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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 29/11/2025, n. 3260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3260 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3568/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Ivana Poggioli Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3568/2023 avente ad oggetto: divorzio, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CANTARINI Parte_1 C.F._1 CA elettivamente domiciliato presso il difensore avv. CANTARINI CA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AQUILI MONIA e Controparte_1 C.F._2 dell'avv. BELLOI SIMONA ( ) VIA D. MILLE N. 5 40121 BOLOGNA C.F._3 elettivamente domiciliato in BOLOGNA presso il difensore avv. AQUILI MONIA
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
ATTORE:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, dare atto dell'emissione della sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 475/2024 pubblicata il 13.02.2024, passata in giudicato, e nel merito, previo rigetto delle domande avversarie, siccome infondate in fatto e diritto:
1.disporre l'affido condiviso del figlio minorenne , di anni 17, ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione e residenza anagrafica presso l'abitazione di Casalecchio di Reno (BO) Via Martiri di Colle
Ameno n. 9, già casa familiare e assegnata alla madre ove risiede anche la figlia Controparte_1
di anni 21; Per_2
pagina 1 di 7 2.disporre che tutte le decisioni di maggiore interesse riguardanti l'educazione, l'istruzione, la cura, la salute e la residenza del minore vengano assunte concordemente dai genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso;
3.stabilire che possa vedere e tenere con sé il figlio minore secondo le Parte_1 Per_1 modalità stabilite dal Tribunale di Bologna nel decreto n. cronol. 11231/2022 del 12/10/2022 ovvero in quelle, anche diverse, che riterrà opportune, in considerazione del persistente rifiuto del figlio di incontrare il padre;
4.disporre che, a titolo di contributo al mantenimento dei figli (di anni 17) e (di anni 21), Per_1 Per_2
paghi l'intera rata del mutuo acceso per l'acquisto dell'abitazione familiare di Parte_1
Casalecchio di Reno (BO), Via Martiri di Colle Ameno n. 9, di sua esclusiva proprietà, ma assegnata, nell'interesse dei figli, a in sede di separazione personale dei coniugi (r.g.n. Controparte_1
12709/2020);
5. disporre, in considerazione della situazione economico-patrimoniale delle parti, del contributo paterno e del principio di proporzionalità, che le spese straordinarie dei figli e siano poste a carico Per_1 Per_2 esclusivo (100%) della madre;
Controparte_1
6. disporre che l'assegno unico universale per i figli vada a beneficio di entrambi i genitori nella misura del
50%.
Con vittoria di spese legali, di compensi di giudizio, oltre agli accessori di legge”;
CONVENUTA:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, previa rimessione della causa in istruttoria,
1) Sull'affidamento dei figli:
- nulla disporre per oramai maggiorenne;
Per_2
- disporre l'affido esclusivo del figlio alla madre, con collocamento presso la residenza della stessa, Per_1 in Casalecchio di Reno via Martiri di Colle Ameno n. 9, assegnata alla mamma, ove vive con la figlia studentessa maggiorenne non economicamente autosufficiente;
Per_2
- disporre che il figlio possa vedere il padre liberamente quando il ragazzo lo riterrà; Per_1
- disporre che il sig. contribuisca al mantenimento dei figli mediante pagamento del rateo di mutuo Pt_1 mensile per la casa coniugale, oltre al versamento di euro 250,00 cadauno in vigenza dell'onere di pagamento del mutuo della casa coniugale (o euro 500,00 per ciascun figlio in caso venga meno l'onere di pagamento del mutuo della casa coniugale) oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie in relazione alle esigenze dei figli da individuarsi secondo il Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare del Tribunale di Bologna;
pagina 2 di 7 - disporre che l'Assegno Unico Universale sia riconosciuto al 100% a favore della sig.ra CP_1
2) Dichiarare che i coniugi sono economicamente autosufficienti, pertanto non sussistono i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile.
