Articolo 24 della Legge 6 giugno 1974, n. 298
Articolo 23Articolo 25
Versione
1 agosto 1974
Art. 24. Decisioni - Competenze

La cancellazione dall'albo, la radiazione, la sospensione, la censura e l'ammonimento sono decisi dal comitato provinciale competente ed attuati a cura dei competenti uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
Prima di decidere, il comitato provinciale deve comunicare all'iscritto i fatti da valutare ai fini della decisione, assegnandogli un termine di almeno trenta giorni per presentare eventuali deduzioni.
L'iscritto deve essere sentito personalmente quando, nel termine predetto, ne faccia richiesta.
I provvedimenti di cui al primo comma devono essere motivati in modo specifico, sono notificati allo iscritto e comunicati al comitato centrale.
Entrata in vigore il 1 agosto 1974
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente