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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/10/2025, n. 7766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7766 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr. Ciro Cardellicchio, presso il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 28 ottobre 2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della Sezione Lavoro, al. n. 5698/2025 RG ivi riunita la causa al n. 7811/2025 TRA
rappresentato e difeso dall'avv. BARBUTO FEDERICA Parte_1
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore rappresentato e difeso dall'avv. SANTANIELLO RAFFAELE
INARCASSA Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentato e difeso
[...] dall'avv. Massimo Garzilli resistenti
Fatto e Diritto
Con atti di ricorso successivamente riuniti il sig. si opponeva alla Parte_1 comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202500002391000, notificata in data 27 febbraio 2025, (relativa alle cartelle di pagamento nn. 07120180062357526000,
07120200008012332000, 07120210071013747000, 07120220032054717000,
07120220048130571000, 07120220087427927000, 07120230011367553000) per un importo complessivo di euro 63.773,88 e alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.ro 07180202500012197000 sul veicolo di proprietà dello stesso tipo Fiat 2
Panda 1.0 Hybrid SP tg. GL208DW a seguito del mancato pagamento delle cartelle n.
07120220032054717000 e n.ro 07120230011367553000.
Rilevava: che non aveva mai ricevuto la notifica delle prodromiche cartelle di pagamento, venendo a conoscenza della pretesa creditoria solo a seguito della notifica dell'atto impugnato;
che le cartelle in oggetto riguardavano crediti ormai prescritti, trattandosi sia di contributi
Inarcassa relativi agli anni dal 2007 al 2019, sia di contravvenzioni al codice della strada relative agli anni 2014, 2015, 2017, 2018 e 2019; che gli atti opposti erano illegittimi in quanto non preceduti dalla notifica delle cartelle di pagamento e in quanto relativi a crediti prescritti.
Ciò premesso, previa istanza di sospensione degli atti impugnati nonché delle cartelle di pagamento in esso riportate, concludeva per l'annullamento degli atti opposti nonché delle cartelle riportate, accertando e dichiarando la intervenuta prescrizione dei relativi crediti, il tutto con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio.
Si costituiva l' che rilevava: Controparte_1
preliminarmente il difetto di legittimazione passiva in ordine alle questioni attinenti al merito in quanto nel caso di impugnazione della cartella esattoriale la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito tributario e non già al concessionario;
la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento.
Concludeva per il difetto di legittimazione passiva, con conseguente sua estromissione dal giudizio e in via subordinata, per l'accertamento e dichiarazione dell'avverso ricorso come comunque inammissibile e infondato in fatto e diritto, con vittoria di spese.
Si costituiva INARCASSA che rilevava:
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, avendo inviato al professionista solleciti di pagamento e alla regolarizzazione della posizione contributiva che integravano validi atti interruttivi della prescrizione;
che, per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti dagli iscritti, la prescrizione decorreva solo dalla data di trasmissione alla da parte dell'obbligato, della dichiarazione CP_2
annuale obbligatoria;
che la mancata trasmissione delle dichiarazioni annuali obbligatorie da parte del ricorrente non poteva far decorrere alcun termine prescrizionale con riferimento ai contributi medesimi 3
in quanto non era stata posta nella condizione di accertare l'ammontare degli eventuali contributi;
la rituale notifica degli atti presupposti;
il difetto di legittimazione passiva relativamente alle doglianze inerenti alla procedura di riscossione poiché di competenza esclusiva dell'Agente della Riscossione;
che aveva ridotto la pretesa contributiva in complessivi euro 24.624,75, limitatamente alle annualità 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
Concludeva per il rigetto dell'opposizione o in subordine per la condanna del sig. Parte_1
al pagamento di euro 24.624,75 e in via di ulteriore subordine, per la
[...] compensazione delle spese di lite.
Sulla documentazione in atti la causa era decisa come da sentenza di cui era data lettura.
La domanda è parzialmente fondata.
In via preliminare, occorre delimitare l'oggetto della presente giudizio.
In particolare la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria si fonda su sette cartelle di pagamento di cui solo due (07120220048130571000 e n. 07120230011367553000) relative a contributi vantati da INARCASSA mentre le restanti cartelle di pagamento afferiscono a posizioni debitorie di diversa natura, la cui cognizione non rientra nella giurisdizione o nella competenza per materia del giudice del lavoro.
Parte attrice, pur sollevando eccezioni genericamente riferite a tutte le cartelle di pagamento sottese, ha concentrato le proprie doglianze sui contributi previdenziali dovuti nei confronti di
INARCASSA relativi agli anni dal 2007 al 2019. Le cartelle esattoriali relative alle contravvenzioni al codice della strada, sebbene genericamente menzionate nel ricorso, non hanno costituito oggetto di una specifica impugnazione né sono stati citati in giudizio i relativi enti competenti.
