TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/12/2025, n. 2269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2269 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro di Salerno, Dr. A.M. D'Antonio, all'udienza del 10 dicembre 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4058.24 Reg.Gen.Sez.Lavoro, e vertente
TRA
, c.f. rapp.to e difeso dagli avv.ti Rosalba Stamigni ed Parte_1 C.F._1
FO UL, come da mandato in calce al ricorso introduttivo, tutti elett.te dom.ti in Salerno alla via Antonio Manganario n°89
Ricorrente
E
“ C.F. a Mutualità Prevalente” in persona del Presidente del Consiglio di CP_1 amministrazione e legale rapp.te p.t.
Resistente contumace
Avente ad oggetto: pagamento spettanze retributive
Conclusioni rassegnate alla presente udienza: il procuratore di parte ricorrente si riporta alle conclusioni di cui al ricorso introduttivo
Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 24.7.2024, il ricorrente in epigrafe esponeva di aver prestato la propria attività lavorativa, ininterrottamente e senza soluzione di continuità, alle dipendenze della resistente dal 10/09/2018 al 13/05/2023;che nel suddetto periodo era stato inquadrato come operaio, svolgendo mansioni di autista, liv. B3 del ccnl Trasporto Merci-Artigianato, con sede di lavoro in Buccino (Sa) alla Contrada Panericotta snc;
di aver svolto le suddette mansioni dal lunedì al venerdì, con le seguenti modalità: il lunedì mattina si recava presso la sede operativa sita in Buccino (Sa) alla Contrada
Panericotta snc, dove si poneva alla guida della bisarca ivi parcheggiata, con la quale effettuata le consegne di auto commissionate alla resistente per conto terzi. Dette consegne venivano effettuate presso numerosi concessionari di autovetture lungo tutto il territorio nazionale, sicché il ricorrente faceva rientro in sede il venerdì sera, quando parcheggiava il mezzo aziendale presso la sede operativa di Buccino;
lamentava che per il lavoro prestato nulla aveva percepito dal luglio 2022 alle dimissioni, rassegnate per tale ragione per giusta causa, salvo ricevere successivamente degli acconti a mezzo bonifico, che allegava al ricorso e che portava in detrazione nel conteggio analitico;
ribadiva che alla data di presentazione del ricorso nulla aveva percepito a titolo di retribuzioni per il lavoro svolto dal
1° novembre 2022 al 13/05/2023, né a titolo dei relativi ratei di 13ma e di 14ma mensilità, né di indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute e di TFR;
depositava quindi un conteggio analitico in base al quale egli risultava creditore nei confronti della parte resistente dell'importo complessivo di €.21.648,26; riteneva che la propria pretesa fosse legittimata ai sensi degli artt. 2099,
2108, 2109 e 2120 cc, della L.297/82, dell'art.36 della Costituzione, e del CCNL Trasporto Merci –
Artigianato del 03/12/2017 e successivi rinnovi ed integrazioni e pertanto chiedeva al giudice adito di “1) Dichiarare che il rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente, sig. e Parte_1 la resistente “ C.F. a mutualità prevalente” in persona del Presidente del Consiglio CP_1 di Amministrazione e legale rapp.te p.t. sig. nato ad [...] il [...] e CP_2 residente a [...] c.f. , si è C.F._2 svolto con le modalità e nei tempi come indicati in narrativa, essendovi in atti prova documentale;
2) Per l'effetto, condannare la parte resistente nella persona e nella sede in atti indicata, a pagare in favore del ricorrente, la complessiva somma di €.21.648,26 per le causali ed i titoli giuridici di cui in narrativa, e come si possono evincere dall'allegato conteggio analitico notificato unitamente al presente atto divenendone parte integrante;
3) Condannare la parte resistente, al pagamento, in favore del ricorrente, della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, dalla data di maturazione di ogni singolo credito sino al soddisfo;
4) Condannare, altresì, la parte resistente, al pagamento delle spese e competenze di lite con attribuzione ai procuratori antistatari.”. Ritualmente istaurato il contraddittorio, la cooperativa resistente non si costituiva in giudizio .
Interrogato liberamente il ricorrente , la causa veniva rinviata per la decisione .
All'udienza odierna , sulle conclusioni rassegnate in atti , il giudice ha deciso la causa come da sentenza con motivazione contestuale .
**************
Preliminarmente va ribadita la contumacia della parte convenuta che , sebbene convenuta in giudizio
, non si è costituita , né è comparsa per rendere il libero interrogatorio . E' noto , tuttavia , che la mancata costituzione di una parte in giudizio non equivale ad ammissione della esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda ed è a tal fine ugualmente irrilevante la mancata comparizione personale della parte all'udienza fissata per l'interrogatorio libero, non escludendosi il potere-dovere del giudice di accertare se da parte dell'attore sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa ( Cass. 12.7.2006 n.15777)
Va ribadito , infatti , che la contumacia della parte convenuta non esonera comunque la parte ricorrente dall'onere di provare i fatti posti a fondamento della domanda e , nel caso di specie, le carenze deduttive del ricorso introduttivo sono risultati tali da impedire l'espletamento della prova testimoniale articolata in ricorso e ciò a prescindere dalla mancata contestazione da parte della convenuta delle avverse pretese .
L'art. 414 c.p.c., nel delineare il contenuto del ricorso, onera infatti parte attrice di una specifica attività assertiva, avente ad oggetto al n. 4, che qui rileva, “l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda si fonda con le relative conclusioni”. Ora, mentre l'omissione o l'assoluta incertezza della causa petendi si pone quale requisito di validità del ricorso, prescritto a pena di nullità dal combinato disposto degli artt. 164 c.I e 414 c.p.c., la allegazione generica del suddetto elemento impone una pronuncia di rigetto nel merito. Infatti, l'allegazione specifica dei fatti integranti la fattispecie costitutiva del diritto azionato costituisce un onere a carico di chi invoca la tutela giudiziale dello stesso;
il mancato assolvimento di tale onere, allorquando l'attore non abbia con la dovuta analiticità dedotto gli elementi di fatto costituenti il substrato concretizzante la fattispecie astratta della norma di legge attributiva del diritto soggettivo azionato, impone al giudice di pervenire ad una pronuncia di rigetto del ricorso per infondatezza nel merito. A tali conclusioni si perviene non solo in base alla disposizione testuale della norma di cui all'art. 414 n. 4 c.p.c., ma anche muovendo dai principi cardine del sistema processuale civile. Infatti, i principi della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato (di cui rispettivamente agli artt. 99 e 112 c.p.c.) condizionano il dovere decisorio del giudice, limitandone l'oggetto e l'ambito che debbono coincidere con l'oggetto e l'ambito della domanda introduttiva;
detto altrimenti, il dovere decisorio del giudice sorge in presenza di una domanda (salve le ipotesi eccezionali di tutela giurisdizionale prestata d'ufficio o su iniziativa del pubblico ministero ex art. 2907 c.c.) e l'estensione di quest'ultima determina quella della decisione (altrimenti affetta da vizio di ultrapetizione). Infatti, l'art. 2907 c.c. pone una norma ispirata al fondamentale principio della disponibilità della tutela giurisdizionale (salve le ipotesi eccezionali di cui si è detto), a sua volta corollario processuale della disponibilità del diritto sostanziale (ciò trova conferma nel rilievo secondo cui i casi in cui la tutela può essere chiesta dal p.m. riguardano diritti sostanziali indisponibili); tale principio della disponibilità della tutela giurisdizionale, in ambito processuale, trova espressione nel principio della domanda ex art. 99 c.p.c., secondo cui l'esercizio del diritto di azione è rimesso all'iniziativa del titolare del diritto sostanziale e, pertanto, il dovere decisorio del giudice sorge in dipendenza dell'iniziativa di chi propone la domanda. In stretta correlazione con il principio della domanda, l'art. 112 c.p.c. delimita l'ambito di estensione del dovere decisorio del giudice, facendolo coincidere con l'ambito della domanda;
ciò comporta la disponibilità dell'oggetto del processo in capo a chi propone la domanda, in quanto è l'attore con la sua domanda a vincolare e limitare il giudice nell'oggetto del suo giudizio (salve, ovviamente, le domande proposte dalle altre parti, idonee ad ampliare l'oggetto del processo). Ma tale “esclusiva” dell'attore nel determinare l'oggetto del processo riguarda soltanto i fatti allegati, atteso che il giudice non è tenuto ad applicare le regole di diritto richiamate dall'attore (iura novit curia cfr. ex art. 113 c.p.c.), essendo libero di scegliere la norma giuridica entro cui sussumere la fattispecie concreta. Mentre quindi nel giudizio di diritto il giudice non incontra alcun vincolo rispetto alle prospettazioni delle parti, nel giudizio di fatto è invece vincolato alle allegazioni dei fatti contenute nella domanda, in base al noto brocardo iudex secundum alligata iudicare debet;
