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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 09/12/2025, n. 1373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1373 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI US IO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. AR AR, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2161 R.G.A.C. dell'anno 2024 promossa
DA
(nato a [...] il [...], C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. PROFITA LUCA, con domicilio eletto in Gallarate alla via A. Da Brescia,1 presso il difensore avv.
PROFITA LUCA;
PARTE ATTRICE
CONTRO
(p. iva n. ), in persona del legale rappresentante pro tempore con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. COLOMBO MICHELE, con domicilio eletto in PIAZZA CARROBIOLO 5 MONZA, presso il difensore avv. COLOMBO MICHELE;
PARTE CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto domanda giudiziale nei confronti di Parte_1 [...]
esponendo quanto segue: sottoscriveva con la Controparte_1 Parte_1 Controparte_1 polizza n. 800229298, assicurando un capitale pari a 30.000 €, con copertura assicurativa dal 05.08.2020 sino al
05.08.2021; la polizza “casa insieme”, sottoscritta da parte attrice, tutelava la stessa da varie tipologie di rischio, tra cui il furto dei beni custoditi presso la propria abitazione;
il contratto di assicurazione prevedeva l'indennizzabilità sia della sottrazione o dei danni subiti agli oggetti assicurati, sia dei danni arrecati ai locali in cui tali beni si trovavano;
il 14.05.2021 ignoti si introducevano nell'abitazione di parte attrice alla Via Marsala n.38,
Gallarate, rompendo il vetro di una porta finestra;
l'abitazione è un appartamento di proprietà di parte attrice posto all'ultimo piano (nono) di un condominio;
Perin una volta rincasato, compreso che si era verificata un effrazione contattava i Carabinieri di Gallarate che arrivato sul posto e procedevano ad un sopralluogo;
il
20.05.2021 parte attrice sporgeva denuncia di furto presso la Caserma dei Carabinieri di Gallarate;
veniva tempestivamente denunciato il fatto anche alla per ottenere l'indennizzo previsto dalla Controparte_1 propria polizza;
parte attrice constatava che venivano sottratti dalla propria abitazioni diversi oggetti preziosi (tra cui orologi, penne e vari gioielli) e del denaro contante;
parte convenuta offriva un indennizzo di 5.000 €; tale somma veniva incassata a titolo di acconto non essendo stata ritenuta satisfattiva.
- 1 - Ha concluso chiedendo nel merito di condannare parte convenuta al pagamento dell'indennizzo di cui alla polizza n. 800229298 ( specificato in sede di prima memoria integrativa nella somma di euro 24780,00), oltre ad interessi legali dal sinistro alla domanda ed interessi di mora ex art.1284 c.4 c.c. dalla domanda sino al saldo, tenuto conto della rivalutazione monetaria.
Parte convenuta si è costituita in giudizio prendendo specifica posizione sulle doglianze di parte attrice e ha concluso chiedendo nel merito, in via principale, il rigetto della domanda di adempimento formulata da parte attrice;
in via subordinata, ha chiesto di liquidare, a titolo di integrazione di quanto già corrisposto a titolo di indennizzo, la somma che risulterà di giustizia, nei limiti del dovuto e del provato ex artt.1905 e 1908 c.c.; in ogni caso la liquidazione della somma complessiva a titolo di indennizzo non potrà mai superare i massimali di cui all'art.29 delle condizioni generali di contatto;
con vittoria di spese e competenze di lite ovvero in subordine con compensazione delle stesse.
La causa istruita documentalmente e mediante TU è stata trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'articolo 281 sexies c.p.c. dopo la precisazione delle conclusioni e la discussione orale.
Parte attrice agisce in giudizio al fine di ottenere la condanna della convenuta al pagamento in proprio favore dell'importo di € 24.780,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di indennizzo per danni subiti a causa del furto avvenuto in data 14.05.2021 di alcuni beni di sua proprietà presso l'abitazione oggetto della polizza assicurativa.
