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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/12/2025, n. 4616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4616 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, a seguito dell'udienza del 23/12/2025, trattata in modalità sostitutiva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9248/2025 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in atti, Parte_1 dall'avv. Armando Verborosso;
-Ricorrente –
CONTRO
Controparte_1
-Resistente contumace-
La parte ricorrente concludeva come da note autorizzate in atti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.09.2025, parte ricorrente esponeva: che la ricorrente ha ricevuto in data 3.9.2025 la notifica da parte di della comunicazione, con cui le CP_1
è stata comunicata la revoca del beneficio del reddito di cittadinanza, e le è stato intimato di pagare entro trenta giorni la somma di euro 15.038,82 in conseguenza della predetta revoca del reddito di cittadinanza per “mancanza del requisito di residenza
(art.2, co.1,a, 2) L.26/2019) poiché non ha risieduto in Italia per almeno dieci anni”;
1 che la richiesta di pagamento è illegittima, nulla ed inefficace;
che la Corte
Costituzionale con la sentenza n.31/2025 del 12.2.2025 ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art.2, co.1,a, 2) della Legge n.26/2019 nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia per almeno dieci anni, anziché prevedere “per almeno cinque anni”; che già in precedenza, con sentenza del 29.07.24, la Corte di Giustizia dell'UE aveva stabilito che il requisito di 10 anni di residenza in Italia per accedere al reddito di cittadinanza è discriminatorio;
che nel caso in esame, la ricorrente risiede ininterrottamente in Italia sin dal 4.10.2012, così come emerge dai certificati di residenza storici allegati rilasciati dal Comune di
Giarre e dal Comune di Acireale;
che, conseguentemente, in virtù della sentenza del
29.07.24 della Corte di Giustizia dell'UE, e poi, della successiva sentenza n.31/2025 emessa dalla Corte Costituzione, che ha sancito il requisito della residenza per cinque anni, la ricorrente era in possesso al momento della presentazione della domanda (anno
2020) dei requisiti di legge per beneficiare del reddito di cittadinanza;
che, pertanto, la revoca e la conseguente richiesta di restituzione dell' è illegittima, nulla, ovvero CP_1 inefficace, e merita di essere annullata.
Tanto premesso, parte ricorrente così concludeva: Piaccia a Codesto Giudice Ill.mo, per le ragioni indicate in ricorso, e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, ritenere e dichiarare l'illegittimità, la nullità, ovvero l'inefficacia della comunicazione
(doc.1), con cui le è stato intimato di pagare entro trenta giorni la somma di euro CP_1
15.038,82 in conseguenza della revoca del reddito di cittadinanza per “mancanza del requisito di residenza (art.2, co.1,a, 2) L.26/2019) poiché non ha risieduto in Italia per almeno dieci anni”.
CP_ Fissata l'udienza di discussione l' sebbene ritualmente evocata in giudizio, non curava la costituzione e, pertanto, della medesima se ne dichiara la contumacia.
Disposta la trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., a seguito dell'udienza del 23.12.2025 come sostituita dalle note depositate dalla parte ricorrente nel termine assegnato, la causa è stata trattenuta per la decisione e definita nei termini che seguono.
*******
Osserva il decidente che al fine di inquadrare la materia oggetto del contendere, appare utile una ricostruzione del quadro normativo di riferimento: con il decreto-legge n.
2 4/2019 veniva istituito il “Reddito di cittadinanza” che, quale misura di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, era “riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente:1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo”. Nel caso di specie, risulta essere controversa proprio la sussistenza, in capo alla ricorrente, del requisito della residenza decennale in Italia che, essendo la domanda amministrativa risalente al 2020, doveva, sussistere almeno dall'anno 2010.
Ciò posto, per come risulta dalla documentazione versata in atti da parte ricorrente, la medesima risiede ininterrottamente in Italia sin dal 4.10.2012, così come emerge dai certificati di residenza storici allegati al ricorso rilasciati dal Comune di Giarre e dal
Comune di Acireale.
Orbene, tale circostanza è dirimente ai fini della decisione della controversia. Ed infatti, dopo l'apertura della procedura di infrazione da parte della Commissione Europea nei confronti dell'Italia dovuta proprio dall'esistenza del termine decennale (procedura conclusasi solo in seguito all'abrogazione del Rdc), sul punto, a ridefinire uno degli aspetti più controversi del Reddito di Cittadinanza (Rdc), è intervenuta la Corte
Costituzionale che, con la recentissima sentenza n. 31 del 20 marzo 2025, ha stabilito che il requisito di residenza decennale per accedere alla misura deve essere ridotto a cinque anni. In particolare, ribadendo la natura del Reddito di cittadinanza quale misura introdotta per favorire l'inclusione lavorativa e sociale che si distingue nettamente dalle prestazioni meramente assistenziali, finalizzate a garantire un sostegno economico continuativo a chi si trova in condizioni di disagio sociale, la Corte ha sottolineato che
“a differenza di altre misure […] correlate allo stabile inserimento dello straniero in
Italia, nel senso che la Repubblica con esse ne riconosce e valorizza il concorso al progresso della società, grazie alla partecipazione alla vita di essa in un apprezzabile arco di tempo (sentenza n. 50 del 2019 e ordinanza n. 29 del 2024) il progetto di 3 inclusione previsto dal Rdc non guarda, come invece le suddette misure, al concorso realizzato nel passato ma alle chances dell'integrazione futura, mirando alla prospettiva dello stabile inserimento lavorativo e sociale della persona coinvolta”. Proprio in quest'ottica, la Corte ha ritenuto che il termine del pregresso periodo decennale previsto dal decreto-legge n. 4/2019 (art. 2, comma 1, lettera a), numero 2 sopra riportato) rappresenti una barriera temporale sproporzionata rispetto alla finalità del sussidio e
“artificialmente finalizzata al solo tentativo di limitare l'accesso alla prestazione, favorendo i cittadini italiani già residenti […], a scapito sia di quelli di altri Stati membri dell'Unione, sia di quelli di Paesi terzi” tanto da porsi in contrasto con i principi di eguaglianza, di ragionevolezza proporzionalità di cui all'art. 3 Cost. Alla luce di queste considerazioni e della disciplina prevista per l'assegno di inclusione (misura che ha sostituito a partire dal 1° gennaio 2024 il Reddito di cittadinanza), dove il termine di residenza pregresso è stato ridotto a cinque anni (ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), numero 2) del decreto legge n. 48/2023 il richiedente, infatti, deve essere “al momento della presentazione della domanda, residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo”), la Corte Costituzionale ha ritenuto, nell'ottica di allontanarsi il meno possibile dal bilanciamento operato dal legislatore, che il termine di cinque anni, in quanto “grandezza predata idonea a costituire un punto di riferimento presente nell'ordinamento” possa ricomporre la ragionevole correlazione col requisito del radicamento territoriale. Ha concluso, perciò, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lett. a), numero 2) del decreto-legge n. 4/2019 nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia «per almeno 10 anni» anziché prevedere «per almeno cinque anni».
Per quanto appena riportato, il ricorso proposto merita accoglimento risultando la ricorrente formalmente residente in Italia dal 4.10.2012 e, quindi, da oltre 5 anni alla data della proposizione della domanda amministrativa nell'anno 2020.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, alla luce del sopravvenuto mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti e, in ogni caso, tenuto conto che la stessa al momento della domanda amministrativa non possedeva “formalmente” il requisito della residenza decennale, si ritiene che le stesse vadano compensate ex art. 92, comma 2, c.p.c..
PQM
4 Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: in accoglimento del ricorso, per le ragioni di cui in parte motiva, dichiara la sussistenza in capo alla ricorrente dei requisiti necessari per conseguire il beneficio dell'erogazione del reddito di cittadinanza, compreso quello della residenza sul territorio dello stato nel quinquennio antecedente la presentazione della domanda, per il periodo in contestazione;
CP_ per l'effetto, dichiara illegittimi ed inefficaci i provvedimenti adottati dall' nei confronti della ricorrente di decadenza dal diritto di percepire il reddito di cittadinanza e conseguentemente della richiesta di restituzione delle somme percepite per il periodo in contestazione;
compensa le spese.
