TRIB
Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 04/12/2024, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
In composizione collegiale, formato da:
Lucia Sebastiani Presidente rel.
Ettore Di Roberto Giudice
Maurizio Drigani Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1308/2024 R.G.A.C.,e promossa
D A
residente alla Spezia Parte_1
c.f. C.F._1 avv. FIMIANI ELENA - PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
, già residente in [...], irreperibile Controparte_1
c.f. - PARTE CONVENUTA - C.F._2 sulle seguenti
C O N C L U S I O N I precisate dalla sola parte ricorrente come in ricorso:
“RICORRE all'intestato Tribunale, affinché, adottato ogni provvedimento ritenuto opportuno, VOGLIA autorizzare la Sig.ra ad espletare tutte le pratiche Parte_1 necessarie al cambio del cognome del figlio da ” a ”.” Per_1 P_ Parte_1
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto autorizzazione a questo Tribunale ad espletare tutte le Parte_1 pratiche necessarie al cambio da ” a ” del cognome del figlio P_ Parte_1
, nato il [...] dalla sua relazione con , e riconosciuto da Per_1 Controparte_1 entrambi i genitori.
A tal fine la ha dedotto di aver proposto il ricorso in attuazione della volontà del Parte_1 figlio quindicenne, il quale vuole rescindere ogni rapporto con il padre, assumendo il solo cognome materno, a causa del comportamento di questi nei suoi confronti, da anni omissivo sia sotto il profilo affettivo che sotto il profilo economico.
Il P.M. ha apposto il visto in data 16.7.2024 a margine del decreto collegiale di fissazione d'udienza.
Il convenuto, al quale il ricorso è stato notificato sia presso la precedente ed ultima residenza anagrafica sia ai sensi dell'art. 143 c.p.c., non si è costituito né presentato all'udienza.
La causa, assunti da parte ricorrente i chiarimenti alla stessa richiesti, all'udienza del
14.11.2024 è stata rimessa al Collegio per la decisione, non necessitando di alcuna attività istruttoria.
Alla luce delle allegazioni di parte e delle dichiarazioni rese dalla ricorrente in udienza, il ricorso, inizialmente qualificato ex art. 316 c.c., va ad avviso del Collegio correttamente riqualificato alla stregua dell'art. 473- bis.39 c.p.c., in quanto viene richiesta una modifica dei provvedimenti in vigore, ovvero l'attribuzione alla madre, già affidataria super- esclusiva del minore, della ulteriore facoltà di decidere e procedere alle pratiche necessarie per richiedere il cambio di cognome del figlio, senza il consenso paterno, modifica legittimata dalle gravi e protratte inadempienze del , tali da P_ costituire grave pregiudizio per il minore stesso.
Così qualificato il ricorso, va preliminarmente esclusa la necessità di nomina di un curatore speciale al minore, non ravvisandosi nel caso in esame alcuna delle ipotesi previste dall'art. 473-bis. 8 c.p.c., in particolare non emergendo elementi che possano far ritenere la madre inadeguata alla rappresentanza processuale del minore ovvero a
2 rappresentarne gli interessi in giudizio.
Del resto neanche potrebbe configurarsi un contrasto vero e proprio tra genitori ovvero tra figlio minore e padre, stante l'assoluta assenza di questi nella vita di . Per_1
Neppure si ritiene opportuno procedere all'ascolto del minore, quantunque ultradodicenne, poiché risulta essere già stato ascoltato anche sul punto in sede Per_1 di precedente procedimento, avente ad oggetto la regolamentazione delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale, introdotto dalla stessa e conclusosi Parte_1 con sentenza di questo Tribunale n. 16 in data 8.4.2024.
In sede di ascolto infatti, aveva spontaneamente e fermamente manifestato la Per_1 volontà di sostituire il cognome materno a quello paterno, tanto che, a seguito dell'ascolto del minore, l'odierna ricorrente aveva proposto in quel procedimento la stessa domanda oggetto del presente giudizio, dichiarata inammissibile con la citata sentenza in quanto tardiva.
Sulla necessità di una statuizione giudiziale è bene rilevare quanto segue.
L'istanza volta ad ottenere il cambio di cognome di minore deve essere proposta al
Prefetto ex art. 89. D.P.R. 396/2000, a seguito delle modifiche apportate dal D.P.R. n.
54 del 13 marzo 2012 (che ha individuato nel Prefetto l'unica autorità decisionale in materia).
L'istanza nell'interesse di soggetto minore di età deve essere proposta congiuntamente da entrambi i genitori, anche nel caso in cui uno dei due sia genitore affidatario in via super-esclusiva (cfr. TAR Friuli –Venezia Giulia sent. n. 66 del 14.2.2024) e salvo il diverso caso in cui uno dei due sia stato dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale.
Più precisamente, la circolare del Ministero dell'Interno n. 14 del 21 maggio 2012, che fa seguito alla precedente circolare ministeriale n. 15 del 13 novembre 2008, ha chiarito che “l'istanza può essere presentata anche da uno solo dei due genitori, purchè in fase istruttoria, venga acquisito dalla Prefettura competente il consenso dell'altro genitore.
Resta ferma Ia validità dell'istanza presentata da uno solo dei due genitori nell'ipotesi di perdita di potestà genitoriale da parte dell'altro o se Ia domanda è motivata da peculiari circostanze familiari, adeguatamente comprovate, tali da arrecare pregiudizio o danno al minore” (circostanze non ravvisabili nella mera conflittualità tra i genitori).