La domanda azionata nella presente sede è una domanda di adempimento contrattuale e quindi in punto riparto degli oneri probatori debba farsi riferimento in primo luogo all'art. 1218 c.c.; norma in ragione della quale, secondo l'ormai costante insegnamento della Corte di Cassazione a partire da Cass. S.U. n. 13533 del 2001, "il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa…..” (così, tra le altre, Cass. n. 20110/2013).
Con specifico riguardo al contratto di assicurazione contro i danni, “il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, con la conseguenza che ai sensi dell'art. 2967 c.c. spetta all'assicurato-danneggiato dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro” (Cass. 30656/2017); mentre, sull'assicuratore, anche in ragione di quanto previsto dall'art. 1900, comma 1 c.c. (in forza del quale non è dovuto indennizzo per i sinistri cagionati da dolo o colpa grave del contraente), grava l'onere di provare la causa impeditiva o estintiva del diritto all'indennizzo (cfr. Cass.
7242/2005 e Cass. 19734/2011; da ultimo, anche Cass. ord. 1558/2018, ha ribadito che "nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo è onere dell'attore provare che il rischi avveratosi rientra nei "rischi inclusi" e, cioè, nella categoria generale dei rischi oggetto di copertura assicurativa;
tuttavia qualora il contratto contenga clausole di delimitazione del rischio indennizzabile - soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali - spetta all'assicuratore dimostrare il fatto impeditivo della pretesa attorea e, cioè, la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione di dette clausole").
- 2 - Il danneggiato (posto che nel caso di specie non vi sono contestazioni in ordine ai locali per cui opera la garanzia da furto) avrà l'onere di dimostrare l'avvenuto furto (nel caso di specie non vi è contestazione sulla circostanza che il furto sia effettivamente avvenuto) e poi, prima ancora del loro valore, la proprietà dei beni sottratti e l'effettiva presenza dei beni mobili - "contenuti" - nella sua abitazione sita in Gallarate alla via Marsala
n.38 con elementi di prova certi, precisi e concordanti, non apparendo dirimente, da sola, la denuncia presentata all'autorità di polizia che tra l'altro, nel caso di specie, è stata presentata 6 giorni dopo l'avvenuto furto.
E' stata disposta una TU per accertare, alla data del furto, il valore dei beni mobili indicati nella perizia di parte attrice in quanto deve ritenersi presumibile ( anche alla luce delle foto ivi prodotte e della documentazione di acquisto di alcuni dei beni mobili) che tali oggetti fossero presenti al momento del furto.
Il perito ha valutato il valore dei beni e gli stessi ammontano ad euro 32.772,60.
Tuttavia, come eccepito da parte convenuta e come risulta dalle condizioni generali di contratto, all'articolo 29
“Limiti di indennizzo per l'assicurazione furto” si legge: “l'assicurazione è prestata […] con i seguenti limiti:- 50% della somma assicurata per pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili, oggetti d'arte (esclusi preziosi), oggetti e servizi di argenteria, con il massimo di € 8.000,00 per singolo oggetto;
- 40% della somma assicurata per preziosi, valori (escluso denaro), raccolte e collezioni con il massimo di €
11.000,00;
- 10% della somma assicurata per il denaro, con il massimo di € 1.600,00”.
Dunque, quanto ai beni preziosi (unici beni oggetto di richiesta di indennizzo) considerando che le stime prodotte dall'attore e la stima del CTU, per quanto approssimative, portano a valori superiori - l'indennizzo va limitato al massimale di € 11.000,00.
Considerato che l'assicurazione ha versato alla parte attrice, ante causa, la somma di euro 5.000,00, la convenuta deve essere condannata a pagare alla parte attrice la complessiva somma di euro 6.000,00.
Su tale somma sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo ma non possono essere riconosciuti gli interessi compensativi.
In via generale si osserva che come costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo all'assicurazione contro i danni, nel cui ambito va ricondotta l'assicurazione contro il furto o la rapina, il debito d'indennizzo dell'assicuratore, ancorché convenzionalmente convenuto, nella sua espressione monetaria, nei limiti di un massimale, configura un debito di valore e non di valuta, assolvendo la funzione reintegrativa della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato (Cass. 11.4.17, n. 11523; Cass., 5.1.91 n. 44; Cass 7.5.09 n. 10488;
Cass 28.7.15 n. 15868).
