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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/12/2025, n. 12077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12077 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 2858/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, XII Sezione Civile, nella persona del Giudice Unico, dott.ssa Alessia Notaro , ha pronunciato la seguente SENTENZA
TRA
(P.iva ), in persona del legale rapp.te p.t con sede in Parte_1 P.IVA_1
Catanzaro alla Via dei Tulipani n. 35, rappresentata e difesa dall'Avv. Peppino Mariano ( ) del foro di Catanzaro ed elettivamente domiciliata presso il suo studio CodiceFiscale_1 legale sito in Catanzaro Piazza Le Pera n. 9, giusta procura in calce al presente atto.
Si chiede, che tutte le notificazione e/o comunicazione dirette allo studio dello scrivente vengano eseguite ed effettuate secondo il disposto di cui all'art. 136 c.p.c. a mezzo di fax al presente numero 0961-489500, o in alternativa tramite invio di email al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
OPPONENTE
E
C.F. – P. IVA in persona del Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 legale rappresentante p.t., con sede alla via Carlo Cattaneo n. 9 – 21013 Gallarate (VA), in persona del L.R.P.T., rappresentata e difesa in virtù di mandato digitale, dall'avv.to Avv. Mario Caliendo C.F. con studio in Napoli alla via P. Colletta n. 12 nonché l'indirizzo di PEC C.F._2
Email_2
OPPOSTO
OGGETTO: appalto -altre ipotesi ex art. 1655 cc.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La ha proposto opposzione avverso il decreto ingiuntivo N. 8981/2022, Parte_1 notificato in data 15 dicembre 2022, con il quale il Tribunale di Napoli ingiungeva il pagamento in favore della della complessiva somma di Euro 13.704.11, oltre agli Controparte_1 interessi moratori nonché spese e competenze relative alla procedura, deducendo:
1. L'incompetenza territoriale del giudice adito;
pagina 1 di 3 2. nel merito di aver partecipato, diventandone aggiudicataria, a due procedure pubbliche e precisamente: una con il in virtù di determina a contrarre n. 120/2018, Controparte_2
l'altra con il in forza di determina a contrarre n. 238/2019; Controparte_3
3. di aver, ai fini della partecipazione alle suddette gare, sottoscritto un atto unilaterale d'obbligo, in cui si è obbligata a corrispondere all' “ - una somma pari all'1% Controparte_4 dell'importo contrattuale a titolo di corrispettivo del servizio per le attività di gara dalla stessa fornita e per l'uso della piattaforma “Asmecomm” ovvero “il corrispettivo dei servizi di committenza e di tutte le attività di gara non escluse dal comma 2-bis dell'art.41 del D.lgs. n. 50/2016 dalla stessa fornite, una somma pari all'1% oltre iva dell'importo a base di gara”,
4. che la sottoscrizione di tale atto si è resa necessaria a pena di irregolarità dell'offerta, ai sensi dell'art. 59, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, ovvero di esclusione del concorrente dalla procedura.
Tanto premesso, ritenendo illegittima la pretesa di pagamento avanzata dalla l'attore ha chiesto CP_1 al Tribunale di Napoli di:
-In via preliminare: accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli, per i motivi esposti, rilevando che competente a decidere nel presente giudizio è il Tribunale di Catanzaro ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 20 cpc, e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto e/o dichiararlo nullo e privo di effetti, con ogni consequenziale statuizione;
- In via principale: tenuto conto di tutte le censure di cui in premessa, accertare e dichiarare che il decreto ingiuntivo opposto N. 8981/2022, emesso dal Tribunale di Napoli in 15 dicembre 2022 e notificato in pari data è ingiusto e/o illegittimo e/o infondato in fatto e in diritto e/o nullo, per l'effetto, deve essere revocato e dichiarato improduttivo di effetti giuridici, con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese del presente giudizio
Si è costituita la la quale ha contestato gli avversi Controparte_5 assunti, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice adito e nel merito deducendo l'infondatezza e l'inammissibilità della domanda.
Alla prima udienza, attese le eccezioni sollevate dalla opponente, non veniva concessa la provvisoria esecuzione. Dopo il deposito delle memorie ex art. 183 cpc la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, considerata la natura documentale della stessa.