Catania, 28 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott. Domenico Circosta
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, a seguito dell'udienza del 23/12/2025, trattata in modalità sostitutiva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9248/2025 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in atti, Parte_1 dall'avv. Armando Verborosso;
-Ricorrente –
CONTRO
Controparte_1
-Resistente contumace-
La parte ricorrente concludeva come da note autorizzate in atti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.09.2025, parte ricorrente esponeva: che la ricorrente ha ricevuto in data 3.9.2025 la notifica da parte di della comunicazione, con cui le CP_1
è stata comunicata la revoca del beneficio del reddito di cittadinanza, e le è stato intimato di pagare entro trenta giorni la somma di euro 15.038,82 in conseguenza della predetta revoca del reddito di cittadinanza per “mancanza del requisito di residenza
(art.2, co.1,a, 2) L.26/2019) poiché non ha risieduto in Italia per almeno dieci anni”;
1 che la richiesta di pagamento è illegittima, nulla ed inefficace;
che la Corte
Costituzionale con la sentenza n.31/2025 del 12.2.2025 ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art.2, co.1,a, 2) della Legge n.26/2019 nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia per almeno dieci anni, anziché prevedere “per almeno cinque anni”; che già in precedenza, con sentenza del 29.07.24, la Corte di Giustizia dell'UE aveva stabilito che il requisito di 10 anni di residenza in Italia per accedere al reddito di cittadinanza è discriminatorio;
che nel caso in esame, la ricorrente risiede ininterrottamente in Italia sin dal 4.10.2012, così come emerge dai certificati di residenza storici allegati rilasciati dal Comune di
Giarre e dal Comune di Acireale;
che, conseguentemente, in virtù della sentenza del
29.07.24 della Corte di Giustizia dell'UE, e poi, della successiva sentenza n.31/2025 emessa dalla Corte Costituzione, che ha sancito il requisito della residenza per cinque anni, la ricorrente era in possesso al momento della presentazione della domanda (anno
2020) dei requisiti di legge per beneficiare del reddito di cittadinanza;
che, pertanto, la revoca e la conseguente richiesta di restituzione dell' è illegittima, nulla, ovvero CP_1 inefficace, e merita di essere annullata.
Tanto premesso, parte ricorrente così concludeva: Piaccia a Codesto Giudice Ill.mo, per le ragioni indicate in ricorso, e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, ritenere e dichiarare l'illegittimità, la nullità, ovvero l'inefficacia della comunicazione
(doc.1), con cui le è stato intimato di pagare entro trenta giorni la somma di euro CP_1
15.038,82 in conseguenza della revoca del reddito di cittadinanza per “mancanza del requisito di residenza (art.2, co.1,a, 2) L.26/2019) poiché non ha risieduto in Italia per almeno dieci anni”.
CP_ Fissata l'udienza di discussione l' sebbene ritualmente evocata in giudizio, non curava la costituzione e, pertanto, della medesima se ne dichiara la contumacia.
Disposta la trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., a seguito dell'udienza del 23.12.2025 come sostituita dalle note depositate dalla parte ricorrente nel termine assegnato, la causa è stata trattenuta per la decisione e definita nei termini che seguono.
*******
Osserva il decidente che al fine di inquadrare la materia oggetto del contendere, appare utile una ricostruzione del quadro normativo di riferimento: con il decreto-legge n.
2 4/2019 veniva istituito il “Reddito di cittadinanza” che, quale misura di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, era “riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente:1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo”. Nel caso di specie, risulta essere controversa proprio la sussistenza, in capo alla ricorrente, del requisito della residenza decennale in Italia che, essendo la domanda amministrativa risalente al 2020, doveva, sussistere almeno dall'anno 2010.
Ciò posto, per come risulta dalla documentazione versata in atti da parte ricorrente, la medesima risiede ininterrottamente in Italia sin dal 4.10.2012, così come emerge dai certificati di residenza storici allegati al ricorso rilasciati dal Comune di Giarre e dal
Comune di Acireale.