3) Respingere tutte le altre domande formulate dal sig. Pt_1
4) Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno contratto matrimonio concordatario a Matera il Parte_1 Controparte_1
19/06/2000. Dall'unione sono nati i figli (10.07.2004) e (22.06.2008). Con verbale di Per_2 Per_1 separazione del 10-6-2021, ritualmente omologato, le parti hanno concordato che, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, il padre continuasse a farsi carico integralmente della rata di mutuo gravante sulla casa familiare e pari ad euro 1.070 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, definite come da Protocollo del Tribunale di Bologna;
contestualmente era concordato l'affido condiviso dei figli, il loro collocamento prevalente presso la madre, l'assegnazione a lei della casa familiare, di esclusiva proprietà del marito, visite libere fra il padre e quasi maggiorenne, e ampi tempi di frequentazione Per_2 del padre col figlio (fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, oltre a due Per_1 giorni infrasettimanali con pernotti nella settimana precedente al weekend di competenza materna, e uno nella settimana precedente al weekend di competenza paterna); con decreto del 12-10-2022 di modifica delle condizioni di separazione, il Tribunale respingeva le domande proposte dal padre ex art. 709 ter c.p.c.
e, dato atto dell'interruzione dei rapporti del padre non solo con la figlia divenuta maggiorenne, Per_2 ma anche con il minorenne , dava mandato al Servizio Sociale affinchè organizzasse un percorso Per_1 psicologico per e incontri protetti padre-figlio al fine di ripristinare, come obiettivo ultimo, un Per_1 calendario di permanenza col padre a fine settimana alternati da venerdì a lunedì, metà vacanze natalizie e pasquali e due settimane in estate, nonché invitava “entrambi i genitori a iniziare un percorso di sostegno alla genitorialità per potere condividere un progetto educativo nell'interesse della prole;
- il signor
altresì ad avviare un percorso volto a recuperare i rapporti con i figli;
- le parti a seguire le Pt_1 raccomandazioni della dott.ssa ” ; confermava quanto al resto le condizioni della separazione. Per_3
Col ricorso introduttivo del presente giudizio, il marito dà atto che i rapporti si sono interrotti non solo con ma anche con , chiede la conferma dell'affido condiviso di , del collocamento Per_2 Per_1 Per_1 prevalente presso la madre, dell'assegnazione alla madre della casa familiare di sua esclusiva proprietà; chiede la conferma del calendario e delle modalità di visita stabiliti col decreto del 12-10-2022; fa presente che la rata mensile del mutuo da lui contratto per l'acquisto della casa familiare, trattandosi di mutuo a tasso variabile, è passata da circa 1.000 euro a circa 1.500 euro, pertanto chiede disporsi che il pagamento da parte sua della rata di mutuo assolva ai propri obblighi economici nei confronti dei figli, sia a titolo di mantenimento ordinario, che a titolo di spese straordinarie. Si costituisce la moglie e chiede confermarsi pagina 3 di 7 l'affido condiviso di , il suo collocamento prevalente presso di lei, l'assegnazione a lei della casa Per_1 familiare;
chiede inoltre disporsi visite padre-figlio rimesse al libero accordo fra loro, contributo paterno al mantenimento dei figli tramite il pagamento del mutuo ma anche tramite il versamento della somma di euro
250 mensili per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
I coniugi comparivano personalmente all'udienza del 20.7.2023. In tale occasione il marito allegava, in particolare: “io abito in Via S Isaia 51, condivido l'appartamento con coinquilino, Persona_4 pagando 425 euro al mese, oltre a metà delle bollette”; le parti davano atto altresì che “all'epoca degli accordi di separazione la rata del mutuo era di euro 1.070, ad oggi è pari ad euro 1.595”. il marito allegava altresì che la moglie percepisse un canone per la locazione dell'appartamento di sua proprietà in
