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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/12/2025, n. 4247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4247 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere
all'esito dell'udienza dell'11 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1315 del UO Generale Affari Contenziosi del 2022, vertente TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele De Parte_1 Luca Tamajo, dall'avv. Federica Paternò e dall'avv. Francesco Bartolotta come da procura in atti.
Appellante- appellato E
rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Pizzuti e dall'avv. Controparte_1 Valerio Di Bello, anche disgiuntamente, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, Piazza di Pietra n. 44 in virtù della delega in atti. Appellato-appellante
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 9833/2021 pubblicata in data 24 novembre 2021
Conclusioni delle parti come in atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado, il premesso di essere stato assunto, in data Parte_2
16 febbraio 1990, dalla con qualifica di Controparte_2
1 impiegato di 1^ e mansioni di addetto all'Ufficio Legale e di essere stato promosso nella categoria dei funzionari (Segretario) dall'1/1/1999, sempre come addetto al medesimo Ufficio, precisava di essere stato inquadrato, nel 2002, nel 4° livello dei
Quadri Direttivi, a seguito del CCNL 12.12.2001 che introduceva la nuova categoria dei quadri direttivi, ove si prevedeva l'abolizione della categoria dei
Funzionari, articolata in 4 gradi, e l'assorbimento della stessa nella nuova categoria dei quadri direttivi, articolata in 4 livelli retributivi.
Rappresentava che il datore di lavoro, successivamente, aveva stipulato accordi aziendali con le OO.SS. che prevedevano l'attribuzione degli MTE (maggior trattamento economico) ai Quadri direttivi ai quali fosse stato affidato uno degli incarichi individuati negli accordi stessi (cd. “Ruoli chiave”): chiariva che gli MTE erano suddivisi in 3 livelli in base al “UO chiave” rivestito e ogni livello economico corrispondeva al 30%, al 60% e al 90% della differenza retributiva contrattualmente prevista tra Dirigente e Quadro direttivo di 4° livello.
Tanto premesso allegava di aver ricevuto, con decorrenza 1/1/2003, il 1° MTE a titolo di promozione per merito e non per aver ricoperto un ruolo chiave;
di aver ricevuto, successivamente, con decorrenza 1/1/2007, il 2° MTE sempre a titolo meritocratico;
che il superminimo costituito dai 2 MTE non veniva mai assorbito fino al maggio 2018 nonostante due rinnovi contrattuali intercorsi nel 2005 e nel
2008; che nella busta paga del marzo 2018, la voce “Indennità UO HI (x
13)” veniva denominata “AP ex ruolo chiave assorbibile”.
Lamentava di aver ricevuto, in data 24/5/2018 una missiva con la quale CP_3 preannunciava l'assorbimento degli assegni derivanti da indennità di ruolo chiave e che a partire dalla mensilità di maggio 2018, il maggior trattamento economico
(corrisposto al ricorrente per circa quindici anni) veniva parzialmente assorbito dall'aumento tabellare previsto con il rinnovo del CCNL, passando da euro 647,35 ad euro 408,97 al mese;
che non gli aveva corrisposto l'una tantum prevista CP_3 in sede di rinnovo contrattuale per compensare la minor retribuzione percepita da tutti i dipendenti negli anni 2016 e 2017.
Riteneva di avere quindi diritto alle differenze retributive conseguenti agli aumenti contrattuali intervenuti, pari ad € 6.913,02 nonché al pagamento della una tantum
(per un importo pari ad € 1.342,58), il tutto aumentato di interessi e rivalutazione come per legge.
Tanto dedotto ed allegato, conveniva in giudizio l' - Controparte_4
2 riscossione innanzi al Tribunale di Roma, quale giudice del lavoro, chiedendo di:
“«1) accertare e dichiarare il diritto del dott. a percepire un superminimo CP_1 individuale non assorbibile pari ad euro 647,35; 2) condannare l'
[...]
al pagamento in favore del dott. di tutte le somme Controparte_5 CP_1 illegittimamente assorbite quantificate dal mese di maggio 2018 sino alla sentenza, oltre interessi e rivalutazione, o della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia
(attualmente, alla data di deposito del presente atto, cioè nel mese di maggio 2020, la somma in questione è pari ad euro 6.913,02); 3) condannare l'
[...]
al pagamento in favore del dott. della somma di Controparte_5 CP_1 euro 1.342,58 a titolo di una tantum, o della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia. Il tutto con vittoria di spese (15%), competenze e onorari ».
In diritto a fondamento della domanda deduceva che con accordo del 2009, ultrattivo sino al 31 gennaio 2014, era stato previsto un elenco di “Ruoli chiave” attribuendo agli stessi, sulla base della responsabilità del ruolo e del personale coordinato, tre diversi livelli di maggiorazioni retributive, denominati M.T.E. e corrispondenti al 30%, al 60% e al 90% della differenza retributiva contrattualmente prevista tra Dirigente e Quadro direttivo di 4° livello;
che era da ritenersi illegittimo assorbimento del 1° livello dell'M.T.E. operato da a far CP_3 data dal marzo 2018 come il mancato riconoscimento dell'indennità una tantum prevista dal CCNL del 28 marzo 2018.
Si costituiva in giudizio l' , deducendo la Parte_1 correttezza del proprio operato e concludendo per il rigetto della domanda.
Con la sentenza gravata il Tribunale così statuiva: << Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto condanna in persona del legale Parte_1 rappresentante, al pagamento in favore di della somma pari a Controparte_1
€ 1.342,58 a titolo di una tantum;
previa compensazione nella misura della metà delle spese di lite condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in complessivi euro 1.000,00 oltre spese generali al
15%, Iva e cpa come per legge>>.
