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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 29/07/2025, n. 691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 691 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bologna
- sezione prima civile - composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa Ivana Poggioli Giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2843/2025 r.g.v.g., promosso da
, nato a [...] il [...] (cod.fisc. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Maddalena Graziani del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore e nata a Controparte_1
Bologna il 1° settembre 1990 (cod.fisc. ), rappresentata e difesa C.F._2
dall'avv. Dario Festi Coppitz del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore - ricorrenti con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: “separazione consensuale dei coniugi e contestuale domanda di scioglimento del matrimonio”.
Conclusioni dei ricorrenti:
“i difensori dei ricorrenti concludono riportandosi al ricorso, chiedendo che il Tribunale di Bologna omologhi la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti e riportate nel verbale dell'odierna udienza e che decorso il termine di legge
1 e passata in giudicato la sentenza di separazione disponga la prosecuzione del giudizio per la pronuncia della sentenza di divorzio, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“Visto, nulla si oppone”.
Il Tribunale, visto il ricorso congiunto per la separazione consensuale e lo scioglimento del matrimonio depositato il 26 febbraio 2025 nell'interesse dei coniugi e Parte_1
Controparte_1
osservato che i coniugi, sentiti all'udienza del 1° luglio 2025, hanno confermato la volontà di separarsi e l'intervenuto accordo, sottoscrivendo il relativo verbale;
preso atto delle conclusioni del Pubblico Ministero;
rilevato che dagli atti e dai documenti prodotti risulta che i ricorrenti hanno contratto matrimonio il 25 giugno 2021 a PI (Bologna) e che dalla loro unione non sono nati figli;
preso atto della comune volontà dei coniugi di addivenire alla separazione personale e della volontà inequivoca manifestata dagli stessi di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni della separazione concordate dai ricorrenti in sede di domanda congiunta, confermata all'udienza del 1° luglio 2025, non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
rilevato, in particolare, che fra le condizioni concordate dai coniugi è previsto il trasferimento immobiliare regolato dalle clausole riportate nel verbale dell'udienza sottoscritto dai ricorrenti di persona dinanzi al cancelliere e che di seguito si trascrivono:
“3) A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, i coniugi
[...]
e intendono effettuare il seguente trasferimento immobiliare Pt_1 Controparte_1
3.1 Consenso ed oggetto:
2 Il signor cede e trasferisce ai sensi dell'art. 1376 c.c. alla IG Parte_1 [...]
che accetta ed acquista, la comproprietà in ragione di 1/2 (un mezzo) CP_1
dell'immobile come meglio di seguito specificato (la cui residua metà è già di proprietà della cessionaria che diviene così proprietaria dell'intero): Controparte_1
- porzione del fabbricato posto in Comune di AS (Bologna) alla via Cesare
Battisti n.4 costituita da un appartamento al piano secondo con annessa cantina all'interrato il tutto distinto nel Catasto Fabbricati del Comune di AS al foglio 36 con il mappale 204 sub 29, via Cesare Battisti n.4, p.
2-S1, ZC -, cat.A/3, cl.4, vani 6, rend.€.604,25
In confine con muri esterni da più lati, parti comuni, salvo altri.
Si precisa che l'identificazione catastale soprariportata si riferisce al bene che appare graficamente rappresentato nella planimetria depositata al Catasto Fabbricati che si produce sotto la lett.A in calce al presente verbale da considerarsi parte integrante e sostanziale.
Nella presente cessione è compresa la comproprietà di tutto ciò e quanto è in uso e servizio comune per legge, per destinazione e per titoli di provenienza, ed in particolare la comproprietà di 8925/200000 del locale ad uso deposito distinto al Catasto Fabbricati del Comune di AS , al foglio 36 con il mappale 204 sub 80, via Cesare Battisti
n.4, p.S1, ZC -, cat.C/2, cl.1, mq.4, sup.cat.mq.5, rend.€.8,88, il bene appare graficamente rappresentato nella planimetria depositata al Catasto Fabbricati che si produce sotto la lett.B in calce al presente verbale da considerarsi parte integrante e sostanziale.
3.2 provenienza
La quota di comproprietà del bene in oggetto è pervenuta alla parte cedente per acquisto con atto del dott. Notaio in Bologna del 24 gennaio 2018 repertorio Persona_1
n.3656 raccolta n.3106 registrato all'Agenzia delle Entrate di Bologna 2 il 30 gennaio
3 2018 al n.1818 serie 1T e trascritto a Bologna il 31 gennaio 2018 all'art.3208 e al n.4652 gen.
