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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 14/02/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 20.11.2024; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2035/2019 R.G., avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”;
promossa da:
con sede in Ragusa, Via G. Falcone n. 86, P.IVA , Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Leonardi del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
OPPONENTE contro:
nato a [...] il [...] e residente in [...] n. 4 C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Schininà del Foro di C.F._1
Ragusa, giusta procura in atti;
OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 31.07.2019 la ha proposto tempestiva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 546/2019, notificatole il 05.07.2019 dal lavoratore unitamente ad atto di precetto, nei suoi confronti emesso da questo Controparte_1
Tribunale il 02.07.2019, su ricorso del predetto, per il pagamento della complessiva somma di €
3.552,64, pretesa, al lordo delle ritenute di legge e oltre accessori, a titolo di retribuzioni relative alle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2019 e di TFR. A sostegno dell'invocata revoca dell'impugnata ingiunzione la ha Parte_1 eccepito l'errata determinazione del credito monitorio, a tutto concedere pari alla minor somma di € 3.040,47, come da prospetti paga in atti, il avendo peraltro avanzato la pretesa al CP_1 lordo delle ritenute fiscali di legge e omesso di portare a deconto la somma di € 1.013,49 versatagli quale anticipo sulle reclamate mensilità e sul maturato TFR. Costituitosi in lite, ha dedotto l'infondatezza e la temerarietà della Controparte_1 proposta opposizione, l'eccepito pagamento della somma di € 1.013,49 essendo stato eseguito solo in data 08.07.2019 - ovvero dopo la notifica del d.i. opposto e del precetto, medio tempore azionati in executivis con procedimento già definito con ordinanza ex art. 553 c.p.c. - e il credito monitorio essendo stato correttamente determinato, in difetto di consegna delle buste paga, sulla scorta dei dati comunicati dalla datrice di lavoro in seno ai modelli Uniemens trasmessi all' e della CP_2 elaborata C.U. e al lordo delle ritenute di legge.
Ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa, con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 20.11.2024, nel corso della quale il lavoratore ha rappresentato di avere ottenuto piena soddisfazione delle proprie ragioni creditorie in sede esecutiva e chiesto volersi perciò dichiarare la cessazione della materia del contendere con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite e di importo risarcitorio ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
***
I motivi formulati dalla in seno alla proposta opposizione Parte_1 appaiono radicalmente destituiti di fondamento e vanno perciò disattesi.
Il tardivo versamento della somma di € 1.013,49 con il documentato bonifico ordinato in data
08.07.2019 (dopo la notifica del d.i. opposto e del precetto e a diversi mesi dalla maturazione delle reclamate mensilità di retribuzione), eccepito a parziale estinzione del credito monitorio, conferma invero la fondatezza della pretesa creditoria avanzata da al lordo delle Controparte_1 ritenute di legge, sulla scorta delle informazioni estratte dai modelli Uniemens comunicati all'istituto previdenziale dall'opponente e dalla C.U. elaborata dalla stessa (la quale non ha invero provato né di avere consegnato i prospetti paga al lavoratore, né di avere assolto alle obbligazioni di pagamento su di essa gravanti quale sostituta d'imposta); costituisce infatti ius receptum che, come rilevato dall'opposto in ragione del pacifico omesso pagamento delle retribuzioni per cui è causa,
“l'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore. Ed infatti, quanto a queste ultime, al datore di lavoro è consentito procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo (ai sensi dell'art. 19 della legge 4 aprile 1952, n. 218); per quanto concerne, invece, le ritenute fiscali, esse non possono essere detratte dal debito per differenze retributive, giacché la determinazione di esse attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e dovranno essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione con la quale, in accoglimento dell'opposizione all'esecuzione proposta dal datore di lavoro condannato al pagamento di differenze retributive, il giudice di merito aveva escluso dal credito precettato l'importo delle ritenute fiscali e previdenziali)” (cfr. ex plurimis CASS. N. 19790/2011; CASS. N. 18044/2015; CASS. N. 18897/2019). Ciò detto, con ordinanza ex art. 553 c.p.c. del 23.09.2019 (in atti) il G.E. dell'esecuzione mobiliare presso terzi promossa dal lavoratore in forza del d.i. opposto e iscritta al n. 996/2019 R.G.E.M. di questo Tribunale ha assegnato al predetto la somma di € 3.131,17 a saldo dell'azionato credito monitorio e delle spese di precetto, fatto estintivo dal quale procede la doverosa revoca del d.i. opposto.