Il primo giudice, richiamanto ex art. 118 disp. Att. c.p.c. la sentenza del tribunale di Roma, quale giudice del lavoro, n. 2278/2021, avente identico contenuto, indicava quale oggetto della doglianza del ricorrente <
che da marzo 2018 trasformava il maggior trattamento economico Controparte_5
3 (M.T.E.) indicato in busta paga fino al mese di febbraio 2018 con la voce “Indennità di ruolo chiave (X13)” in elemento della retribuzione denominato “Assegno AP ex
UO HI assorbibile”>>.
Individuava come titolo delle richieste l'art.80 comma 8 del CCNL del 2005 il quale aveva, a tutela dei lavoratori (ribadita anche dal CCNL del 2008 all'articolo 82 comma 7 e dal recente verbale di accordo di rinnovo del 28/03/2018), stabilito che
“Al quadro direttivo che abbia espletato le attività a cui è correlata l'indennità di ruolo chiave per almeno 12 mesi – da computare a decorrenza dell'assegnazione e comunque non prima della data di stipulazione del presente contratto – verrà assicurato, in caso di revoca dell'incarico cui è correlata l'indennità stessa, un importo corrispondente sotto forma di assegno ad personam riassorbibile” .
Evidenziava come < parziale riassorbimento del trattamento economico già di 1° livello ruolo chiave corrispostogli per circa nove anni, in ragione dell'intervenuto aumento tabellare previsto con il rinnovo del CCNL (l'ad personam ex M.T.E. passava quindi da euro
647,35 ad euro 408,97)>>.
Secondo il giudicante < riportata certamente legittima all'operato riassorbimento dell'ad personam CP_3 pur non essendo contestato che tale assorbimento, che già avrebbe potuto essere operato anche negli anni precedenti, non fosse stato in fatto posto in essere>>.
L'inerzia protrattasi nel tempo del datore di lavoro riferita al mancato esercizio del diritto al riassorbimento, secondo il ricorrente, avrebbe costituito uso aziendale, come tale fonte di diritto per coloro che sino a maggio 2018 ne avevano beneficiato e per tale motivo avevano nutrito affidamento nel protrarsi del comportamento di miglior favore.
Il Tribunale ha ritenuto la tesi priva di fondamento, perché < datore in relazione all'esercizio del potere di dispone (o non disporre)
l'assorbimento di preesistenti assegni personali nei miglioramenti recati dal singolo
Contratto, essendo indipendente dal comportamento del datore in relazione al riconoscimento di analogo potere in un successivo contratto, non è idonea base per costituire, nei confronti di tale contratto, una vincolante prassi aziendale… all'interno del tempo di vigenza del singolo Contratto, poi, l'esercizio del potere datoriale di assorbimento non è soggetto ad un termine (ciò il ricorrente non deduce ne' dimostra); ne' l'iniziale non esercizio sarebbe di per sè idoneo a costituire una
4 "prassi"; e pertanto il comportamento del datore, che inizialmente non disponga il riassorbimento, non è irreversibile” >>
Quindi pur ove fosse stata dimostrata la generalizzata inerzia per anni del datore di lavoro nell'operare il riassorbimento << ciò non varrebbe ad escludere che di tale facoltà legittimamente il datore di lavoro iniziasse ad utilizzare per la prima volta in relazione agli aumenti contrattuali introdotti dal CCNL dal 2018>>.
Per il Tribunale sussiste il diritto di ad operare il riassorbimento dal maggio CP_3
2018 sull'ad personam di diritto, individuato tale elemento in relazione a quanto in precedenza dovuto per M.T.E.
L'ulteriore questione risolta dal Tribunale riguarda l'una tantum concessa a tutti i lavoratori ex CCNL del 28 marzo 2018 (finalizzata a compensare la minor retribuzione ricevuta dai dipendenti nel periodo 2016-2017 (l'indicato rinnovo, infatti, stabiliva la decorrenza degli effetti normativi dal 2016 e di quelli economici solo dal 2018) ed in particolare se l'emolumento sia o meno riassorbibile.
E' pacifico che l' non abbia versato l'indicato emolumento a quei Pt_1 dipendenti – come il ricorrente – che godevano di un superminimo assorbibile e per i quali l'eventuale aumento della retribuzione non avrebbe comunque innalzato il trattamento economico complessivo, stante appunto l'assorbibilità del superminimo.
Sul punto il Tribunale ha valutato il ragionamento e la scelta validamente adottata dall' maturato a far data dal maggio 2018 in ragione dell'operata scelta CP_6 da tale mensilità di operare riassorbimento dell'ad personam in relazione agli aumenti contrattuali riconosciuti da tale anno>>; l'ha invece valutata illegittima in relazione agli aumenti che sarebbero stati maturati nel biennio precedente poiché la volontà datoriale, per come in fatto resa manifesta dal mancato riassorbimento sino al maggio 2018, era stata per il biennio precedente così come per i precedenti anni, in senso contrario.
Quindi < tabellari ex CCNL, di questi nell'indicato biennio (per assenza di manifestazione di volontà in senso contrario al precedente comportamento datoriale) si deve presumere il ricorrente avrebbe beneficiato…per il futuro, quindi, analoghe una tantum potranno ritenersi riassorbibili, diversamente deve statuirsi per il passato attesa la manifestazione sino agli aumenti decorsi da maggio 2018 di volontà datoriale nel senso del mancato riassorbimento.
5 Avverso la sentenza in oggetto interponeva gravame l' Controparte_5
, cui resisteva il proponendo anche appello incidentale.
[...] Parte_2
All'udienza odierna la causa è stata decisa come da sentenza contestuale.
