
52.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni ulteriore questione disattesa o assorbita così provvede:
accertata e dichiarata la natura reale della servitù di passaggio, rigetta la domanda di cessazione della servitù svolta da parte attrice in via principale e subordinata;
pag. 6/7 rigetta la domanda di accertamento dell'aggravio della servitù e di condanna al versamento di un equo indennizzo;
rigetta domanda di condanna di parte convenuta al versamento delle spese di manutenzione;
dichiara assorbita la domanda riconvenzionale subordinata di usucapione svolta da parte convenuta;
condanna parte attrice al pagamento, in favore della parte convenuta, delle spese di lite, che liquida in € 5.300,00 (di cui € 1.700,00 per la fase di studio;
€ 1.200,00 per la fase introduttiva;
€ 947,00 per la fase istruttoria/di trattazione;
€ 1.453,00 per la fase decisionale) oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Si comunichi.
Brescia, lì 09/12/2025.
Il giudice
Andrea MA
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Terza Sezione Civile
R.G. 6451/2020
Il Tribunale di Brescia, Terza Sezione, in persona del giudice dott. Andrea MA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero sopra emarginato pendente tra
(C.F. , assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
VO DO attore contro
(C.F. , assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
EL ME convenuto
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da fogli depositati rispettivamente in data 10/3/2025 e 4/3/2025, conclusioni da intendersi qui ritrascritte e costituenti parte integrante della presente sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in data 24/06/2020 parte attrice ha dedotto quanto segue: i) di essere proprietario dell'immobile sito in Desenzano del Garda (BS), via Kolbe, n. 49, censito al foglio 10, mappali 24 e 25; ii) con atto pubblico in data 16/6/1958 (doc. 3) per Notaio dott. , i sig.ri e , danti causa Persona_1 Persona_2 Persona_3
dell'odierno attore, hanno concesso al sig. , acquirente del mappale Controparte_2 5212 (oggi 27), un diritto di passo su di uno stradello largo ml. 3,20 per accedere alla propria abitazione;
iii) nel tempo la titolarità del mappale 27 è variata e lo stesso è stato dotato di un autonomo accesso alla pubblica via Masotti;
iv) senonché, a seguito di lavori di ristrutturazione e di ampliamento del fabbricato ad opera del convenuto
(attuale proprietario dell'immobile), l'esercizio della servitù è divenuto più intenso, senza peraltro che parte convenuta abbia mai compartecipato ai costi di manutenzione di cui si fa interamente a carico del sig. ; v) il frequente passaggio di mezzi Parte_1
(anche pesanti) comporta, inoltre, una maggiore usura dello stradello ed un concreto rischio di danneggiamento dei sotto-servizi interrati. In conclusione, parte attrice ha chiesto, previo accertamento della natura personale del diritto di passo e della cessata interclusione del fondo dominante, dichiararsi la cessazione della servitù di passaggio o, in via subordinata, accertarsi l'intervenuto aggravio della stessa con condanna di controparte al versamento di un equo indennizzo e alla contribuzione ai costi di manutenzione della strada.
Con comparsa di costituzione depositata in data 23/10/2020 si è costituita parte convenuta contestando in fatto e in diritto le ragioni avversarie e deducendo quanto segue: i) la natura personale e non prediale della servitù è espressamente confutata dai titoli di provenienza (doc. 1-3) e dalle caratteristiche dei luoghi;
ii) alcun aggravio all'esercizio del transito si è verificato negli anni, risalendo il dedotto ampliamento del fabbricato censito al mapp. 27 al 1992 (doc. 4) e non avendo il titolare del fondo servente mai sollevato contestazioni di sorta;
iii) il preteso fondo dominante non gode di alcun autonomo accesso carraio alla locale via Masotti;
iv) quanto alle spese di manutenzione, il convenuto si è sempre reso disponibile a farsene carico pro quota unitamente agli altri utilizzatori della strada (sig.ri – , incassando il Pt_2 Pt_3
netto rifiuto di parte attrice;
v) venendo ai presunti danni ai sotto-servizi gli stessi, oltre ad essere indimostrati, nemmeno possono essere imputati al convenuto piuttosto che agli altri soggetti titolari del diritto di passo sulla strada. In conclusione, parte convenuta ha chiesto l'integrale rigetto delle domande attore e, in via subordinata,
pag. 2/7 l'accertamento dell'acquisto per usucapione delle servitù di transito pedonale, carraio e di servizi.