Bologna, Via Buonarroti 20, superiore a quello dichiarato;
la moglie allegava invece che lui percepisse compensi da parte di società sportive, per le quali faceva l'allenatore di calcio. Con ordinanza presidenziale del 26.10.2023 il Giudice osservava che “Neanche un anno è passato, e, se da un lato è possibile che a causa dell'andamento dei tassi la rata di mutuo sia aumentata fino ad euro 1.595, cioè di circa 500 euro, dall'altro lato è anche vero che con la rivalutazione monetaria dal giugno 2021 la somma ammonterebbe ad euro 1.230 circa e che, comunque, occorre tenere conto che il figlio trascorre molto meno tempo col padre rispetto a quanto previsto in separazione, sicchè il mantenimento in via diretta è sostenuto in via quasi esclusiva dalla madre e di ciò va tenuto conto nella valutazione della congruità del contributo”; confermava, quindi, le condizioni di separazione quanto alle statuizioni economiche;
disponeva che il
Servizio Sociale proseguisse con il mandato di vigilanza già conferito col decreto del 5-10-2022; chiedeva che il Servizio depositasse relazione di aggiornamento sull'adesione delle parti ai percorsi suggeriti e sugli incontri padre-figlio e sul percorso di sostegno psicologico per il ragazzo. Con relazione del 9.2.2024 il
Servizio Sociale, dopo avere riassunto l'andamento degli incontri protetti padre-figlio e, in generale, dei rapporti fra i due, e avendo constatato che il minore risultava in grado di riprendere autonomamente i rapporti col padre, riteneva che gli incontri protetti fra e il padre così come svoltisi fino ad allora Per_1 non potessero avere “valore aggiunto”, fino a che ciascuno dei due non fosse stato disposto a fare un passo verso l'altro lasciandosi alle spalle un po' del passato. Pertanto, ritenendo che ciò richiedesse del tempo, ma soprattutto che richiedesse del supporto psicologico per entrambi, rappresentava che avrebbe riproposto ad un percorso psicologico, valutando eventualmente altri interventi rispetto a quanto già Per_1 sperimentato, e che avrebbe indirizzato il padre verso un percorso personale, fornendo nuovamente le indicazioni per l'accesso al servizio psicologico e al consultorio familiare come supporto alla genitorialità, e avrebbe continuato a monitorare la situazione familiare.
Con sentenza n. 475/2024 era pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la causa era rimessa sul ruolo con assegnazione dei termini ex art. 183 c. 6 c.p.c.
pagina 4 di 7 Con ulteriore relazione del 20.9.2024, il Servizio Sociale, constatato che i contatti padre-figlio avevano portato a un nuovo irrigidimento fra i due, e che non vi era dialogo fra i genitori, affermava di non rilevare i presupposti minimi necessari ad organizzare incontri protetti padre-figlio, così come non si riteneva possibile prescrivere un percorso psicologico per il minore, stante la sua contrarietà e il rifiuto di ogni ulteriore contatto col Servizio Sociale.
L'istruttoria non forniva la dimostrazione della circostanza, contestata dalla moglie, che il marito davvero sostenesse i costi di una locazione (il marito non documenta il relativo esborso), ma nemmeno quella, pure da lei contestata, che ella percepisse ulteriori compensi non dichiarati per la locazione di un appartamento di sua proprietà (i testi non lo hanno confermato), né della circostanza, contestata dal marito, che egli percepisse dei proventi rilevanti e costanti dalle società sportive per le quali faceva l'allenatore di calcio, ovvero l'accompagnatore dei ragazzi delle squadre più giovani (non è stata richiesta alcuna prova ammissibile al riguardo, a fronte della contestazione dell'attore).
