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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 25/07/2025, n. 1057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1057 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4274/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO
Sezione CIVILE
In persona del Giudice Unico dott.ssa Francesca Di Giorno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4274/2019 del R.G.A.C.C, posta in decisione all'udienza cartolare dell'11.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Roma via Pinerolo n. 22, presso lo studio degli avv.ti Ferriero Antonio e
OS AR che la rappresentano e difendono come da procura in atti;
ATTRICE
CONTRO
(P.IVA in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 nella qualità di impresa designata per la Regione Lazio per il F.G.V.S, elettivamente domiciliata in
Ceprano (FR), via Campidoglio n. 118, presso lo studio dell'avv. Spagnuolo Serena, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza dell'11.06.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
in qualità di impresa designata per la Regione Lazio per il F.G.V.S, per sentirla condannare al
[...] risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro stradale occorso in data 10.07.2014. In pagina 1 di 9 particolare, l'attrice esponeva: - che quel giorno, alle ore 7.30 circa, mentre percorreva la banchina situata in via Ausente, all'altezza del civico 2702, località S.S Cosma e Damiano, in prossimità della struttura terapeutico-riabilitativa “Insieme”, veniva investita da un mezzo pesante che invadeva la banchina;
- che a seguito dell'impatto, veniva scaraventata a terra, subendo l'arrotamento degli arti inferiori;
- che il veicolo responsabile dell'investimento non si fermava a prestare soccorso;
- che stante il grave stato di salute in cui versava, non era in grado di identificare la targa e la tipologia del veicolo investitore;
- che a seguito di segnalazione effettuata da un veicolo di passaggio, giungevano sul luogo del sinistro i Carabinieri di S.S Cosma e Damiano, il quali redigevano verbale dell'incidente; - che veniva trasportata d'urgenza presso l'Ospedale di Formia, ove gli veniva diagnosticata “frattura calcagno destro, con amputazione del IV e V dito del piede sinistro- soggetto in condizioni di emergenza, con compromissione delle funzioni vitali” e veniva sottoposta ad intervento chirurgico;
- che a causa delle gravi lesioni subite, veniva sottoposta, in data 14.06.2014, ad un ulteriore intervento chirurgico, presso l' Ospedale “Fatebenefratelli di Roma”; - che, a seguito di visita medico legale effettuata dal Dott. venivano riscontrati: ITT di giorni 155, ITP al 50% di giorni 250 e IP al 26%; Per_1
- che a seguito dell'incidente, veniva avviato d'ufficio presso il Tribunale di Cassino un procedimento penale per i reati di cui agli articoli 590 c.p. e 189 del C.d.s,, archiviato in data 21.09.2015, essendo rimasti sconosciuti gli autori del reato;
- che veniva inoltrata richiesta di risarcimento danni alla in qualità di impresa designata per la Regione Lazio, per il fondo vittime della Controparte_1 strada, che, tuttavia, restava disattesa in considerazione dell'assenza di prova in ordine al coinvolgimento e alla responsabilità di un veicolo non identificato. Concludeva chiedendo di accertare e dichiarare l'esclusività responsabilità del conducente del veicolo rimasto non identificato nella causazione del sinistro che l'ha interessata in data 10.07.2014 e, per l'effetto, di condannare la
[...]
in qualità di impresa designata per la Regione Lazio per il F.G.V.S, al risarcimento dei CP_1 danni patiti, pari a euro 201.083,25 o nella diversa somma da quantificarsi in corso di causa.
Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., all'udienza del 27.10.2021, rilevato che parte convenuta aveva depositato una comparsa di costituzione relativa ad un giudizio diverso rispetto a quello trattato in questa sede, ne veniva dichiarata la contumacia.
Si costituiva tardivamente, in data 2.12.2021, la chiedendo, in via Controparte_1 preliminare, la revoca della dichiarazione di contumacia, con contestuale rimessione in termini per il deposito delle istanze istruttorie. Eccepiva, inoltre, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 164 c.p.c. e il proprio difetto di legittimazione passiva. Nel merito, contestava l'an e il quantum debeatur, in quanto non provati.
pagina 2 di 9 Rigettata, con decreto del 20.12.2021, l'istanza di revoca dell'ordinanza del 27.10.2021 con la quale era stata dichiarata la contumacia di parte convenuta, la causa veniva istruita documentalmente, mediante prova testimoniale, limitatamente ai testi di parte attrice. Veniva ammesso l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., con riguardo alla scheda ARES, e disposta C.T.U. medico legale sulla sig.ra Pt_1
Successivamente assegnato il fascicolo alla scrivente, all'udienza dell'11.06.2025, sostituita da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione assegnando alle parti i termini abbreviati di cui all'art. 190 c.p.c., di giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per le memorie di replica.