Con il primo motivo dell'appello principale si lamenta la nullità parziale della sentenza gravata per difetto di motivazione;
violazione e falsa applicazione degli artt. 111, 6° comma Cost. e 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
Il Tribunale ha valutato il ragionamento e la scelta validamente adottata dall' maturato a far data dal maggio 2018 in ragione dell'operata scelta CP_6 da tale mensilità di operare riassorbimento dell'ad personam in relazione agli aumenti contrattuali riconosciuti da tale anno>>; l'ha invece valutata illegittima in relazione agli aumenti che sarebbero stati maturati nel biennio precedente poiché la volontà datoriale, per come in fatto resa manifesta dal mancato riassorbimento sino al maggio 2018, era stata per il biennio precedente così come per i precedenti anni, in senso contrario.
Quindi < tabellari ex CCNL, di questi nell'indicato biennio (per assenza di manifestazione di volontà in senso contrario al precedente comportamento datoriale) si deve presumere il ricorrente avrebbe beneficiato…per il futuro, quindi, analoghe una tantum potranno ritenersi riassorbibili, diversamente deve statuirsi per il passato attesa la manifestazione sino agli aumenti decorsi da maggio 2018 di volontà datoriale nel senso del mancato riassorbimento.
Secondo l'appellante il primo giudice avrebbe motivato escluvamente attraverso la relatio di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c.
Al Giudice sarebbe consentito utilizzare nella propria motivazione i precedenti conformi relativi a casi analoghi, ma non potrebbe attraverso tale riferimento sottrarsi ad una propria motivazione e <
e di fatto, anche alla luce delle argomentazioni delle parti del giudizio sottoposto alla propria attenzione, del perché ha deciso di conformarsi a quei precedenti>>.
Secondo l'appellante principale, più nello specifico, in questo giudizio il Giudice di prime cure avrebbe riconosciuto al lavoratore il diritto a percepire l'indennità di vacanza contrattuale sulla base della motivazione della sentenza richiamanta n.
2278/2021 che però non era mai stata richiesta nel giudizio richiamato e quindi l'indennità di vacanza contrattuale non era stato affatto richiesta ed esulava dal thema probandum ac decidendum sottoposto alla cognizione dell'allora giudicante.
6 < medesimo Ufficio, ha statuito sulla base di un procedimento logico-giuridico viziato dalla violazione delle norme indicate in rubrica>>.
Con il secondo motivo dell'appello principale si sostiene l'erronea interpretazione della nota aziendale del 25.5.2018 e della contrattazione collettiva e contraddittorietà della sentenza;
la violazione degli art. 1372 e ss. in relazione all'interpretazione della nota aziendale del 25.5.2018 ove era previsto che:
Nell'accordo sono stati definiti gli aumenti contrattuali che decorrono dal 1° gennaio 2018, nonché gli importi relativi alla "Una Tantum" per il periodo
01/01/2016 – 31/12/2017 ed alla "Indennità di Vacanza Contrattuale" (di seguito
IVC) per gli anni 2015-2016-2017, come da tabella B allegata all'accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale. Alla luce di quanto sopra ed in considerazione delle mutate condizioni di contesto organizzativo che ci vedono attori nel ruolo di
Ente pubblico economico, è stato necessario effettuare una puntuale analisi degli
Elementi Retributivi Accessori (di seguito ERA) e degli Assegni Ad Personam definendone, in base alla natura degli istituti stessi, l'eventuale assorbibilità ed applicandola con il seguente ordine: • ERA • Ad Personam • Ex indennità ruolo chiave • Assegno ex art. 85 (CCNL 2008 e/o precedenti analoghi) Per il personale inquadrato nella categoria dei quadri direttivi di 3° livello beneficiari dell'assegno previsto dall'art. 85 del CCNL, questo verrà assorbito nel limite previsto dal comma
6 dell'art. 85 del CCNL 2008 (al massimo fino all'importo previsto per il personale inquadrato nella categoria dei quadri direttivi di 2° livello). IVC e Una Tantum Per la quantificazione dell'Indennità di Vacanza Contrattuale e dell'Una Tantum è stato preso a riferimento: • l'inquadramento alla data del 31 dicembre di ciascuna annualità di pertinenza;
• il rapporto di lavoro part time/full time;
• eventuali assenze non retribuite. Per tutti i dipendenti, laddove l'aumento tabellare risulti completamente assorbito dall'assegno Ad Personam e/o ERA, Ex indennità ruolo chiave e Assegno ex art. 85), non si erogherà né IVC né Una Tantum. Nel caso in cui l'assegno Ad Personam e gli altri istituti contrattuali assorbano parzialmente l'aumento tabellare: • l'Una Tantum verrà diminuita della stessa percentuale;
•
l'IVC, essendo calcolata sulle singole mensilità, verrà assorbita in maniera puntuale in base alla capienza degli importi dei singoli dipendenti. Per il personale inquadrato nella categoria dei quadri direttivi di 3° livello che beneficia esclusivamente dell'assegno previsto dall'art. 85 del CCNL, l'Una Tantum e l'IVC
7 verranno assorbite al massimo fino all'importo previsto per il personale inquadrato nella categoria dei quadri direttivi di 2° livello.
La ragione del diniego alla liquidazione dell'Una tantum” ed “indennità di vacanza contrattuale – IVC” a coloro che percepivano già un assegno extra tabellare assorbibile, secondo l'appellante principale, risiede nel fatto che tali voci < la funzione di rendere indenne il lavoratore dai danni economici derivanti dal ritardato aumento dei minimi contrattuali;
danni che non si erano concretizzati in tutti i casi in cui, in virtù di un assegno personale, il valore della retribuzione era già superiore alle nuove tabelle economiche ancor prima del rinnovo contrattuale>>.