Dal piano di ammortamento del mutuo pagato dal per la casa familiare, emergeva che la rata, dal Pt_1
2023, era progressivamente scesa, tornando ad essere, ad oggi, di un importo pari a quello del 2021, all'epoca della separazione contestuale;
emergeva altresì che la figlia aveva conseguito la maturità Per_2 classica e studiava all'Università svolgendo contemporaneamente un lavoro a chiamata per il quale percepiva 2.000-3.000 euro lordi annui;
il percepisce uno stipendio di euro 2.480 netti mensili, e la Pt_1 di circa euro 2.665 netti mensili, in base alle ultime dichiarazioni dei redditi prodotte, cioè quelle CP_1 relative all'a.i. 2023; ciò che è cambiato rispetto alla separazione è quindi la circostanza che non Per_1 trascorra più col padre i tempi ivi previsti (weekend alternati da venerdì a domenica, uno o due giorni infrasettimanali con pernotto e i periodi di vacanza). Inoltre, essendo trascorsi quattro anni, deve ritenersi che le esigenze di , ora diciassettenne e tredicenne all'epoca della separazione, siano aumentate. Per_1
L'aumento delle esigenze di risulta invece compensato dalle modeste entrate della ragazza. Va Per_2 quindi disposto che per il solo il padre versi alla madre, dalla pubblicazione della presente Per_1 sentenza, a titolo di mantenimento ordinario, la somma di euro 200 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, fermo restando il contributo per entrambi i ragazzi rappresentato dal versamento della rata di mutuo, e il 50% delle spese straordinarie per Non vi è ragione di disporre l'affido esclusivo alla Per_2 madre, dal momento che diventerà maggiorenne a metà del 2026 e che comunque non vi è prova Per_1 che il padre abbia ritardato o ostacolato l'assunzione di decisioni per il figlio. Stante la soccombenza reciproca, le spese legali vanno quindi integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1 – dà atto che la figlia maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, vive con la madre;
Per_2
pagina 5 di 7 2 – dispone l'affido condiviso del figlio a entrambi i genitori;
le decisioni di maggiore interesse per Per_1 il figlio saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
ciascun genitore prenderà le decisioni di ordinaria amministrazione quando ha il figlio presso di sé;
3 – costituisce obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma 2
c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto;
4 – dispone il collocamento prevalente del figlio minore presso la madre;
Per_1
5 – assegna alla madre la casa familiare di esclusiva proprietà del padre, sita in Casalecchio di Reno (Bo) via Martiri di Colle Ameno, 9, e i beni mobili in essa contenuti, e le relative pertinenze, affinchè vi abiti assieme al figlio minore e alla figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
6 – dispone che il padre possa vedere entrambi i figli liberamente in base ad accordi di volta in volta presi fra padre e figli;
7 – pone a carico del padre dalla data della domanda l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario dei figli versando la rata del mutuo ipotecario da lui contratto per l'acquisto della casa familiare;
dalla pubblicazione del presente provvedimento dispone inoltre che il padre contribuisca al mantenimento di anche versando entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro 200 alla madre su conto corrente Per_1 intestato alla medesima che gli verrà tempestivamente comunicato;
tale somma sarà rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT;
pone a carico di ciascuno dei genitori le spese straordinarie per i figli nella misura del 50% ciascuno;
si applica il vigente Protocollo del Tribunale di Bologna, che di seguito integralmente si riporta:
Spese ricomprese nel contributo ordinario al mantenimento: spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli : quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario , mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona.
Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
• spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano a causa o dopo lo scioglimento dell'unione tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo : spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, ivi comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordata dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative
pagina 6 di 7 attrezzature e corredo sportivo); spese ludico - ricreativo - culturali, precedute dalla scelta concordata della attività (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature).
• Campi scuola estivi , baby sitter , pre scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, etc) non offre tempestive alternative.
• Spese necessarie per il conseguimento della patente di guida.
• Abbonamento mezzi di trasporto pubblici.
• Spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento.
• Visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici ivi comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità .
Il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto ( raccomandata, fax o mail) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (raccomandata, fax o mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi.
Rimborso delle spese straordinarie
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
L'assegno unico è percepito al 50% da entrambi i genitori stante l'affido condiviso.