Attesa la fondatezza della domanda monitoria, le spese di lite vanno poste a carico dell'opponente soccombente, nella misura liquidata in dispositivo - avuto riguardo al valore della controversia, ai motivi della decisione e all'attività difensiva svolta - e con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario dell'opposta, che ne ha fatto istanza, unitamente a importo risarcitorio ex art. 96, comma terzo, c.p.c., l'opponente avendo resistito alla domanda monitoria con colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2035/2019 R.G., ogni altra istanza ed eccezione disattesa;
revoca il d.i. n. 546/2019, emesso da questo G.L. nei confronti della Parte_1
[... in data 02.07.2019 su ricorso di Controparte_1 condanna la al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite - che liquida in complessivi € 2.500,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge, e distrae in favore dell'Avv. Stefano Schininà - e di importo risarcitorio ex art. 96, comma terzo, c.p.c. pari ad € 500,00. Così deciso in Ragusa il 13 febbraio 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 20.11.2024; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2035/2019 R.G., avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”;
promossa da:
con sede in Ragusa, Via G. Falcone n. 86, P.IVA , Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Leonardi del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
OPPONENTE contro:
nato a [...] il [...] e residente in [...] n. 4 C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Schininà del Foro di C.F._1
Ragusa, giusta procura in atti;
OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 31.07.2019 la ha proposto tempestiva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 546/2019, notificatole il 05.07.2019 dal lavoratore unitamente ad atto di precetto, nei suoi confronti emesso da questo Controparte_1
Tribunale il 02.07.2019, su ricorso del predetto, per il pagamento della complessiva somma di €
3.552,64, pretesa, al lordo delle ritenute di legge e oltre accessori, a titolo di retribuzioni relative alle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2019 e di TFR. A sostegno dell'invocata revoca dell'impugnata ingiunzione la ha Parte_1 eccepito l'errata determinazione del credito monitorio, a tutto concedere pari alla minor somma di € 3.040,47, come da prospetti paga in atti, il avendo peraltro avanzato la pretesa al CP_1 lordo delle ritenute fiscali di legge e omesso di portare a deconto la somma di € 1.013,49 versatagli quale anticipo sulle reclamate mensilità e sul maturato TFR. Costituitosi in lite, ha dedotto l'infondatezza e la temerarietà della Controparte_1 proposta opposizione, l'eccepito pagamento della somma di € 1.013,49 essendo stato eseguito solo in data 08.07.2019 - ovvero dopo la notifica del d.i. opposto e del precetto, medio tempore azionati in executivis con procedimento già definito con ordinanza ex art. 553 c.p.c. - e il credito monitorio essendo stato correttamente determinato, in difetto di consegna delle buste paga, sulla scorta dei dati comunicati dalla datrice di lavoro in seno ai modelli Uniemens trasmessi all' e della CP_2 elaborata C.U. e al lordo delle ritenute di legge.
Ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa, con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 20.11.2024, nel corso della quale il lavoratore ha rappresentato di avere ottenuto piena soddisfazione delle proprie ragioni creditorie in sede esecutiva e chiesto volersi perciò dichiarare la cessazione della materia del contendere con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite e di importo risarcitorio ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
***
I motivi formulati dalla in seno alla proposta opposizione Parte_1 appaiono radicalmente destituiti di fondamento e vanno perciò disattesi.
Il tardivo versamento della somma di € 1.013,49 con il documentato bonifico ordinato in data
08.07.2019 (dopo la notifica del d.i. opposto e del precetto e a diversi mesi dalla maturazione delle reclamate mensilità di retribuzione), eccepito a parziale estinzione del credito monitorio, conferma invero la fondatezza della pretesa creditoria avanzata da al lordo delle Controparte_1 ritenute di legge, sulla scorta delle informazioni estratte dai modelli Uniemens comunicati all'istituto previdenziale dall'opponente e dalla C.U. elaborata dalla stessa (la quale non ha invero provato né di avere consegnato i prospetti paga al lavoratore, né di avere assolto alle obbligazioni di pagamento su di essa gravanti quale sostituta d'imposta); costituisce infatti ius receptum che, come rilevato dall'opposto in ragione del pacifico omesso pagamento delle retribuzioni per cui è causa,
“l'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore. Ed infatti, quanto a queste ultime, al datore di lavoro è consentito procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo (ai sensi dell'art. 19 della legge 4 aprile 1952, n. 218); per quanto concerne, invece, le ritenute fiscali, esse non possono essere detratte dal debito per differenze retributive, giacché la determinazione di esse attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e dovranno essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione con la quale, in accoglimento dell'opposizione all'esecuzione proposta dal datore di lavoro condannato al pagamento di differenze retributive, il giudice di merito aveva escluso dal credito precettato l'importo delle ritenute fiscali e previdenziali)” (cfr. ex plurimis CASS. N. 19790/2011; CASS. N. 18044/2015; CASS. N. 18897/2019). Ciò detto, con ordinanza ex art. 553 c.p.c. del 23.09.2019 (in atti) il G.E. dell'esecuzione mobiliare presso terzi promossa dal lavoratore in forza del d.i. opposto e iscritta al n. 996/2019 R.G.E.M. di questo Tribunale ha assegnato al predetto la somma di € 3.131,17 a saldo dell'azionato credito monitorio e delle spese di precetto, fatto estintivo dal quale procede la doverosa revoca del d.i. opposto.
Attesa la fondatezza della domanda monitoria, le spese di lite vanno poste a carico dell'opponente soccombente, nella misura liquidata in dispositivo - avuto riguardo al valore della controversia, ai motivi della decisione e all'attività difensiva svolta - e con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario dell'opposta, che ne ha fatto istanza, unitamente a importo risarcitorio ex art. 96, comma terzo, c.p.c., l'opponente avendo resistito alla domanda monitoria con colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2035/2019 R.G., ogni altra istanza ed eccezione disattesa;
revoca il d.i. n. 546/2019, emesso da questo G.L. nei confronti della Parte_1
[... in data 02.07.2019 su ricorso di Controparte_1 condanna la al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite - che liquida in complessivi € 2.500,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge, e distrae in favore dell'Avv. Stefano Schininà - e di importo risarcitorio ex art. 96, comma terzo, c.p.c. pari ad € 500,00. Così deciso in Ragusa il 13 febbraio 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella