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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 21/10/2025, n. 2802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2802 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 8049/2021 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
Prima Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, all'udienza cartolare del 21 ottobre 2025, all'esito dell'autorizzato scambio di note scritte, ha pronunziato la seguente
SENTENZA ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. nella causa civile in grado di appello iscritta al n.
8049/2021 R.Gen.Aff.Cont. vertente
TRA in persona del Parte_1 Parte_2 rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti depositata con la citazione in appello, dagli
Avv.ti Fabrizio Benvenuto Capaldi e Monica Cicala con i quali ha eletto domicilio in alla Pt_1
Piazza Matteotti n. 1;
- APPELLANTE -
E
(C.F.: ), rappresentata e difesa, in virtù di Controparte_1 C.F._1 procura a margine all'atto di citazione del giudizio di primo grado, dall'Avv. Anna Sito presso il cui studio è elettivamente domiciliata in San Sebastiano al Vesuvio alla Via Bruno Buozzi n. 1;
- APPELLATA -
Oggetto: Appello avverso sentenza Giudice di Pace di Sant'Anastasia n. 2420/2021.
Conclusioni: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla odierna udienza cartolare di precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Svolgimento del processo
1. In data 13/02/2016, alle ore 09.00 circa, in San Sebastiano al Vesuvio (NA) Controparte_1 mentre camminava a piedi alla Via Marino Falconi - nel tratto privo di marciapiede compreso tra il civico 11 e la fermata ANM n. 4199 - rovinò a terra a causa del dissesto della pavimentazione del manto stradale.
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1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, evocò in giudizio, innanzi al Controparte_1
Giudice di Pace di Sant'Anastasia, la chiedendone la condanna al Controparte_2 risarcimento dei danni per le lesioni personali subite per effetto della caduta, oltre interessi e rivalutazione monetaria - nei limiti della competenza per valore del Giudice Adito di euro 5.000 - e con vittoria di spese di lite con attribuzione.
1.2 La nel costituirsi in primo grado contestò la fondatezza della Controparte_2 domanda nell'an e nel quantum chiedendone il rigetto o, in subordine, l'accertamento del concorso di colpa dell'attore nella produzione del sinistro, ex art. 1227 c.c., con conseguente limitazione del risarcimento dei danni.
1.3 Espletata la prova testimoniale ed ammessa CTU medico-legale per la determinazione del danno subito dall'attrice, con sentenza n. 2420/2021 il Giudice di Pace di Sant'Anastasia – affermata la proponibilità della domanda e la legittimazione delle parti in causa – ricondotta la vicenda di causa nell'alveo della responsabilità ex art. 2051 c.c. e ritenuto sussistente un concorso di colpa (del 40%) della danneggiata nella causazione del danno, quantificò il danno subito in complessivi euro
7.620,03 - di cui € 4.094,89 a titolo di danno biologico da invalidità permanente, € 1.621,16 a titolo di danno biologico da invalidità temporanea, € 1.903,98 a titolo di danno morale (cd. personalizzazione) - oltre rivalutazione per un totale complessivo di € 7.954,45. Tenuto conto del riconosciuto concorso di colpa del 40 % del danneggiato, condannò la Controparte_2 al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di 4.773,88, pari al 60 % del danno subito, oltre ad interessi dalla sentenza al soddisfo. Compensò per il 40 % le spese di lite e di CTU con condanna della al pagamento del residuo 40 %. Controparte_2
2. Avverso tali statuizioni ha interposto appello la censurando la Controparte_2 pronuncia di prime cure nella parte in cui ha riconosciuto la responsabilità della stessa nella causazione del danno nonché nella parte in cui ha riconosciuto un ulteriore importo a titolo di personalizzazione del danno biologico. Ha inoltre lamentato l'incompetenza per valore del Giudice adito, con violazione dell'art. 38 c.p.c., per aver statuito oltre il limite di euro 5.000,00 avendo quantificato il danno in complessivi euro 7.620,03, rientrando nel limite di valore della propria competenza solo in applicazione delle percentuali riduttive del concorso di colpa. Ha concluso per l'accoglimento dell'appello con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
3. Si è costituita in giudizio l'appellata eccependo preliminarmente l'inammissibilità del gravame, ex art. 342 c.p.c., contestandone nel merito la fondatezza e chiedendone il rigetto con vittoria di spese del doppio grado di giudizio con attribuzione.
