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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIX, sentenza 10/02/2026, n. 2204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2204 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2204/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
PRISCO EMILIO, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11957/2025 depositato il 23/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - NE - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202500008090000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1808/2026 depositato il 03/02/2026 Richieste delle parti: come da scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto contro l'Agenzia delle Entrate NE e la
Regione Campania
Il ricorrente si è ritualmente costituito in giudizio.
L'Agenzia delle Entrate NE si è a sua volta costituita con controdeduzioni. La Regione Campania è rimasta contumace.
Il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato a questa XIX sezione.
Il presidente di sezione ha nominato il giudice indicato in epigrafe e ha fissato per la trattazione l'udienza del 2/2/26; la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione e nei termini di legge il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.
All'udienza odierna il Giudice si è riservato la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente impugna il preavviso di fermo amministrativo di cui in epigrafe limitatamente alla cartella esattoriale n. 07120240021929811000, deducendo l'omessa notifica della cartella sottesa e la prescrizione del tributo
L'Agenzia delle Entrate controdeduce che la cartella di pagamento è stata ritualmente notificato e chiede rigettarsi l'eccezione di prescrizione.
Con una memoria illustrativa il ricorrente eccepisce l'inutilizzabilità della documentazione prodotta dall'Agente della riscossione a causa della tardività della sua costituzione in giudizio.
Il ricorso è fondato.
Invero, costituisce pacifico principio di diritto quello secondo cui la costituzione del resistente oltre il termine di 60 giorni dalla notifica del ricorso previsto dall'art. 23 D.Lgs. 546/92 non ne determina l'inammissibilità, ma la sola decadenza dalla possibilità di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi in causa (cfr., ex plurimis, Cass. Civ. 2925/10, 8962/05). Tuttavia la violazione dell'ulteriore termine di 20 giorni prima della trattazione previsto dall'art. 32 co. 1 stessa legge preclude qualsiasi produzione documentale, trattandosi di un termine che va considerato perentorio in considerazione dello scopo che persegue, quello cioè di assicurare la piena esplicazione del diritto di difesa della controparte.
Ebbene, nel caso di specie la costituzione dell'Agenzia delle Entrate NE è avvenuta il
14/1/26 e, quindi, in violazione del richiamato termine decadenziale: ne discende, quindi, che la sua produzione documentale non può essere presa in esame stante l'avvenuta decadenza.
Quindi, va richiamato il consolidato principio di diritto secondo cui “la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa.
Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria: con la conseguenza che spetta al giudice di merito - la cui valutazione se congruamente motivata non sarà censurabile in sede di legittimità - interpretare la domanda proposta dal contribuente al fine di verificare se egli abbia inteso far valere la nullità dell'atto consequenziale in base all'una o all'altra opzione” (Cass. SS.UU 5791/08, 16412 del 2007).".
Orbene, non essendo stata provata la notifica della cartella di pagamento sottesa (alla luce dell'argomentata inutilizzabilità), si impone in parte qua l'annullamento dell'atto impugnato.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese, che si regolano come da dispositivo e che si pongono a carico della sola Agenzia delle Entrate NE, atteso che alcun vizio inficia la fase impositiva.
P Q M
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato limitatamente alla cartella di pagamento 07120240021929811000. Condanna l'Agenzia delle Entrate NE al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 232,00 oltre accessori di legge se dovuti, spese generali nella misura del 15 per centro e CUT (ove versato), da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Spese compensate nei confronti della convenuta Regione Campania. Così deciso in Napoli, in data 2 febbraio 2026
Il giudice monocratico
LI IS
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
PRISCO EMILIO, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11957/2025 depositato il 23/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - NE - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202500008090000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1808/2026 depositato il 03/02/2026 Richieste delle parti: come da scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto contro l'Agenzia delle Entrate NE e la
Regione Campania
Il ricorrente si è ritualmente costituito in giudizio.
L'Agenzia delle Entrate NE si è a sua volta costituita con controdeduzioni. La Regione Campania è rimasta contumace.
Il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato a questa XIX sezione.
Il presidente di sezione ha nominato il giudice indicato in epigrafe e ha fissato per la trattazione l'udienza del 2/2/26; la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione e nei termini di legge il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.
All'udienza odierna il Giudice si è riservato la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente impugna il preavviso di fermo amministrativo di cui in epigrafe limitatamente alla cartella esattoriale n. 07120240021929811000, deducendo l'omessa notifica della cartella sottesa e la prescrizione del tributo
L'Agenzia delle Entrate controdeduce che la cartella di pagamento è stata ritualmente notificato e chiede rigettarsi l'eccezione di prescrizione.
Con una memoria illustrativa il ricorrente eccepisce l'inutilizzabilità della documentazione prodotta dall'Agente della riscossione a causa della tardività della sua costituzione in giudizio.
Il ricorso è fondato.
Invero, costituisce pacifico principio di diritto quello secondo cui la costituzione del resistente oltre il termine di 60 giorni dalla notifica del ricorso previsto dall'art. 23 D.Lgs. 546/92 non ne determina l'inammissibilità, ma la sola decadenza dalla possibilità di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi in causa (cfr., ex plurimis, Cass. Civ. 2925/10, 8962/05). Tuttavia la violazione dell'ulteriore termine di 20 giorni prima della trattazione previsto dall'art. 32 co. 1 stessa legge preclude qualsiasi produzione documentale, trattandosi di un termine che va considerato perentorio in considerazione dello scopo che persegue, quello cioè di assicurare la piena esplicazione del diritto di difesa della controparte.
Ebbene, nel caso di specie la costituzione dell'Agenzia delle Entrate NE è avvenuta il
14/1/26 e, quindi, in violazione del richiamato termine decadenziale: ne discende, quindi, che la sua produzione documentale non può essere presa in esame stante l'avvenuta decadenza.
Quindi, va richiamato il consolidato principio di diritto secondo cui “la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa.
Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria: con la conseguenza che spetta al giudice di merito - la cui valutazione se congruamente motivata non sarà censurabile in sede di legittimità - interpretare la domanda proposta dal contribuente al fine di verificare se egli abbia inteso far valere la nullità dell'atto consequenziale in base all'una o all'altra opzione” (Cass. SS.UU 5791/08, 16412 del 2007).".
Orbene, non essendo stata provata la notifica della cartella di pagamento sottesa (alla luce dell'argomentata inutilizzabilità), si impone in parte qua l'annullamento dell'atto impugnato.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese, che si regolano come da dispositivo e che si pongono a carico della sola Agenzia delle Entrate NE, atteso che alcun vizio inficia la fase impositiva.
P Q M
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato limitatamente alla cartella di pagamento 07120240021929811000. Condanna l'Agenzia delle Entrate NE al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 232,00 oltre accessori di legge se dovuti, spese generali nella misura del 15 per centro e CUT (ove versato), da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Spese compensate nei confronti della convenuta Regione Campania. Così deciso in Napoli, in data 2 febbraio 2026
Il giudice monocratico
LI IS