Ordinanza cautelare 20 luglio 2022
Sentenza 13 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 13/02/2023, n. 965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 965 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/02/2023
N. 00965/2023 REG.PROV.COLL.
N. 03067/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3067 del 2022, proposto da
-OMISSIS- rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Capuano, Michele Cascone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Asl 104 - Caserta 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Sergio Carlino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS- non costituita in giudizio;
per l'annullamento:
1) del provvedimento del Presidente della Commissione prot. 255279/DIR. SAN. del 20/05/2022, pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet dell'ASL Caserta il 20/05/2022 recante “convocazione prova pratica ed elenco ammessi e non ammessi”, con il quale la ricorrente è stata giudicata non ammessa alla prova pratica per aver conseguito il punteggio di 20/30 alla prova scritta;
2) della Deliberazione del Direttore Generale n. 401 del 16/03/2020- SP n. 110 del 03/03/2020, recante “indizione concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di personale di comparto”;
3) del Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di personale del comparto, tra cui di n. 4 posti di collaboratore professionale sanitario – Terapisti della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva – categoria D, pubblicato sul BURC n. 78 del 14/04/2020;
4) della Deliberazione del Direttore Generale n. 169 del 07/02/2022- SP n. 56 del 02/02/2022, recante “Presa d'atto istanza di partecipazione, ammissione ed esclusione candidati e nomina Commissione Esaminatrice”;
5) della nota del Presidente della Commissione prot. 157758/DSS dell'11/03/2022 recante “convocazione prova scritta”;
6) della nota del Presidente della Commissione prot. 1603024/PROS. SSAN del 15/03/2022, pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet dell'ASL Caserta il 15/03/2022 recante “integrazione comunicazione”;
7) della nota del Presidente della Commissione prot. 200988/DIR. SAN. Del 07/04/2022, pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet dell'ASL Caserta il 07/04/2022 con la quale è stata indetta una prova suppletiva il giorno 26/04/2022;
8) della nota del Presidente della Commissione, il cui numero di protocollo è ignoto, pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet dell'ASL Caserta il 13/04/2022 avente ad oggetto “convocazione prova scritta”, integrativa della nota prot. 200988/2022;
9) della nota del Presidente della Commissione prot. 234830/DIR. SAN. del 04/05/2022, pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet dell'ASL Caserta il 04/05/2022 con la quale sono stati resi noti i criteri di valutazione;
10) nonché di tutti gli atti e provvedimenti connessi, preordinati e presupposti se ed in quanto lesivi degli interessi della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Asl 104 - Caserta 1;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2023 il dott. Fabio Maffei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che, con la memoria depositata in data 19 gennaio 2023, la ricorrente, a mezzo del difensore costituito, ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, avendo partecipato con profitto ad altro bando di selezione per il medesimo profilo;
Considerato che il Collegio non può che prendere atto della espressa dichiarazione del difensore del ricorrente in ordine all'assenza di un attuale interesse alla prosecuzione del giudizio;
Rammentato al riguardo che, nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d'ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma soltanto adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, poiché nel processo amministrativo, in assenza di repliche e/o diverse richieste ex adverso, vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso, cioè, che parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, che può esclusivamente dichiarare l'improcedibilità del ricorso (cfr.: Cons. Stato, Sez. VII, 31 gennaio 2022, n. 671; Cons. Stato, Sez. III, 21 maggio 2021, n. 3981; Cons. Stato, Sez. V, 21 settembre 2020, n. 5486; Cons. Stato, Sez. V, 2 gennaio 2020, n. 38; Cons. Stato, Sez. VI, 25 febbraio 2019, n. 1278; Cons. Stato, Sez. IV, 12 settembre 2016, n. 3848);
Ritenuto che, in ragione sia delle cause che hanno determinato la sopravvenuta carenza di interesse, sia della complessità delle questioni sottese, le spese del giudizio possono essere interamente compensate tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile;
spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Maria Abbruzzese, Presidente
Maria Grazia D'Alterio, Consigliere
Fabio Maffei, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabio Maffei | Maria Abbruzzese |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.