Considerato che il aveva percepito l'assegno ad personam ex ruolo CP_1 chiave assorbibile, e come tale assorbito dal maggio 2018 a seguito del rinnovo del
CCNL di categoria era erronea la decisione in quanto non ricorrevanoi presupposti per le avverse pretese a titolo di indennità di una tantum.
Con l'appello incidentale il ha censurato la decisione per omessa CP_1 pronuncia da parte del giudice di primo grado su un punto decisivo del ricorso introduttivo;
violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.; violazione e falsa applicazione degli artt. 111, 6° comma Cost. e 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
Secondo l'appellante il Giudice di prime cure avrebbe omesso di pronunciarsi sui punti a) e b), rispondendo solo al punto c), limitandosi a richiamare per relationem la sentenza n. 2279/2021.
Se nella sentenza richiamata n. 2279/2021 il lavoratore interessato aveva ricevuto gli M.T.E. per aver svolto l'incarico di Responsabile della sede di Rieti, ovvero uno dei “ruoli chiave” identificati nell'accordo sottoscritto da LI e le OO.SS. in data 9 giugno 2019, il percepiva tale importo già dal 2003 e unicamente CP_1 per merito.
Quindi il Giudice di primo grado non si è pronunciato su una domanda determinate ai fini della decisione, posto che non vi è alcuna spiegazione sul perché un superminimo attribuito per merito e mai assorbito per oltre 15 anni, sia stato ritenuto legittimamente assorbibile.
In data 23 dicembre 2003 l'appellante incidentale dal datore di lavoro una missiva avente come oggetto: “Promozione per merito all'interno dei Quadri direttivi”, mediante la quale gli veniva riconosciuto il 1° livello M.T.E (doc. 1 del ricorso di primo grado) e nel 2007 una nuova missiva da LI Gerit S.p.a. (avente sempre
8 come oggetto “Promozione per merito all'interno dei Quadri direttivi”), con la quale gli veniva attribuito l'avanzamento al 2° livello M.T.E. sempre a titolo di merito (doc. 2 del ricorso di primo grado).
Secondo l'appellante incidentale il cosiddetto superminimo, ossia l'eccedenza della retribuzione rispetto ai minimi tabellari, non è assorbibile quando le parti abbiano attribuito all'eccedenza della retribuzione individuale la natura di compenso speciale strettamente collegato a particolari meriti del dipendente.
I maggiori trattamenti economici corrisposti al dott. sono qualificabili CP_1 come superminimi ad personam connessi a particolari meriti del lavoratore, che – di conseguenza – non possono essere soggetti ad assorbimenti. Il ha Parte_2 chiesto di riformare la sentenza, accertando che le somme percepite per merito a titolo di superminimo dal dott. (denominate 1° e 2° M.T.E.) sono da CP_1 considerarsi non assorbibili e, per l'effetto, condannare l' Controparte_5
a rifondere al ricorrente tutte le cifre illegittimamente assorbite a partire
[...] dal mese di maggio 2018.
Per quanto attiene agli avversi motivi di appello la difesa del ha rilevato, CP_1 quanto al primo, che era da considerarsi del tutto corretto il richiamo alle ragioni poste alla base della sentenza n. 2278/2021, in relazione all'una tantum.
Pacificamente nel ricorso di primo grado del è contenuta la seguente CP_1 deduzione: < Sul diritto del dott. a percepire l'una tantum prevista dal CP_1
CCNL. Con il rinnovo contrattuale del CCNL avvenuto in data 28 marzo 2018, le parti sociali hanno stabilito che l'accordo decorre retroattivamente a partire dal 1° gennaio 2016. Secondo quanto statuito dal CCNL, per il suddetto periodo (dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017) i lavoratori hanno diritto alla corresponsione di un importo (una tantum) a titolo di compensazione per il mancato aumento dei minimi retributivi (v. art. 40 del CCNL, doc. 8). non ha mai corrisposto al CP_3 dott. il citato una tantum, in quanto la retribuzione del ricorrente è CP_1 rimasta invariata a causa dell'illegittimo assorbimento del MTE. Una volta accertata l'illegittimità dell'assorbimento operato da si chiede altresì di CP_3 condannare il datore di lavoro al pagamento dell'una tantum previsto dal CCNL, che per i Quadri Direttivi di 4° livello ammonta ad euro 1.342,58>>.
Il solo esame della sentenza richiamata n. 2278 del 2021 rende evidente che il collega dell'attuale appellante incidentale ebbe a formulare anche la richiesta di riconoscimento e condanna dell' al pagamento dell'indennità una tantum CP_3
9 prevista con il rinnovo del CCNL 2018 a copertura dei mancati aumenti retributivi per gli anni 2016 e 2017.
Le doglianze del primo motivo dell'appello principale sono infondate.
Con il secondo (ed ultimo) motivo, l'appellante censura - segnatamente, sul versante della violazione degli artt. 1372 ss. c.c. - il convincimento del primo giudice in ordine all'illegittimità della mancata erogazione dell'una tantum contemplata dal CCNL di settore del 28/3/2018. Nello specifico, l'Agenzia sostiene che “tale voce ha la funzione di rendere indenne il lavoratore dei danni economici derivanti dal ritardato aumento dei minimi contrattuali … danni che, evidentemente, non si erano concretizzati in tutti i casi in cui, in virtù di un assegno personale, il valore della retribuzione era già superiore alle nuove tabelle economiche ancor prima del rinnovo contrattuale”.
