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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 16/12/2025, n. 1179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1179 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico dott.ssa SA UE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n.1069 del RGAC dell'anno 2020, avente ad oggetto domanda di risarcimento danni per responsabilità extracontrattuale, vertente
TRA
(CF: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Lorenzo Bimbi, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec
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ATTRICE
E
(CF: ), in persona del sul legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Cristina Guidi presso il cui studio in Pisa, Piazza Francesco Domenico Guerrazzi, è elettivamente domiciliato;
(CF ),) in persona del suo legale rappresentante Parte_2 P.IVA_2
pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppina Gigliotti e dall'Avv.
MO NO, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Comunale sita in
Pisa via degli Uffizi n.1;
CONVENUTI
NONCHE'
(P.I.: ) , Controparte_2 P.IVA_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. EA LI, presso il cui studio in San Giuliano Terme (PI), alla via Alamanni
n.2 è elettivamente domiciliata;
ZA CH
CONCLUSIONI
All'esito dell'udienza del 04.04.2025, sostituita dal deposito di note scritte, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con ordinanza del 26.07.2025 l a causa veniva assegnata a sentenza con la concessione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. del termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e del termine di giorni
20 per il deposito delle memorie di replica.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
il e il Controparte_3 Parte_2
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni asseritamente derivanti dalla caduta occorsa il 5 marzo 2018.
L'attrice deduceva che, intorno alle ore 11:30, mentre percorreva il marciapiede antistante il complesso commerciale “ ”, lato Via Luigi Russo, CP_1
giunta all'altezza dell'esercizio denominato “Marsili”, inciampava in una grata metallica sporgente e non allineata al piano di calpestio, cadendo a terra.
Esponeva che, a seguito dell'evento, veniva soccorsa e trasportata mediante ambulanza al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Cisanello, ove veniva sottoposta a consulenza ortopedica e ad esami radiografici;
all'esito degli accertamenti, veniva ricoverata presso la U.O. di Ortopedia e Traumatologia 1
Universitaria dell'Ospedale S. Chiara con diagnosi di frattura del femore sinistro.
Precisava che, in data 7 marzo 2018, veniva sottoposta a intervento chirur gico di riduzione e sintesi mediante chiodo endomidollare Zimmer, stabilizzato con vite cefalica e vite di blocco distale, e che il decorso post-operatorio si svolgeva regolarmente, con dimissione in data 12 marzo 2018 e prescrizione di cure mediche e controlli successivi. Rappresentava che, nei mesi seguenti, si sottoponeva a numerosi accertamenti diagnostici, visite specialistiche e cicli riabilitativi, sia in regime residenziale sia ambulatoriale, comprendenti fisioterapia, idrochinesiterapia, rieducazio ne motoria, magnetoterapia, TENS e altre terapie strumentali, nonché ulteriori controlli ortopedici, fisiatrici, reumatologici e neurochirurgici resisi necessari per il persistente quadro doloroso.
Affermava che il medico-legale incaricato, dott. , Persona_1
accertava un'invalidità permanente del 35%, oltre a 195 giorni di invalidità temporanea assoluta e 115 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%, ponendo tali postumi in nesso causale con la caduta del 5 marzo 2018.
Esponeva altresì di essersi avvalsa, nel periodo 23 marzo – 20 aprile 2018, dell'assistenza di una badante, con spesa complessiva di € 1.440,00, e di aver sostenuto spese mediche e riabilitative per € 10.016,44.
Imputava la responsabilità del sinistro al e al uali CP_1 Parte_2
custodi della grata e del tratto di marciapiede ai sensi dell'art. 2051 c.c., rilevando l'assenza di segnalazioni del pericolo e la successiva apposizione di nastro e barriera “New Jersey” solo dopo l'accaduto. Riferiva di aver inviato richieste risarcitorie al MI (raccomandata del 30 marzo 2018) e al
(PEC del 28 agosto 2019), rimaste prive di riscontro, e concludeva Pt_2
chiedendo la condanna dei convenuti al pagamento di € 212.874,00 oltre accessori e spese.
2. Si costituiva il MI, contestando la dinamica del sinistro e deducendo la mancata produzione, con l'atto introduttivo, della documentazione clinica e delle perizie richiamate dall'attrice, circostanza che, a suo dire, impediva la verifica del nesso causale. Rilevava che la caduta si era verificata in pieno giorno, in condizioni di ottima visibilità, e che l'attrice, residente nelle vicinanze, conosceva lo stato dei luoghi, sicché avrebbe dovuto adottare le cautele del caso. Sosteneva inoltre che la custodia dell'area aper ta al pubblico transito spettasse al e, in via di garanzia, chiamava in causa Pt_2 [...]
in forza di polizza RC condominiale. Controparte_2
3. Si costituiva altresì il eccependo in via preliminare il difetto di Parte_2
legittimazione passiva sul presupposto che l'area teatro del sinistro fosse di proprietà privata e pertinenziale al complesso “ ”, come da CP_1
documentazione catastale e convenzioni che attribuivano al gli CP_1
obblighi di manutenzione e la responsabilità per danni. In via gradata, contestava la configurabilità di una propria responsabilità ex art. 2051 c.c., negando la sussistenza di una situazione di pericolo qualificabile come insidia e rilevando che la caduta avveniva in condizioni di piena visibilità e su p ercorso noto all'attrice, sicché il sinistro era evitabile con l'ordinaria diligenza. Invocava
l'applicazione dell'art. 1227 c.c. e contestava, infine, il quantum richiesto, ritenendo non provate le lesioni, la loro riconducibilità causale e le spese mediche indicate.
4. Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva la Compagnia
[...]
la quale contestava integralmente la fondatezza della Controparte_2
domanda attorea e, in via preliminare, eccepiva la non operatività della garanzia assicurativa. Deduceva che il convenuto non aveva provveduto a CP_1
denunciare il sinistro e la correlata richiesta risarcitoria nei termini e con le modalità previste dalle condizioni contrattuali, rilevando che la Compagnia era venuta a conoscenza dell'evento solo a seguito della notifica dell'atto di chiamata in causa, avvenuta il 14 settembre 2020, senza alcuna precedente comunicazione da parte dell'assicurato.
Richiamava, a sostegno, gli artt.
1.7 e 12 delle condizioni generali di polizza, evidenziando come la tardività e l'omissione della denuncia potessero incidere sulla stessa operatività della copertura. Soggiungeva che, anche prescindendo da tale profilo, la domanda attorea, in quanto proposta nei confronti del
, doveva ritenersi infondata sia in fatto sia in diritto. CP_1
La Compagnia sosteneva, inoltre, che, anche nell'ipotesi di accertamento della responsabilità per il sinistro, questa non avrebbe potuto gravare sul
, ma esclusivamente sul richiamando orientamenti CP_1 Parte_2
giurisprudenziali secondo cui, in caso di caduta su grata collocata su area privata ma destinata a uso pubblico, la custodia e la conseguente responsabilità incombono sull'ente comunale.
Proseguendo nella propria difesa, contestava altresì la sussistenza di CP_2
un pericolo occulto o imprevedibile idoneo a integrare una situazione di insidia e, per mero scrupolo difensivo, osservava che la stessa attrice aveva dichiarato come nel medesimo punto fossero cadute altre persone, circostanza che, a suo dire, escludeva la natura imprevedibile del preteso pericolo.
Infine, la Compagnia contestava il quantum della pretesa risarcitoria, ritenendolo eccessivo e non supportato da idonea prova, e concludeva chiedendo che, nell'eventualità di accoglimento della domanda attorea, la propria eventuale obbligazione di manleva fosse limitata ai termini e alle condizioni del contratto assicurativo.
5. Depositate le memorie istruttorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa veniva istruita mediante prova documentale e assunzione di prove orali.
6. Preliminarmente, deve essere esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Parte_2
L'Ente ha dedotto che il luogo del sinistro insisteva su area privata, pertinenziale al complesso immobiliare ”, e che gli obblighi di manutenzione ordinaria e CP_1
straordinaria della pavimentazione e della galleria, nonché la responsabilità per danni a persone o cose derivanti da carente manutenzione, gravavano sui concessionari e sul
MI in forza di specifica convenzione e di atti unilaterali d'obbligo. Ha inoltre richiamato la documentazione urbanistica (Piano attuativo del Centro Direzionale
Cisanello) che conferma la natura privata delle aree non edificate di pertinenza dei lotti.
La prospettazione attorea, secondo cui il avrebbe esercitato una concorrente Pt_2
custodia sull'area in quanto destinata a uso pubblico, non è idonea a superare il rilievo documentale offerto dal convenuto. L'attrice non ha fornito prova di un effettivo potere di governo e di vigilanza del sulla specifica grata, limitandosi a una generica Pt_2
affermazione di uso pubblico. Tale circostanza, di per sé, non è sufficiente a radicare la custodia in capo all'Ente, in assenza di elementi che dimostrino una signoria di fatto e di diritto sulla “cosa” lesiva, a fronte di atti convenzionali che attribuiscono in via esclusiva al gli oneri di manutenzione e la correlata responsabilità. CP_1
7. Nel merito, la domanda proposta da non può trovare accoglimento. L'attrice Parte_1
ha chiesto il risarcimento dei danni asseritamente patiti in conseguenza della caduta verificatasi il 5 marzo 2018 sul marciapiede prospiciente via Luigi Russo, imputando alle convenute la responsabilità ex art.2051 cod.civ. ovvero ex art.2014 cod.civ. quali custodi della grata metallica sporgente rispetto al piano di calpestio.