3 In tali casi il Prefetto disporrà la notifica dell'istanza all'altro genitore che esercita Ia potestà (rectius responsabilità) genitoriale, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 90 D.P.R.
n. 396/2000 (oltre che l'affissione di un avviso contenente il sunto della domanda nel comune di residenza dell'interessato e nel comune di nascita).
La necessità di un espresso assenso di entrambi i genitori si giustifica con la delicatezza della scelta, che comporta innegabili ripercussioni sulla vita del minore, attenendo alla sua identificazione personale ed alla sua vita di relazione.
Infatti, il diritto al nome rientra nella categoria dei diritti inviolabili della persona, costituzionalmente tutelati (art. 6 Cost.) e, in quanto tale è “(…) strumento identificativo della persona che (…) costituisce parte essenziale e irrinunciabile della personalità, quale primo e più immediato elemento dell'identità personale” (Corte Cost., 23.7.1996, n.
297).
Poiché il nome e cognome dell'individuo svolgono anche una funzione pubblicistica, connessa al principio di “stabilità dei segni identificativi e della corretta identificazione dei cittadini” (cfr. Cons. Stato sez. I sent. n. 1094 del'8.6.2020) non è previsto nel nostro ordinamento un diritto soggettivo al cambio del cognome, dovendosi viceversa contemperare la meritevolezza di tutela dell'interesse del singolo che voglia mutare il proprio cognome con il pubblico interesse “alla stabilità ed alla certezza degli elementi identificativi della persona e del suo status giuridico e sociale” (così Cons. Stato sez. III sent. n. 5021 del 15.10.2013).
Proprio perché non sussiste un diritto soggetto al cambio di cognome, il provvedimento prefettizio è sempre connotato da discrezionalità amministrativa (da intendersi
“circoscritta alia individuazione di puntuali ragioni di pubblico interesse che giustifichino il sacrificio dell'interesse privato del soggetto a/ cambiamento del proprio cognome, ritenuto anch'esso meritevole di tutela dall'ordinamento" - così Consiglio di Stato
26/04/2006 n. 2320, richiamato dalla circolare ministeriale n. 14 del 21 maggio 2012); ciò anche nel caso di richiesta avanzata congiuntamente da entrambi i genitori nell'interesse di un minore (come specificato dalla circolare ministeriale n. 14 del 21 maggio 2012).
Ferma dunque la discrezionalità del Prefetto nell'accogliere o meno l'istanza, la mancanza di consenso da parte di entrambi i genitori giustifica il ricorso al giudice, al fine
4 di ottenere autorizzazione giudiziale alla proposizione dell'istanza in via amministrativa, che sostituisca il consenso mancante.
Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.
Già nel procedimento ex art. 316 c.c. promosso nell'ottobre 2022 dalla per Parte_1 ottenere il consenso del padre a sottoporre ad un intervento chirurgico necessario Per_1
e non procrastinabile, la ricorrente aveva dato conto dell'assenza del dalla P_ vita del figlio fin da quando questi aveva quattro anni e delle difficoltà incontrate nel contattarlo per ottenere tale consenso, oltre che più in generale per la gestione del minore.
Ciononostante il convenuto si era presentato all'udienza dichiarando di essere sempre stato disponibile a prestare il consenso per ogni necessità del minore, previo contatto telefonico.
Le dichiarazioni rese dal in quel procedimento, oltre che inverosimili, sono P_ risultate smentite dal suo successivo comportamento ed anche dai testi escussi nel successivo procedimento ex art. 337 bis e segg. c.c., introdotto dalla e Parte_1 conclusosi con sentenza di questo Tribunale n. 16/2024, pubblicata l'8.4.2024, che, nella contumacia del , ha disposto l'affidamento super esclusivo del minore P_ alla madre ed in cui si è dato espressamente conto del “contesto di dimostrata totale assenza paterna”, tanto da non far ritenere neppure ipotizzabile un regime di frequentazione padre- figlio.
Non ultimo, l'accertata irreperibilità del convenuto è ulteriore comprova del suo assoluto disinteresse nei confronti del minore.
Il perdurante comportamento inadempiente del sotto tutti i profili è P_ oggettivamente causa di grave pregiudizio per il minore ed è plausibile che possa aver generato e rafforzato sempre più la volontà di di sostituire il cognome paterno con Per_1 quello materno al fine di rescindere radicalmente ed anche formalmente ogni legame con il padre, dal quale si sente oggettivamente rifiutato e non amato.
Sussistono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 473-bis.39 c.p.c. per modificare le condizioni di affidamento attribuendo alla madre, già affidataria in via super-esclusiva, la facoltà di presentare istanza di cambiamento del cognome del minore alla stregua della normativa soprarichiamata, senza necessità di consenso del padre, provvedendo
5 autonomamente ad ogni pratica ed incombenza relativa.
Le spese del presente procedimento possono essere dichiarate non ripetibili, stante l'assenza di domanda di condanna e la particolarità e novità delle questioni trattate
P.Q.M.
Pronunciando nella causa iscritta al n. 1308/2024 R.G.A.C., così provvede: visto l'art. 473-bis.39 c.p.c. autorizza la ricorrente a presentare istanza di cambiamento del cognome del minore alla stregua degli art. 89 e segg. D.P.R. 396/2000, senza necessità di consenso del padre, provvedendo autonomamente ad ogni pratica ed incombenza relativa.
Spese non ripetibili
Così deciso in La Spezia nella camera di consiglio del 28/11/2024
Il Presidente estensore
Lucia Sebastiani
6