Orbene, tale circostanza è dirimente ai fini della decisione della controversia. Ed infatti, dopo l'apertura della procedura di infrazione da parte della Commissione Europea nei confronti dell'Italia dovuta proprio dall'esistenza del termine decennale (procedura conclusasi solo in seguito all'abrogazione del Rdc), sul punto, a ridefinire uno degli aspetti più controversi del Reddito di Cittadinanza (Rdc), è intervenuta la Corte
Costituzionale che, con la recentissima sentenza n. 31 del 20 marzo 2025, ha stabilito che il requisito di residenza decennale per accedere alla misura deve essere ridotto a cinque anni. In particolare, ribadendo la natura del Reddito di cittadinanza quale misura introdotta per favorire l'inclusione lavorativa e sociale che si distingue nettamente dalle prestazioni meramente assistenziali, finalizzate a garantire un sostegno economico continuativo a chi si trova in condizioni di disagio sociale, la Corte ha sottolineato che
“a differenza di altre misure […] correlate allo stabile inserimento dello straniero in
Italia, nel senso che la Repubblica con esse ne riconosce e valorizza il concorso al progresso della società, grazie alla partecipazione alla vita di essa in un apprezzabile arco di tempo (sentenza n. 50 del 2019 e ordinanza n. 29 del 2024) il progetto di 3 inclusione previsto dal Rdc non guarda, come invece le suddette misure, al concorso realizzato nel passato ma alle chances dell'integrazione futura, mirando alla prospettiva dello stabile inserimento lavorativo e sociale della persona coinvolta”. Proprio in quest'ottica, la Corte ha ritenuto che il termine del pregresso periodo decennale previsto dal decreto-legge n. 4/2019 (art. 2, comma 1, lettera a), numero 2 sopra riportato) rappresenti una barriera temporale sproporzionata rispetto alla finalità del sussidio e
“artificialmente finalizzata al solo tentativo di limitare l'accesso alla prestazione, favorendo i cittadini italiani già residenti […], a scapito sia di quelli di altri Stati membri dell'Unione, sia di quelli di Paesi terzi” tanto da porsi in contrasto con i principi di eguaglianza, di ragionevolezza proporzionalità di cui all'art. 3 Cost. Alla luce di queste considerazioni e della disciplina prevista per l'assegno di inclusione (misura che ha sostituito a partire dal 1° gennaio 2024 il Reddito di cittadinanza), dove il termine di residenza pregresso è stato ridotto a cinque anni (ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), numero 2) del decreto legge n. 48/2023 il richiedente, infatti, deve essere “al momento della presentazione della domanda, residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo”), la Corte Costituzionale ha ritenuto, nell'ottica di allontanarsi il meno possibile dal bilanciamento operato dal legislatore, che il termine di cinque anni, in quanto “grandezza predata idonea a costituire un punto di riferimento presente nell'ordinamento” possa ricomporre la ragionevole correlazione col requisito del radicamento territoriale. Ha concluso, perciò, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lett. a), numero 2) del decreto-legge n. 4/2019 nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia «per almeno 10 anni» anziché prevedere «per almeno cinque anni».
Per quanto appena riportato, il ricorso proposto merita accoglimento risultando la ricorrente formalmente residente in Italia dal 4.10.2012 e, quindi, da oltre 5 anni alla data della proposizione della domanda amministrativa nell'anno 2020.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, alla luce del sopravvenuto mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti e, in ogni caso, tenuto conto che la stessa al momento della domanda amministrativa non possedeva “formalmente” il requisito della residenza decennale, si ritiene che le stesse vadano compensate ex art. 92, comma 2, c.p.c..
PQM
4 Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: in accoglimento del ricorso, per le ragioni di cui in parte motiva, dichiara la sussistenza in capo alla ricorrente dei requisiti necessari per conseguire il beneficio dell'erogazione del reddito di cittadinanza, compreso quello della residenza sul territorio dello stato nel quinquennio antecedente la presentazione della domanda, per il periodo in contestazione;
CP_ per l'effetto, dichiara illegittimi ed inefficaci i provvedimenti adottati dall' nei confronti della ricorrente di decadenza dal diritto di percepire il reddito di cittadinanza e conseguentemente della richiesta di restituzione delle somme percepite per il periodo in contestazione;
compensa le spese.
Catania, 28 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott. Domenico Circosta
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