Come noto “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno” (cfr. Cass. Civ. n. 1152/2023 e Cass. Civ. n. 20943/2022); il custode, da parte sua, per andare esente da responsabilità deve dimostrare il “caso fortuito”, ovvero che, nel caso di specie, sia intervenuto un fattore eccezionale ed imprevedibile che, proprio perché estraneo alla sua sfera di controllo, abbia interrotto il nesso causale. È, inoltre, indubbio che nell'accezione di caso fortuito sia compreso anche il comportamento imprudente o negligente del danneggiato, sempreché tale comportamento integri la causa efficiente in via esclusiva dell'evento, riducendo la cosa in custodia a mera occasione dell'infortunio (cfr. Cass. n. 12895/2016; Cass. n. 18317/2015). Pertanto, perché si configuri la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., è necessario che: a) il bene sia in custodia al convenuto e, pertanto, questi ne abbia la disponibilità e l'effettivo potere di controllo;
b)
l'attore fornisca la prova del nesso eziologico tra la cosa custodita e l'evento ingiusto nonché delle conseguenze pregiudizievoli;
c) il convenuto non fornisca la prova del caso fortuito
Dall'escussione dei testi sentiti nonché dalla produzione documentale prodotta non è emersa l'inevitabilità del pericolo.
Quanto alla dinamica del sinistro l'attrice ha allegato fotografie ed ha dedotto l'esistenza di una sporgenza della grata. Due testi hanno dichiarato di aver assistito alla caduta, mentre gli altri testi hanno reso dichiarazioni de relato su circostanze successive. Il teste a Tes_1
riferito che la grata era visibile e che la sporgenza era lieve (si vedeva che sporgeva…ma sporgeva di poco); il teste minorenne ha fornito una ricostruzione non dirimente, comunque non idonea a qualificare la sporgenza come pericolo occulto in senso tecnico. Dalla documentazione fotografica, risultando evidente la sporgenza della grata, il luogo del sinistro non pare presentare elementi qualificabili come “insidie” non percepibili e non evitabili mediante il ricorso all'ordinaria diligenza. Ne consegue che l'asserita “insidia” non
è stata dimostrata nei requisiti di non visibilità oggettiva e non prevedibilità soggettiva richiesti dalla giurisprudenza di legittimità.
A tal riguardo, si ricorda che “Quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più l'incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. Civ. 6554/2021).
A ciò si aggiunge quale massima di esperienza rilevante nella valutazione dell'evitabilità del pericolo, che il calpestio di una grata metallica impone, per la sua stessa conformazione strutturale, una maggiore attenzione da parte dell'utente della strada.
Le grate metalliche, per natura, presentano spesso superfici discontinue, con riquadri o bordi non perfettamente allineati al piano del marciapiede, generano fisiologiche microrisalti, anche quando installate correttamente e sono percepite dagli utenti come elementi potenzialmente meno sicuri rispetto alla pavimentazione in mattonelle o asfalto.
Ne discende che chi si accinge a calpestarle è tenuto, secondo l'ordinaria esperienza di vita e il comune senso di prudenza, ad aumentare l'attenzione proprio in ragione della loro conformazione.
Assume inoltre rilievo che il sinistro si sia verificato intorno alle 11:30 in condizioni di luce diurna e buona visibilità, su un percorso che l'attrice frequentava e conosceva in quanto residente nelle vicinanze, elementi che corroborano la evitabilità dell'ostacolo con l'ordinaria diligenza.
Per tutto quanto argomentato, la domanda va rigettata.
8 Stante il rigetto della domanda principale, la domanda di manleva del verso resta assorbita. CP_1 Controparte_2 9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore indeterminato della lite, sulla base dei parametri medi di cui al D.M. di riferimento, con riduzione del 50% per la bassa complessità della lite. Vanno compensate le spese di lite in relazione alla chiamata in causa della Controparte_2
risultando assorbita la domanda di manleva.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa SA
UE, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, come in epigrafe proposta, così provvede:
1. dichiara il difetto di legittimazione passiva del Parte_2
2. rigetta la domanda;
3. condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
delle spese di lite che liquida in € 2538,5 per compenso, oltre CP_1
spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
4. condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
che liquida in € 2538,5 per compenso oltre spese generali al Parte_2
15%, IVA e CPA come per legge;
5. compensa le spese di lite in relazione alla Compagnia Controparte_2
Pisa, 16 dicembre 2025
IL GIUDICE
SA UE