pertanto, il potere di determinare l'oggetto del processo, in modo vincolante per il giudice, spetta a chi propone la domanda con la quale afferma o allega i fatti costitutivi e lesivi, restando poi libero il giudice di applicare a quei fatti le norme di diritto che ritiene disciplinanti la fattispecie concreta. Sul piano probatorio, fermo il principio cardine della disponibilità delle prove ex art. 115 c.p.c., tra i caratteri specializzanti del rito del lavoro vi è quello per cui il giudice può esercitare i poteri officiosi attribuitigli dall'art. 421 c.p.c.; tali poteri rispondono concettualmente al principio della ricerca della verità materiale che ispira le controversie lavoristiche e consente un parziale superamento della rigida applicazione della regola formale di giudizio fondata sull'onere della prova;
ma tale potere officioso riguarda soltanto i fatti allegati tempestivamente dalle parti. Detto altrimenti, tale potere-dovere del giudice di disporre d'ufficio mezzi istruttori presuppone che le parti abbiano correttamente adempiuto al loro onere di allegazione o deduzione in fatto, non potendo né il giudice né le parti supplire in via istruttoria a carenti allegazioni fattuali .Pertanto, in presenza di situazioni giuridiche soggettive caratterizzate dal requisito della disponibilità in capo al titolare, il processo è sorretto dal principio dispositivo che affida esclusivamente alla parte il potere di proporre la domanda e di allegare i fatti posti a fondamento della medesima. Tale potere di allegazione è il corollario sul piano processuale dell'autonomia sostanziale delle parti;
la disponibilità della situazione giuridica sostanziale si atteggia, in sede processuale, come potere delle parti di determinare l'oggetto della lite (cfr. Cass.,
S.U., n. 761/2002).
Ciò posto in via generale, tornando al caso di specie, parte ricorrente agisce in giudizio per ottenere il pagamento delle spettanze retributive maturate a decorrere dal luglio 2022 a maggio 2023 , nonché per ottenere il pagamento del t.f.r.
Così definito il thema decidendum, si osserva che in tema di inadempimento di obbligazioni e di relativa ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., è principio consolidato quello secondo cui nel caso in cui sia dedotto l'inadempimento ovvero l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore-lavoratore è sufficiente dimostrare l'esistenza dell'obbligazione, e dunque il titolo su cui si basa la sua pretesa, gravando invece sul datore di lavoro, in applicazione del principio di vicinanza o di riferibilità della prova, l'onere di dimostrare il fatto estintivo del diritto azionato, ovvero l'avvenuto esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile (art. 1218 c.c.) (Cass., S.U., 30/10/2001, n. 13533).
Nei casi in cui, come in quello di specie, l'oggetto della controversia riguardi l'accertamento del diritto alla corresponsione di spettanze retributive, il lavoratore deve fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura e durata, della sua articolazione oraria, delle mansioni svolte, nonché del diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta;
grava, invece, sul datore di lavoro l'onere della prova dell'avvenuto adempimento delle sue obbligazioni ovvero dell'estinzione dell'obbligazione.
Tanto chiarito, si osserva che la domanda proposta nell'odierno giudizio si rivela carente già sul piano assertivo, prima ancora che probatorio.
Il sig. , infatti , si limita a riferire di aver svolto l'attività di autista di bisarca per il traporto Pt_1 di autovetture prestando la propria attività lavorativa dal lunedì al venerdì e , sulla base di questi presupposti , chiede la corresponsione della retribuzione mensile di € 2.300,00 , che egli afferma comprensiva della indennità di trasferita come risultante dai prospetti paga .
Sennonché , se esaminiamo l'ultimo prospetto paga consegnato al lavoratore , quello di luglio 2022
, ci accorgiamo che la retribuzione mensile per l'autista inquadrato nel livello B3 è di € 1800,16, mentre per ogni giorno di trasferta veniva corrisposto al lavoratore l'importo di € 44,80 . Questo significa che , chiedendo un importo mensile di € 2.300,00 , il ricorrente ha calcolato di aver effettuato ogni mese 11 giorni di trasferta , la qual cosa non collima con la esposizione narrativa che abbiamo sopra riportato . D'altra parte , sentito nel libero interrogatorio , lo stesso ricorrente ha riferito che la prestazione lavorativa non era sempre uguale , mese per mese , e che la sua richiesta di 2.300,00 mensili era stata formulata tenendo conto di una media delle trasferte effettuate mensilmente . Ma se così , è evidente che la prova testimoniale , volta a dimostrare che il ricorrente effettuava ogni settimana trasferte dal lunedì al venerdì, si appalesa inammissibile e in contrasto con le stesse dichiarazioni attoree . Va aggiunto , inoltre , che lo stesso ricorrente riferisce in sede di libero interrogatorio che , a fronte della inadempienze retributive del datore di lavoro , egli effettuava della rimostranze , anche fermando l'attività lavorativa .