8 – compensa integralmente le spese legali fra le parti.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 25.11.2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Ivana Poggioli Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3568/2023 avente ad oggetto: divorzio, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CANTARINI Parte_1 C.F._1 CA elettivamente domiciliato presso il difensore avv. CANTARINI CA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AQUILI MONIA e Controparte_1 C.F._2 dell'avv. BELLOI SIMONA ( ) VIA D. MILLE N. 5 40121 BOLOGNA C.F._3 elettivamente domiciliato in BOLOGNA presso il difensore avv. AQUILI MONIA
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
ATTORE:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, dare atto dell'emissione della sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 475/2024 pubblicata il 13.02.2024, passata in giudicato, e nel merito, previo rigetto delle domande avversarie, siccome infondate in fatto e diritto:
1.disporre l'affido condiviso del figlio minorenne , di anni 17, ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione e residenza anagrafica presso l'abitazione di Casalecchio di Reno (BO) Via Martiri di Colle
Ameno n. 9, già casa familiare e assegnata alla madre ove risiede anche la figlia Controparte_1
di anni 21; Per_2
pagina 1 di 7 2.disporre che tutte le decisioni di maggiore interesse riguardanti l'educazione, l'istruzione, la cura, la salute e la residenza del minore vengano assunte concordemente dai genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso;
3.stabilire che possa vedere e tenere con sé il figlio minore secondo le Parte_1 Per_1 modalità stabilite dal Tribunale di Bologna nel decreto n. cronol. 11231/2022 del 12/10/2022 ovvero in quelle, anche diverse, che riterrà opportune, in considerazione del persistente rifiuto del figlio di incontrare il padre;
4.disporre che, a titolo di contributo al mantenimento dei figli (di anni 17) e (di anni 21), Per_1 Per_2
paghi l'intera rata del mutuo acceso per l'acquisto dell'abitazione familiare di Parte_1
Casalecchio di Reno (BO), Via Martiri di Colle Ameno n. 9, di sua esclusiva proprietà, ma assegnata, nell'interesse dei figli, a in sede di separazione personale dei coniugi (r.g.n. Controparte_1
12709/2020);
5. disporre, in considerazione della situazione economico-patrimoniale delle parti, del contributo paterno e del principio di proporzionalità, che le spese straordinarie dei figli e siano poste a carico Per_1 Per_2 esclusivo (100%) della madre;
Controparte_1
6. disporre che l'assegno unico universale per i figli vada a beneficio di entrambi i genitori nella misura del
50%.
Con vittoria di spese legali, di compensi di giudizio, oltre agli accessori di legge”;
CONVENUTA:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, previa rimessione della causa in istruttoria,
1) Sull'affidamento dei figli:
- nulla disporre per oramai maggiorenne;
Per_2
- disporre l'affido esclusivo del figlio alla madre, con collocamento presso la residenza della stessa, Per_1 in Casalecchio di Reno via Martiri di Colle Ameno n. 9, assegnata alla mamma, ove vive con la figlia studentessa maggiorenne non economicamente autosufficiente;
Per_2
- disporre che il figlio possa vedere il padre liberamente quando il ragazzo lo riterrà; Per_1
- disporre che il sig. contribuisca al mantenimento dei figli mediante pagamento del rateo di mutuo Pt_1 mensile per la casa coniugale, oltre al versamento di euro 250,00 cadauno in vigenza dell'onere di pagamento del mutuo della casa coniugale (o euro 500,00 per ciascun figlio in caso venga meno l'onere di pagamento del mutuo della casa coniugale) oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie in relazione alle esigenze dei figli da individuarsi secondo il Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare del Tribunale di Bologna;
pagina 2 di 7 - disporre che l'Assegno Unico Universale sia riconosciuto al 100% a favore della sig.ra CP_1
2) Dichiarare che i coniugi sono economicamente autosufficienti, pertanto non sussistono i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile.
3) Respingere tutte le altre domande formulate dal sig. Pt_1
4) Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno contratto matrimonio concordatario a Matera il Parte_1 Controparte_1
19/06/2000. Dall'unione sono nati i figli (10.07.2004) e (22.06.2008). Con verbale di Per_2 Per_1 separazione del 10-6-2021, ritualmente omologato, le parti hanno concordato che, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, il padre continuasse a farsi carico integralmente della rata di mutuo gravante sulla casa familiare e pari ad euro 1.070 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, definite come da Protocollo del Tribunale di Bologna;
contestualmente era concordato l'affido condiviso dei figli, il loro collocamento prevalente presso la madre, l'assegnazione a lei della casa familiare, di esclusiva proprietà del marito, visite libere fra il padre e quasi maggiorenne, e ampi tempi di frequentazione Per_2 del padre col figlio (fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, oltre a due Per_1 giorni infrasettimanali con pernotti nella settimana precedente al weekend di competenza materna, e uno nella settimana precedente al weekend di competenza paterna); con decreto del 12-10-2022 di modifica delle condizioni di separazione, il Tribunale respingeva le domande proposte dal padre ex art. 709 ter c.p.c.
e, dato atto dell'interruzione dei rapporti del padre non solo con la figlia divenuta maggiorenne, Per_2 ma anche con il minorenne , dava mandato al Servizio Sociale affinchè organizzasse un percorso Per_1 psicologico per e incontri protetti padre-figlio al fine di ripristinare, come obiettivo ultimo, un Per_1 calendario di permanenza col padre a fine settimana alternati da venerdì a lunedì, metà vacanze natalizie e pasquali e due settimane in estate, nonché invitava “entrambi i genitori a iniziare un percorso di sostegno alla genitorialità per potere condividere un progetto educativo nell'interesse della prole;
- il signor
altresì ad avviare un percorso volto a recuperare i rapporti con i figli;
- le parti a seguire le Pt_1 raccomandazioni della dott.ssa ” ; confermava quanto al resto le condizioni della separazione. Per_3
Col ricorso introduttivo del presente giudizio, il marito dà atto che i rapporti si sono interrotti non solo con ma anche con , chiede la conferma dell'affido condiviso di , del collocamento Per_2 Per_1 Per_1 prevalente presso la madre, dell'assegnazione alla madre della casa familiare di sua esclusiva proprietà; chiede la conferma del calendario e delle modalità di visita stabiliti col decreto del 12-10-2022; fa presente che la rata mensile del mutuo da lui contratto per l'acquisto della casa familiare, trattandosi di mutuo a tasso variabile, è passata da circa 1.000 euro a circa 1.500 euro, pertanto chiede disporsi che il pagamento da parte sua della rata di mutuo assolva ai propri obblighi economici nei confronti dei figli, sia a titolo di mantenimento ordinario, che a titolo di spese straordinarie. Si costituisce la moglie e chiede confermarsi pagina 3 di 7 l'affido condiviso di , il suo collocamento prevalente presso di lei, l'assegnazione a lei della casa Per_1 familiare;
chiede inoltre disporsi visite padre-figlio rimesse al libero accordo fra loro, contributo paterno al mantenimento dei figli tramite il pagamento del mutuo ma anche tramite il versamento della somma di euro
250 mensili per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
I coniugi comparivano personalmente all'udienza del 20.7.2023. In tale occasione il marito allegava, in particolare: “io abito in Via S Isaia 51, condivido l'appartamento con coinquilino, Persona_4 pagando 425 euro al mese, oltre a metà delle bollette”; le parti davano atto altresì che “all'epoca degli accordi di separazione la rata del mutuo era di euro 1.070, ad oggi è pari ad euro 1.595”. il marito allegava altresì che la moglie percepisse un canone per la locazione dell'appartamento di sua proprietà in
Bologna, Via Buonarroti 20, superiore a quello dichiarato;
la moglie allegava invece che lui percepisse compensi da parte di società sportive, per le quali faceva l'allenatore di calcio. Con ordinanza presidenziale del 26.10.2023 il Giudice osservava che “Neanche un anno è passato, e, se da un lato è possibile che a causa dell'andamento dei tassi la rata di mutuo sia aumentata fino ad euro 1.595, cioè di circa 500 euro, dall'altro lato è anche vero che con la rivalutazione monetaria dal giugno 2021 la somma ammonterebbe ad euro 1.230 circa e che, comunque, occorre tenere conto che il figlio trascorre molto meno tempo col padre rispetto a quanto previsto in separazione, sicchè il mantenimento in via diretta è sostenuto in via quasi esclusiva dalla madre e di ciò va tenuto conto nella valutazione della congruità del contributo”; confermava, quindi, le condizioni di separazione quanto alle statuizioni economiche;
disponeva che il
Servizio Sociale proseguisse con il mandato di vigilanza già conferito col decreto del 5-10-2022; chiedeva che il Servizio depositasse relazione di aggiornamento sull'adesione delle parti ai percorsi suggeriti e sugli incontri padre-figlio e sul percorso di sostegno psicologico per il ragazzo. Con relazione del 9.2.2024 il
Servizio Sociale, dopo avere riassunto l'andamento degli incontri protetti padre-figlio e, in generale, dei rapporti fra i due, e avendo constatato che il minore risultava in grado di riprendere autonomamente i rapporti col padre, riteneva che gli incontri protetti fra e il padre così come svoltisi fino ad allora Per_1 non potessero avere “valore aggiunto”, fino a che ciascuno dei due non fosse stato disposto a fare un passo verso l'altro lasciandosi alle spalle un po' del passato. Pertanto, ritenendo che ciò richiedesse del tempo, ma soprattutto che richiedesse del supporto psicologico per entrambi, rappresentava che avrebbe riproposto ad un percorso psicologico, valutando eventualmente altri interventi rispetto a quanto già Per_1 sperimentato, e che avrebbe indirizzato il padre verso un percorso personale, fornendo nuovamente le indicazioni per l'accesso al servizio psicologico e al consultorio familiare come supporto alla genitorialità, e avrebbe continuato a monitorare la situazione familiare.
Con sentenza n. 475/2024 era pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la causa era rimessa sul ruolo con assegnazione dei termini ex art. 183 c. 6 c.p.c.
pagina 4 di 7 Con ulteriore relazione del 20.9.2024, il Servizio Sociale, constatato che i contatti padre-figlio avevano portato a un nuovo irrigidimento fra i due, e che non vi era dialogo fra i genitori, affermava di non rilevare i presupposti minimi necessari ad organizzare incontri protetti padre-figlio, così come non si riteneva possibile prescrivere un percorso psicologico per il minore, stante la sua contrarietà e il rifiuto di ogni ulteriore contatto col Servizio Sociale.
L'istruttoria non forniva la dimostrazione della circostanza, contestata dalla moglie, che il marito davvero sostenesse i costi di una locazione (il marito non documenta il relativo esborso), ma nemmeno quella, pure da lei contestata, che ella percepisse ulteriori compensi non dichiarati per la locazione di un appartamento di sua proprietà (i testi non lo hanno confermato), né della circostanza, contestata dal marito, che egli percepisse dei proventi rilevanti e costanti dalle società sportive per le quali faceva l'allenatore di calcio, ovvero l'accompagnatore dei ragazzi delle squadre più giovani (non è stata richiesta alcuna prova ammissibile al riguardo, a fronte della contestazione dell'attore).