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4. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, in assenza di attività istruttoria, è stata spedita dall'allora giudice istruttore per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10.10.2024. Indi, è pervenuta per tale udienza allo scrivente magistrato ed è stata differita, per esigenze di ruolo, per precisazione conclusioni e decisione ex 281 sexies c.p.c., all'udienza odierna all'esito della quale viene decisa come da presente sentenza.
Motivi della decisione
1.Va preliminarmente dato atto che devono ritenersi coperte da giudicato le affermazioni contenute nella sentenza di primo grado relative alla proponibilità della domanda e alla legittimazione delle parti, in quanto non oggetto di specifica censura.
2. Sotto il profilo dell'ammissibilità, giova osservare che, il presente giudizio è stato introdotto in epoca successiva alla modifica apportata all'art. 342 c.p.c. dall'art. 54, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7, agosto 2012, n. 134 e che esso supera il vaglio di ammissibilità essendo l'atto di gravame conforme ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c. contenendo i requisiti richiesti dalla nuova formulazione della norma innanzi richiamata (cfr. Cass. SS.UU. n. 27199/2017).
Premesso che detta norma dispone che l'atto con cui si propone l'appello deve contenere i motivi specifici dell'impugnazione, va osservato che, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che poiché
l'appello è un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi “prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda
l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure” (cfr. Cassazione civile sez. I, 08/09/2023, n.26151).
Nel caso di specie dalla lettura della citazione in appello si evincono in maniera accettabilmente chiara le censure mosse alla statuizione del giudice di pace.
Pertanto, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dall'appellata.
3.Nel merito, l'appello è solo parzialmente fondato e va accolto nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.
3.1 Infondato è il primo motivo di gravame con il quale la sentenza di primo grado viene censurata nella parte in cui ha ravvisato una responsabilità della nella Controparte_2 causazione del danno.
Il primo Giudice ha, infatti, operato una corretta applicazione, alla fattispecie concreta, dei principi
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di diritto rilevanti ai fini della decisione.
La fattispecie oggetto della presente controversia – come giustamente osservato anche dal Giudice di prime cure - va ricondotta all'ambito applicativo dell'art. 2051 c.c., disciplinante il danno cagionato da cose in custodia.
Come ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. ord. n. 27724/2018) la formulazione dell'art. 2051 c.c. (“ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”) evidenzia chiaramente che:
- “la responsabilità ex art. 2051 c.c., postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto fra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa”
(Cass. n. 15761/2016);
- ad integrare la responsabilità è necessario (e sufficiente) che il danno sia stato “cagionato” dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene, giacché il profilo della condotta del custode è del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'art. 2051 c.c. (ex multis, Cass. n. 4476/2011);
- ne consegue che il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato;
- si tratta, dunque, di un'ipotesi di responsabilità oggettiva (per tutte, Cass. n. 12027/2017) con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente tra la cosa ed il danno;
- non può escludersi, invero, che un'eventuale colpa venga fatta specificamente valere dal danneggiato, ma, trattandosi di azione ex art. 2051 c.c., la deduzione di omissioni o violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche, di criteri di comune prudenza da parte del custode può essere diretta soltanto a rafforzare la prova dello stato della cosa e della sua attitudine a recare danno, sempre ai fini dell'allegazione e della prova del rapporto causale tra la prima e il secondo;
né è da escludere che, viceversa, sia il custode a dedurre la conformità della cosa agli obblighi di legge o a prescrizioni tecniche o a criteri di comune prudenza al fine di escludere l'attitudine della cosa a produrre il danno: in entrambi i casi si tratta di deduzioni volte a sostenere oppure a negare la derivazione del danno dalla cosa e non, invece, a riconoscere rilevanza al profilo della condotta del custode;
- resta dunque fermo che, prospettato e provato dal danneggiato il nesso causale tra la cosa custodita
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ed evento dannoso, la colpa o l'assenza di colpa del custode rimane del tutto irrilevante ai fini dell'affermazione della sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Al riguardo, è stato affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n.
20943 del 2022, che “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”.
Tale essendo la struttura della responsabilità ex art. 2051 c.c., l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando, a carico del custode - come detto- l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito;
nell'ottica della previsione dell'art. 2051 c.c., tutto si gioca dunque sul piano di un accertamento di tipo causale (della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito), senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura "insidiosa" o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato (trattandosi di elementi consentanei ad una diversa costruzione della responsabilità, condotta alla luce del paradigma dell'art. 2043 c.c.).