***
2. Preliminarmente deve confermarsi il provvedimento reso all'esito dell'udienza del 27.10.2021, con cui, preso atto del deposito della comparsa di costituzione e risposta relativa ad altro giudizio, è stata dichiarata la contumacia di n.q. di Impresa designata per il Lazio dal Fondo Controparte_1 di Garanzia per le vittime della Strada. In particolare, ferme restando le argomentazioni di cui al suddetto provvedimento – che si intendono interamente richiamate – si ribadisce, in via generale, che, in assenza di valida costituzione in giudizio, non possono essere considerate rituali le deduzioni effettuate dalla convenuta con le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.. Costante giurisprudenza ha affermato, infatti, il principio secondo il quale "la costituzione del convenuto nel procedimento davanti al Tribunale si effettua, tra l'altro, con il deposito della comparsa di risposta, quale requisito di forma costitutiva e quale atto fondamentale della difesa del convenuto, di cui costituisce l'atto iniziale di esercizio del diritto di contraddire in giudizio. Il mancato deposito della comparsa di risposta non è suscettibile di forme sostitutive. (Cass. 29 marzo 1962, n. 653; più di recente si veda Trib. di Napoli 26 aprile 2000; Tribunale Roma sez. XI, 9.02.2017, n. 2643). Di conseguenza, la mancata rituale costituzione della convenuta nell'ambito nel presente giudizio (con l'iniziale comparsa di costituzione, seppure relativa a diverso giudizio) ha comportato le decadenze di quest'ultima dalla possibilità di presentare contestazioni ed eccezioni non rilevabili d'ufficio e domande riconvenzionali ai sensi del combinato disposto dagli articoli 167 e 168 c.p.c.. Né, pur rilevando tale vizio alla prima udienza, sarebbe stato possibile rimettere in termini la convenuta, stante il colpevole errore nel deposito di una comparsa senza verificare il contenuto della stessa. Come già evidenziato con decreto del
18.12.2021, non compete alla cancelleria civile il controllo dell'attinenza del contenuto della comparsa di costituzione rispetto all'oggetto del procedimento, e non può neppure ritenersi legittimo l'affidamento ingenerato dalle attestazioni telematiche riguardo alla costituzione, inerenti al profilo, differente da quello controverso, dell'avvenuta ricezione dal sistema dell'atto di costituzione. pagina 3 di 9 Inoltre, diversamente da quanto dedotto dalla convenuta, non opera alcuna preclusione per l'attrice nel rilevare il vizio di costituzione della controparte, non trattandosi di un'eccezione in senso stretto, e ben potendo ciò essere rilevato dal giudice d'ufficio.
Ciò posto, la costituzione della convenuta deve dichiararsi regolarmente avvenuta solo in data
2.12.2021, con il deposito della comparsa di costituzione relativa al presente giudizio, con conseguente revoca della precedente dichiarazione di contumacia. Tuttavia, la costituzione tardiva, come nel caso di specie, comporta che chi la pone in essere entra nel processo nella fase in cui esso è con tutte le preclusioni già maturate.
3. Tanto chiarito, deve poi disattendersi quanto eccepito dalla convenuta in ordine alla nullità della domanda attorea per indeterminatezza, ai sensi dell'art. 164 c.p.c.. Tale eccezione, in quanto rilevabile d'ufficio dal giudice ai sensi della citata norma, non rientra, in ipotesi di costituzione tardiva del convenuto, tra quelle per le quali opera la preclusione di cui all'art. 167 comma 2 c.p.c..
In proposito, si deve premettere che, per giurisprudenza consolidata, la nullità della citazione comminata dall'art. 164 comma quarto c.p.c. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dall'art. 163 comma terzo n. 4 c.p.c., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della causa petendi della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua ratio ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (cfr. Cassazione civile, sez. III, del 15 maggio 2013, n. 11751) e che, analogamente,
l'individuazione del petitum deve tener conto del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, nonché, in relazione allo scopo del requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, della natura dell'oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte (cfr. Cassazione civile, sez. II, 29 gennaio 2015, n. 1681).
Tanto considerato, l'eccezione di nullità dell'atto di citazione risulta infondata, in quanto l'attrice ha indicato i fatti costitutivi della domanda (lesioni riportate a seguito di un investimento sul bordo strada da parte di un mezzo pesante non identificato), dovendosi valutare l'eventuale genericità delle allegazioni e la mancanza di prova degli elementi costitutivi del diritto ai fini della fondatezza della domanda. Del resto, l' convenuta ha preso posizione su quanto dedotto dall'attrice, CP_2 spiegando compiutamente le proprie difese sulle domande proposte da controparte, anch'esse puntualmente articolate.
pagina 4 di 9 4. Quanto all'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla Controparte_1 in qualità di impresa designata per la Regione Lazio per il F.G.V.S., questa può essere esaminata, a nulla rilevando a tale fine la costituzione tardiva della convenuta. Ciò in quanto le contestazioni mosse dalla compagnia assicurativa (afferenti, essenzialmente, alla mancanza dei presupposti di cui all'art. 283 comma I, lett. A) d.lgs. 209/05) attengono, più propriamente, alla carenza di titolarità passiva nel rapporto controverso, e costituiscono, pertanto, delle mere difese. Tale profilo, inoltre, è sicuramente rilevabile d'ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa (cfr. Cass. civ. sez. I. 11.06.2021 n.
16560).
Per giurisprudenza costante e condivisibile, infatti, il difetto di legittimazione riguarda la mancata astratta coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti destinatari della pronuncia richiesta. "La questione relativa alla legittimazione, pertanto, si distingue nettamente dall'accertamento in concreto che l'attore ed il convenuto siano, dal lato attivo e passivo, effettivamente titolari del rapporto fatto valere in giudizio" (Cass. civ. sent. n. 5912 del 24.3.2004). Si tratta quindi di una verifica intrinseca alla domanda giudiziale, mentre è questione soltanto di merito accertare se la dedotta responsabilità, o anche la sola competenza in materia del soggetto convenuto, sussistano o meno.
Nel caso di specie, è evidente che tale astratta coincidenza sussiste;
è poi questione di merito accertare la fondatezza della domanda attorea, con conseguente condanna dell'assicurazione convenuta.
Detta questione, quindi, non attenendo al difetto di legitimatio ad causam, bensì di titolarità del rapporto giuridico controverso, non può dar luogo ad una pronuncia di rito sulla legittimazione, bensì ad una decisione nel merito.
5. Passando all'esame del merito occorre premettere che l'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada - previsto attualmente dall'art. 283 d.lgs. 209/2005 e prima dall'art. 19 L. 990/69 al fine di consentire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi di: a) sinistro cagionato da veicolo o natante non identificato;
b) veicolo o natante non coperto da assicurazione;
c) veicolo o natante assicurato presso una impresa operante nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, e che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente;
d) veicolo posto in circolazione contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria- non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno. Ne consegue, dunque, che nel caso di sinistro cagionato da veicolo non identificato, il danneggiato, esaurito lo spatium deliberandi previsto dalla legge, potrà agire nei confronti dell'impresa designata per conto del Fondo di solidarietà vittime della strada allegando e provando, oltre al fatto che il sinistro si è verificato per pagina 5 di 9 condotta dolosa o colposa del conducente di altro veicolo, che quest'ultimo non era identificabile in forza di circostanze oggettive, non dipendenti dalla sua negligenza. Pertanto, la prova a carico del danneggiato deve riguardare innanzitutto la presenza di un veicolo non identificato e, in secondo luogo, la circostanza che la mancata identificazione sia dipesa da impossibilità incolpevole. L'imposizione, a carico del danneggiato, di un onere di diligenza nell'identificazione del veicolo al quale deve ascriversi il sinistro, ovvero del suo conducente, è conforme, non solo al principio generale dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., ma altresì alla finalità perseguita dal legislatore di impedire evnetuali frodi che potrebbero verificarsi con l'imputazione a carico di ipotetici conducente rimasti sconosciuti sia di danni derivati da altri fatti meramente accidentali, sia di danni cagionati da veicoli noti e dichiarati non identificati al fine di evitare conseguenze penali al conducente, avverso la conseguenza rappresentata dall'inasprimento di premi assicurativi.
5.1. Nel caso di specie, l'attrice ha riferito che il giorno 10.07.2014 alle ore 7.30 circa, mentre stava percorrendo a piedi la banchina di via Ausente, località S.S. Cosma e Damiano, nei pressi della struttura terapeutico-riabilitativa “Insieme”, era stata investita e scaraventata a terra da un mezzo pesante, che non si era fermato per prestarle soccorso e di cui non era riuscita ad identificare né la targa né il modello.
Orbene, non vi sono elementi probatori che confermino la dinamica del sinistro così come descritta dall'attrice.
In primo luogo, deve rilevarsi che i Carabinieri di S.S Cosma e Damiano, recatisi sul luogo del sinistro a seguito della segnalazione di un automobilista di passaggio, giunti a destinazione, non avevano rinvenuto la sig.ra in quanto la stessa era stata già trasportata in ospedale, a causa delle Pt_1 gravi lesioni riportate. Sul posto era presente solo la Dott.ssa in servizio presso la clinica Per_2
“Insieme”, la quale aveva riferito che l'attrice era ospite della suddetta struttura e che si era allontanata arbitrariamente dalla stessa verso le 6,30 del mattino. Dichiarava alle autorità intervenute che non aveva assistito al sinistro, essendosi recata a prestare soccorso alla dopo essere stata avvisata Pt_1 della presenza della ragazza ferita sul bordo strada. Inoltre, dalla relazione redatta dai Carabinieri emerge come gli stessi non abbiano rinvenuto alcuna traccia o anomalia che potesse confermare un sinistro stradale o un investimento pedonale, né per poter stabilire se il presunto investimento fosse stato causato da un'autovettura o, come riferito dalla da un camion (cfr. doc.1 atto di citazione Pt_1
e doc. 15 memoria ex 183 co.6 n. 2 di parte attrice).
Neppure dalle deposizioni testimoniali è stato possibile ricavare elementi probatori rilevanti ai fini della ricostruzione della dinamica riferita dall'attrice, in quanto nessuno dei testi escussi aveva assistito all'investimento, essendo tutti sopraggiunti sul luogo del sinistro in un secondo momento e pagina 6 di 9 avendo appreso le circostanze dell'incidente de relato actoris (cfr. testimonianze delle sig.re Tes_1
e escusse all'udienza del 10.06.2022).
[...] Testimone_2
Va, infine, rilevato che la compatibilità delle lesioni riportate dalla con un investimento Pt_1 stradale, come accertato dalla CTU in atti ed evidenziato nella suddetta notizia di reato, non può sopperire a tal deficit probatorio, non essendo possibile dimostrare in tal modo la dinamica dei fatti riferita dall'attrice. Tale accertamento è infatti idoneo soltanto a ritenere riconducibili, in via astratta, le lesioni in questioni ad un arrotamento, ma non a provare che il sinistro in esame sia attribuibile alla condotta dolosa o colposa di un veicolo non identificato.
