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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/09/2025, n. 3324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3324 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
LAVORO
N.R.G. 1672/2024
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta la delega conferita mediante decreto del
13.3.2025 dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(c.f. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv.to GARGIULO VINCENZO
ricorrente contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv.to CALAMIA CP_1 P.IVA_1
EMANUELA resistente
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss.
L689/1981, lavoro/prev.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente procedimento, con decreto del 13.3.2025, è stato delegato per la trattazione e decisione al sottoscritto GOP, dott.ssa Lucia Perna.
All'esito dell'udienza del 09/09/2025 che si è svolta mediante trattazione scritta ex art. Il ricorrente ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n.
37120230015552140000 notificato il 12.1.2024, con il quale l' ha comunicato CP_1
l'avvenuta iscrizione d'ufficio del ricorrente alla gestione separata, con intimazione dei contributi dovuti, oltre interessi e sanzioni.
Costituitasi l' , l' ha chiesto, in corso di causa, la pronuncia di cessazione CP_1 CP_2
della materia del contendere in quanto l'avviso di addebito oggetto di contenzioso n.
37120230015552140000 è stato annullato dall'Ufficio amministrativo competente, in data 3.01.2025.
Il ricorrente si è associato alla richiesta, chiedendo la condanna alle spese di lite della resistente.
Per effetto dello sgravio totale dell'importo indicato nell'avviso di addebito opposto,
documentato da parte resistente, va pronunciata la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse dell'istante alla pronuncia di merito. Tale
formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La
cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite,
a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268).
I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti, come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o
Pag. 2 di 5 conciliazione. La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali. Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire:
una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite -che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione -vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004,
n.10478).
Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000,
n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez.un., 28.9.2000,
n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di
Pag. 3 di 5 tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni, attesa la formulazione generica e l'insussistenza degli elementi costitutivi della stessa. Quanto
al governo delle spese di lite, occorre fare applicazione del criterio della soccombenza virtuale.
Come emerge dagli atti, l' ha provveduto allo sgravio solo in data Controparte_3
successiva al deposito ed alla notifica del ricorso. Il riconoscimento della fondatezza dell'opposizione avvenuto dopo la proposizione dell'azione giudiziaria e la documentazione in atti fanno ritenere con elevato grado di verosimiglianza che anche in sede giurisdizionale la domanda avrebbe avuto accoglimento.
Considerato che la sentenza n. 26537 del 19 ottobre 2018 della Corte di Cassazione ha stabilito che alla declaratoria di cessazione della materia del contendere consegue il regolamento delle spese processuali secondo il principio della soccombenza virtuale.
Le spese di lite tra parte ricorrente e l' sono liquidate in dispositivo con la CP_1
pretermissione della fase istruttoria.
P.Q.M.
il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto del 13.3.2025
dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando sul ricorso N.R.G. 1672/2024, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
Pag. 4 di 5 - condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate in CP_1
complessivi euro 1.700,00, oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettarie come per legge, con attribuzione.
Aversa, 15.09.2025
Il GOP
dott.ssa Lucia Perna
Pag. 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
127 ter c.p.c., la causa viene decisa con la presente sentenza.
LAVORO
N.R.G. 1672/2024
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta la delega conferita mediante decreto del
13.3.2025 dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(c.f. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv.to GARGIULO VINCENZO
ricorrente contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv.to CALAMIA CP_1 P.IVA_1
EMANUELA resistente
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss.
L689/1981, lavoro/prev.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente procedimento, con decreto del 13.3.2025, è stato delegato per la trattazione e decisione al sottoscritto GOP, dott.ssa Lucia Perna.
All'esito dell'udienza del 09/09/2025 che si è svolta mediante trattazione scritta ex art. Il ricorrente ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n.
37120230015552140000 notificato il 12.1.2024, con il quale l' ha comunicato CP_1
l'avvenuta iscrizione d'ufficio del ricorrente alla gestione separata, con intimazione dei contributi dovuti, oltre interessi e sanzioni.
Costituitasi l' , l' ha chiesto, in corso di causa, la pronuncia di cessazione CP_1 CP_2
della materia del contendere in quanto l'avviso di addebito oggetto di contenzioso n.
37120230015552140000 è stato annullato dall'Ufficio amministrativo competente, in data 3.01.2025.
Il ricorrente si è associato alla richiesta, chiedendo la condanna alle spese di lite della resistente.
Per effetto dello sgravio totale dell'importo indicato nell'avviso di addebito opposto,
documentato da parte resistente, va pronunciata la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse dell'istante alla pronuncia di merito. Tale
formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La
cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite,
a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268).
I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti, come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o
Pag. 2 di 5 conciliazione. La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali. Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire:
una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite -che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione -vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004,
n.10478).
Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000,
n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez.un., 28.9.2000,
n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di
Pag. 3 di 5 tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni, attesa la formulazione generica e l'insussistenza degli elementi costitutivi della stessa. Quanto
al governo delle spese di lite, occorre fare applicazione del criterio della soccombenza virtuale.
Come emerge dagli atti, l' ha provveduto allo sgravio solo in data Controparte_3
successiva al deposito ed alla notifica del ricorso. Il riconoscimento della fondatezza dell'opposizione avvenuto dopo la proposizione dell'azione giudiziaria e la documentazione in atti fanno ritenere con elevato grado di verosimiglianza che anche in sede giurisdizionale la domanda avrebbe avuto accoglimento.
Considerato che la sentenza n. 26537 del 19 ottobre 2018 della Corte di Cassazione ha stabilito che alla declaratoria di cessazione della materia del contendere consegue il regolamento delle spese processuali secondo il principio della soccombenza virtuale.
Le spese di lite tra parte ricorrente e l' sono liquidate in dispositivo con la CP_1
pretermissione della fase istruttoria.
P.Q.M.
il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto del 13.3.2025
dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando sul ricorso N.R.G. 1672/2024, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
Pag. 4 di 5 - condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate in CP_1
complessivi euro 1.700,00, oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettarie come per legge, con attribuzione.
Aversa, 15.09.2025
Il GOP
dott.ssa Lucia Perna
Pag. 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
127 ter c.p.c., la causa viene decisa con la presente sentenza.