La causa viene, quindi, decisa ai sensi dell'art. 190 cpc dando atto che nessuna delle parti ha depositato comparse conclusionali e memorie di replica. Il decreto ingiuntivo va revocato in quanto emesso da giudice incompetente. Come tempestivamente eccepito dalla opponente non sussistono criteri di collegamento per territorio con il tribunale di Napoli. Invero la sede legale della (P.I. ) è sita alla via Carlo Cattaneo, Controparte_1 P.IVA_3 n 9, GALLARATE (VA), mentre la pretesa creditoria avanzata dalla ricorrente nel ricorso introduttivo, è fondata su obbligazioni sorte a seguito di contratti di appalto aggiudicati dalla ditta nei comuni di San ET LO (CZ) e Cardinale (CZ) entrambe le sedi rientranti nella Parte_1 competenza territoriale del Tribunale di Catanzaro. La sede legale della è sita in Catanzaro alla via dei Tulipani, n. 35. Parte_1
pagina 2 di 3 La opponente ha contestato anche i criteri di collegamento residuali deducendo che “ per gli effetti del combinato disposto degli artt. 18 c.p.c. – foro generale delle persone fisiche – art. 19 c.p.c. – foro generale delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute – e art. 20 c.p.c. – foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazioni –, per cui il giudizio avrebbe dovuto essere incardinato, alternativamente, dinanzi: al Tribunale di Catanzaro, laddove controparte avesse inteso applicare l'art. 20 co.
1. c.p.c., il quale dispone che “per le cause relative a diritti di obbligazioni è competente il giudice del luogo in cui è sorta l'obbligazione; il Tribunale di Catanzaro, quale sede legale di laddove controparte avesse inteso applicare l'art. 20 c.p.c. ultimo comma in Parte_1 virtù del principio del “forum destinatae solutionis” secondo il quale “ in caso di obbligazioni derivanti da fatto illecito, il forum destinatae solutionis di cui al co. 2 dell'art. 20 c.p.c. , quando non lo si voglia far conciliare con il luogo di commissione del fatto illecito, coincide con quello del domicilio del debitore, essendo l'obbligazione da fatto illecito un debito di valore, il cui adempimento va effettuato al domicilio che il debitore aveva al tempo della scadenza” ( Cass. Civ. 1995 n. 5274)”. La difesa della opponente è pienamente condivisibile e facendo applicazione di tali criteri il Tribunale di Napoli è da ritenersi incompetente a conoscere della pretesa azionata in via monitoria. Va altresì rimarcato che la opponente ha contestato anche il criterio di cui all'art. 19 comma 1 secondo capoverso, in quanto quale persona giuridica, è dotata di rappresentante autorizzato a stare in giudizio, solo nella sede legale di Catanzaro. Non è di pregio la difesa della opposta sul punto laddove ha evidenziato che il criterio di cui all'art. 19 cpc sussisterebbe perché “la ha sede operativa in Napoli sita al Centro Direzionale Controparte_1 Isola G, con un rappresentante, autorizzato a stare in giudizio”, ciòin quanto il criterio di collegamento dell'art. 19 cpc riguarda non già la creditrice ma la debitrice convenuta sostanziale CP_1 Parte_1 del giudizio (che non ha un rappresentante autorizzato nel circondario di Napoli). Alla soccombenza segue la condanna di al pagamento delle spese di lite in Controparte_1 favore di parte attrice, spese che si liquidano in dispositivo di ufficio, in mancanza del deposito di apposita nota ai sensi dell'art. 75 disp. att. c.p.c., in virtù del D.M.127/2022 ai minimi tariffari trattandosi di questioni ripetitive e tenuto conto del mancato deposito delle difese conclusive.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda per quanto precisato in parte motiva, dichiara la incompetenza del Tribunale di Napoli per essere competente il Tribunale di Catanzaro;
- per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo N. 8981/2022;
-assegna il termine di legge per la riassunzione del processo innanzi al giudice competente;
- condanna al pagamento, in favore di parte opponente, delle spese di lite che Controparte_1 liquida in € 145,50 per esborsi ed € 2540 per compensi, oltre rimborso spese forf. (nella misura del 15% del compenso), I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione all'avv. Avv. Peppino Mariano.