Quanto al secondo aspetto relativo alla circostanza che il veicolo sia effettivamente rimasto sconosciuto, deve considerarsi che a tal fine è sufficiente dimostrare che, dopo la denuncia dell'incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute da queste o disposte dall'autorità giudiziaria, per l'identificazione del veicolo o natante investitore, abbiano avuto esito negativo, senza che possa addebitarsi al danneggiato l'onere di ulteriori indagini articolate o complesse. La Cassazione si è inoltre espressa nel senso che “In caso di azione diretta proposta, ai sensi dell'art. 19 legge n. 990 del 1969, nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per il risarcimento dei danni cagionati da veicolo non identificato ma per il quale vi è obbligo di assicurazione, la prova può essere fornita dal danneggiato anche sulla base di mere <> o di <>, non essendo alla vittima richiesto di mantenere un comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa ed onerosa attuazione, avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche e alle circostanze del caso concreto” (Cass. 24449 del 18/11/2005). In sostanza il danneggiato per adempiere all'onere di provare che il veicolo sia rimasto sconosciuto può limitarsi a dimostrare che, dopo la denuncia dell'incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute o quelle disposte dall'autorità giudiziaria, per l'identificazione del veicolo o natante investitore, abbiano avuto esito negativo purché egli abbia tenuto una condotta diligente mediante formale denuncia dei fatti ed esaustiva esposizione degli stessi (Cass. 15367 del 13/07/2011). In tale prospettiva, peraltro, va evidenziato che come l'omessa denuncia all'autorità non è idonea, in sè, ad escludere che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato, così l'intervenuta denuncia o querela contro ignoti non vale, in se stessa, a dimostrare che tanto sia senz'altro accaduto. Entrambe le evenienze vanno invece apprezzate in relazione alle caratteristiche delle singole fattispecie, non suscettibili di tipizzazioni astratte, e considerate potenzialmente idonee a suffragare l'una o l'altra conclusione del Giudice di merito nell'ambito della ragionevole valutazione complessiva delle risultanze processuali demandata al suo prudente apprezzamento, del quale è tenuto a dare conto nella motivazione della sentenza. A nessuna delle due (denuncia/omessa denuncia) è peraltro consentito assegnare, salva la possibile valenza pagina 7 di 9 sintomatica dell'una o dell'altra in relazione alle caratteristiche del caso concreto, una sorta di efficacia probatoria automatica, nel senso che il sinistro sia senz'altro riconducibile alla fattispecie astratta di cui alla L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19, comma 1, lett. a), se denuncia vi sia stata, ovvero che certamente non lo sia se la denuncia sia mancata (vedi in tal senso Cass. 18532 del 03/09/2007) e Cass.
4480 del 24/02/2011). La vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha dunque alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell'impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime della strada, di presentare una denuncia od una querela contro ignoti, la cui sussistenza o meno non è che un mero indizio, da valutare insieme a tutti gli altri eventualmente esistenti, per stabilire se sussista il diritto al risarcimento (Cass. 9939 del 18/06/2012).
Nel caso di specie, a seguito dell'informativa trasmessa dai Carabinieri, è stato aperto d'ufficio un procedimento penale nei confronti di ignoti, poi archiviato stante la non identificazione degli autori del reato (cfr. doc. 7 atto citazione). Al riguardo, deve evidenziarsi che le informazioni fornite dalla ai Carabinieri, i quali si erano successivamente recati presso l'Ospedale di Castelforte dove la Pt_1 stessa si trovava, appaiono generiche, atteso che l'attrice aveva riferito di non essere in grado di fornire informazioni, oltre che sulla targa, sul colore e tipo di camion che l'avrebbe investita (cfr. notizia di reato, doc. 1 atto di citazione), senza specificare le ragioni della mancata identificazione del veicolo investitore, altro presupposto necessario per giungere ad una pronuncia positiva. Ciò nonostante il fatto che l'attrice, anche dopo il sinistro, fosse lucida, come emerso dalle dichiarazioni rese dalle testimoni ed – con riferimento alle quali deve confermarsi la capacità a Tes_1 Testimone_2 testimoniare per le ragioni già indicate con l'ordinanza del 5.02.2023, che si richiama (cfr. verbale dell'udienza del 10.06.2022; in particolare, ha riferito “la signora era Testimone_2 cosciente e rispondeva alle nostre domande”). Deve poi rilevarsi l'assenza di una denuncia querela da parte della Pt_1
Dunque, alla luce di quanto sopra esposto in ordine all'assenza di prova, va rigettata la domanda di nei confronti di in qualità di impresa designata per la Regione Parte_1 Controparte_1
Lazio per il F.G.V.S.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate, secondo i valori di cui al D.M.
55/2014, tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 52.000,00 a € 260.000,00) dell'attività processuale effettivamente svolta (dovendosi considerare tutte le fasi), e della non particolare complessità delle questioni trattate (con applicazione dei valori minimi).
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, nei rapporti interni tra le parti, vanno poste definitivamente a carico dell'attrice.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 Il Giudice Unico del Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) revoca la dichiarazione di contumacia della convenuta, stante la sua costituzione in data
2.12.2021;
2) rigetta la domanda di Parte_1
3) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di in Parte_1 Controparte_1 qualità di impresa designata per la Regione Lazio per il F.G.V.S che liquida in € 7.052,00 oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a.;
4) pone le spese di CTU., nei rapporti interni tra le parti, definitivamente a carico dell'attrice.
Così deciso in Cassino il 23.07.2025.