Tuttavia, nel caso di specie non sono dovuti tali interessi in quanto parte attrice non ha provato, neppure sulla scorta di presunzioni, che qualora avesse avuto l'immediata disponibilità delle relative somme queste avrebbero potuto essere impiegate redditiziamente in modo da conseguire un guadagno superiore a quanto già liquidato a titolo di rivalutazione monetaria (cfr. ex multis, Cass. n. 3268/2008) non sono dovuti gli interessi compensativi.
- 3 - Ed infatti, posto che nei debiti di valore i cosiddetti interessi compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo, va rilevato che tale danno sussiste solo quando, dal confronto comparativo in unità di pezzi monetari tra la somma rivalutata riconosciuta al creditore al momento della liquidazione e quella di cui egli disporrebbe se (in ipotesi tempestivamente soddisfatto) avesse potuto utilizzare l'importo allora dovutogli secondo le forme considerate ordinarie nella comune esperienza ovvero in impieghi più remunerativi, la seconda ipotetica somma sia maggiore della prima, solo in tal caso potendosi ravvisare un danno da ritardo, indennizzabile in vario modo, anche mediante il meccanismo degli interessi, mentre in ogni altro caso il danno va escluso (Cass. n. 22347/2007).
Ciò premesso, va osservato che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice del merito è tenuto a motivare il mancato riconoscimento degli interessi compensativi solo quando sia stato espressamente sollecitato mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo secondo il criterio sopra precisato (Cass. n. 22347/2007).
In difetto di allegazione di siffatta circostanza, gli interessi compensativi sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del predetto danno subito dall'attore non possono essere riconosciuti.
Atteso l'accoglimento parziale della domanda attorea sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite (Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21684 del 23/09/2013 "La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano tro-vate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo"), salvo le spese di TU e le spese della fase decisoria, in relazione alla quale si deve invece fare applicazione del disposto di cui all'articolo 91 primo comma, seconda parte c.p.c.
Come noto, infatti, l'art. 91, primo comma, seconda parte c.p.c. prescrive che il giudice "se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92".
Nella specie, con ordinanza del 21 gennaio 2025 il giudice aveva formulato la proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. che prevedeva il pagamento da parte della convenuta e in favore della parte attrice della somma pari a
8.500,00 euro di cui 6000,00 a titolo di indennizzo e 2500,00 a titolo di compensi professionali per il difensore.
Come è evidente, tale proposta conciliativa (accettata dalla parte convenuta) era certamente congrua atteso che la decisione finale ha riconosciuto esattamente la somma di euro 6000,00 alla parte attrice.
Tenuto conto, dunque, del principio contenuto nell'articolo 91, primo comma, seconda parte c.p.c., ed osservato che il rifiuto dell'attrice non si fonda su un giustificato motivo si deve condannare la stessa alla rifusione delle spese di lite maturate dopo l'udienza del 25 marzo 2025 (data in cui parte attrice ha rifiutato la proposta), relative alle spese di TU ( che quindi si pongono in via definitiva a carico di parte attrice) e alla fase decisoria che vengono liquidate ai sensi del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e dell'attività effettuata in
- 4 - concreto (discussione orale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, nella persona del dott. AR AR in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. In parziale accoglimento della domanda condanna al pagamento in favore di Controparte_1
della somma pari ad euro 6000,00 oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo;
Parte_1
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite relative alla fase di studio della controversia, introduttiva del giudizio, e di istruttoria (ad eccezione delle spese di TU);
3. condanna ex articolo 91 primo comma seconda parte c.p.c., al pagamento delle spese Parte_1 processuali della fase decisionale del presente giudizio liquidate in favore di in euro Controparte_2
851,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA;
4. pone definitivamente in capo a le spese di TU. Parte_1
Così deciso in Busto Arsizio, il 09/12/2025
Il Giudice
AR AR
- 5 -
TRIBUNALE ORDINARIO DI US IO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. AR AR, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2161 R.G.A.C. dell'anno 2024 promossa
DA
(nato a [...] il [...], C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. PROFITA LUCA, con domicilio eletto in Gallarate alla via A. Da Brescia,1 presso il difensore avv.