La tesi è priva di pregio, oltre che non confrontarsi specificamente con la ratio decidendi accolta dal primo giudice, il quale - seguìto anche da altre decisioni conformi, in casi analoghi, dello stesso ufficio giudiziario romano - ha correttamente ritenuto “non riassorbibile” l'una tantum concessa a tutti i lavoratori dal CCNL del 28/3/2018, finalizzata a compensare la minor retribuzione ricevuta dai dipendenti nel periodo 2016-2017 (l'indicato rinnovo, infatti, stabiliva la decorrenza degli effetti normativi dal 2016 e di quelli economici solo dal 2018).
Invero, il ragionamento dell' - nel senso di non versare l'indicato Pt_1 emolumento all'appellante incidentale, il quale, come altri dipendenti, godeva di un superminimo assorbibile e per il quale l'eventuale aumento della retribuzione non avrebbe, comunque, innalzato il trattamento economico complessivo, stante appunto l'assorbibilità del superminimo - è spendibile per il maturato a far data dal maggio 2018, in ragione dell'operata scelta, da tale mensilità, di operare il riassorbimento dell'ad personam in relazione agli aumenti contrattuali riconosciuti da tale anno.
Non può, invece, valere per gli aumenti che sarebbero stati maturati nel biennio precedente, atteso che la volontà datoriale, per come resa manifesta dal mancato riassorbimento sino al maggio 2018, era stata per tale biennio, così come per i precedenti anni, in senso contrario.
Pertanto, qualora vi fossero stati, nel 2016 e 2017, aumenti retributivi dei minimi tabellari ex CCNL, di questi nell'indicato biennio, per assenza di manifestazione di volontà in senso contrario al precedente comportamento datoriale, si deve inferire
10 che il ne avrebbe beneficiato: mentre, per il futuro, analoghe una tantum CP_1 potranno ritenersi riassorbibili, diversamente deve statuirsi per il passato, stante, appunto, la manifestazione della volontà datoriale, sino agli aumenti decorsi da maggio 2018, nel senso del mancato riassorbimento.
In altri termini, l' aveva provveduto ad operare i riassorbimenti sui Pt_1 superminimi dei dipendenti solo a partire dal mese di maggio 2018, sicché tali lavoratori avrebbero certamente percepito gli aumenti contrattuali per gli anni 2016
e 2017 - periodo in cui il datore di lavoro non aveva posto in essere alcun assorbimento - e, pertanto, hanno anche diritto di percepire l'una tantum introdotto dalle parti sociali proprio con il compito di ristorare i danni subiti dai mancati aumenti contrattuali de quibus.
Per quanto fin qui esposto, l'appello principale non merita accoglimento. Stante il tipo di pronuncia adottata (rigetto), sussistono le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 - come aggiunto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012 - per il raddoppio del contributo unificato per l'appellante principale.
Rispetto all'appello incidentale, come anticipato, il ha allegato di aver CP_1 ricevuto il 23 dicembre 2003 una missiva avente come oggetto: “Promozione per merito all'interno dei Quadri direttivi”, mediante la quale gli veniva riconosciuto il
1° livello M.T.E (doc. 1 del ricorso di primo grado) e nel 2007 una nuova missiva da LI Gerit S.p.a. (avente sempre come oggetto “Promozione per merito all'interno dei Quadri direttivi”), con la quale gli veniva attribuito l'avanzamento al 2° livello M.T.E. sempre a titolo di merito (doc. 2 del ricorso di primo grado).
Secondo l'appellante incidentale il cosiddetto superminimo, ossia l'eccedenza della retribuzione rispetto ai minimi tabellari, non è assorbibile quando le parti abbiano attribuito all'eccedenza della retribuzione individuale la natura di compenso speciale strettamente collegato a particolari meriti del dipendente.
I maggiori trattamenti economici corrisposti al dott. sono qualificabili CP_1 come superminimi ad personam connessi a particolari meriti del lavoratore, e non possono essere soggetti ad assorbimenti.
Il ha chiesto di riformare la sentenza, accertando che le somme percepite Parte_2 per merito a titolo di superminimo (denominate 1° e 2° M.T.E.) sono da considerarsi non assorbibili e, per l'effetto, condannare l' a Controparte_5 rifondere al ricorrente tutte le cifre illegittimamente assorbite a partire dal mese di
11 maggio 2018.
L'art. 80, c.8, del CCNL 2005 (poi, art. 82, c. 7, CCNL del 2008) disponeva che "Al quadro direttivo che abbia stabilmente espletato l'attività cui è correlata l'indennità di ruolo chiave per almeno 12 mesi - da computare a decorrere dall'assegnazione e comunque non prima della data di stipulazione del presente contratto – verrà assicurato, in caso di revoca dell'incarico cui è correlata l'indennità stessa, un importo corrispondente sotto forma di assegno ad personam riassorbibile".
Le norme contrattuali, dunque, prevedevano il riconoscimento di questa maggiorazione retributiva in favore di coloro ai quali era assegnato un "ruolo chiave".
Tuttavia, ed il caso di specie, erano possibili due diversi tipi di riconoscimento, il primo legato al "ruolo chiave" e quello premiale, come quella dell'appellante incidentale. La maggiorazione, d'altra parte, era espressamente definita non riassorbibile dall'art.22 CCNL citato.
Sotto altro aspetto, cessata l'adibizione al "ruolo chiave" - se essa è durata almeno
12 mesi - l'art. 80 prevede l'erogazione di un assegno ad personam riassorbibile.
Anche questa ipotesi non ricorre nel caso in esame perché il non avendo CP_1 mai ricoperto un "ruolo chiave" neppure è cessato dallo stesso ed ha ricevuto l'emolumento a titolo premiale.