Il Giudice
dott.ssa Francesca Di Giorno
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO
Sezione CIVILE
In persona del Giudice Unico dott.ssa Francesca Di Giorno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4274/2019 del R.G.A.C.C, posta in decisione all'udienza cartolare dell'11.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Roma via Pinerolo n. 22, presso lo studio degli avv.ti Ferriero Antonio e
OS AR che la rappresentano e difendono come da procura in atti;
ATTRICE
CONTRO
(P.IVA in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 nella qualità di impresa designata per la Regione Lazio per il F.G.V.S, elettivamente domiciliata in
Ceprano (FR), via Campidoglio n. 118, presso lo studio dell'avv. Spagnuolo Serena, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza dell'11.06.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
in qualità di impresa designata per la Regione Lazio per il F.G.V.S, per sentirla condannare al
[...] risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro stradale occorso in data 10.07.2014. In pagina 1 di 9 particolare, l'attrice esponeva: - che quel giorno, alle ore 7.30 circa, mentre percorreva la banchina situata in via Ausente, all'altezza del civico 2702, località S.S Cosma e Damiano, in prossimità della struttura terapeutico-riabilitativa “Insieme”, veniva investita da un mezzo pesante che invadeva la banchina;
- che a seguito dell'impatto, veniva scaraventata a terra, subendo l'arrotamento degli arti inferiori;
- che il veicolo responsabile dell'investimento non si fermava a prestare soccorso;
- che stante il grave stato di salute in cui versava, non era in grado di identificare la targa e la tipologia del veicolo investitore;
- che a seguito di segnalazione effettuata da un veicolo di passaggio, giungevano sul luogo del sinistro i Carabinieri di S.S Cosma e Damiano, il quali redigevano verbale dell'incidente; - che veniva trasportata d'urgenza presso l'Ospedale di Formia, ove gli veniva diagnosticata “frattura calcagno destro, con amputazione del IV e V dito del piede sinistro- soggetto in condizioni di emergenza, con compromissione delle funzioni vitali” e veniva sottoposta ad intervento chirurgico;
- che a causa delle gravi lesioni subite, veniva sottoposta, in data 14.06.2014, ad un ulteriore intervento chirurgico, presso l' Ospedale “Fatebenefratelli di Roma”; - che, a seguito di visita medico legale effettuata dal Dott. venivano riscontrati: ITT di giorni 155, ITP al 50% di giorni 250 e IP al 26%; Per_1
- che a seguito dell'incidente, veniva avviato d'ufficio presso il Tribunale di Cassino un procedimento penale per i reati di cui agli articoli 590 c.p. e 189 del C.d.s,, archiviato in data 21.09.2015, essendo rimasti sconosciuti gli autori del reato;
- che veniva inoltrata richiesta di risarcimento danni alla in qualità di impresa designata per la Regione Lazio, per il fondo vittime della Controparte_1 strada, che, tuttavia, restava disattesa in considerazione dell'assenza di prova in ordine al coinvolgimento e alla responsabilità di un veicolo non identificato. Concludeva chiedendo di accertare e dichiarare l'esclusività responsabilità del conducente del veicolo rimasto non identificato nella causazione del sinistro che l'ha interessata in data 10.07.2014 e, per l'effetto, di condannare la
[...]
in qualità di impresa designata per la Regione Lazio per il F.G.V.S, al risarcimento dei CP_1 danni patiti, pari a euro 201.083,25 o nella diversa somma da quantificarsi in corso di causa.
Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., all'udienza del 27.10.2021, rilevato che parte convenuta aveva depositato una comparsa di costituzione relativa ad un giudizio diverso rispetto a quello trattato in questa sede, ne veniva dichiarata la contumacia.
Si costituiva tardivamente, in data 2.12.2021, la chiedendo, in via Controparte_1 preliminare, la revoca della dichiarazione di contumacia, con contestuale rimessione in termini per il deposito delle istanze istruttorie. Eccepiva, inoltre, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 164 c.p.c. e il proprio difetto di legittimazione passiva. Nel merito, contestava l'an e il quantum debeatur, in quanto non provati.
pagina 2 di 9 Rigettata, con decreto del 20.12.2021, l'istanza di revoca dell'ordinanza del 27.10.2021 con la quale era stata dichiarata la contumacia di parte convenuta, la causa veniva istruita documentalmente, mediante prova testimoniale, limitatamente ai testi di parte attrice. Veniva ammesso l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., con riguardo alla scheda ARES, e disposta C.T.U. medico legale sulla sig.ra Pt_1
Successivamente assegnato il fascicolo alla scrivente, all'udienza dell'11.06.2025, sostituita da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione assegnando alle parti i termini abbreviati di cui all'art. 190 c.p.c., di giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per le memorie di replica.