Costituisce oggetto della cessione pro-quota tutto quanto, nulla escluso, è pervenuto al cedente con il predetto rogito relativamente al quale la IG Parte_1 [...]
già comproprietaria, si dichiara edotta di tutti i patti, convenzioni, CP_1
prescrizioni, obblighi e servitù in esso contenuti e richiamati e che si vogliono qui come integralmente riportati e accettati.
3.3 consistenza
La quota in oggetto viene trasferita a corpo nello stato di fatto e di diritto –noto alla parte cessionaria in quanto già comproprietaria del residuo 50%- in cui attualmente si trova, con tutte le relative aderenze, sovrastanze, pertinenze, accessioni, azioni, ragioni, comunioni e diretti inerenti, infissi e seminfissi, impianti di ragione padronale, servitù attive e passive se e come esistenti ed aventi ragione legale di esistere e siano conseguenti allo stato di condominio in cui si trovano i beni stessi, con i patti speciali, servitù, diritti e obblighi indicati descritti o richiamati di cui ai rogiti e titoli di provenienze.
3.4 garanzie e ipoteca
La parte cedente garantisce il rilievo della parte acquirente in caso di danni, liti, molestie ed evizione e viene esonerata dal fornire qualsivoglia documentazione.
La parte cedente garantisce la piena proprietà, la libera disponibilità e la legittima provenienza del bene in oggetto nonchè la sua libertà da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, oneri anche fiscali e diritti reali a terzi spettanti (ad eccezione dell'ipoteca volontaria iscritta in data 31 gennaio 2018 all'art.724 e n.4653 gen. a favore di UNICREDIT S.p.A., ipoteca nota e tollerata.
3.5 dichiarazioni urbanistiche
Agli effetti della vigente normativa urbanistica, nonchè ai sensi e per gli effetti dell'art.40 comma 2° della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e successive modificazioni ed
4 integrazioni, ed in particolare del D.P.R.6 giugno 2001 n.380, la parte cedente
[...]
, dichiara sotto la propria personale responsabilità che il fabbricato Pt_1
dell'immobile di cui alla cessione, è stato edificato in forza di Licenza Edilizia
n.1343/1970 rilasciata dal Comune di AS (Bologna) in data 30 novembre 1970,
Prot.n.2099 e variante n.1520/1972 del 18 maggio 1972 Prot.n.806, autorizzazione di abitabilità ed usabilità rilasciata in data 30 aprile 1993 Prot.n.449/1993.
La parte cedente dichiara, inoltre: Parte_1
che per opere relative al deposito condominiale è stata presentata al Comune di
AS (Bologna) denuncia di inizio attività in sanatoria in data 24 marzo 2010,
P.G.n.5244; che per opere relative all'unità abitativa in oggetto è stata presentata al Comune di
AS (Bologna) comunicazione di inizio lavori in data 28 maggio 2015,
P.G.n.9210, con comunicazione di fine lavori del 30 luglio 2015, P.G.n.0013126. che per i beni in oggetto sono stati rilasciati certificati ai agibilità e abitabilità Prot.5903 in data 21 dicembre 1971, Prot.7334 in data 27 dicembre 1971, Prot.n.8370 in data 30 aprile 1993;
La stessa parte cedente , garantendo la regolarità urbanistica e catastale dei Parte_1
beni oggetto del presente atto, dichiara altresì che:
• non sono state effettuate opere o modifiche tali da richiedere provvedimenti abilitativi siano essi di concessione edilizia, permesso di costruire, denuncia di inizio attività ai sensi del D.P.R. 380/2001 o relativi provvedimenti in sanatoria o certificati di agibilità ai sensi delle lettere b) e c) dell'art.24/2° comma del T.U. sull'edilizia
• la porzione immobiliare oggetto del presente trasferimento non ha formato oggetto di provvedimenti sanzionatori che, ex art.41 Legge 47/1985, avrebbero potuto comportare l'incommerciabilità del bene, che l'immobile non è soggetto a vincoli e che il Comune di AS non ha emesso alcun provvedimento nei termini di legge
• non sono mai state irrogate sanzioni di natura urbanistica circa i beni de quibus;
5 • l'immobile è perfettamente commerciabile e trasferibile ai sensi delle vigenti normative urbanistiche.