Nella più recente giurisprudenza di legittimità, sempre con riferimento ai danni ex art. 2051 c.c. originati da cadute dovute alla presenza di buche e disconnessioni sulla sede stradale, è stato affermato che "non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227 c.c., commi 1 o 2), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno"; cfr. Cass. Sez. 3, sera. 20 novembre 2020, n. 26524; in senso conforme anche Cass. Sez. 3, sent. 16 febbraio 2021, n. 4035 e Cass. Sez. VI, 1.02.2022 n. 3041).
Dunque, la condotta del danneggiato può rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno. Al riguardo, deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti ad escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa.
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Secondo la giurisprudenza di legittimità poi la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., opera anche per la p.a. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l'amministrazione liberata dalla responsabilità suddetta ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (cfr. Cass. Civ. sez. VI, 27/03/2017 n. 7805).
Alla stregua di tali principi, dai quali il Tribunale non ha ragione per discostarsi, e all'esito del riesame dell'istruttoria svolta in primo grado è da ritenersi che il danneggiato abbia pienamente assolto all'onere probatorio nei suesposti termini sullo stesso incombente e che debba, dunque, essere mantenuta ferma la statuizione di accoglimento della domanda risarcitoria.
La prospettazione fattuale indicata dall'istante nel primo grado di giudizio è stata confermata dalla prova testi espletata.
Difatti l'unico teste escusso in primo grado ha dichiarato di aver assistito ai fatti di causa confermando le circostanze di tempo e di luogo come descritte dal danneggiato.
In merito alla dinamica della caduta, nel riferirla in maniera lineare – e nel riconoscere le foto della buca e dello stato dei luoghi versate in atti - ha ricostruito: di essere diretta insieme all'attrice a piedi verso la fermata del pullman con direzione San Sebastiano al Vesuvio;
di aver visto l'attrice cadere per la presenza sul manto stradale di una buca colma di acqua piovana, fango ed aghi di pino e che non era visibile, né transennata;
che non vi era illuminazione;
che il giorno dei fatti pioveva così come nei giorni precedenti;
che la buca era posta sulla destra sul viale pedonale adiacente alla strada e privo di marciapiede;
che il viale in questione non era adibito per la sosta dei veicoli e non vi erano strisce che delimitano eventuali spazi di sosta;
che trattasi di una strada a senso unico di marcia con il marciapiede posto solo sulla sinistra mentre sulla destra vi era un viale pedonale e in detto viale si trovava la buca;
che l'attrice percorreva il viale pedonale ad andatura moderata stringendo nella mano destra l'ombrello e nella sinistra la borsa;
che gli alberi di pino erano posti sia a destra che a sinistra della strada;
che per effetto della caduta l'attuale appellata aveva battuto la spalla destra sull'asfalto riportando lesioni alla spalla destra ed alla mano destra ed era poi stata trasportata in auto al pronto soccorso.
Sulla scorta della richiamata ricostruzione, riscontrata, altresì, dal giudizio di compatibilità, espresso dal CTU nominato in primo grado, delle lesioni refertate con la dinamica del sinistro sopra descritta, deve ritenersi senza dubbio provata la sussistenza del nesso causale tra l'evento dannoso
(caduta) e la anomalia della pavimentazione della strada.
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Segnatamente, parte attrice ha adeguatamente assolto il proprio onus probandi: la presenza di una buca e la caduta avvenuta proprio a cagione di questa costituiscono gli elementi che, alla stregua dei principi di diritto appena esposti, l'attore/attuale appellato doveva dimostrare e ha dimostrato.
La invece, nessuna prova ha fornito di un caso fortuito tale da Controparte_2 determinare l'interruzione del rapporto di causalità. Non ha, infatti, provato che la presenza della buca fosse riconducibile a cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode. Anzi detta circostanza nemmeno è stata dedotta dal convenuto in primo grado.
Né tantomeno l'attuale appellante ha provato che il danneggiato abbia tenuto un comportamento assolutamente anomalo;
l'appellata percorrendo il viale pedonale non stava facendo altro che utilizzare il bene secondo la sua tipica destinazione.
Né ha trovato riscontro la deduzione dell'attuale appellante secondo cui l'area in questione sarebbe stata destinata alla sosta dei veicoli e non al transito pedonale. Detta deduzione è stata anzi smentita dall'istruttoria espletata in primo grado ed in particolare – come visto - dalla deposizione testimoniale resa, nonché dalle foto versate in atti (e riconosciute anche dal teste escusso) dalle quali si evince che non erano presenti stalli per la sosta e/o il parcheggio delle auto.