Napoli, 19.12.2025
Il Giudice
(dott. Alessia Notaro)
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, XII Sezione Civile, nella persona del Giudice Unico, dott.ssa Alessia Notaro , ha pronunciato la seguente SENTENZA
TRA
(P.iva ), in persona del legale rapp.te p.t con sede in Parte_1 P.IVA_1
Catanzaro alla Via dei Tulipani n. 35, rappresentata e difesa dall'Avv. Peppino Mariano ( ) del foro di Catanzaro ed elettivamente domiciliata presso il suo studio CodiceFiscale_1 legale sito in Catanzaro Piazza Le Pera n. 9, giusta procura in calce al presente atto.
Si chiede, che tutte le notificazione e/o comunicazione dirette allo studio dello scrivente vengano eseguite ed effettuate secondo il disposto di cui all'art. 136 c.p.c. a mezzo di fax al presente numero 0961-489500, o in alternativa tramite invio di email al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
OPPONENTE
E
C.F. – P. IVA in persona del Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 legale rappresentante p.t., con sede alla via Carlo Cattaneo n. 9 – 21013 Gallarate (VA), in persona del L.R.P.T., rappresentata e difesa in virtù di mandato digitale, dall'avv.to Avv. Mario Caliendo C.F. con studio in Napoli alla via P. Colletta n. 12 nonché l'indirizzo di PEC C.F._2
Email_2
OPPOSTO
OGGETTO: appalto -altre ipotesi ex art. 1655 cc.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La ha proposto opposzione avverso il decreto ingiuntivo N. 8981/2022, Parte_1 notificato in data 15 dicembre 2022, con il quale il Tribunale di Napoli ingiungeva il pagamento in favore della della complessiva somma di Euro 13.704.11, oltre agli Controparte_1 interessi moratori nonché spese e competenze relative alla procedura, deducendo:
1. L'incompetenza territoriale del giudice adito;
pagina 1 di 3 2. nel merito di aver partecipato, diventandone aggiudicataria, a due procedure pubbliche e precisamente: una con il in virtù di determina a contrarre n. 120/2018, Controparte_2
l'altra con il in forza di determina a contrarre n. 238/2019; Controparte_3
3. di aver, ai fini della partecipazione alle suddette gare, sottoscritto un atto unilaterale d'obbligo, in cui si è obbligata a corrispondere all' “ - una somma pari all'1% Controparte_4 dell'importo contrattuale a titolo di corrispettivo del servizio per le attività di gara dalla stessa fornita e per l'uso della piattaforma “Asmecomm” ovvero “il corrispettivo dei servizi di committenza e di tutte le attività di gara non escluse dal comma 2-bis dell'art.41 del D.lgs. n. 50/2016 dalla stessa fornite, una somma pari all'1% oltre iva dell'importo a base di gara”,
4. che la sottoscrizione di tale atto si è resa necessaria a pena di irregolarità dell'offerta, ai sensi dell'art. 59, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, ovvero di esclusione del concorrente dalla procedura.
Tanto premesso, ritenendo illegittima la pretesa di pagamento avanzata dalla l'attore ha chiesto CP_1 al Tribunale di Napoli di:
-In via preliminare: accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli, per i motivi esposti, rilevando che competente a decidere nel presente giudizio è il Tribunale di Catanzaro ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 20 cpc, e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto e/o dichiararlo nullo e privo di effetti, con ogni consequenziale statuizione;
- In via principale: tenuto conto di tutte le censure di cui in premessa, accertare e dichiarare che il decreto ingiuntivo opposto N. 8981/2022, emesso dal Tribunale di Napoli in 15 dicembre 2022 e notificato in pari data è ingiusto e/o illegittimo e/o infondato in fatto e in diritto e/o nullo, per l'effetto, deve essere revocato e dichiarato improduttivo di effetti giuridici, con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese del presente giudizio
Si è costituita la la quale ha contestato gli avversi Controparte_5 assunti, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice adito e nel merito deducendo l'infondatezza e l'inammissibilità della domanda.
Alla prima udienza, attese le eccezioni sollevate dalla opponente, non veniva concessa la provvisoria esecuzione. Dopo il deposito delle memorie ex art. 183 cpc la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, considerata la natura documentale della stessa.