PROFITA LUCA;
PARTE ATTRICE
CONTRO
(p. iva n. ), in persona del legale rappresentante pro tempore con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. COLOMBO MICHELE, con domicilio eletto in PIAZZA CARROBIOLO 5 MONZA, presso il difensore avv. COLOMBO MICHELE;
PARTE CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto domanda giudiziale nei confronti di Parte_1 [...]
esponendo quanto segue: sottoscriveva con la Controparte_1 Parte_1 Controparte_1 polizza n. 800229298, assicurando un capitale pari a 30.000 €, con copertura assicurativa dal 05.08.2020 sino al
05.08.2021; la polizza “casa insieme”, sottoscritta da parte attrice, tutelava la stessa da varie tipologie di rischio, tra cui il furto dei beni custoditi presso la propria abitazione;
il contratto di assicurazione prevedeva l'indennizzabilità sia della sottrazione o dei danni subiti agli oggetti assicurati, sia dei danni arrecati ai locali in cui tali beni si trovavano;
il 14.05.2021 ignoti si introducevano nell'abitazione di parte attrice alla Via Marsala n.38,
Gallarate, rompendo il vetro di una porta finestra;
l'abitazione è un appartamento di proprietà di parte attrice posto all'ultimo piano (nono) di un condominio;
Perin una volta rincasato, compreso che si era verificata un effrazione contattava i Carabinieri di Gallarate che arrivato sul posto e procedevano ad un sopralluogo;
il
20.05.2021 parte attrice sporgeva denuncia di furto presso la Caserma dei Carabinieri di Gallarate;
veniva tempestivamente denunciato il fatto anche alla per ottenere l'indennizzo previsto dalla Controparte_1 propria polizza;
parte attrice constatava che venivano sottratti dalla propria abitazioni diversi oggetti preziosi (tra cui orologi, penne e vari gioielli) e del denaro contante;
parte convenuta offriva un indennizzo di 5.000 €; tale somma veniva incassata a titolo di acconto non essendo stata ritenuta satisfattiva.
- 1 - Ha concluso chiedendo nel merito di condannare parte convenuta al pagamento dell'indennizzo di cui alla polizza n. 800229298 ( specificato in sede di prima memoria integrativa nella somma di euro 24780,00), oltre ad interessi legali dal sinistro alla domanda ed interessi di mora ex art.1284 c.4 c.c. dalla domanda sino al saldo, tenuto conto della rivalutazione monetaria.
Parte convenuta si è costituita in giudizio prendendo specifica posizione sulle doglianze di parte attrice e ha concluso chiedendo nel merito, in via principale, il rigetto della domanda di adempimento formulata da parte attrice;
in via subordinata, ha chiesto di liquidare, a titolo di integrazione di quanto già corrisposto a titolo di indennizzo, la somma che risulterà di giustizia, nei limiti del dovuto e del provato ex artt.1905 e 1908 c.c.; in ogni caso la liquidazione della somma complessiva a titolo di indennizzo non potrà mai superare i massimali di cui all'art.29 delle condizioni generali di contatto;
con vittoria di spese e competenze di lite ovvero in subordine con compensazione delle stesse.
La causa istruita documentalmente e mediante TU è stata trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'articolo 281 sexies c.p.c. dopo la precisazione delle conclusioni e la discussione orale.
Parte attrice agisce in giudizio al fine di ottenere la condanna della convenuta al pagamento in proprio favore dell'importo di € 24.780,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di indennizzo per danni subiti a causa del furto avvenuto in data 14.05.2021 di alcuni beni di sua proprietà presso l'abitazione oggetto della polizza assicurativa.
