Articolo 166 della Legge 26 aprile 1975, n. 132
Articolo 165Articolo 167
Versione
15 maggio 1975
Art. 166.

Le somme da iscrivere negli stati di previsione della spesa delle singole Amministrazioni in dipendenza di speciali disposizioni legislative facenti riferimento anche agli esercizi finanziari 1974-75 e 1975-76, restano stabilite, per l'anno finanziario 1975, nell'importo degli stanziamenti autorizzati con gli stati di previsione medesimi.
Entrata in vigore il 15 maggio 1975