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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 23/09/2025, n. 788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 788 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO Seconda sezione civile
La Corte di Appello di Salerno Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr. Paolo Sordi Presidente di Corte di Appello dr. Vito Colucci Presidente di Sezione d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel.est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.1052/2024
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.Mario Manzo e Parte_1 dall'avv.Antonella Capaccio ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo avvocato sito in Battipaglia (SA) alla via Trieste n.
2- appellante
E rappresentata e difesa dall'avv.Giovanni Concilio ed CP_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Battipaglia (SA) alla via Plava n.58- appellata
AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n.4190/24
del Tribunale di Salerno pubblicata l'11/9/24 e notificata il 12/9/24.
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
1 Per l'appellante: chiedeva l'accoglimento dell'appello e conseguentemente che fosse affermato che non sussistevano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile nella sua funzione assistenziale e che nulla fosse dovuto a tale titolo in favore dell'ex coniuge;
chiedeva, in ogni caso, la vittoria delle spese e dei compensi con attribuzione anche alla luce art. 473bis 18 cpc avendo l'ex coniuge fornito nel giudizio di primo grado informazioni e produzioni documentali inesatte e incomplete;
per l'appellata: chiedeva il rigetto dell'appello, la condanna dell'appellante ex art.96 cpc e la vittoria delle spese del doppio grado con attribuzione.
Con l'ordinanza del 3 aprile 2025 la causa veniva rinviata al 10
luglio 2025 con la concessione di termine per note conclusionali e la causa andava in decisione in virtù della successiva ordinanza del 17
luglio 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
adiva il Tribunale di Salerno chiedendo che Parte_1
fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in data 24/7/2004 dal quale erano nati due CP_1
2 figli, il 30/09/2005 e il 23/01/2007, che fosse Per_1 Per_2
confermato quanto concordato in sede di separazione per l'affidamento dei figli e i tempi di permanenza presso ciascun genitore,
ma con una riduzione della misura del mantenimento per i figli a E
250,00 per ciascuno e che non fosse riconosciuto l'assegno divorzile a favore dell'ex coniuge.
si costituiva, aderendo alla domanda di cessazione CP_1
degli effetti civili del matrimonio e per il resto chiedendo un aumento del mantenimento a favore dei figli e un riconoscimento di un assegno divorzile in suo favore in considerazione delle rilevanti capacità di guadagno del marito, amministratore delegato di una società.
In particolare, precisava di aver tentato di reperire una stabile occupazione lavorativa, ma di avere avuto delle difficoltà anche a causa della patologia invalidante da cui era affetta e che, invece, il marito percepiva una retribuzione media di E 2.900,00 mensili.
Il Tribunale adito emetteva le seguenti statuizioni:
disponeva l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore con residenza prevalente presso la madre e con Per_2
3 i tempi di permanenza presso il padre da concordarsi liberamente tra le parti;
assegnava la casa familiare alla madre quale collocataria prevalente dei figli;
disponeva l'obbligo a carico di di Parte_1
corrispondere a , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di CP_1
€ 800,00 (€ 400,00 ciascuna), oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, a titolo di mantenimento dei figli, e Per_1 Per_2
con decorrenza dalla pronuncia e ripartiva le spese straordinarie tra i genitori nella misura del 50%;
disponeva l'obbligo a carico di di Parte_1
corrispondere a , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di CP_1
€ 150,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, a titolo di assegno divorzile;
dichiarava integralmente compensate le spese di lite.
Per quanto di interesse in relazione ai motivi di appello, il
Tribunale riconosceva l'assegno divorzile a favore della per CP_1
ragioni assistenziali;
invero la ricorrente aveva fornito prova del suo stato di bisogno economico attuale e delle difficoltà nel procurarsi i
4 mezzi necessari e adeguati alla propria sussistenza, in ragione dell'artrite reumatoide di cui era affetta, condizione che le rendeva particolarmente difficile proseguire nell'attività di estetista che aveva sempre svolto.