La causa viene, quindi, decisa ai sensi dell'art. 190 cpc dando atto che nessuna delle parti ha depositato comparse conclusionali e memorie di replica. Il decreto ingiuntivo va revocato in quanto emesso da giudice incompetente. Come tempestivamente eccepito dalla opponente non sussistono criteri di collegamento per territorio con il tribunale di Napoli. Invero la sede legale della (P.I. ) è sita alla via Carlo Cattaneo, Controparte_1 P.IVA_3 n 9, GALLARATE (VA), mentre la pretesa creditoria avanzata dalla ricorrente nel ricorso introduttivo, è fondata su obbligazioni sorte a seguito di contratti di appalto aggiudicati dalla ditta nei comuni di San ET LO (CZ) e Cardinale (CZ) entrambe le sedi rientranti nella Parte_1 competenza territoriale del Tribunale di Catanzaro. La sede legale della è sita in Catanzaro alla via dei Tulipani, n. 35. Parte_1
pagina 2 di 3 La opponente ha contestato anche i criteri di collegamento residuali deducendo che “ per gli effetti del combinato disposto degli artt. 18 c.p.c. – foro generale delle persone fisiche – art. 19 c.p.c. – foro generale delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute – e art. 20 c.p.c. – foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazioni –, per cui il giudizio avrebbe dovuto essere incardinato, alternativamente, dinanzi: al Tribunale di Catanzaro, laddove controparte avesse inteso applicare l'art. 20 co.
1. c.p.c., il quale dispone che “per le cause relative a diritti di obbligazioni è competente il giudice del luogo in cui è sorta l'obbligazione; il Tribunale di Catanzaro, quale sede legale di laddove controparte avesse inteso applicare l'art. 20 c.p.c. ultimo comma in Parte_1 virtù del principio del “forum destinatae solutionis” secondo il quale “ in caso di obbligazioni derivanti da fatto illecito, il forum destinatae solutionis di cui al co. 2 dell'art. 20 c.p.c. , quando non lo si voglia far conciliare con il luogo di commissione del fatto illecito, coincide con quello del domicilio del debitore, essendo l'obbligazione da fatto illecito un debito di valore, il cui adempimento va effettuato al domicilio che il debitore aveva al tempo della scadenza” ( Cass. Civ. 1995 n. 5274)”. La difesa della opponente è pienamente condivisibile e facendo applicazione di tali criteri il Tribunale di Napoli è da ritenersi incompetente a conoscere della pretesa azionata in via monitoria. Va altresì rimarcato che la opponente ha contestato anche il criterio di cui all'art. 19 comma 1 secondo capoverso, in quanto quale persona giuridica, è dotata di rappresentante autorizzato a stare in giudizio, solo nella sede legale di Catanzaro. Non è di pregio la difesa della opposta sul punto laddove ha evidenziato che il criterio di cui all'art. 19 cpc sussisterebbe perché “la ha sede operativa in Napoli sita al Centro Direzionale Controparte_1 Isola G, con un rappresentante, autorizzato a stare in giudizio”, ciòin quanto il criterio di collegamento dell'art. 19 cpc riguarda non già la creditrice ma la debitrice convenuta sostanziale CP_1 Parte_1 del giudizio (che non ha un rappresentante autorizzato nel circondario di Napoli). Alla soccombenza segue la condanna di al pagamento delle spese di lite in Controparte_1 favore di parte attrice, spese che si liquidano in dispositivo di ufficio, in mancanza del deposito di apposita nota ai sensi dell'art. 75 disp. att. c.p.c., in virtù del D.M.127/2022 ai minimi tariffari trattandosi di questioni ripetitive e tenuto conto del mancato deposito delle difese conclusive.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda per quanto precisato in parte motiva, dichiara la incompetenza del Tribunale di Napoli per essere competente il Tribunale di Catanzaro;
- per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo N. 8981/2022;
-assegna il termine di legge per la riassunzione del processo innanzi al giudice competente;
- condanna al pagamento, in favore di parte opponente, delle spese di lite che Controparte_1 liquida in € 145,50 per esborsi ed € 2540 per compensi, oltre rimborso spese forf. (nella misura del 15% del compenso), I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione all'avv. Avv. Peppino Mariano.
Napoli, 19.12.2025
Il Giudice
(dott. Alessia Notaro)
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