CASS
Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/10/2025, n. 34137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34137 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: CORTE D'APPELLO DI TORINO nei confronti di: TRIBUNALE DI TORINO A.N.B.S.C. con l'ordinanza del 16/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
lette/~e le conclusioni del PG MARIA FRANCESCA LOY Penale Sent. Sez. 1 Num. 34137 Anno 2025 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 10/09/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Torino, Sezione Misure di prevenzione, con ordinanza in data 15 aprile 2025, in riferimento alle problematiche segnalate dall'ANSBC insorte in sede di esecuzione del provvedimento di confisca disposto nell'ambito del procedimento di prevenzione nei confronti di ZO D'Alcalà, declinava la propria competenza, rilevando che il decreto di confisca di prevenzione di esso Tribunale era stato impugnato in Corte d'appello, che aveva riformato parzialmente detto decreto (revocando la confisca in relazione ad alcuni beni) con provvedimento in data 24 novembre 2011, irrevocabile il 19 luglio 2012. La Corte di appello di Torino, cui il Tribunale trasmetteva gli atti per competenza, ha osservato che, essendo divenuto definitivo il provvedimento di confisca, la competenza a provvedere sarebbe spettata al giudice dell'esecuzione, da individuarsi nel Tribunale di Torino, Sezione Misure di prevenzione, che risulta avere disposto la misura di prevenzione, pur essendo stato il contenuto del provvedimento parzialmente modificato in secondo grado. E ciò alla luce del principio statuito dalla Corte di cassazione, già sotto la disciplina previgente e ribadito in epoca recente sotto la vigenza del d. Igs. n. 159 del 2011, secondo cui il sistema dell'esecuzione delle misure patrimoniali di prevenzione è connotato da un tasso di specificità in tema di competenza del Tribunale per tutto ciò che serve ed è propedeutico al corretto soddisfacimento del risultato ablativo che non consente, ex se, il ricorso all'art. 665 cod. proc. pen., attesa, se non altro, la clausola di riserva espressa nel comma uno di tale articolo. E, ritenuta, pertanto, la propria incompetenza, ha disposto la trasmissione a questo Ufficio per la risoluzione del conflitto di competenza. 2. Disposta la trattazione scritta del procedimento, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, dott. Maria Francesca Loy, chiede, con requisitoria scritta, la declaratoria di competenza del Tribunale di Torino, Sezione misure di prevenzione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Senza dubbio nel caso in esame, vi è un conflitto negativo di competenza, in quanto due giudici contemporaneamente ricusano di pronunciarsi in sede esecutiva, dando così luogo alla situazione prevista dall'art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive. Il conflitto, ammissibile in rito, deve essere risolto nel senso indicato dal Giudice remittente, il quale in ragione dell'intervenuta definitività in data 19 luglio 2012 del decreto di confisca di prevenzione disposto dal Tribunale di Torino, come modificato dalla Corte di appello di Torino (con revoca parziale della confisca in relazione ad alcuni beni), ha individuato la competenza quale giudice dell'esecuzione del Tribunale di Torino, Sezione Misure di prevenzione. Costituisce, invero, principio di diritto consolidato, già affermato sotto la disciplina previgente, quello secondo cui in tema di misure di prevenzione, ai fini dell'individuazione del giudice competente a decidere sull'incidente di esecuzione, è inapplicabile la disciplina contenuta nell'art. 665 cod. proc. pen., in quanto la competenza a decidere su un'istanza relativa alla misura di prevenzione patrimoniale della confisca, disposta con provvedimento divenuto definitivo, spetta al giudice di primo grado che ha emesso il decreto applicativo della misura, ancorché tale ultimo provvedimento sia stato modificato dal giudice di appello (Sez. 1, n. 3140 del 10/01/2011, Confl. comp. in proc. Failla, Rv. 249554, che contempla l'ipotesi di un ampliamento dell'oggetto della confisca da parte del secondo giudice). Si è, inoltre, affermato, sempre sotto la disciplina previgente, che il sistema della esecuzione delle misure patrimoniali di prevenzione è connotato da un tasso di specificità in tema di competenze del Tribunale per tutto ciò che serve ed è propedeutico al corretto soddisfacimento del risultato ablativo, che non consente, ex se, il ricorso all'art. 665 cod. proc. pen., attesa, se non altro, la clausola di riserva espressa nel comma 1 di tale articolo;
e che d'altronde il comma 2 dell'art. 665 reca criteri per l'individuazione della competenza in fase esecutiva che solo attraverso una laboriosa e per nulla univoca opera di integrazione analogica potrebbero essere adattati alla materia delle misure di prevenzione patrimoniali (si veda Sez. 1, n. 570 del 20 ottobre 2010, dep. 2011). Infine, con riguardo alla vigenza del d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159, si è rilevato che il rinvio contenuto all'art. 7, comma 9, di detto decreto alle previsioni dell'art. 666 cod. proc. pen. riguarda solo la fase della cognizione e non quella esecutiva;
ne consegue che, fatta eccezione per le singole disposizioni del citato decreto legislativo che prevedono espressamente la competenza della corte d'appello, negli altri casi la "competenza esecutiva" spetta al tribunale che ha emesso la misura di prevenzione, anche se il provvedimento è stato parzialmente modificato in secondo grado (Sez. 1, n. 40765 del 13/06/2018, B., Rv. 273968) 2. Declinando il principio affermato nel caso in esame deve essere dichiarata, quindi, la competenza del Tribunale di Torino, Sezione misure di prevenzione. Al suddetto Tribunale saranno, di conseguenza, trasmessi gli atti.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Torino, Sezione Misure di prevenzione, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso in Roma, il 10 settembre 2025.
