Art. 53. Sessione speciale dell'esame di Stato 1. Nella prima applicazione della presente legge, e' tenuta una sessione speciale dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione, consistente in un colloquio di idoneita', al quale sono ammessi coloro che siano in possesso del diploma di laurea in scienze e tecnologie alimentari alla data di emanazione del decreto di cui al comma 2 del presente articolo e che presentino i requisiti previsti dall'articolo 27, commi 1, lettere a), b), d) ed e), e 2. 2. Le modalita' per lo svolgimento della sessione speciale dell'esame di Stato di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare, sentito il Ministro della pubblica istruzione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Articolo 53 della Legge 18 gennaio 1994, n. 59
Articolo 52Articolo 54
Articolo 53 della Legge 18 gennaio 1994, n. 59
Versione
11 febbraio 1994
11 febbraio 1994
Commentari • 0
Giurisprudenza • 0
Altri contenuti
- Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 1181
- TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 28/05/2025, n. 10298
- Trib. Chieti, sentenza 18/01/2025, n. 26
- Articolo 14 della Legge 27 maggio 1975, n. 166
- Articolo 15 della Legge 13 giugno 1962, n. 855
- Articolo 3 della Legge 8 gennaio 1952, n. 47
- Articolo 2 bis del Decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203
- Articolo 3 della Legge 19 ottobre 1984, n. 701
- Articolo 32 della Legge 26 novembre 1990, n. 353