Analogamente, per la cartella n. 07120210071013747000 non viene indicata in ricorso la relativa causale inerente al mancato pagamento dell'IRAP, che radicherebbe la giurisdizione in capo al giudice tributario.
Pertanto, il ricorso introduttivo deve interpretarsi nel senso di una sua limitazione ai soli crediti contributivi di competenza di INARCASSA, rientranti nella giurisdizione e nella competenza per materia del Giudice del lavoro.
La cognizione deve, pertanto, essere limitata ai soli crediti oggetto delle cartelle di pagamento n. 07120220048130571000 e n. 07120230011367553000 4
In ordine alla eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata tanto dall
[...]
quanto da INARCASSA deve rilevarsi come la stessa si configuri Controparte_1 in modo articolato in relazione alla tipologia di vizio dedotto.
Come correttamente evidenziato dall' nella propria Controparte_1 memoria difensiva, “la legittimazione passiva dell'agente sussiste solo allorquando venga ritenuta fondata una censura contro un atto da esso compiuto nell'esercizio dei propri poteri di esattore e non quando la censura investe un atto dell'Ufficio che aziona la pretesa fiscale”. In tal senso il concessionario del servizio di riscossione è parte del processo solo quando oggetto della controversia sia l'impugnazione di atti viziati da errori a lui direttamente imputabili.
Nel caso di specie, il ricorrente ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e di fermo amministrativo deducendo sia vizi formali relativi alla omessa notifica delle cartelle di pagamento sottostanti, sia vizi sostanziali concernenti la prescrizione dei crediti. Mentre i primi attengono alla sfera di competenza dell'Agente della Riscossione, i secondi concernono direttamente alla pretesa creditoria dell'ente impositore. Pertanto, deve ritenersi che l sia legittimata passiva relativamente ai Controparte_1 profili concernenti la regolarità formale della notifica degli atti di riscossione, mentre
INARCASSA è legittimata passiva con riferimento alla sussistenza e quantificazione del credito contributivo nonché all'eccezione di prescrizione.
Quanto al merito occorre evidenziare che INARCASSA nella propria memoria di costituzione ha limitato la sua pretesa esclusivamente alla contribuzione riguardante le annualità del 2015 al 2019 con un credito residuo di euro 24.624,75.
Rispetto a tali importi infondata è l'eccezione di prescrizione, nella specie quinquennale. Il relativo termine, come correttamente evidenziato dalla resistente, sia per i contributi che gli accessori e le sanzioni decorre solo dalla data di trasmissione alla da parte CP_2 dell'obbligato, della dichiarazione annuale obbligatoria del reddito professionale e volume d'affari, in quanto solo da tale momento l'ente previdenziale è posto in condizione di conoscere l'an e il quantum del proprio credito per poterlo, poi, azionare.
Nel caso di specie, il ricorrente non ha fornito alcuna prova di aver adempiuto al relativo obbligo dichiarativo. 5
In ogni caso, poi, la relativa eccezione di prescrizione avrebbe dovuto essere fatta valere avverso le prodromiche cartelle di pagamento in quanto a seguito di mancata opposizione avverso le stesse, il relativo credito si è cristallizzato in quanto accertato definitivamente.
A tale riguardo l ha prodotto in giudizio documentazione Controparte_1 attestante l'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento ed in particolare: la Cartella n. 07120220048130571000, relativa alle annualità 2017 e 2018, è stata notificata il 20/01/2023; la Cartella n. 07120230011367553000 relativa agli anni dal 2007 al 2019 è stata notificata il
06/06/2024.
Dalla documentazione in atti emerge che tali cartelle di pagamento sono state regolarmente notificate al sig. mediante le modalità previste dalla legge. In particolare, Parte_1 dalle ricevute di ritorno e dagli avvisi di compiuta giacenza risulta il perfezionamento delle notifiche secondo le modalità previste dagli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile e dall'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973.
Il ricorrente non ha fornito alcuna prova contraria idonea a superare la presunzione di conoscenza degli atti derivante dalla rituale notifica, limitandosi a dedurre genericamente di non aver mai ricevuto le cartelle di pagamento.
Il parziale accoglimento della domanda giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
ogni diversa istanza e deduzione disattese
Accoglie parzialmente l'opposizione proposta dal sig. e, per l'effetto: Parte_1
dichiara la parziale illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e fermo amministrativo limitatamente ai contributi INARCASSA relativi alle annualità dal
2007 al 2014 dichiarando il diritto di INARCASSA al pagamento dei contributi previdenziali, sanzioni ed interessi relativi alle annualità 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, per l'importo complessivo di euro 24.624,75;
Compensa integralmente tra tutte le parti le spese processuali.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Napoli Il Giudice
28\10\2025 dott. Ciro Cardellicchio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr. Ciro Cardellicchio, presso il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 28 ottobre 2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della Sezione Lavoro, al. n. 5698/2025 RG ivi riunita la causa al n. 7811/2025 TRA
rappresentato e difeso dall'avv. BARBUTO FEDERICA Parte_1
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore rappresentato e difeso dall'avv. SANTANIELLO RAFFAELE
INARCASSA Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentato e difeso
[...] dall'avv. Massimo Garzilli resistenti
Fatto e Diritto
Con atti di ricorso successivamente riuniti il sig. si opponeva alla Parte_1 comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202500002391000, notificata in data 27 febbraio 2025, (relativa alle cartelle di pagamento nn. 07120180062357526000,
07120200008012332000, 07120210071013747000, 07120220032054717000,
07120220048130571000, 07120220087427927000, 07120230011367553000) per un importo complessivo di euro 63.773,88 e alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.ro 07180202500012197000 sul veicolo di proprietà dello stesso tipo Fiat 2
Panda 1.0 Hybrid SP tg. GL208DW a seguito del mancato pagamento delle cartelle n.
07120220032054717000 e n.ro 07120230011367553000.
Rilevava: che non aveva mai ricevuto la notifica delle prodromiche cartelle di pagamento, venendo a conoscenza della pretesa creditoria solo a seguito della notifica dell'atto impugnato;
che le cartelle in oggetto riguardavano crediti ormai prescritti, trattandosi sia di contributi
Inarcassa relativi agli anni dal 2007 al 2019, sia di contravvenzioni al codice della strada relative agli anni 2014, 2015, 2017, 2018 e 2019; che gli atti opposti erano illegittimi in quanto non preceduti dalla notifica delle cartelle di pagamento e in quanto relativi a crediti prescritti.
Ciò premesso, previa istanza di sospensione degli atti impugnati nonché delle cartelle di pagamento in esso riportate, concludeva per l'annullamento degli atti opposti nonché delle cartelle riportate, accertando e dichiarando la intervenuta prescrizione dei relativi crediti, il tutto con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio.
Si costituiva l' che rilevava: Controparte_1
preliminarmente il difetto di legittimazione passiva in ordine alle questioni attinenti al merito in quanto nel caso di impugnazione della cartella esattoriale la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito tributario e non già al concessionario;
la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento.
Concludeva per il difetto di legittimazione passiva, con conseguente sua estromissione dal giudizio e in via subordinata, per l'accertamento e dichiarazione dell'avverso ricorso come comunque inammissibile e infondato in fatto e diritto, con vittoria di spese.
Si costituiva INARCASSA che rilevava:
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, avendo inviato al professionista solleciti di pagamento e alla regolarizzazione della posizione contributiva che integravano validi atti interruttivi della prescrizione;
che, per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti dagli iscritti, la prescrizione decorreva solo dalla data di trasmissione alla da parte dell'obbligato, della dichiarazione CP_2
annuale obbligatoria;
che la mancata trasmissione delle dichiarazioni annuali obbligatorie da parte del ricorrente non poteva far decorrere alcun termine prescrizionale con riferimento ai contributi medesimi 3
in quanto non era stata posta nella condizione di accertare l'ammontare degli eventuali contributi;
la rituale notifica degli atti presupposti;
il difetto di legittimazione passiva relativamente alle doglianze inerenti alla procedura di riscossione poiché di competenza esclusiva dell'Agente della Riscossione;
che aveva ridotto la pretesa contributiva in complessivi euro 24.624,75, limitatamente alle annualità 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
Concludeva per il rigetto dell'opposizione o in subordine per la condanna del sig. Parte_1
al pagamento di euro 24.624,75 e in via di ulteriore subordine, per la
[...] compensazione delle spese di lite.
Sulla documentazione in atti la causa era decisa come da sentenza di cui era data lettura.
La domanda è parzialmente fondata.
In via preliminare, occorre delimitare l'oggetto della presente giudizio.
In particolare la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria si fonda su sette cartelle di pagamento di cui solo due (07120220048130571000 e n. 07120230011367553000) relative a contributi vantati da INARCASSA mentre le restanti cartelle di pagamento afferiscono a posizioni debitorie di diversa natura, la cui cognizione non rientra nella giurisdizione o nella competenza per materia del giudice del lavoro.
Parte attrice, pur sollevando eccezioni genericamente riferite a tutte le cartelle di pagamento sottese, ha concentrato le proprie doglianze sui contributi previdenziali dovuti nei confronti di
INARCASSA relativi agli anni dal 2007 al 2019. Le cartelle esattoriali relative alle contravvenzioni al codice della strada, sebbene genericamente menzionate nel ricorso, non hanno costituito oggetto di una specifica impugnazione né sono stati citati in giudizio i relativi enti competenti.