***
2. Preliminarmente deve confermarsi il provvedimento reso all'esito dell'udienza del 27.10.2021, con cui, preso atto del deposito della comparsa di costituzione e risposta relativa ad altro giudizio, è stata dichiarata la contumacia di n.q. di Impresa designata per il Lazio dal Fondo Controparte_1 di Garanzia per le vittime della Strada. In particolare, ferme restando le argomentazioni di cui al suddetto provvedimento – che si intendono interamente richiamate – si ribadisce, in via generale, che, in assenza di valida costituzione in giudizio, non possono essere considerate rituali le deduzioni effettuate dalla convenuta con le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.. Costante giurisprudenza ha affermato, infatti, il principio secondo il quale "la costituzione del convenuto nel procedimento davanti al Tribunale si effettua, tra l'altro, con il deposito della comparsa di risposta, quale requisito di forma costitutiva e quale atto fondamentale della difesa del convenuto, di cui costituisce l'atto iniziale di esercizio del diritto di contraddire in giudizio. Il mancato deposito della comparsa di risposta non è suscettibile di forme sostitutive. (Cass. 29 marzo 1962, n. 653; più di recente si veda Trib. di Napoli 26 aprile 2000; Tribunale Roma sez. XI, 9.02.2017, n. 2643). Di conseguenza, la mancata rituale costituzione della convenuta nell'ambito nel presente giudizio (con l'iniziale comparsa di costituzione, seppure relativa a diverso giudizio) ha comportato le decadenze di quest'ultima dalla possibilità di presentare contestazioni ed eccezioni non rilevabili d'ufficio e domande riconvenzionali ai sensi del combinato disposto dagli articoli 167 e 168 c.p.c.. Né, pur rilevando tale vizio alla prima udienza, sarebbe stato possibile rimettere in termini la convenuta, stante il colpevole errore nel deposito di una comparsa senza verificare il contenuto della stessa. Come già evidenziato con decreto del
18.12.2021, non compete alla cancelleria civile il controllo dell'attinenza del contenuto della comparsa di costituzione rispetto all'oggetto del procedimento, e non può neppure ritenersi legittimo l'affidamento ingenerato dalle attestazioni telematiche riguardo alla costituzione, inerenti al profilo, differente da quello controverso, dell'avvenuta ricezione dal sistema dell'atto di costituzione. pagina 3 di 9 Inoltre, diversamente da quanto dedotto dalla convenuta, non opera alcuna preclusione per l'attrice nel rilevare il vizio di costituzione della controparte, non trattandosi di un'eccezione in senso stretto, e ben potendo ciò essere rilevato dal giudice d'ufficio.
Ciò posto, la costituzione della convenuta deve dichiararsi regolarmente avvenuta solo in data
2.12.2021, con il deposito della comparsa di costituzione relativa al presente giudizio, con conseguente revoca della precedente dichiarazione di contumacia. Tuttavia, la costituzione tardiva, come nel caso di specie, comporta che chi la pone in essere entra nel processo nella fase in cui esso è con tutte le preclusioni già maturate.
3. Tanto chiarito, deve poi disattendersi quanto eccepito dalla convenuta in ordine alla nullità della domanda attorea per indeterminatezza, ai sensi dell'art. 164 c.p.c.. Tale eccezione, in quanto rilevabile d'ufficio dal giudice ai sensi della citata norma, non rientra, in ipotesi di costituzione tardiva del convenuto, tra quelle per le quali opera la preclusione di cui all'art. 167 comma 2 c.p.c..
In proposito, si deve premettere che, per giurisprudenza consolidata, la nullità della citazione comminata dall'art. 164 comma quarto c.p.c. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dall'art. 163 comma terzo n. 4 c.p.c., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della causa petendi della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua ratio ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (cfr. Cassazione civile, sez. III, del 15 maggio 2013, n. 11751) e che, analogamente,
l'individuazione del petitum deve tener conto del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, nonché, in relazione allo scopo del requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, della natura dell'oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte (cfr. Cassazione civile, sez. II, 29 gennaio 2015, n. 1681).
Tanto considerato, l'eccezione di nullità dell'atto di citazione risulta infondata, in quanto l'attrice ha indicato i fatti costitutivi della domanda (lesioni riportate a seguito di un investimento sul bordo strada da parte di un mezzo pesante non identificato), dovendosi valutare l'eventuale genericità delle allegazioni e la mancanza di prova degli elementi costitutivi del diritto ai fini della fondatezza della domanda. Del resto, l' convenuta ha preso posizione su quanto dedotto dall'attrice, CP_2 spiegando compiutamente le proprie difese sulle domande proposte da controparte, anch'esse puntualmente articolate.
pagina 4 di 9 4. Quanto all'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla Controparte_1 in qualità di impresa designata per la Regione Lazio per il F.G.V.S., questa può essere esaminata, a nulla rilevando a tale fine la costituzione tardiva della convenuta. Ciò in quanto le contestazioni mosse dalla compagnia assicurativa (afferenti, essenzialmente, alla mancanza dei presupposti di cui all'art. 283 comma I, lett. A) d.lgs. 209/05) attengono, più propriamente, alla carenza di titolarità passiva nel rapporto controverso, e costituiscono, pertanto, delle mere difese. Tale profilo, inoltre, è sicuramente rilevabile d'ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa (cfr. Cass. civ. sez. I. 11.06.2021 n.
16560).
Per giurisprudenza costante e condivisibile, infatti, il difetto di legittimazione riguarda la mancata astratta coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti destinatari della pronuncia richiesta. "La questione relativa alla legittimazione, pertanto, si distingue nettamente dall'accertamento in concreto che l'attore ed il convenuto siano, dal lato attivo e passivo, effettivamente titolari del rapporto fatto valere in giudizio" (Cass. civ. sent. n. 5912 del 24.3.2004). Si tratta quindi di una verifica intrinseca alla domanda giudiziale, mentre è questione soltanto di merito accertare se la dedotta responsabilità, o anche la sola competenza in materia del soggetto convenuto, sussistano o meno.
