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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 28/01/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1053/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Natalia FIORELLO Giudice relatore
Dott.ssa Chiara MARTELLO Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1
e
, nata a [...] il [...], Parte_2
entrambi elettivamente domiciliat presso l'Avv. PEIRONE GIOVANNI che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio concordatario.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n° 126/2024 il Tribunale omologava la separazione consensuale di
[...]
e e con separata ordinanza li rimetteva avanti Parte_1 Parte_2
al giudice per la prosecuzione del giudizio, avendo le parti formulato contestuale domanda di separazione e divorzio.
L'udienza veniva celebrata in modalità cartolare.
1 Le parti depositavano note ex art 127 ter cpc nelle quali insistevano nella domanda riportando le conclusioni già assunte ed omologate con la sentenza citata.
Osserva il collegio che la sentenza di omologa è passata in giudicato, che risulta in atti che le parti hanno contratto matrimonio concordatario in SALUZZO il 06/05/2006 , optando per il regime di separazione dei beni, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel
Comune al n. 5 , parte II, Serie A, dell'anno 2006;che dal matrimonio è nato i figlio in Per_1
data 13.12.2006, ad oggi quindi divenuto maggiorenne;
che le parti concordemente hanno dato di non aver ripreso la convivenza ed essere impossibile ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
La domanda può essere accolto in quanto le condizioni previste dai coniugi sono conformi al- la legge: quanto al figlio le condizioni prospettate quanto al di lui mantenimento appaiono ri- spondere agli interessi della prole;
non risultano formulate condizioni quanto ai rapporti pa- trimoniali tra i coniugi che hanno dato atto di aver definito i loro rapporti patrimoniali
Nulla sulle spese stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ri- tenersi disattesa o assorbita, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Saluzzo in data
6.5.2006 tra
, n. il 07/07/1966 a BARGE (CN), Parte_1
E
, n. il 06/05/1972 a SALUZZO (CN), Parte_2
alle condizioni dagli stessi concordate nel ricorso e ribadite nelle note depositate ai sensi dell'art 473 bis.51 comma 2 cpc,
Manda l'Ufficiale di Stato civile del comune di Saluzzo ad annotare la sentenza a margine at- to matrimonio
Nulla sulle spese.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 16/01/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Natalia Fiorello Dott.ssa Roberta Bonaudi
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Natalia FIORELLO Giudice relatore
Dott.ssa Chiara MARTELLO Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1
e
, nata a [...] il [...], Parte_2
entrambi elettivamente domiciliat presso l'Avv. PEIRONE GIOVANNI che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio concordatario.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n° 126/2024 il Tribunale omologava la separazione consensuale di
[...]
e e con separata ordinanza li rimetteva avanti Parte_1 Parte_2
al giudice per la prosecuzione del giudizio, avendo le parti formulato contestuale domanda di separazione e divorzio.
L'udienza veniva celebrata in modalità cartolare.
1 Le parti depositavano note ex art 127 ter cpc nelle quali insistevano nella domanda riportando le conclusioni già assunte ed omologate con la sentenza citata.
Osserva il collegio che la sentenza di omologa è passata in giudicato, che risulta in atti che le parti hanno contratto matrimonio concordatario in SALUZZO il 06/05/2006 , optando per il regime di separazione dei beni, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel
Comune al n. 5 , parte II, Serie A, dell'anno 2006;che dal matrimonio è nato i figlio in Per_1
data 13.12.2006, ad oggi quindi divenuto maggiorenne;
che le parti concordemente hanno dato di non aver ripreso la convivenza ed essere impossibile ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
La domanda può essere accolto in quanto le condizioni previste dai coniugi sono conformi al- la legge: quanto al figlio le condizioni prospettate quanto al di lui mantenimento appaiono ri- spondere agli interessi della prole;
non risultano formulate condizioni quanto ai rapporti pa- trimoniali tra i coniugi che hanno dato atto di aver definito i loro rapporti patrimoniali
Nulla sulle spese stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ri- tenersi disattesa o assorbita, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Saluzzo in data
6.5.2006 tra
, n. il 07/07/1966 a BARGE (CN), Parte_1
E
, n. il 06/05/1972 a SALUZZO (CN), Parte_2
alle condizioni dagli stessi concordate nel ricorso e ribadite nelle note depositate ai sensi dell'art 473 bis.51 comma 2 cpc,
Manda l'Ufficiale di Stato civile del comune di Saluzzo ad annotare la sentenza a margine at- to matrimonio
Nulla sulle spese.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 16/01/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Natalia Fiorello Dott.ssa Roberta Bonaudi
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