3.6 conformità catastale
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985, n. 52, comma aggiunto dall'art. 19 c. 14 del d.l. n.78/2010, convertito nella legge n.122/2010 il cedente signor : Parte_1
- dichiara che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati e documentati dalla visura catastale in atti, riguardano le unità immobiliari raffigurate nelle planimetrie catastali depositate in Catasto: in data 5 ottobre 2018 protocollo n.BO0129059 (quanto all'appartamento e alla cantina) che sia allegano sub A) in data 15 marzo 2010 protocollo n.BO007388 (quanto al locale ad uso deposito) che sia allegano sub B)
- dichiara che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto, e la parte cessionaria IG conferma la dichiarazione di conformità dei dati Controparte_1
catastali e delle planimetrie allo stato di fatto resa dal cedente e, in concerto con quest'ultimo, dichiara che non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo della rendita catastale, e dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa
- dichiara che esiste la conformità tra gli intestatari catastali e le risultanze dei registri immobiliari.
3.7 attestato di prestazione energetica
Ai sensi dell'art. 6 comma 3 del d.lgs. 19 agosto 2005 n. 192 come modificato con d.lgs.
31 dicembre 2006 n. 311 e dal D. L. 4 giugno 2013 n. 63 convertito con legge 3 agosto
2013 n. 90 e successive modifiche ed integrazioni e delle altre norme nazionali e della
Regione Emilia Romagna in materia di certificazione energetica negli edifici:
6 I coniugi e dichiarano che l'immobile in oggetto è dotato Parte_1 Controparte_1
di Attestato di Prestazione Energetica numero 09942-708336-2025, rilasciato in data
18.06.2025 dal Geom. quale tecnico preposto e soggetto certificatore Persona_2
con il n. 09942, attestato che in originale si allega a far parte integrante e sostanziale del presente verbale.
La parte cessionaria dichiara di avere ricevuto le informazioni e la Controparte_1
documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici.
Inoltre i coniugi e dichiarano di essere edotti della sua Parte_1 Controparte_1
validità decennale e della necessità di un suo aggiornamento ad ogni intervento di ristrutturazione edilizia e dell'impiantistica che modifichi le prestazioni energetiche, ed infine dichiarano che successivamente al rilascio di detto Attestato non sono stati eseguiti nei beni immobili oggetto del presente atto interventi tali da modificare la prestazione energetica nei termini della normativa di cui sopra e che non si è verificata nessuna delle condizioni incidenti sulla validità dell'attestato energetico prodotto, in relazione a quanto prescritto dall'art. 6, c. 5, d.lgs. 192/2005.
3.8 assenza di mediatore e corrispettivo
I coniugi e consapevoli delle sanzioni penali previste Parte_1 Controparte_1
dagli artt.3 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate nonchè dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, in relazione a quanto disposto dall'art. 35 comma 22 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248 e successive modifiche nonchè a quanto disposto dal comma
49 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), dichiarano che:
a) per il presente trasferimento non si sono avvalse di alcun mediatore immobiliare;
7 b) per il presente trasferimento è stato previsto un corrispettivo di €.43.000,00, detratte le spese legali del presente procedimento così come preventivate, accettate e sottoscritte dalle parti che viene così pagato:
- quanto ad €.10.000,00 (diecimila/00) già versati dalla IG al Controparte_1
signor a mezzo di bonifico bancario con data di immissione del 5.04.2025 Parte_1
e con valuta di regolamento del 7.04.2025, dalla moglie (IBAN:
[...]) al marito (IBAN:
[...]);
- quanto ad €.20.000,00 (ventimila/00) vengono versati dalla IG al Controparte_1
signor in data odierna a mezzo di assegno bancario n. 8021305411-02 Parte_1
tratto sulla banca in data 1° luglio 2025, di cui si allega copia fotostatica sub CP_2
lettera D);
- quanto al residuo entro i prossimi 30 giorni da oggi a mezzo bonifico bancario o assegni circolari, comunque con strumenti tracciabili.
c) si accolla con decorrenza febbraio 2025 il pagamento ad Unicredit Controparte_1
S.p.A. della residua parte di mutuo spettante alla parte cedente e stipulato con atto del dott. Notaio in Bologna del 24 gennaio 2018 repertorio n.3657 Persona_1
raccolta n.3107 registrato all'Agenzia delle Entrate di Bologna 2 il 30 gennaio 2018 al n.1819 serie 1T ed iscritto a Bologna il 31 gennaio 2018 all'art.724 e al n.4653 gen., garantito dalla sopra citata ipoteca volontaria.