La conseguenza di quanto siamo venuti dicendo è che non si è ritenuto possibile procedere alla prova testimoniale in quanto volta a dimostrare una circostanza , vale a dire che il ricorrente abbia svolto la propria attività di autista a tempo pieno , effettuando trasferte dal lunedì al venerdì , per l'intero periodo dedotto in ricorso , nonostante tale circostanza sia stata negata dallo stesso ricorrente .
Che una prestazione lavorativa sia stata comunque resa nel periodo da luglio 2022 a maggio 2023 è tuttavia riconosciuto dallo stesso datore di lavoro che ha provveduto ad effettuare regolare denuncia all'INPS dell'attività lavorativa svolta , provvedendo al pagamento della relativa contribuzione .
L'estratto contributivo , tuttavia , attesta che il sig. ha prestato la propria attività lavorativa Pt_1 nell'anno 2022 per sole 49 settimane percependo una retribuzione imponibile di € 20.422,00 .
Quanto poi abbia lavorato da gennaio a giugno e quanto da luglio a dicembre non è dato sapere .
Nonostante , infatti , il ricorrente abbia riferito in ricorso di aver percepito i prospetti paga fino al mese di luglio 2022 , egli non produce i prospetti paga del primo semestre , ma unicamente il prospetto paga del mese di luglio , sicchè non è possibile quantificare in maniera precisa l'attività svolta nei diversi mesi . Ne consegue che , in assenza di ulteriori elementi , per quantificare l'attività svolta nel secondo semestre dell'anno 2022 ci limiteremo a dimezzare quella denunciata dal datore di lavoro per l'intero anno e pertanto quantificheremo le retribuzioni maturate in tale periodo nell'importo di €
10.211,00 , pari alla metà della retribuzione imponibile denunciata dal datore di lavoro con riferimento all'interno anno 2022 .
Con riferimento all'anno 2023 , invece , considereremo come maturato dal lavoratore a titolo di retribuzione l'interno importo denunciato all'INPS pari ad € 6.222,00 . Possiamo quindi concludere che il ricorrente ha maturato a titolo di retribuzioni per il periodo da luglio 2022 a maggio 2023 l'importo complessivo lordo di € 16.433,00 e poichè egli ha ricevuto , come risulta dai bonifici in atti , l'importo di € 13.260,00 , avrà diritto alla differenza per € 3.173,00
.
Il ricorrente , inoltre , ha diritto al trattamento di fine rapporto per la cui quantificazione è possibile ancora una volta utilizzare la documentazione di provenienza datoriale .
Il mod. CUD dell'anno 2022 attesta infatti un maturato a titolo di T.F.R. di € 6.741,26; a tale importo , inoltre , occorrerà aggiungere quanto maturato per l'anno 2023 che è possibile quantificare in € 461,00 .
La cooperativa C.F.L. a mutualità prevalente va quindi condannata al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 10.375,00 , oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione dei crediti sino al soddisfo .
Le spese del giudizio , liquidate in dispositivo , seguono la soccombenza .
P.Q.M.
1. accoglie il ricorso per quanto di ragione e , per l'effetto , condanna la a mutualità Controparte_3 prevalente, in persona del legale rapp.te p.t. , al pagamento in favore del ricorrente della somma lorda di € 10.375,00 , detratto quanto eventualmente già corrisposto in esecuzione della ordinanza provvisionale ex art. 423 c.p.c. , oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione dei crediti e sino all'effettivo soddisfo;
2. condanna altresì la cooperativa resistente, come rappresentata , al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio che si liquidano in complessivi € 1.300,00 , oltre rimborso spese generali nella misura del 15% , Iva e Cap come per legge , con attribuzione ai procuratori che dichiarano averne fatto anticipo .
Salerno 10 dicembre 2025
Il Giudice
A.M.D'Antonio