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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 05/11/2025, n. 949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 949 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Giuseppina TR, all'udienza del 5 novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 786/2023 R.G. vertente
fra
, nato a [...] il [...] (C.F. ), residente Parte_1 C.F._1 in Tito (PZ) alla P.zza Nassirya Rione Mancusi, 21 elettivamente domiciliato in Potenza, alla
P.zza Vittorio Emanuele II, n. 10, presso e nello studio degli Avv.ti Carlo Francesco Glinni
(c. f. e RO Pietrafesa;
C.F._2
RICORRENTE
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Marco Luzi;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti. FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato il 22.3.2023 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro e proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito
39220220001540078000 NOTIFICATO IN DATA 21 FEBBRAIO 2023 con il quale veniva
1 intimato il pagamento dei contributi per l'iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti per l'anno 2021, in quanto amministratore di una s.n.c., allegando la insussistenza dei presupposti per la operata iscrizione.
Tanto premesso, adiva il Tribunale e domandava di a) accertare e dichiarare l'illegittimità dell'avviso di addebito 39220220001540078000 NOTIFICATO IN DATA 21 FEBBRAIO
2023 al ricorrente e conseguentemente annullare il medesimo avviso;
b) dichiarare CP_ l'illegittimità della iscrizione disposta d'ufficio da della ricorrente negli elenchi dei commercianti per totale insussistenza di tutti i presupposti di legge;
con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante pro tempore, e domandava, nel CP_1 merito, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese, allegando la legittimità del proprio operato e la infondatezza delle allegazioni avversarie.
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale e, in data 5 novembre 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato e depositato la presente sentenza contenente la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso merita accoglimento.
Sul piano normativo giova richiamare l'art. 29, comma 1, della legge 3 giugno 1975 n. 160, come sostituito dall'art. 1, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale dispone: “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tuti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
2 c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi e regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
Al fine di determinare la portata del significato da ascrivere alla locuzione “con carattere di abitualità e prevalenza” e di determinare l'ambito dell'accertamento rimesso al giudice, le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno statuito, con la sentenza n. 3240 del
12.02.2010: “In controversia concernente la gestione assicurativa cui debba iscriversi il socio di una società a responsabilità limitata che esercita attività commerciale nell'ambito della medesina e, contemporaneamente, svolga attività di amministratore, anche unico, per individuare l'attività prevalente –ai fini dell'iscrizione nella gestione di cui all'art. 2, comma
26, della legge n. 335 del 1995, o nella gestioone esercenti attività commerciali, ai sensi dell'art. 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996 – il giudice deve accertare la partecipazione del socio amministratore, personalmente, al lavoro aziendale e lo svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa con carattere di abitualità ed in misura preponderante rispetto agli altri fattori produttivi. Solo all'esito positivo dell'accertamento “de quo” il giudice procederà al giudizio di prevalenza –verificando la dedizione dell'opera personale e professionale del socio amministratore, prevalentemente, ai compiti di amministratore della società o al lavoro aziendale – non facendovi luogo ove non risulti accertata la partecipazione del socio amministratore al lavoro aziendale con le predette modalità, atteso, in tal caso, l'obbligo di iscrizione esclusivamente alla gestione separata, in mancanza dei requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti” e, sul piano del riparto dell'onere della prova, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Nelle società ad accomandita semplice, in forza dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, che ha modificato l'art. 29 della l. n. 160 del 1975, e dell'art. 3 della l. n. 45 del 1986, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico dell'istituto assicuratore” (Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 3835 del
26.02.2016).
Tanto premesso, sul piano normativo e giurisprudenziale e passando all'esame del caso di specie, parte ricorrente propone ricorso avverso l'avviso di addebito n.
39220220001540078000 NOTIFICATO IN DATA 21 FEBBRAIO 2023 con il quale veniva
3 intimato il pagamento dei contributi dovuti per effetto della sua iscrizione alla gestione commercianti in relazione all'anno 2021.
Dalla documentazione versata in atti, tuttavia, l' non ha fornito alcuna prova dei caratteri CP_1 dell'abitualità e della prevalenza in relazione all'attività svolta dalla ricorrente nell'ambito della società di cui risulta amministratore.
Anche la sussistenza dell'ulteriore requisito relativo allo svolgimento dell'attività commerciale appare carente, in punto di motivazione si richiama la sentenza della Corte
d'Appello di Potenza numero sentenza 4 del 23 aprile 2020.
Per le ragioni esposte, in accoglimento del ricorso, va annullato l'avviso di addebito n.
39220220001540078000 NOTIFICATO IN DATA 21 FEBBRAIO 2023.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 37 del 2018.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato il 22.3.2023, ogni altra Parte_1 domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) annulla l'avviso di addebito n. 39220220001540078000 NOTIFICATO IN DATA 21
FEBBRAIO 2023;
2) condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione CP_1 delle spese di lite che liquida complessivamente in € 2.500,00, oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Potenza, 5 novembre 2025.
Il Giudice del Lavoro
Giuseppina TR
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