Alla stregua delle considerazioni che precedono è da condividersi l'affermazione del primo Giudice della responsabilità della ai sensi dell'art. 2051 cc. Controparte_2
Né può trovare accoglimento la tesi dell'appellante secondo la quale la responsabilità dell'accaduto dovrebbe essere ascritta unicamente in capo al danneggiato, ex art. 1227 2° comma c.c.
Come, infatti, evidenziato anche di recente dalla Suprema Corte “Nella responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c.- in cui il nesso causale non si identifica nel rapporto eziologico tra l'evento e la condotta di un agente, bensì, tramite una concatenazione di fatti di altra natura, tra res in custodia ed evento - il tema della colpa del danneggiato, intesa non nel senso di criterio di imputazione del fatto (perché il soggetto che danneggia sé stesso non compie un atto illecito di cui all'art. 2043 cod. civ.), bensì come requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato, non è estraneo alla verifica della causalità che il giudice è chiamato a svolgere, potendo la sua condotta avere quale effetto l'esclusione della responsabilità del custode ove costituisca l'unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, relegando al rango di mera occasione la relazione con la "res" (Cassazione civile sez. III, 31/03/2025, n.8449; nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia impugnata che aveva escluso la responsabilità del gestore del servizio ferroviario in ordine al decesso del passeggero, per essere questo riconducibile in via esclusiva alla condotta intrinsecamente pericolosa
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tenuta dalla vittima, che aveva tentato di scendere dal treno mentre lo stesso era già in movimento, non già alle caratteristiche del mezzo usato).
Nel caso de quo, tuttavia, per quanto sopra evidenziato, l'evento danno sicuramente non deriva eziologicamente in tutto dalla condotta dell'attuale appellata che non può essere considerata l'unica ed esclusiva causa dell'evento di danno
3.2 È, invece, fondata la doglianza a mezzo della quale l'appellante lamenta il riconoscimento del danno morale.
Giova preliminarmente precisare che il danno non patrimoniale da lesione della salute, sia di natura permanente che temporanea, costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dal danneggiato nella sua persona complessivamente considerata, a prescindere da qualsiasi valutazione di carattere reddituale, costituendo una posta di danno connessa alla lesione della persona fisica in sé riguardata, al di là della specifica attitudine del soggetto a procacciarsi redditi, la cui eventuale lesione trova adeguato rimedio mediante il riconoscimento del danno patrimoniale da lucro cessante. Va poi richiamato il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (in tal senso, Cass. n. 910/2018, Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 28989/2019 e la già cit. Cass. 25164/2022).
Il principio della autonomia del danno morale rispetto al danno biologico, trova il suo fondamento nel fatto che il sintagma "danno morale" 1) non è suscettibile di accertamento medico-legale; 2) si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto
(pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato.
Premessa la diversa (e non più discutibile) ontologia del danno morale, la Corte di Cassazione ha costantemente affermato (per tutte, Cass., S.U. n. 26972/2008) che, attenendo il pregiudizio non patrimoniale de quo ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, pur essendo onere del danneggiato l'allegazione di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto (così definitivamente superandosi la concezione del danno in re ipsa, secondo la quale il danno costituirebbe una conseguenza imprescindibile della lesione, tale da rendere sufficiente la dimostrazione di quest'ultima affinché possa ritenersi sussistente il diritto al risarcimento).
In coerente risposta al richiamo operato dal giudice di legittimità e poc'anzi sinteticamente illustrato, le tabelle di Milano che ormai costituiscono un valore da ritenersi equo e cioè in grado di
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garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l'entità ed alle quali occorre fare ricorso per la valutazione in via equitativa dei danni a persone non causati dalla circolazione di veicoli (Cass. 7 giugno 2011 n. 12408 e più di recente Cass. n. 4509/2022), propongono una duplice e separata indicazione monetaria per il danno biologico e per quello morale.
Posta tale premessa, si ritiene che nel caso di specie non possa essere riconosciuto il danno morale poiché il danneggiato non ha provato, e in realtà nemmeno allegato, la sua esistenza.
Neppure sussistono i presupposti per procedere ad una personalizzazione del danno, mediante l'aumento della somma riconosciuta a titolo di danno biologico, non avendo il danneggiato operato allegazioni sufficienti che possano indurre a ritenere giustificata una personalizzazione del risarcimento.