Concessi i richiesti termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., con ordinanza pronunciata il
30/10/2022 sono state respinte le istanze istruttorie articolate dalle parti e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Riassegnato il fascicolo allo scrivente, con ordinanza del 9/5/2025 la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
* * *
Parte attrice ha chiesto accertarsi l'intervenuta cessazione della servitù di transito (in quanto diritto personale di godimento o essendo, comunque, venuta meno l'utilità in capo al fondo dominante) e, in subordine, prendersi atto dell'aggravio della servitù e condannarsi controparte al versamento di un equo indennizzo.
1. Sull'asserita natura personale della servitù di passaggio
Parte attrice ha, in primo luogo, allegato che l'accesso al mappale 27 avviene in base ad un diritto personale di godimento e non ad un diritto reale.
A sostegno di tale lettura l'attore ha valorizzato il tenore letterale dell'atto costitutivo datato 16/6/1958, ove si legge: “Per accedere all'area in contratto, l'acquirente si servirà della strada larga ml. 3,20 (metri lineari tre e venti) che parte dalla Via
Stretta Cimitero e passa sul lato di mattina della restante proprietà dei venditori ai n.
5075 – 5212/a. Su tale strada l'acquirente avrà diritto di passaggio pedonale e con veicoli” (doc. 3).
La giurisprudenza al riguardo ha chiarito che: “La servitù prediale […] si distingue dall'obbligazione meramente personale, essendo requisito essenziale della servitù
l'imposizione di un peso su di un fondo (servente) per l'utilità ovvero per la maggiore comodità o amenità di un altro (dominante) in una relazione di asservimento del primo al secondo che si configura come una qualitas inseparabile di entrambi, mentre si versa nell'ipotesi del semplice obbligo personale quando il diritto attribuito sia stato previsto esclusivamente per un vantaggio della persona o pag. 3/7 delle persone indicate nel relativo atto costitutivo e senza alcuna funzione di utilità fondiaria (Cass. SU 3925 del 13/02/2024; Cass. 29/08/1991, n. 9232)” (cfr. Cass.
Civ., n. 5833/2024)
Ebbene, il mero riferimento all'«acquirente» operato nell'atto costitutivo non vale, a parere di chi scrive, ad escludere tout court la natura reale del diritto per due ordini di ragioni: in primo luogo il richiamo al titolare del diritto è generico (“l'acquirente”); in secondo luogo, è evidente l'utilità per il fondo dominante essendo il diritto di passo funzionale a garantire l'(unico) accesso al fondo compravenduto “da stralciarsi dal mappale 5212 e da indentificarsi in catasto di Desenzano sul lago [rectius del Garda]
a seguito di frazionamento” (doc. 3).
Ciò basta per escludere di potersi attribuire al preteso diritto di transito carattere personale e non reale come sostenuto dall'odierno attore.
2. Sull'applicabilità dell'art. 1055 c.c.
Parte attrice, nella denegata ipotesi di accertamento della natura reale e non personale della servitù, ha chiesto dichiararsi la cessazione della stessa per essere venuta meno l'interclusione del fondo dominante. A sostegno di tale tesi ha allegato che l'odierno mappale 27 (già 5212) gode di autonomo accesso alla pubblica via Masotti, di talché non può più ritenersi intercluso.
Ora, la giurisprudenza ha affermato che: “In base ai principi generali dettati dall'art.
2697 c.c. in materia di ripartizione dell'onere della prova, grava sul proprietario del fondo servente che chiede l'estinzione di una servitù coattiva di passaggio l'onere di provare i fatti che hanno comportato il venir meno della situazione di interclusione del fondo dominante” (cfr. Cass. Civ. n. 7007/2012).
Parte attrice, sulla quale gravava il relativo onere, non ha tuttavia fornito tale prova, anzi, in sede di seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. è la stessa difesa del sig.
a riconoscere espressamente che: “dal materiale fotografico già in atti [cfr. Parte_1
doc.
1-2 prima memoria n.d.r.] si può notare come già sia presente sulla pubblica via un passaggio pedonale – carraio, rappresentato da un cancello di proprietà del
pag. 4/7 che se ampliato consentirebbe anche l'accesso dei veicoli sia in entrata CP_1
che in uscita direttamente sulla pubblica via” (pag. 5).
Ciò a riprova che, allo stato attuale, il fondo dominante non ha altro accesso carraio alla via pubblica, di talché non è affatto venuta meno l'utilità costituita dal passaggio sullo stradello.
Quanto alle istanze istruttorie, si richiama il contenuto dell'ordinanza del 30/10/2022 circa la loro inammissibilità.
Ne consegue che la domanda di sopravvenuta estinzione della servitù per cessazione dell'interclusione del fondo va respinta.
Per l'effetto, la domanda riconvenzionale subordinata di usucapione va dichiarata assorbita.
3. Sul presunto aggravio della servitù
Parte attrice, in via di ulteriore subordine, ha chiesto accertarsi l'intervenuto aggravio della servitù in relazione agli interventi edili di ampliamento realizzati sul fondo dominante tali da intensificare l'utilizzo dello stradello.
Anche tale domanda è infondata.
Parte convenuta ha, infatti, prodotto la SCIA presentata il 18/12/2018 dalla quale si evince la realizzazione di un intervento di manutenzione straordinaria avente ad oggetto il “rifacimento di tutta la pavimentazione esistente, la ristrutturazione completa dei bagni […] e la modifica del locale oggi adibito a cucina che diventerà un bagno di servizio. […] Il tutto avviene senza alterare in alcun modo i parametri edilizi esistenti e l'aspetto stereometrico del fabbricato” (doc. 4). Ne consegue che l'intervento in oggetto non ha comportato, come invece sostenuto dall'attore, alcun frazionamento e/o mutamento di destinazione d'uso (cfr. citazione, pag. 6), sicché non si configurano i presupposti di cui all'art. 1067, comma 1, c.c..
Quanto all'aggravio della servitù in considerazione del transito di mezzi di cantiere, tale evenienza sfugge al paradigma normativo invocato da parte attrice, in quanto trattasi di un utilizzo necessariamente limitato nel tempo che, in caso di danni, potrà semmai fondare un'eventuale domanda risarcitoria. pag. 5/7
4. Quanto alla condanna alla contribuzione alle spese di manutenzione della strada
Parte attrice ha, infine, chiesto la condanna di parte convenuta al rimborso delle spese
(anche pregresse) di manutenzione dello stradello in quanto interamente sostenute dal sig. . Parte_1
La domanda, così come formulata, è generica.
Come noto, l'art. 1069 comma 3 c.c. ripartisce le spese di manutenzione tra i proprietari del fondo servente e del fondo dominante “in proporzione dei rispettivi vantaggi” (cfr. Cass. Civ. n. 6653/2017). Ciò posto, si osserva che nel caso di specie parte attrice non ha allegato quali spese egli abbia sostenuto per la manutenzione dello stradello limitandosi a produrre la dichiarazione dei redditi dalla quale si evince la tassazione del fondo in quanto produttivo di reddito dominicale (doc. 4).
I due piani devo tuttavia restare autonomi e distinti. Un conto sono le spese destinate alla periodica cura e manutenzione dello stradello, le quali ricadono su tutti coloro che usano detto bene in misura proporzionale al vantaggio che ne traggono;
altra cosa
è la tassazione derivante dalla titolarità del fondo la quale, in ragione del principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.), non può essere fatta gravare su terzi.
In difetto di documentazione attestante le spese sostenute per la manutenzione dello stradello di cui viene richiesto il rimborso pro quota, la domanda va respinta.
5. Sulla regolamentazione delle spese processuali
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base dei valori di cui al D.M. 55/2014 per una causa ricompresa nello scaglione tra € 26.000,01 ed €
52.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni ulteriore questione disattesa o assorbita così provvede:
accertata e dichiarata la natura reale della servitù di passaggio, rigetta la domanda di cessazione della servitù svolta da parte attrice in via principale e subordinata;
pag. 6/7 rigetta la domanda di accertamento dell'aggravio della servitù e di condanna al versamento di un equo indennizzo;
rigetta domanda di condanna di parte convenuta al versamento delle spese di manutenzione;
dichiara assorbita la domanda riconvenzionale subordinata di usucapione svolta da parte convenuta;
condanna parte attrice al pagamento, in favore della parte convenuta, delle spese di lite, che liquida in € 5.300,00 (di cui € 1.700,00 per la fase di studio;
€ 1.200,00 per la fase introduttiva;
€ 947,00 per la fase istruttoria/di trattazione;
€ 1.453,00 per la fase decisionale) oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Si comunichi.
Brescia, lì 09/12/2025.
Il giudice
Andrea MA
pag. 7/7