ha proposto appello avverso la predetta Parte_1
sentenza, deducendo i seguenti motivi:
1)erroneo e/o omesso esame dei fatti e dei documenti di causa –
mancata prova dell'insussistenza di mezzi adeguati per il proprio mantenimento – motivazione assente e/o apparente;
la non CP_1
aveva dimostrato di non avere i mezzi adeguati per il proprio sostentamento o di non poterseli procurare per ragioni oggettive, né di essersi attivata ai fini del raggiungimento di un'indipendenza economica per non gravare su di lui;
l'appellata non aveva prodotto la documentazione fiscale relativa al reddito di inclusione (ex reddito di cittadinanza) , nonché quella attestante la percezione dell'assegno unico in favore dei figli e aveva esibito la documentazione contabile solo parzialmente;
il Tribunale era stato costretto ad onerare una seconda volta la controparte al fine di ottenere il deposito della documentazione reddituale e in ogni caso da quanto esibito non
5 risultava la percezione né del reddito di cittadinanza né dell'assegno unico;
ne conseguiva che tale comportamento omissivo doveva essere adeguatamente valutato;
dalla documentazione allegata era risultato che la fosse titolare di un fondo pensione e di un fondo CP_1
investimento la cui documentazione non era stata versata in atti;
aggiungeva che aveva scoperto casualmente che l'appellata era destinataria del reddito di cittadinanza, in quanto, nel chiedere l'assegno unico per i figli, aveva ricevuto dall'INPS la comunicazione che la sua domanda era stata sospesa, poiché nel nucleo familiare risultava già un percettore di tale reddito comprensivo dell'assegno unico;
sempre dai documenti allegati emergeva che l'ex coniuge era beneficiaria di un contributo regionale di integrazione del canone di locazione;
quanto all'alloggio la era gravata di un canone di CP_1
locazione mentre . invece, avrebbe potuto dimorare in un immobile di proprietà di suo padre;
2)erroneo e/o omesso esame dei fatti e dei documenti di causa –
insussistenza di prova dell'impossibilità di procurarsi da sé i mezzi per il proprio sostentamento;
l'ex moglie non aveva dimostrato di aver cercato attivamente un impiego, né aveva fornito prove che la sua
6 patologia le impedisse di lavorare;
invero un riconoscimento di invalidità al 50% non era ostativa a qualsiasi attività lavorativa, come sarebbe stato nel caso di attribuzione di una invalidità pari o superiore al 75%; la domanda di invalidità era stata presentata solo dopo l'inizio del procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
il che implicava la strumentalità della richiesta;
la aveva CP_1
conseguito la qualifica di make up artist il 16 ottobre 2020 nonostante i primi sintomi dell'artrite reumatoide si fossero manifestati sin dal
2018 ; l'invio in quattro anni soltanto di tre curriculum dimostrava che l'appellata si comportasse in un certo modo solo per ottenere l'assegno divorzile;
richiamava una serie di massime della Corte di Cassazione
utili a negare l'assegno divorzile e precisamente: l'assegno divorzile è
dovuto quando l'ex coniuge più debole non ha mezzi sufficienti per vivere dignitosamente e non può procurarseli;
ai fini del riconoscimento dell'assegno, l'ex coniuge deve provare l'inadeguatezza delle proprie risorse economiche e l'impossibilità di diventare autosufficiente (ord.Cass.n.10702/23); l'assegno divorzile non è
riconosciuto a chi percepisce il reddito di cittadinanza, se non dimostra l'impossibilità oggettiva di reinserirsi nel mondo del lavoro (sent.Cass.
7 n. 17545/2023); il Giudice deve verificare che l'ex coniuge non possa compensare il peggioramento delle proprie condizioni economiche con altre forme di supporto, come da altri obbligati o aiuti pubblici;
l'assegno divorzile assistenziale è riconosciuto solo se sussistono condizioni di non autosufficienza economica e l'assenza di altre fonti di sostegno (ord.Cass. n. 19341/23); in caso di richieste patrimoniali o per prole minorenne, le parti sono obbligate a fornire una ricostruzione completa e accurata delle rispettive condizioni economiche e patrimoniali, e se emergono informazioni o documenti inesatti, il comportamento può essere valutato ai sensi degli articoli 116, 92 e 96
cpc (art. 473bis, 18 cpc).
si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello e CP_1
affermando che:
aveva esibito quanto utile ai fini reddituali e precisamente una dichiarazione negativa dell'Agenzia delle Entrate di Salerno
riguardante la dichiarazione dei redditi per gli anni 2020-2021, una autocertificazione firmata da lei e gli estratti conto relativi al conto corrente Banco Posta a suo nome per gli anni 2020, 2021 (dal 12 aprile al 31 dicembre), 2022 e dal 1° al 10 gennaio 2023;
8 non percepiva il reddito di cittadinanza da oltre un anno, infatti,
dagli estratti conto depositati non risultavano accrediti sulla specifica
“Carta Reddito di Cittadinanza” emessa da PostePay spa, sulla quale non erano registrate altre entrate oltre a quella relativa al reddito stesso;
non percepiva il reddito di inclusione né alcun sussidio statale,
poiché fino al 2020 nello stato di famiglia risultava presente anche l'appellante, il cui reddito influiva sull'accesso a tali aiuti economici;
non percepiva alcuna somma a titolo di “fondo pensione e fondo di investimento”, in quanto tali fondi erano stati estinti e, comunque,
l'importo era di soli € 100,00 mensili;
il contributo regionale per l'integrazione del canone di locazione,
menzionato dalla controparte, pari a € 1.000,00 annuali, non veniva più percepito da alcuni anni e, in ogni caso, trattandosi di circa € 80,00
al mese, non poteva considerarsi in alcun modo sufficiente per il suo sostentamento;
come risultava dalla visura catastale allegata, non era proprietaria di alcun bene immobile, ma solo di un'autovettura Fiat
Idea ormai deteriorata;
9 l'assegno unico veniva interamente incassato dall'appellante che non riversava la quota del 50% a lei spettante;
al momento, non disponeva di alcuna altra "entrata", se non dell'assegno di mantenimento corrispostole dal coniuge, che le permetteva di provvedere alle proprie necessità e di vivere dignitosamente, con l'ulteriore supporto dei propri genitori, nonostante su tale importo gravassero le spese necessarie per la crescita dei figli,
come il pagamento del canone di locazione, le spese scolastiche, il vitto, il vestiario, nonché le spese per l'automobile e le utenze domestiche, tutte debitamente documentate negli atti;
aveva prodotto certificati medici che attestavano la sua patologia e l'impossibilità di trovare un'occupazione, nonostante il suo impegno;
specificava che soffriva di un'acuta oligoartrite asimmetrica, una patologia invalidante che le provocava forti dolori alle articolazioni delle mani, impendendole di fatto la mobilità delle stesse, che da una certificazione a firma del dr. risultava che fosse Controparte_2
affetta da manifesta artrite, metatarsalgia da sovraccarico associata ad una tumefazione del seno del tarso, patologia che rendeva necessarie infiltrazioni periodiche e che nel mese di marzo 2024 aveva
10 sviluppato anche una tenosinovite della guaina digitale del secondo dito;
tali patologie rendevano necessarie spese mediche a scopo terapeutico;
era iscritta nell'elenco dei lavoratori diversamente abili dal 2021,
ma nonostante avesse cercato attivamente un impiego, non era riuscita a ottenere successo, risultando ancora disoccupata non per sua scelta.
Aggiungeva che, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, era applicabile anche il criterio perequativo- compensativo in quanto si era dedicata alla famiglia e alla crescita dei suoi due figli consentendo al marito di concentrarsi sulla sua carriera e contribuendo in modo significativo alla crescita economica del nucleo familiare.
Evidenziava che vi era disparità reddituale tra lei e l'ex marito che aveva cercato di celare le sue reali condizioni economiche in quanto nel ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio del mese di novembre 2020 aveva affermato che era un lavoratore dipendente della con una retribuzione netta di € Parte_2
2.300,00 al mese, all'udienza del 22 febbraio 2021, aveva dichiarato di percepire circa € 1.900,00 netti al mese come dirigente industriale e successivamente, in una memoria integrativa, aveva dichiarato di
11 rivestire il ruolo di amministratore unico della società, un incarico della durata di tre anni conferito nel 2020.
In ogni caso nel mese di dicembre 2022 lo aveva uno Parte_1
stipendio di € 2.900,00 netti e un reddito annuale di circa € 67.000,00
ed era proprietario di una BMW del valore di circa € 50.000,00.
L'appello è infondato e come tale va rigettato.
L'appellante ha cercato di dimostrare che la non avesse CP_1
provato di avere mezzi adeguati e che non fosse del tutto impossibilitata a procurarseli.
Sotto il primo profilo lo ha anche dedotto che l'ex Parte_1
coniuge non avesse esibito completamente la documentazione utile ai fini reddituali e che da tale sua condotta omissiva potesse trarsi un argomento di prova a suo sfavore.
Da quanto esibito ed autocertificato è emerso che la ha CP_1
percepito il reddito di cittadinanza e l'assegno unico.
Il predetto reddito è cessato per legge e non risulta che l'appellata percepisca il reddito di inclusione, che peraltro si fonda su requisiti molto restrittivi.
12 Dalla visione degli estratti conti emerge che sporadicamente la versi al mese 100,00 E per un fondo e che percepisca all'anno CP_1
1000,00 E a titolo di contributo regionale locativo.
Si tratta di somme molto contenute che non possono far ritenere che la abbia mezzi adeguati. CP_1
Affermare, poi, che l'appellata possa vivere in un immobile del padre è solo un fatto ipotetico;
non si sa se il bene sia o meno locato e soprattutto non può dirsi che l'ex suocero sia obbligato a consentire alla figlia tale utilizzo sulla base di quanto dedotto dall'appellante.