L'eccedenza retributiva riconosciuta non pare possa dubitarsi avesse effettivamente carattere premiale, di promozione. Così è attribuita nella lettere che la conferiscono.
La regola dell'assorbimento non opera quando le parti abbiano convenuto diversamente o la contrattazione collettiva abbia altrimenti disposto ed è quest'ultimo il caso che si presenta nella vicenda in esame perché, comunque, quella attribuzione trova fondamento nell'art. 22 del CCNL che la definisce espressamente non riassorbibile.
Il cosiddetto superminimo, ossia l'eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuito tra datore di lavoro e lavoratore, è soggetto al principio dell'assorbimento, nel senso che, in caso di riconoscimento del diritto del lavoratore a superiore qualifica, l'emolumento è assorbito dai miglioramenti retributivi previsti per la qualifica superiore, a meno che le parti abbiano convenuto diversamente o la contrattazione collettiva abbia altrimenti disposto.
Ebbene il carattere non riassorbibile della maggiorazione retributiva deriva direttamente dalle previsioni del contratto collettivo e non operano le ipotesi nelle
12 quali lo stesso contratto dispone diversamente.
Osserva la Corte che secondo le stesse deduzioni di , la news aziendale del CP_3 maggio 2018 prevedeva che l'una tantum e IVC non sarebbero stati liquidati a coloro che già percepivano un assegno extra tabellare assorbibile mentre nel caso in esame, come detto, il beneficio non era assorbibile.
La domanda relativa a queste due voci, discende, anche per tale argomento e direttamente dall'avvenuta trasformazione, ad opera del datore di lavoro, della maggiorazione di cui sopra da non assorbibile ad assorbibile.
Quelle voci non sono state più riconosciute dal marzo 2018, perché ritenute assorbite nella oggi denominata “Indennità UO HI" mentre invece per il caso di attribuzione premiale non potevano essere oggetto di assorbimento.
Conclusivamente l'appello principale va respinto ed accolto quello incidentale.
Per l'effetto in parziale riforma della gravata accerta che le somme percepite a titolo di superminimo dal MA (denominate 1° e 2° M.T.E.) sono non assorbibili e, per l'effetto, condannare l' a rifondergli tutte le Controparte_5 cifre illegittimamente assorbite a partire dal mese di maggio 2018 oltre interessi dalle singole decurtazioni al soddisfo.
P. Q. M.
La Corte rigetta l'appello principale ed in accoglimento di quello incidentale ed in parziale riforma della gravata sentenza, confermata nel resto, accerta che le somme percepite a titolo di superminimo da (denominate 1° e 2° Controparte_1
M.T.E.) sono non assorbibili e, per l'effetto, condannare l' Controparte_5
a rifondere all'appellante incidentale tutte le somme ritenute assorbite
[...]
a partire dal mese di maggio 2018 oltre interessi dalle singole decurtazioni al soddisfo. . Condanna l' al pagamento delle spese del doppio Controparte_4 grado, che si liquidano, per il primo in € 2.900,00 e per il secondo in € 3.240,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge .
Roma, 11.12.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere
all'esito dell'udienza dell'11 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1315 del UO Generale Affari Contenziosi del 2022, vertente TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele De Parte_1 Luca Tamajo, dall'avv. Federica Paternò e dall'avv. Francesco Bartolotta come da procura in atti.
Appellante- appellato E
rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Pizzuti e dall'avv. Controparte_1 Valerio Di Bello, anche disgiuntamente, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, Piazza di Pietra n. 44 in virtù della delega in atti. Appellato-appellante
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 9833/2021 pubblicata in data 24 novembre 2021
Conclusioni delle parti come in atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado, il premesso di essere stato assunto, in data Parte_2
16 febbraio 1990, dalla con qualifica di Controparte_2
1 impiegato di 1^ e mansioni di addetto all'Ufficio Legale e di essere stato promosso nella categoria dei funzionari (Segretario) dall'1/1/1999, sempre come addetto al medesimo Ufficio, precisava di essere stato inquadrato, nel 2002, nel 4° livello dei
Quadri Direttivi, a seguito del CCNL 12.12.2001 che introduceva la nuova categoria dei quadri direttivi, ove si prevedeva l'abolizione della categoria dei
Funzionari, articolata in 4 gradi, e l'assorbimento della stessa nella nuova categoria dei quadri direttivi, articolata in 4 livelli retributivi.
Rappresentava che il datore di lavoro, successivamente, aveva stipulato accordi aziendali con le OO.SS. che prevedevano l'attribuzione degli MTE (maggior trattamento economico) ai Quadri direttivi ai quali fosse stato affidato uno degli incarichi individuati negli accordi stessi (cd. “Ruoli chiave”): chiariva che gli MTE erano suddivisi in 3 livelli in base al “UO chiave” rivestito e ogni livello economico corrispondeva al 30%, al 60% e al 90% della differenza retributiva contrattualmente prevista tra Dirigente e Quadro direttivo di 4° livello.
Tanto premesso allegava di aver ricevuto, con decorrenza 1/1/2003, il 1° MTE a titolo di promozione per merito e non per aver ricoperto un ruolo chiave;
di aver ricevuto, successivamente, con decorrenza 1/1/2007, il 2° MTE sempre a titolo meritocratico;
che il superminimo costituito dai 2 MTE non veniva mai assorbito fino al maggio 2018 nonostante due rinnovi contrattuali intercorsi nel 2005 e nel
2008; che nella busta paga del marzo 2018, la voce “Indennità UO HI (x
13)” veniva denominata “AP ex ruolo chiave assorbibile”.
