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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 09/07/2025, n. 751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 751 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Luca Gurrieri, all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127-terc.p.c. , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2238/2022 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
; elettivamente domiciliata in VIA CAVOUR n. 28, C.F._1
PACHINO, presso lo studio dell'avv. SALVATORE MARZIANO (c.f.
), che la rappresenta e difende per procura in atti, C.F._2 unitamente e disgiuntamente all'avv. ELISABETTA SCUDERI (c.f.
) C.F._3 ricorrente
contro
c.f. , con sede in Palermo alla Via CP_1 P.IVA_1
Messina n. 4, in persona del legale rappresentante pro tempore; elettivamente domiciliata in PIAZZA UMBERTO I - ANGOLO VIA
BATTESIMO, GELA (CL), presso lo studio degli avv.ti EMANUELE
MAGANUCO (c.f. ) e CHRISTIAN FLORA (c.f. C.F._4
), che la rappr. e dif. per procura in atti C.F._5
resistente
e nei confronti di
, Controparte_2
c.f. , con sede in Roma, in persona del Presidente pro P.IVA_2 tempore; elettivamente domiciliato in CORSO GELONE n. 90,
SIRACUSA, presso la locale sede , rappr. e dif. per procura in atti CP_2 dall'avv. IVANO MARCEDONE (c.f. ) C.F._6
litisconsorte
__________________________________
FATTO E DIRITTO
1 Va, preliminarmente, rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, il quale nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >> ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127-ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: << L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione …. >>; precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”), e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; norma in vigore dal 1 gennaio 2023.
Con il ricorso introduttivo ha convenuto in giudizio Parte_1 la , al fine di rivendicare il proprio diritto alle differenze CP_1 retributive a suo dire maturate a vario titolo nei periodi in cui ha prestato la propria attività lavorativa presso la società resistente.
Si è costituita in giudizio la , contestando le domande CP_1 attrici, delle quali ha chiesto il rigetto, e proponendo domanda riconvenzionale.
Rilevato che parte ricorrente ha proposto anche domanda di condanna del datore di lavoro al versamento di contributi omessi, al fine della tutela della sua posizione assicurativa, e che l'ente previdenziale assume la veste di litisconsorte necessario (cfr. Cass. , sez. lav.,
22/10/2020, n. 23142), è stato disposto integrare il contraddittorio nei confronti di , costituitosi in giudizio. CP_2
Le originarie parti ( successivamente al giugno Parte_2
2024 sono rimaste inerti, senza svolgere attività processuale.
Con ordinanza del 18.11.2024 è stato << preso atto che nessuna delle originarie parti ricorrente/resistente ha depositato note, e che occorre verificare la sussistenza di interesse al giudizio (l'eventuale ulteriore mancanza di note sarà intesa come carenza di interesse) >>; come anticipato, nessuna attività è stata compiuta.
2 Le domande proposte, in via principale e riconvenzionale, vanno pertanto dichiarate inammissibili e improseguibili per sopravvenuta carenza di interesse.
Le spese di lite vano compensate, in considerazione delle ragioni della decisione.
P. Q. M.
Il Giudice, pronunciando nella causa iscritta al n. 2238/2022 R.G. , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: dichiara inammissibili e improseguibili le domande proposte, in via principale e riconvenzionale;
spese compensate.
Siracusa, 9/07/2025
Il Giudice
dott. Luca Gurrieri
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