Nel caso di specie, è evidente che tale astratta coincidenza sussiste;
è poi questione di merito accertare la fondatezza della domanda attorea, con conseguente condanna dell'assicurazione convenuta.
Detta questione, quindi, non attenendo al difetto di legitimatio ad causam, bensì di titolarità del rapporto giuridico controverso, non può dar luogo ad una pronuncia di rito sulla legittimazione, bensì ad una decisione nel merito.
5. Passando all'esame del merito occorre premettere che l'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada - previsto attualmente dall'art. 283 d.lgs. 209/2005 e prima dall'art. 19 L. 990/69 al fine di consentire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi di: a) sinistro cagionato da veicolo o natante non identificato;
b) veicolo o natante non coperto da assicurazione;
c) veicolo o natante assicurato presso una impresa operante nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, e che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente;
d) veicolo posto in circolazione contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria- non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno. Ne consegue, dunque, che nel caso di sinistro cagionato da veicolo non identificato, il danneggiato, esaurito lo spatium deliberandi previsto dalla legge, potrà agire nei confronti dell'impresa designata per conto del Fondo di solidarietà vittime della strada allegando e provando, oltre al fatto che il sinistro si è verificato per pagina 5 di 9 condotta dolosa o colposa del conducente di altro veicolo, che quest'ultimo non era identificabile in forza di circostanze oggettive, non dipendenti dalla sua negligenza. Pertanto, la prova a carico del danneggiato deve riguardare innanzitutto la presenza di un veicolo non identificato e, in secondo luogo, la circostanza che la mancata identificazione sia dipesa da impossibilità incolpevole. L'imposizione, a carico del danneggiato, di un onere di diligenza nell'identificazione del veicolo al quale deve ascriversi il sinistro, ovvero del suo conducente, è conforme, non solo al principio generale dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., ma altresì alla finalità perseguita dal legislatore di impedire evnetuali frodi che potrebbero verificarsi con l'imputazione a carico di ipotetici conducente rimasti sconosciuti sia di danni derivati da altri fatti meramente accidentali, sia di danni cagionati da veicoli noti e dichiarati non identificati al fine di evitare conseguenze penali al conducente, avverso la conseguenza rappresentata dall'inasprimento di premi assicurativi.
5.1. Nel caso di specie, l'attrice ha riferito che il giorno 10.07.2014 alle ore 7.30 circa, mentre stava percorrendo a piedi la banchina di via Ausente, località S.S. Cosma e Damiano, nei pressi della struttura terapeutico-riabilitativa “Insieme”, era stata investita e scaraventata a terra da un mezzo pesante, che non si era fermato per prestarle soccorso e di cui non era riuscita ad identificare né la targa né il modello.
Orbene, non vi sono elementi probatori che confermino la dinamica del sinistro così come descritta dall'attrice.
In primo luogo, deve rilevarsi che i Carabinieri di S.S Cosma e Damiano, recatisi sul luogo del sinistro a seguito della segnalazione di un automobilista di passaggio, giunti a destinazione, non avevano rinvenuto la sig.ra in quanto la stessa era stata già trasportata in ospedale, a causa delle Pt_1 gravi lesioni riportate. Sul posto era presente solo la Dott.ssa in servizio presso la clinica Per_2
“Insieme”, la quale aveva riferito che l'attrice era ospite della suddetta struttura e che si era allontanata arbitrariamente dalla stessa verso le 6,30 del mattino. Dichiarava alle autorità intervenute che non aveva assistito al sinistro, essendosi recata a prestare soccorso alla dopo essere stata avvisata Pt_1 della presenza della ragazza ferita sul bordo strada. Inoltre, dalla relazione redatta dai Carabinieri emerge come gli stessi non abbiano rinvenuto alcuna traccia o anomalia che potesse confermare un sinistro stradale o un investimento pedonale, né per poter stabilire se il presunto investimento fosse stato causato da un'autovettura o, come riferito dalla da un camion (cfr. doc.1 atto di citazione Pt_1
e doc. 15 memoria ex 183 co.6 n. 2 di parte attrice).
Neppure dalle deposizioni testimoniali è stato possibile ricavare elementi probatori rilevanti ai fini della ricostruzione della dinamica riferita dall'attrice, in quanto nessuno dei testi escussi aveva assistito all'investimento, essendo tutti sopraggiunti sul luogo del sinistro in un secondo momento e pagina 6 di 9 avendo appreso le circostanze dell'incidente de relato actoris (cfr. testimonianze delle sig.re Tes_1
e escusse all'udienza del 10.06.2022).
[...] Testimone_2
Va, infine, rilevato che la compatibilità delle lesioni riportate dalla con un investimento Pt_1 stradale, come accertato dalla CTU in atti ed evidenziato nella suddetta notizia di reato, non può sopperire a tal deficit probatorio, non essendo possibile dimostrare in tal modo la dinamica dei fatti riferita dall'attrice. Tale accertamento è infatti idoneo soltanto a ritenere riconducibili, in via astratta, le lesioni in questioni ad un arrotamento, ma non a provare che il sinistro in esame sia attribuibile alla condotta dolosa o colposa di un veicolo non identificato.
Quanto al secondo aspetto relativo alla circostanza che il veicolo sia effettivamente rimasto sconosciuto, deve considerarsi che a tal fine è sufficiente dimostrare che, dopo la denuncia dell'incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute da queste o disposte dall'autorità giudiziaria, per l'identificazione del veicolo o natante investitore, abbiano avuto esito negativo, senza che possa addebitarsi al danneggiato l'onere di ulteriori indagini articolate o complesse. La Cassazione si è inoltre espressa nel senso che “In caso di azione diretta proposta, ai sensi dell'art. 19 legge n. 990 del 1969, nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per il risarcimento dei danni cagionati da veicolo non identificato ma per il quale vi è obbligo di assicurazione, la prova può essere fornita dal danneggiato anche sulla base di mere <> o di <>, non essendo alla vittima richiesto di mantenere un comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa ed onerosa attuazione, avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche e alle circostanze del caso concreto” (Cass. 24449 del 18/11/2005). In sostanza il danneggiato per adempiere all'onere di provare che il veicolo sia rimasto sconosciuto può limitarsi a dimostrare che, dopo la denuncia dell'incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute o quelle disposte dall'autorità giudiziaria, per l'identificazione del veicolo o natante investitore, abbiano avuto esito negativo purché egli abbia tenuto una condotta diligente mediante formale denuncia dei fatti ed esaustiva esposizione degli stessi (Cass. 15367 del 13/07/2011). In tale prospettiva, peraltro, va evidenziato che come l'omessa denuncia all'autorità non è idonea, in sè, ad escludere che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato, così l'intervenuta denuncia o querela contro ignoti non vale, in se stessa, a dimostrare che tanto sia senz'altro accaduto. Entrambe le evenienze vanno invece apprezzate in relazione alle caratteristiche delle singole fattispecie, non suscettibili di tipizzazioni astratte, e considerate potenzialmente idonee a suffragare l'una o l'altra conclusione del Giudice di merito nell'ambito della ragionevole valutazione complessiva delle risultanze processuali demandata al suo prudente apprezzamento, del quale è tenuto a dare conto nella motivazione della sentenza. A nessuna delle due (denuncia/omessa denuncia) è peraltro consentito assegnare, salva la possibile valenza pagina 7 di 9 sintomatica dell'una o dell'altra in relazione alle caratteristiche del caso concreto, una sorta di efficacia probatoria automatica, nel senso che il sinistro sia senz'altro riconducibile alla fattispecie astratta di cui alla L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19, comma 1, lett. a), se denuncia vi sia stata, ovvero che certamente non lo sia se la denuncia sia mancata (vedi in tal senso Cass. 18532 del 03/09/2007) e Cass.
4480 del 24/02/2011). La vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha dunque alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell'impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime della strada, di presentare una denuncia od una querela contro ignoti, la cui sussistenza o meno non è che un mero indizio, da valutare insieme a tutti gli altri eventualmente esistenti, per stabilire se sussista il diritto al risarcimento (Cass. 9939 del 18/06/2012).
Nel caso di specie, a seguito dell'informativa trasmessa dai Carabinieri, è stato aperto d'ufficio un procedimento penale nei confronti di ignoti, poi archiviato stante la non identificazione degli autori del reato (cfr. doc. 7 atto citazione). Al riguardo, deve evidenziarsi che le informazioni fornite dalla ai Carabinieri, i quali si erano successivamente recati presso l'Ospedale di Castelforte dove la Pt_1 stessa si trovava, appaiono generiche, atteso che l'attrice aveva riferito di non essere in grado di fornire informazioni, oltre che sulla targa, sul colore e tipo di camion che l'avrebbe investita (cfr. notizia di reato, doc. 1 atto di citazione), senza specificare le ragioni della mancata identificazione del veicolo investitore, altro presupposto necessario per giungere ad una pronuncia positiva. Ciò nonostante il fatto che l'attrice, anche dopo il sinistro, fosse lucida, come emerso dalle dichiarazioni rese dalle testimoni ed – con riferimento alle quali deve confermarsi la capacità a Tes_1 Testimone_2 testimoniare per le ragioni già indicate con l'ordinanza del 5.02.2023, che si richiama (cfr. verbale dell'udienza del 10.06.2022; in particolare, ha riferito “la signora era Testimone_2 cosciente e rispondeva alle nostre domande”). Deve poi rilevarsi l'assenza di una denuncia querela da parte della Pt_1
Dunque, alla luce di quanto sopra esposto in ordine all'assenza di prova, va rigettata la domanda di nei confronti di in qualità di impresa designata per la Regione Parte_1 Controparte_1
Lazio per il F.G.V.S.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate, secondo i valori di cui al D.M.
55/2014, tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 52.000,00 a € 260.000,00) dell'attività processuale effettivamente svolta (dovendosi considerare tutte le fasi), e della non particolare complessità delle questioni trattate (con applicazione dei valori minimi).
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, nei rapporti interni tra le parti, vanno poste definitivamente a carico dell'attrice.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 Il Giudice Unico del Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) revoca la dichiarazione di contumacia della convenuta, stante la sua costituzione in data
2.12.2021;
2) rigetta la domanda di Parte_1
3) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di in Parte_1 Controparte_1 qualità di impresa designata per la Regione Lazio per il F.G.V.S che liquida in € 7.052,00 oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a.;
4) pone le spese di CTU., nei rapporti interni tra le parti, definitivamente a carico dell'attrice.
Così deciso in Cassino il 23.07.2025.
Il Giudice
dott.ssa Francesca Di Giorno
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