La domanda azionata nella presente sede è una domanda di adempimento contrattuale e quindi in punto riparto degli oneri probatori debba farsi riferimento in primo luogo all'art. 1218 c.c.; norma in ragione della quale, secondo l'ormai costante insegnamento della Corte di Cassazione a partire da Cass. S.U. n. 13533 del 2001, "il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa…..” (così, tra le altre, Cass. n. 20110/2013).
Con specifico riguardo al contratto di assicurazione contro i danni, “il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, con la conseguenza che ai sensi dell'art. 2967 c.c. spetta all'assicurato-danneggiato dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro” (Cass. 30656/2017); mentre, sull'assicuratore, anche in ragione di quanto previsto dall'art. 1900, comma 1 c.c. (in forza del quale non è dovuto indennizzo per i sinistri cagionati da dolo o colpa grave del contraente), grava l'onere di provare la causa impeditiva o estintiva del diritto all'indennizzo (cfr. Cass.
7242/2005 e Cass. 19734/2011; da ultimo, anche Cass. ord. 1558/2018, ha ribadito che "nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo è onere dell'attore provare che il rischi avveratosi rientra nei "rischi inclusi" e, cioè, nella categoria generale dei rischi oggetto di copertura assicurativa;
tuttavia qualora il contratto contenga clausole di delimitazione del rischio indennizzabile - soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali - spetta all'assicuratore dimostrare il fatto impeditivo della pretesa attorea e, cioè, la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione di dette clausole").
- 2 - Il danneggiato (posto che nel caso di specie non vi sono contestazioni in ordine ai locali per cui opera la garanzia da furto) avrà l'onere di dimostrare l'avvenuto furto (nel caso di specie non vi è contestazione sulla circostanza che il furto sia effettivamente avvenuto) e poi, prima ancora del loro valore, la proprietà dei beni sottratti e l'effettiva presenza dei beni mobili - "contenuti" - nella sua abitazione sita in Gallarate alla via Marsala
n.38 con elementi di prova certi, precisi e concordanti, non apparendo dirimente, da sola, la denuncia presentata all'autorità di polizia che tra l'altro, nel caso di specie, è stata presentata 6 giorni dopo l'avvenuto furto.
E' stata disposta una TU per accertare, alla data del furto, il valore dei beni mobili indicati nella perizia di parte attrice in quanto deve ritenersi presumibile ( anche alla luce delle foto ivi prodotte e della documentazione di acquisto di alcuni dei beni mobili) che tali oggetti fossero presenti al momento del furto.
Il perito ha valutato il valore dei beni e gli stessi ammontano ad euro 32.772,60.
Tuttavia, come eccepito da parte convenuta e come risulta dalle condizioni generali di contratto, all'articolo 29
“Limiti di indennizzo per l'assicurazione furto” si legge: “l'assicurazione è prestata […] con i seguenti limiti:- 50% della somma assicurata per pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili, oggetti d'arte (esclusi preziosi), oggetti e servizi di argenteria, con il massimo di € 8.000,00 per singolo oggetto;
- 40% della somma assicurata per preziosi, valori (escluso denaro), raccolte e collezioni con il massimo di €
11.000,00;
- 10% della somma assicurata per il denaro, con il massimo di € 1.600,00”.
Dunque, quanto ai beni preziosi (unici beni oggetto di richiesta di indennizzo) considerando che le stime prodotte dall'attore e la stima del CTU, per quanto approssimative, portano a valori superiori - l'indennizzo va limitato al massimale di € 11.000,00.
Considerato che l'assicurazione ha versato alla parte attrice, ante causa, la somma di euro 5.000,00, la convenuta deve essere condannata a pagare alla parte attrice la complessiva somma di euro 6.000,00.
Su tale somma sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo ma non possono essere riconosciuti gli interessi compensativi.
In via generale si osserva che come costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo all'assicurazione contro i danni, nel cui ambito va ricondotta l'assicurazione contro il furto o la rapina, il debito d'indennizzo dell'assicuratore, ancorché convenzionalmente convenuto, nella sua espressione monetaria, nei limiti di un massimale, configura un debito di valore e non di valuta, assolvendo la funzione reintegrativa della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato (Cass. 11.4.17, n. 11523; Cass., 5.1.91 n. 44; Cass 7.5.09 n. 10488;
Cass 28.7.15 n. 15868).