E difatti, secondo la Corte di Cassazione, alla quale si presta adesione, “in presenza di una lesione della salute, potranno sì aversi le "conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi", ovvero, "conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità" e "conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili".
Orbene, se tutte tali conseguenze, indifferentemente, "costituiscono un danno non patrimoniale", resta inteso che "la liquidazione delle prime tuttavia presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità", laddove "la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto". In questo quadro, pertanto, "la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, non esce dall'alternativa: o è una conseguenza «normale» del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora si terrà per pagata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico", attraverso la sua "personalizzazione".
Ne consegue, pertanto, che l'operazione di "personalizzazione" impone "al giudice far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione in coerenza alle risultanze argomentative
e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze «ordinarie» già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari”
(Cass. n. 14364 del 27.5.2019).
In altri termini, secondo la Suprema Corte l'importo liquidato a titolo di danno biologico contiene già in sé tutte le sofferenze normalmente derivanti da quella derivata lesione;
per poter liquidare importi diversi e superiori occorrerà pertanto fornire la prova delle particolari circostanze che
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sorreggono una tale decisione.
Da tali principi si è, invece, immotivatamente discostata la sentenza di prime cure allorché ha riconosciuto la detta personalizzazione, ritenendola sussistente in assenza dell'allegazione di circostanze peculiari relative alla condizione soggettiva del danneggiato;
non sussistevano – e non sussistono - i presupposti per incrementare ulteriormente l'importo standardizzato.
Pertanto, in parziale accoglimento dell'appello, deve essere espunto dal danno come liquidato nella sentenza di prime cure al 13.02.2016 e pari all'importo di euro 7.620,03, l'importo di euro 1.903,98 riconosciuto quale danno morale, e pertanto il danno subito dall'attuale appellata va determinato in euro 5.716,05. Su tale importo va poi calcolata la rivalutazione alla data del 4.2.2021 (data di redazione della sentenza di primo grado), nonché gli interessi secondo quanto previsto dalla sentenza di prime cure non gravata sul punto, per un totale di euro 5.999,90.
Stante il riconoscimento del concorso di colpa del 40% in capo al danneggiato – statuizione non gravata in via incidentale – la va condannata al pagamento in favore Controparte_2 di del minor importo di euro 3.599,94 (pari al 60 % del danno), oltre interessi Controparte_1 dalla sentenza di primo grado fino al soddisfo.
3.3 Infondato è invece il terzo motivo di gravame con il quale è lamentata la violazione dell'art. 38
c.p.c. sull'assunto che il primo Giudice avrebbe deciso oltre i limiti della propria competenza per valore, pur avendo parte attrice limitato la domanda entro i limiti di detta competenza.
Sul punto si evidenzia che l'attore nell'atto introduttivo aveva espressamente limitato la domanda nei limiti di competenza per valore del Giudice di pace e tanto è sufficiente per radicare la competenza dell'autorità adita.
Ai sensi dell'art. 10 c.p.c., infatti, il valore della causa, ai fini della competenza, è determinato dalla domanda introduttiva del giudizio. Il successivo art. 14 c.p.c., inoltre, stabilisce che il valore della controversia – avente ad oggetto una somma di denaro – si determina in base alla somma indicata dall'attore.
Dal combinato disposto delle disposizioni appena menzionate si evince, dunque, che è l'attore a dover determinare il valore della causa (ai fini della determinazione della competenza) ed è lo stesso attore a poter anche limitare il valore della stessa, chiedendo al Giudice che non si oltrepassi il limite della competenza del Giudice di Pace (stabilita dall'art. 7 c.p.c.).
Del resto, irrilevante sarebbe anche un eventuale (nel caso di specie comunque insussistente) ampliamento della domanda di risarcimento operato nella comparsa conclusionale, in relazione al maggior danno come risultato dalla espletata CTU.
Come ha sancito sul punto la Suprema Corte con la Sentenza n. 20118/2006, infatti: “La determinazione del valore della causa ai fini della individuazione del giudice competente deve
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avvenire con riferimento al momento in cui la domanda viene proposta, per cui, una volta fissata la competenza del giudice in base alle pretese fatte valere nell'atto introduttivo del giudizio e alle eventuali contestazioni e richieste svolte dal convenuto nella prima difesa, sono prive di rilevanza le successive modifiche” (dello stesso tenore anche Cass. Sent. n. 5573/2010).