Piuttosto la beneficia ogni tre mesi di 300,00 E frutto di CP_1
un fondo costituito a suo favore presumibilmente dai suoi genitori.
Il contributo piuttosto esiguo conferma la necessità della donna di essere aiutata economicamente.
Ne consegue che lo non ha provato che l'ex moglie non Parte_1
abbia mezzi adeguati.
Sotto il secondo profilo la censura dell'appellante non è
infondata in quanto il riconoscimento da parte dell'Inps di un'invalidità al 50 % non implica una totale impossibilità lavorativa.
13 Purtuttavia il riconoscimento dell'assegno divorzile può avvenire mediante un criterio diverso da quello assistenziale così come dedotto dall'appellata nella sua difesa.
Più precisamente l'appellata ha affermato che durante il matrimonio si era dedicata alla famiglia e alla crescita dei due figli e,
quindi, aveva consentito al marito di fare carriera e in questo modo aveva contribuito ad incrementare il patrimonio familiare.
Per verificare se l'assegno divorzile spetti alla a titolo CP_1
perequativo e compensativo, sulla base di quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, occorrono i seguenti elementi:
va provata una disparità reddituale tra i coniugi (cfr. sent. Cass.
n.20142/2025; sent. Cass. n.9785/25; sent. Cass. n. 26520/24; sent.
Cass. n.24795/2024; sent. Cass. n.4328/2024) che non implica uno stato di disoccupazione da parte del coniuge più debole;
occorre la prova, anche mediante presunzioni (cfr. sent. Cass.
n.20412/25; sent. Cass. n.18544/25; sent. Cass. n.9887/25; sent. Cass.
n.7011/25; sent. Cass. n. 3950/25; sent. Cass. n.2022/2025), del nesso causale tra le scelte di vita familiare compiute dai coniugi durante il matrimonio e la disparità reddituale;
14 ai fini della prova del predetto nesso causale non è necessaria la prova di rinunce a concrete possibilità lavorative (cfr. sent. Cass.
n.19670/25; sent. Cass. n.18954/25; sent. Cass. n.16917/25; sent. Cass.
n.9785/25; sent. Cass. n.7126/25; sent. Cass. n.3953/2025; sent. Cass.
n.2022/25) essendo sufficiente anche solo la prova che il coniuge più
debole si sia dedicato alla cura della famiglia consentendo all'altro coniuge di dedicarsi alla sua carriera professionale e di incrementare il proprio reddito e/o il suo patrimonio;
in mancanza della prova di tale nesso causale l'assegno divorzile può essere riconosciuto solo sotto il profilo assistenziale.
E' provata una disparità reddituale tra i coniugi – Parte_1 CP_1
e sulla base di quanto argomentato dall'appellata può presumersi che la stessa si sia dedicata alla cura della famiglia e alla crescita dei due figli, consentendo al marito di dedicarsi al lavoro, di fare carriera e di incrementare il suo patrimonio.
Anzi proprio sulla base di quanto dedotto dalla appellata può
dirsi che l'assegno divorzile così come determinato dal Tribunale adito le possa essere riconosciuto secondo la funzione perequativa, se si ritiene condivisibile l'orientamento della Corte di Cassazione in virtù
15 del quale va distinta la funzione compensativa da quella perequativa;
invero mentre la funzione compensativa serve a compensare delle rinunce ad occasioni professionali e reddituali, quella perequativa serve a riconoscere un livello reddituale adeguato al contributo fornito alla conduzione di vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio dell'altro coniuge (cfr. sent. Cass. n.16803/25; sent.
Cass. n.10726/25; sent. Cass. n.9785/25; sent. Cass. n.7126/25; sent.
Cass. n.7011/25).
Secondo quest'interpretazione solo la funzione perequativa,
diversamente da quella compensativa, prescinde dalla prova delle rinunce ad occasioni lavorative.
Non vi sono i presupposti per una condanna dell'appellante ex art.96 cpc.
Le spese seguono la soccombenza ( scaglione: valore indeterminabile- bassa complessità- valori minimi- vanno riconosciute per l'intero la fase introduttiva, la fase dello studio e la fase decisionale- per la fase della trattazione scarsamente significativa va riconosciuto il 50%).
16 La Corte dà atto che vi sono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 c.1 quater DPR 115/2002
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1)rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
3)condanna l'appellante a pagare le spese a favore dell'appellata,
spese che liquida in E 4234,5 oltre IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali con attribuzione a favore del difensore dichiaratosi antistatario;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti perché l'appellante sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art.13- comma 1
quater DPR 115/2002.
Salerno, 16 settembre 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
d.ssa Marcella Pizzillo dr. Paolo Sordi
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