Dal piano di ammortamento del mutuo pagato dal per la casa familiare, emergeva che la rata, dal Pt_1
2023, era progressivamente scesa, tornando ad essere, ad oggi, di un importo pari a quello del 2021, all'epoca della separazione contestuale;
emergeva altresì che la figlia aveva conseguito la maturità Per_2 classica e studiava all'Università svolgendo contemporaneamente un lavoro a chiamata per il quale percepiva 2.000-3.000 euro lordi annui;
il percepisce uno stipendio di euro 2.480 netti mensili, e la Pt_1 di circa euro 2.665 netti mensili, in base alle ultime dichiarazioni dei redditi prodotte, cioè quelle CP_1 relative all'a.i. 2023; ciò che è cambiato rispetto alla separazione è quindi la circostanza che non Per_1 trascorra più col padre i tempi ivi previsti (weekend alternati da venerdì a domenica, uno o due giorni infrasettimanali con pernotto e i periodi di vacanza). Inoltre, essendo trascorsi quattro anni, deve ritenersi che le esigenze di , ora diciassettenne e tredicenne all'epoca della separazione, siano aumentate. Per_1
L'aumento delle esigenze di risulta invece compensato dalle modeste entrate della ragazza. Va Per_2 quindi disposto che per il solo il padre versi alla madre, dalla pubblicazione della presente Per_1 sentenza, a titolo di mantenimento ordinario, la somma di euro 200 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, fermo restando il contributo per entrambi i ragazzi rappresentato dal versamento della rata di mutuo, e il 50% delle spese straordinarie per Non vi è ragione di disporre l'affido esclusivo alla Per_2 madre, dal momento che diventerà maggiorenne a metà del 2026 e che comunque non vi è prova Per_1 che il padre abbia ritardato o ostacolato l'assunzione di decisioni per il figlio. Stante la soccombenza reciproca, le spese legali vanno quindi integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1 – dà atto che la figlia maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, vive con la madre;
Per_2
pagina 5 di 7 2 – dispone l'affido condiviso del figlio a entrambi i genitori;
le decisioni di maggiore interesse per Per_1 il figlio saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
ciascun genitore prenderà le decisioni di ordinaria amministrazione quando ha il figlio presso di sé;
3 – costituisce obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma 2
c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto;
4 – dispone il collocamento prevalente del figlio minore presso la madre;
Per_1
5 – assegna alla madre la casa familiare di esclusiva proprietà del padre, sita in Casalecchio di Reno (Bo) via Martiri di Colle Ameno, 9, e i beni mobili in essa contenuti, e le relative pertinenze, affinchè vi abiti assieme al figlio minore e alla figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
6 – dispone che il padre possa vedere entrambi i figli liberamente in base ad accordi di volta in volta presi fra padre e figli;
7 – pone a carico del padre dalla data della domanda l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario dei figli versando la rata del mutuo ipotecario da lui contratto per l'acquisto della casa familiare;
dalla pubblicazione del presente provvedimento dispone inoltre che il padre contribuisca al mantenimento di anche versando entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro 200 alla madre su conto corrente Per_1 intestato alla medesima che gli verrà tempestivamente comunicato;
tale somma sarà rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT;
pone a carico di ciascuno dei genitori le spese straordinarie per i figli nella misura del 50% ciascuno;
si applica il vigente Protocollo del Tribunale di Bologna, che di seguito integralmente si riporta:
Spese ricomprese nel contributo ordinario al mantenimento: spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli : quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario , mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona.
Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
• spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano a causa o dopo lo scioglimento dell'unione tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo : spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, ivi comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordata dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative
pagina 6 di 7 attrezzature e corredo sportivo); spese ludico - ricreativo - culturali, precedute dalla scelta concordata della attività (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature).
• Campi scuola estivi , baby sitter , pre scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, etc) non offre tempestive alternative.
• Spese necessarie per il conseguimento della patente di guida.
• Abbonamento mezzi di trasporto pubblici.
• Spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento.
• Visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici ivi comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità .
Il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto ( raccomandata, fax o mail) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (raccomandata, fax o mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi.
Rimborso delle spese straordinarie
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
L'assegno unico è percepito al 50% da entrambi i genitori stante l'affido condiviso.
8 – compensa integralmente le spese legali fra le parti.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 25.11.2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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