Tuttavia, nel caso di specie non sono dovuti tali interessi in quanto parte attrice non ha provato, neppure sulla scorta di presunzioni, che qualora avesse avuto l'immediata disponibilità delle relative somme queste avrebbero potuto essere impiegate redditiziamente in modo da conseguire un guadagno superiore a quanto già liquidato a titolo di rivalutazione monetaria (cfr. ex multis, Cass. n. 3268/2008) non sono dovuti gli interessi compensativi.
- 3 - Ed infatti, posto che nei debiti di valore i cosiddetti interessi compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo, va rilevato che tale danno sussiste solo quando, dal confronto comparativo in unità di pezzi monetari tra la somma rivalutata riconosciuta al creditore al momento della liquidazione e quella di cui egli disporrebbe se (in ipotesi tempestivamente soddisfatto) avesse potuto utilizzare l'importo allora dovutogli secondo le forme considerate ordinarie nella comune esperienza ovvero in impieghi più remunerativi, la seconda ipotetica somma sia maggiore della prima, solo in tal caso potendosi ravvisare un danno da ritardo, indennizzabile in vario modo, anche mediante il meccanismo degli interessi, mentre in ogni altro caso il danno va escluso (Cass. n. 22347/2007).
Ciò premesso, va osservato che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice del merito è tenuto a motivare il mancato riconoscimento degli interessi compensativi solo quando sia stato espressamente sollecitato mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo secondo il criterio sopra precisato (Cass. n. 22347/2007).
In difetto di allegazione di siffatta circostanza, gli interessi compensativi sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del predetto danno subito dall'attore non possono essere riconosciuti.
Atteso l'accoglimento parziale della domanda attorea sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite (Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21684 del 23/09/2013 "La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano tro-vate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo"), salvo le spese di TU e le spese della fase decisoria, in relazione alla quale si deve invece fare applicazione del disposto di cui all'articolo 91 primo comma, seconda parte c.p.c.
Come noto, infatti, l'art. 91, primo comma, seconda parte c.p.c. prescrive che il giudice "se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92".
Nella specie, con ordinanza del 21 gennaio 2025 il giudice aveva formulato la proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. che prevedeva il pagamento da parte della convenuta e in favore della parte attrice della somma pari a
8.500,00 euro di cui 6000,00 a titolo di indennizzo e 2500,00 a titolo di compensi professionali per il difensore.
Come è evidente, tale proposta conciliativa (accettata dalla parte convenuta) era certamente congrua atteso che la decisione finale ha riconosciuto esattamente la somma di euro 6000,00 alla parte attrice.
Tenuto conto, dunque, del principio contenuto nell'articolo 91, primo comma, seconda parte c.p.c., ed osservato che il rifiuto dell'attrice non si fonda su un giustificato motivo si deve condannare la stessa alla rifusione delle spese di lite maturate dopo l'udienza del 25 marzo 2025 (data in cui parte attrice ha rifiutato la proposta), relative alle spese di TU ( che quindi si pongono in via definitiva a carico di parte attrice) e alla fase decisoria che vengono liquidate ai sensi del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e dell'attività effettuata in
- 4 - concreto (discussione orale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, nella persona del dott. AR AR in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. In parziale accoglimento della domanda condanna al pagamento in favore di Controparte_1
della somma pari ad euro 6000,00 oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo;
Parte_1
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite relative alla fase di studio della controversia, introduttiva del giudizio, e di istruttoria (ad eccezione delle spese di TU);
3. condanna ex articolo 91 primo comma seconda parte c.p.c., al pagamento delle spese Parte_1 processuali della fase decisionale del presente giudizio liquidate in favore di in euro Controparte_2
851,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA;
4. pone definitivamente in capo a le spese di TU. Parte_1
Così deciso in Busto Arsizio, il 09/12/2025
Il Giudice
AR AR
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