lette/~e le conclusioni del PG MARIA FRANCESCA LOY Penale Sent. Sez. 1 Num. 34137 Anno 2025 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 10/09/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Torino, Sezione Misure di prevenzione, con ordinanza in data 15 aprile 2025, in riferimento alle problematiche segnalate dall'ANSBC insorte in sede di esecuzione del provvedimento di confisca disposto nell'ambito del procedimento di prevenzione nei confronti di ZO D'Alcalà, declinava la propria competenza, rilevando che il decreto di confisca di prevenzione di esso Tribunale era stato impugnato in Corte d'appello, che aveva riformato parzialmente detto decreto (revocando la confisca in relazione ad alcuni beni) con provvedimento in data 24 novembre 2011, irrevocabile il 19 luglio 2012. La Corte di appello di Torino, cui il Tribunale trasmetteva gli atti per competenza, ha osservato che, essendo divenuto definitivo il provvedimento di confisca, la competenza a provvedere sarebbe spettata al giudice dell'esecuzione, da individuarsi nel Tribunale di Torino, Sezione Misure di prevenzione, che risulta avere disposto la misura di prevenzione, pur essendo stato il contenuto del provvedimento parzialmente modificato in secondo grado. E ciò alla luce del principio statuito dalla Corte di cassazione, già sotto la disciplina previgente e ribadito in epoca recente sotto la vigenza del d. Igs. n. 159 del 2011, secondo cui il sistema dell'esecuzione delle misure patrimoniali di prevenzione è connotato da un tasso di specificità in tema di competenza del Tribunale per tutto ciò che serve ed è propedeutico al corretto soddisfacimento del risultato ablativo che non consente, ex se, il ricorso all'art. 665 cod. proc. pen., attesa, se non altro, la clausola di riserva espressa nel comma uno di tale articolo. E, ritenuta, pertanto, la propria incompetenza, ha disposto la trasmissione a questo Ufficio per la risoluzione del conflitto di competenza. 2. Disposta la trattazione scritta del procedimento, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, dott. Maria Francesca Loy, chiede, con requisitoria scritta, la declaratoria di competenza del Tribunale di Torino, Sezione misure di prevenzione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Senza dubbio nel caso in esame, vi è un conflitto negativo di competenza, in quanto due giudici contemporaneamente ricusano di pronunciarsi in sede esecutiva, dando così luogo alla situazione prevista dall'art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive. Il conflitto, ammissibile in rito, deve essere risolto nel senso indicato dal Giudice remittente, il quale in ragione dell'intervenuta definitività in data 19 luglio 2012 del decreto di confisca di prevenzione disposto dal Tribunale di Torino, come modificato dalla Corte di appello di Torino (con revoca parziale della confisca in relazione ad alcuni beni), ha individuato la competenza quale giudice dell'esecuzione del Tribunale di Torino, Sezione Misure di prevenzione. Costituisce, invero, principio di diritto consolidato, già affermato sotto la disciplina previgente, quello secondo cui in tema di misure di prevenzione, ai fini dell'individuazione del giudice competente a decidere sull'incidente di esecuzione, è inapplicabile la disciplina contenuta nell'art. 665 cod. proc. pen., in quanto la competenza a decidere su un'istanza relativa alla misura di prevenzione patrimoniale della confisca, disposta con provvedimento divenuto definitivo, spetta al giudice di primo grado che ha emesso il decreto applicativo della misura, ancorché tale ultimo provvedimento sia stato modificato dal giudice di appello (Sez. 1, n. 3140 del 10/01/2011, Confl. comp. in proc. Failla, Rv. 249554, che contempla l'ipotesi di un ampliamento dell'oggetto della confisca da parte del secondo giudice). Si è, inoltre, affermato, sempre sotto la disciplina previgente, che il sistema della esecuzione delle misure patrimoniali di prevenzione è connotato da un tasso di specificità in tema di competenze del Tribunale per tutto ciò che serve ed è propedeutico al corretto soddisfacimento del risultato ablativo, che non consente, ex se, il ricorso all'art. 665 cod. proc. pen., attesa, se non altro, la clausola di riserva espressa nel comma 1 di tale articolo;
e che d'altronde il comma 2 dell'art. 665 reca criteri per l'individuazione della competenza in fase esecutiva che solo attraverso una laboriosa e per nulla univoca opera di integrazione analogica potrebbero essere adattati alla materia delle misure di prevenzione patrimoniali (si veda Sez. 1, n. 570 del 20 ottobre 2010, dep. 2011). Infine, con riguardo alla vigenza del d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159, si è rilevato che il rinvio contenuto all'art. 7, comma 9, di detto decreto alle previsioni dell'art. 666 cod. proc. pen. riguarda solo la fase della cognizione e non quella esecutiva;
ne consegue che, fatta eccezione per le singole disposizioni del citato decreto legislativo che prevedono espressamente la competenza della corte d'appello, negli altri casi la "competenza esecutiva" spetta al tribunale che ha emesso la misura di prevenzione, anche se il provvedimento è stato parzialmente modificato in secondo grado (Sez. 1, n. 40765 del 13/06/2018, B., Rv. 273968) 2. Declinando il principio affermato nel caso in esame deve essere dichiarata, quindi, la competenza del Tribunale di Torino, Sezione misure di prevenzione. Al suddetto Tribunale saranno, di conseguenza, trasmessi gli atti.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Torino, Sezione Misure di prevenzione, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso in Roma, il 10 settembre 2025.