Analogamente, per la cartella n. 07120210071013747000 non viene indicata in ricorso la relativa causale inerente al mancato pagamento dell'IRAP, che radicherebbe la giurisdizione in capo al giudice tributario.
Pertanto, il ricorso introduttivo deve interpretarsi nel senso di una sua limitazione ai soli crediti contributivi di competenza di INARCASSA, rientranti nella giurisdizione e nella competenza per materia del Giudice del lavoro.
La cognizione deve, pertanto, essere limitata ai soli crediti oggetto delle cartelle di pagamento n. 07120220048130571000 e n. 07120230011367553000 4
In ordine alla eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata tanto dall
[...]
quanto da INARCASSA deve rilevarsi come la stessa si configuri Controparte_1 in modo articolato in relazione alla tipologia di vizio dedotto.
Come correttamente evidenziato dall' nella propria Controparte_1 memoria difensiva, “la legittimazione passiva dell'agente sussiste solo allorquando venga ritenuta fondata una censura contro un atto da esso compiuto nell'esercizio dei propri poteri di esattore e non quando la censura investe un atto dell'Ufficio che aziona la pretesa fiscale”. In tal senso il concessionario del servizio di riscossione è parte del processo solo quando oggetto della controversia sia l'impugnazione di atti viziati da errori a lui direttamente imputabili.
Nel caso di specie, il ricorrente ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e di fermo amministrativo deducendo sia vizi formali relativi alla omessa notifica delle cartelle di pagamento sottostanti, sia vizi sostanziali concernenti la prescrizione dei crediti. Mentre i primi attengono alla sfera di competenza dell'Agente della Riscossione, i secondi concernono direttamente alla pretesa creditoria dell'ente impositore. Pertanto, deve ritenersi che l sia legittimata passiva relativamente ai Controparte_1 profili concernenti la regolarità formale della notifica degli atti di riscossione, mentre
INARCASSA è legittimata passiva con riferimento alla sussistenza e quantificazione del credito contributivo nonché all'eccezione di prescrizione.
Quanto al merito occorre evidenziare che INARCASSA nella propria memoria di costituzione ha limitato la sua pretesa esclusivamente alla contribuzione riguardante le annualità del 2015 al 2019 con un credito residuo di euro 24.624,75.
Rispetto a tali importi infondata è l'eccezione di prescrizione, nella specie quinquennale. Il relativo termine, come correttamente evidenziato dalla resistente, sia per i contributi che gli accessori e le sanzioni decorre solo dalla data di trasmissione alla da parte CP_2 dell'obbligato, della dichiarazione annuale obbligatoria del reddito professionale e volume d'affari, in quanto solo da tale momento l'ente previdenziale è posto in condizione di conoscere l'an e il quantum del proprio credito per poterlo, poi, azionare.
Nel caso di specie, il ricorrente non ha fornito alcuna prova di aver adempiuto al relativo obbligo dichiarativo. 5
In ogni caso, poi, la relativa eccezione di prescrizione avrebbe dovuto essere fatta valere avverso le prodromiche cartelle di pagamento in quanto a seguito di mancata opposizione avverso le stesse, il relativo credito si è cristallizzato in quanto accertato definitivamente.
A tale riguardo l ha prodotto in giudizio documentazione Controparte_1 attestante l'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento ed in particolare: la Cartella n. 07120220048130571000, relativa alle annualità 2017 e 2018, è stata notificata il 20/01/2023; la Cartella n. 07120230011367553000 relativa agli anni dal 2007 al 2019 è stata notificata il
06/06/2024.
Dalla documentazione in atti emerge che tali cartelle di pagamento sono state regolarmente notificate al sig. mediante le modalità previste dalla legge. In particolare, Parte_1 dalle ricevute di ritorno e dagli avvisi di compiuta giacenza risulta il perfezionamento delle notifiche secondo le modalità previste dagli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile e dall'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973.
Il ricorrente non ha fornito alcuna prova contraria idonea a superare la presunzione di conoscenza degli atti derivante dalla rituale notifica, limitandosi a dedurre genericamente di non aver mai ricevuto le cartelle di pagamento.
Il parziale accoglimento della domanda giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
ogni diversa istanza e deduzione disattese
Accoglie parzialmente l'opposizione proposta dal sig. e, per l'effetto: Parte_1
dichiara la parziale illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e fermo amministrativo limitatamente ai contributi INARCASSA relativi alle annualità dal
2007 al 2014 dichiarando il diritto di INARCASSA al pagamento dei contributi previdenziali, sanzioni ed interessi relativi alle annualità 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, per l'importo complessivo di euro 24.624,75;
Compensa integralmente tra tutte le parti le spese processuali.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Napoli Il Giudice
28\10\2025 dott. Ciro Cardellicchio