Lamentava di aver ricevuto, in data 24/5/2018 una missiva con la quale CP_3 preannunciava l'assorbimento degli assegni derivanti da indennità di ruolo chiave e che a partire dalla mensilità di maggio 2018, il maggior trattamento economico
(corrisposto al ricorrente per circa quindici anni) veniva parzialmente assorbito dall'aumento tabellare previsto con il rinnovo del CCNL, passando da euro 647,35 ad euro 408,97 al mese;
che non gli aveva corrisposto l'una tantum prevista CP_3 in sede di rinnovo contrattuale per compensare la minor retribuzione percepita da tutti i dipendenti negli anni 2016 e 2017.
Riteneva di avere quindi diritto alle differenze retributive conseguenti agli aumenti contrattuali intervenuti, pari ad € 6.913,02 nonché al pagamento della una tantum
(per un importo pari ad € 1.342,58), il tutto aumentato di interessi e rivalutazione come per legge.
Tanto dedotto ed allegato, conveniva in giudizio l' - Controparte_4
2 riscossione innanzi al Tribunale di Roma, quale giudice del lavoro, chiedendo di:
“«1) accertare e dichiarare il diritto del dott. a percepire un superminimo CP_1 individuale non assorbibile pari ad euro 647,35; 2) condannare l'
[...]
al pagamento in favore del dott. di tutte le somme Controparte_5 CP_1 illegittimamente assorbite quantificate dal mese di maggio 2018 sino alla sentenza, oltre interessi e rivalutazione, o della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia
(attualmente, alla data di deposito del presente atto, cioè nel mese di maggio 2020, la somma in questione è pari ad euro 6.913,02); 3) condannare l'
[...]
al pagamento in favore del dott. della somma di Controparte_5 CP_1 euro 1.342,58 a titolo di una tantum, o della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia. Il tutto con vittoria di spese (15%), competenze e onorari ».
In diritto a fondamento della domanda deduceva che con accordo del 2009, ultrattivo sino al 31 gennaio 2014, era stato previsto un elenco di “Ruoli chiave” attribuendo agli stessi, sulla base della responsabilità del ruolo e del personale coordinato, tre diversi livelli di maggiorazioni retributive, denominati M.T.E. e corrispondenti al 30%, al 60% e al 90% della differenza retributiva contrattualmente prevista tra Dirigente e Quadro direttivo di 4° livello;
che era da ritenersi illegittimo assorbimento del 1° livello dell'M.T.E. operato da a far CP_3 data dal marzo 2018 come il mancato riconoscimento dell'indennità una tantum prevista dal CCNL del 28 marzo 2018.
Si costituiva in giudizio l' , deducendo la Parte_1 correttezza del proprio operato e concludendo per il rigetto della domanda.
Con la sentenza gravata il Tribunale così statuiva: << Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto condanna in persona del legale Parte_1 rappresentante, al pagamento in favore di della somma pari a Controparte_1
€ 1.342,58 a titolo di una tantum;
previa compensazione nella misura della metà delle spese di lite condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in complessivi euro 1.000,00 oltre spese generali al
15%, Iva e cpa come per legge>>.
Il primo giudice, richiamanto ex art. 118 disp. Att. c.p.c. la sentenza del tribunale di Roma, quale giudice del lavoro, n. 2278/2021, avente identico contenuto, indicava quale oggetto della doglianza del ricorrente <
che da marzo 2018 trasformava il maggior trattamento economico Controparte_5
3 (M.T.E.) indicato in busta paga fino al mese di febbraio 2018 con la voce “Indennità di ruolo chiave (X13)” in elemento della retribuzione denominato “Assegno AP ex
UO HI assorbibile”>>.
Individuava come titolo delle richieste l'art.80 comma 8 del CCNL del 2005 il quale aveva, a tutela dei lavoratori (ribadita anche dal CCNL del 2008 all'articolo 82 comma 7 e dal recente verbale di accordo di rinnovo del 28/03/2018), stabilito che
“Al quadro direttivo che abbia espletato le attività a cui è correlata l'indennità di ruolo chiave per almeno 12 mesi – da computare a decorrenza dell'assegnazione e comunque non prima della data di stipulazione del presente contratto – verrà assicurato, in caso di revoca dell'incarico cui è correlata l'indennità stessa, un importo corrispondente sotto forma di assegno ad personam riassorbibile” .
Evidenziava come < parziale riassorbimento del trattamento economico già di 1° livello ruolo chiave corrispostogli per circa nove anni, in ragione dell'intervenuto aumento tabellare previsto con il rinnovo del CCNL (l'ad personam ex M.T.E. passava quindi da euro
647,35 ad euro 408,97)>>.
Secondo il giudicante < riportata certamente legittima all'operato riassorbimento dell'ad personam CP_3 pur non essendo contestato che tale assorbimento, che già avrebbe potuto essere operato anche negli anni precedenti, non fosse stato in fatto posto in essere>>.
L'inerzia protrattasi nel tempo del datore di lavoro riferita al mancato esercizio del diritto al riassorbimento, secondo il ricorrente, avrebbe costituito uso aziendale, come tale fonte di diritto per coloro che sino a maggio 2018 ne avevano beneficiato e per tale motivo avevano nutrito affidamento nel protrarsi del comportamento di miglior favore.