Né può essere esaminato, in difetto di specifica censura, un eventuale vizio di ultrapetizione che va fatto valere con gli ordinari mezzi d'impugnazione e non può essere rilevato d'ufficio dal giudice del gravame, la cui pronunzia, in caso contrario, incorre nel medesimo vizio (In tal senso Cassazione civile sez. II, 14/01/2016, n.465, Cass. 7-5-2009 n. 10516; Cass. 28-9-2007 n. 20393; Cass. S.U. 27-
7-2004 n. 14083; Cass. 4-9-2000 n. 11559).
Resta assorbita ogni altra questione.
4.1 All'accoglimento dell'appello segue d'ufficio una nuova regolamentazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 336 c.p.c. (cfr. Cass. n. 15857/2019), che deve avvenire in base all'esito complessivo della lite (ex multis, Cass. n. 9064 del 12/04/2018; n. 1775 del 24/01/2017; n. 11423 del
01/06/2016; n. 19122 del 28/09/2015), dovendosi prendere in considerazione, ai fini dell'applicazione del criterio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), non già l'esito del singolo grado di giudizio, ma l'approdo cui il giudizio è pervenuto all'esito dell'appello, rispetto alla originaria domanda formulata dall'attore.
4.2 Dunque, tenuto conto della sostanziale soccombenza rispetto alla domanda risarcitoria formulata da nonché del riconosciuto concorso di colpa al 40 % in capo al Controparte_1 danneggiato, ritiene il Tribunale che vada confermata la condanna della Controparte_2 al pagamento del 60% delle spese di lite del primo grado del giudizio nei confronti del
[...] danneggiato.
Conseguentemente, le spese di lite per il primo grado di giudizio sono compensate per il 40 % e la va condannata al pagamento in favore di del Controparte_2 Controparte_1 residuo 60 % che, operata la predetta compensazione, vengono liquidate - in applicazione dei parametri medi previsti per la fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, previsti dal D.M.
55/2014, per le cause di valore compreso tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00 (così determinato in base all'importo del credito risarcitorio in concreto riconosciuto) -in complessivi euro 723,00, con attribuzione all'avv.to Anna Sito dichiaratasi antistataria.
Restano confermati, non essendo stato oggetto di specifica censura, gli importi liquidati nella sentenza di primo grado a titolo di spese (esborsi) e compensi CTU.
4.3 L'accoglimento di uno solo dei motivi di appello (relativo al riconoscimento del danno morale) giustifica la compensazione delle spese di lite del presente grado nella misura di 1/3. I residui 2/3 devono essere posti a carico dell'appellante soccombente e vengono liquidate secondo i parametri
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minimi (in considerazione della non particolare complessità delle questioni affrontate, dell'attività in concreto svolta) previsti dal D.M. 55/2014, come aggiornato dal successivo D.M. 147/2022, per i giudizi innanzi al Tribunale di valore compreso tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00, ivi inclusa la fase di trattazione sempre dovuta (cfr. Cass. n. 29857/2023, n. 37994/2022, n. 14483/2021, n.
21743/2019 e n. 31559/2019 che affermano che “Nel giudizio di appello, la fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste dall'art. 350 c.p.c.”).
Le stesse devono poi essere distratte in favore dell'avv. Anna Sito dichiaratasi antistataria.
4.4 Il parziale accoglimento dell'appello esclude la sussistenza delle condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione integralmente rigettata
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, decidendo sull'appello così provvede:
1. Accoglie per quanto di ragione l'appello proposto dalla e, per Controparte_2
l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, limita la condanna della predetta al pagamento in favore di della minor somma (rispetto a quella prevista dalla Controparte_1 sentenza di primo grado) di euro 3.599,94, oltre interessi dalla sentenza di primo grado fino al soddisfo, nonché – compensate per il 40 % le spese di lite per il primo grado di giudizio – al pagamento del residuo 60 % che, operata la predetta compensazione, vengono liquidate in complessivi euro 723,00 per compensi professionali ed euro 302,79 per esborsi (compreso spese di CTU), oltre spese generali al 15%, Iva e CPA, con attribuzione all'avv.to Anna Sito dichiaratasi antistataria;
2. Compensa per 1/3 le spese di lite del presente grado di giudizio e condanna Controparte_2
a rifondere in favore del difensore antistatario di Avv.to Anna
[...] Controparte_3
Sito, i residui 2/3, che, operata la predetta compensazione, liquida nell'importo di euro 852,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge.
Così deciso in Nola, il 21 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Donatella Cennamo
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