I coniugi concordano che provvederanno a chiudere tutti i rapporti bancari a loro cointestati una volta che il mutuo verrà intestato interamente in capo a Controparte_1
3.9 rinuncia all' ipoteca legale
Il signor rinunzia espressamente ad eventuale ipoteca legale nascente dal Parte_1
presente verbale e dall'emananda sentenza, relativamente al trasferimento e dalla sua trascrizione con esonero del signor Conservatore da qualsiasi responsabilità in sede di trascrizione.
8 3.10 effetti
Gli effetti attivi e passivi del trasferimento, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla data odierna, purchè venga emessa sentenza di omologa del presente verbale.
I coniugi e danno atto che le spese straordinarie relative Parte_1 Controparte_1
all'immobile in comproprietà sito in AS (Bologna), via Cesare Battisti n. 4, a partire dal mese di febbraio 2025 (compreso) verranno unicamente e integralmente sostenute dalla IG Controparte_1
3.11 richiesta di esenzioni fiscali
I coniugi e dichiarano di avvalersi dell'esenzione dal Parte_1 Controparte_1
pagamento di imposte, tasse e tributi, rientrando il presente trasferimento in un procedimento di separazione, ex art. 19 della legge 8 marzo 1987 n.74, così come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 depositata il 10 maggio 1999,
e confermato anche dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 18/e del 29.05.2013, nonché dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa n. 2/E in data 21 febbraio 2014, n.49/E del 16 marzo 2000 e n.27/E del 21 giugno 2012”; osservato che l'ausiliario nominato ex art. 68 c.p.c. ha verificato la corrispondenza formale fra quanto riportato nelle clausole relative al trasferimento immobiliare e i documenti depositati ed ha espresso parere favorevole in ordine alla “fattibilità” del trasferimento immobiliare concordato dai ricorrenti, in conformità al Protocollo sottoscritto l'8 luglio 2022 dal Presidente Vicario del Tribunale di Bologna, dal
Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna e dal Dirigente dello stesso Tribunale (v. la relazione datata 25 giugno 2025); rilevato che con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473 bis.49 c.p.c., i ricorrenti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio ed hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
9 ritenuto pertanto che la causa debba essere rimessa sul ruolo del Presidente relatore con separata ordinanza, affinché questi, trascorso il periodo di sei mesi dalla comparizione personale delle parti, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle stesse di non volersi riconciliare e di confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio;
ritenuto infine che la pronuncia sulle spese processuali vada differita alla definizione del giudizio e che pertanto la clausola n. 8) di seguito riportata, relativa alla regolamentazione delle spese del processo, dovrà essere confermata dai ricorrenti nel prosieguo del giudizio,
P. Q. M.
il Tribunale, decidendo non definitivamente, così provvede:
A) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il 19 Parte_1
luglio 1989 e nata a [...] il 1° settembre 1990, i quali hanno Controparte_1
contratto matrimonio a PI (Bologna) il 25 giugno 2021, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di PI al n. 22, parte II, serie C, anno 2021;
B) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di PI di procedere all'annotazione della sentenza;
C) omologa gli accordi fra i ricorrenti e per l'effetto dà atto che la separazione è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi sono autorizzati a vivere separati, con obbligo del mutuo rispetto e si impegnano altresì a non porre interferenze l'uno verso l'altro
2) La IG rimarrà e continuerà a vivere nella casa coniugale sita in Controparte_1
AS (Bologna), via Cesare Battisti n. 4, mentre il signor ha già Parte_1
trasferito altrove il proprio domicilio in Riolo Terme (Ravenna), via Firenze n. 38.
3) A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale”, “il signor cede e trasferisce ai sensi dell'art. 1376 c.c. alla IG Parte_1 Controparte_1
10 che accetta ed acquista, la comproprietà in ragione di 1/2 (un mezzo) dell'immobile come meglio di seguito specificato (la cui residua metà è già di proprietà della cessionaria che diviene così proprietaria dell'intero): - porzione del Controparte_1
fabbricato posto in Comune di AS (Bologna) alla via Cesare Battisti n.4 costituita da un appartamento al piano secondo con annessa cantina all'interrato il tutto distinto nel Catasto Fabbricati del Comune di AS al foglio 36 con il mappale 204 sub 29, via Cesare Battisti n.4, p.
2-S1, ZC -, cat.A/3, cl.4, vani 6, rend.€.604,25 In confine con muri esterni da più lati, parti comuni, salvo altri”.
“I coniugi e “dichiarano che” “per il presente Parte_1 Controparte_1
trasferimento è stato previsto un corrispettivo di €.43.000,00, detratte le spese legali del presente procedimento così come preventivate, accettate e sottoscritte dalle parti che viene così pagato: - quanto ad €.10.000,00 (diecimila/00) già versati dalla IG
[...]
al signor a mezzo di bonifico bancario con data di immissione CP_1 Parte_1
del 5.04.2025 e con valuta di regolamento del 7.04.2025, dalla moglie (IBAN:
[...]) al marito (IBAN:
[...]); - quanto ad €.20.000,00 (ventimila/00) vengono versati dalla IG al signor in data odierna a mezzo di Controparte_1 Parte_1
assegno bancario n. 8021305411-02 tratto sulla banca in data 1° luglio 2025, di CP_2
cui si allega” al verbale “copia fotostatica sub lettera D); - quanto al residuo entro i prossimi 30 giorni da oggi a mezzo bonifico bancario o assegni circolari, comunque con strumenti tracciabili”.
“ si accolla con decorrenza febbraio 2025 il pagamento ad Unicredit Controparte_1
S.p.A. della residua parte di mutuo spettante alla parte cedente e stipulato con atto del dott. Notaio in Bologna del 24 gennaio 2018 repertorio n.3657 Persona_1
raccolta n.3107 registrato all'Agenzia delle Entrate di Bologna 2 il 30 gennaio 2018 al n.1819 serie 1T ed iscritto a Bologna il 31 gennaio 2018 all'art.724 e al n.4653 gen., garantito dalla sopra citata ipoteca volontaria. I coniugi concordano che provvederanno
11 a chiudere tutti i rapporti bancari a loro cointestati una volta che il mutuo verrà intestato interamente in capo a . “Il signor rinunzia espressamente Controparte_1 Parte_1
ad eventuale ipoteca legale nascente dal presente verbale e dall'emananda sentenza, relativamente al trasferimento e dalla sua trascrizione con esonero del signor
Conservatore da qualsiasi responsabilità in sede di trascrizione”. “Gli effetti attivi e passivi del trasferimento, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla data odierna, purchè venga emessa sentenza di omologa del presente verbale”.
“I coniugi e danno atto che le spese straordinarie relative Parte_1 Controparte_1
all'immobile in comproprietà sito in AS (Bologna), via Cesare Battisti n. 4, a partire dal mese di febbraio 2025 (compreso) verranno unicamente e integralmente sostenute dalla IG . Il tutto come concordato dai ricorrenti, Controparte_1
previsto nel verbale dell'udienza del 1° luglio 2025 dagli stessi sottoscritto dinanzi al cancelliere e sopra testualmente riportato.
“4) I coniugi danno atto che l'intero mobilio, gli arredi, le suppellettili e tutto quanto si trova all'interno della casa coniugale rimarrà nella disponibilità della IG
[...]
ed è riconosciuto di esclusiva proprietà della stessa. CP_1
5) Il signor ha già consegnato il mazzo di chiavi della casa coniugale in Parte_1
suo possesso alla IG Controparte_1
6) I coniugi e si danno reciprocamente atto che ogni Parte_1 Controparte_1
questione di carattere patrimoniale viene fra loro definita con le presenti condizioni di separazione, e che essi hanno già provveduto alla divisione dei risparmi comuni e del restante patrimonio, non vantando pertanto più alcuna pretesa l'uno nei confronti dell'altra e viceversa, dandosi reciproca quietanza liberatoria con la sottoscrizione del verbale di separazione.
7) I coniugi e dichiarano di essere entrambi Parte_1 Controparte_1
economicamente autosufficienti e conseguentemente di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento personale.
12 8) Spese legali sono poste interamente a carico della NO;
Controparte_1
D) ordina al Conservatore dei registri immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza.
E) dispone con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio di scioglimento del matrimonio;
F) spese alla definizione del giudizio.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale, il giorno 22 luglio 2025.
Il Presidente est.
Dott. Stefano Giusberti
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