Il Tribunale ha ritenuto la tesi priva di fondamento, perché < datore in relazione all'esercizio del potere di dispone (o non disporre)
l'assorbimento di preesistenti assegni personali nei miglioramenti recati dal singolo
Contratto, essendo indipendente dal comportamento del datore in relazione al riconoscimento di analogo potere in un successivo contratto, non è idonea base per costituire, nei confronti di tale contratto, una vincolante prassi aziendale… all'interno del tempo di vigenza del singolo Contratto, poi, l'esercizio del potere datoriale di assorbimento non è soggetto ad un termine (ciò il ricorrente non deduce ne' dimostra); ne' l'iniziale non esercizio sarebbe di per sè idoneo a costituire una
4 "prassi"; e pertanto il comportamento del datore, che inizialmente non disponga il riassorbimento, non è irreversibile” >>
Quindi pur ove fosse stata dimostrata la generalizzata inerzia per anni del datore di lavoro nell'operare il riassorbimento << ciò non varrebbe ad escludere che di tale facoltà legittimamente il datore di lavoro iniziasse ad utilizzare per la prima volta in relazione agli aumenti contrattuali introdotti dal CCNL dal 2018>>.
Per il Tribunale sussiste il diritto di ad operare il riassorbimento dal maggio CP_3
2018 sull'ad personam di diritto, individuato tale elemento in relazione a quanto in precedenza dovuto per M.T.E.
L'ulteriore questione risolta dal Tribunale riguarda l'una tantum concessa a tutti i lavoratori ex CCNL del 28 marzo 2018 (finalizzata a compensare la minor retribuzione ricevuta dai dipendenti nel periodo 2016-2017 (l'indicato rinnovo, infatti, stabiliva la decorrenza degli effetti normativi dal 2016 e di quelli economici solo dal 2018) ed in particolare se l'emolumento sia o meno riassorbibile.
E' pacifico che l' non abbia versato l'indicato emolumento a quei Pt_1 dipendenti – come il ricorrente – che godevano di un superminimo assorbibile e per i quali l'eventuale aumento della retribuzione non avrebbe comunque innalzato il trattamento economico complessivo, stante appunto l'assorbibilità del superminimo.
Sul punto il Tribunale ha valutato il ragionamento e la scelta validamente adottata dall' maturato a far data dal maggio 2018 in ragione dell'operata scelta CP_6 da tale mensilità di operare riassorbimento dell'ad personam in relazione agli aumenti contrattuali riconosciuti da tale anno>>; l'ha invece valutata illegittima in relazione agli aumenti che sarebbero stati maturati nel biennio precedente poiché la volontà datoriale, per come in fatto resa manifesta dal mancato riassorbimento sino al maggio 2018, era stata per il biennio precedente così come per i precedenti anni, in senso contrario.
Quindi < tabellari ex CCNL, di questi nell'indicato biennio (per assenza di manifestazione di volontà in senso contrario al precedente comportamento datoriale) si deve presumere il ricorrente avrebbe beneficiato…per il futuro, quindi, analoghe una tantum potranno ritenersi riassorbibili, diversamente deve statuirsi per il passato attesa la manifestazione sino agli aumenti decorsi da maggio 2018 di volontà datoriale nel senso del mancato riassorbimento.
5 Avverso la sentenza in oggetto interponeva gravame l' Controparte_5
, cui resisteva il proponendo anche appello incidentale.
[...] Parte_2
All'udienza odierna la causa è stata decisa come da sentenza contestuale.
Con il primo motivo dell'appello principale si lamenta la nullità parziale della sentenza gravata per difetto di motivazione;
violazione e falsa applicazione degli artt. 111, 6° comma Cost. e 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
Il Tribunale ha valutato il ragionamento e la scelta validamente adottata dall' maturato a far data dal maggio 2018 in ragione dell'operata scelta CP_6 da tale mensilità di operare riassorbimento dell'ad personam in relazione agli aumenti contrattuali riconosciuti da tale anno>>; l'ha invece valutata illegittima in relazione agli aumenti che sarebbero stati maturati nel biennio precedente poiché la volontà datoriale, per come in fatto resa manifesta dal mancato riassorbimento sino al maggio 2018, era stata per il biennio precedente così come per i precedenti anni, in senso contrario.
Quindi < tabellari ex CCNL, di questi nell'indicato biennio (per assenza di manifestazione di volontà in senso contrario al precedente comportamento datoriale) si deve presumere il ricorrente avrebbe beneficiato…per il futuro, quindi, analoghe una tantum potranno ritenersi riassorbibili, diversamente deve statuirsi per il passato attesa la manifestazione sino agli aumenti decorsi da maggio 2018 di volontà datoriale nel senso del mancato riassorbimento.
Secondo l'appellante il primo giudice avrebbe motivato escluvamente attraverso la relatio di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c.
Al Giudice sarebbe consentito utilizzare nella propria motivazione i precedenti conformi relativi a casi analoghi, ma non potrebbe attraverso tale riferimento sottrarsi ad una propria motivazione e <
e di fatto, anche alla luce delle argomentazioni delle parti del giudizio sottoposto alla propria attenzione, del perché ha deciso di conformarsi a quei precedenti>>.
Secondo l'appellante principale, più nello specifico, in questo giudizio il Giudice di prime cure avrebbe riconosciuto al lavoratore il diritto a percepire l'indennità di vacanza contrattuale sulla base della motivazione della sentenza richiamanta n.
2278/2021 che però non era mai stata richiesta nel giudizio richiamato e quindi l'indennità di vacanza contrattuale non era stato affatto richiesta ed esulava dal thema probandum ac decidendum sottoposto alla cognizione dell'allora giudicante.
6 < medesimo Ufficio, ha statuito sulla base di un procedimento logico-giuridico viziato dalla violazione delle norme indicate in rubrica>>.
Con il secondo motivo dell'appello principale si sostiene l'erronea interpretazione della nota aziendale del 25.5.2018 e della contrattazione collettiva e contraddittorietà della sentenza;
la violazione degli art. 1372 e ss. in relazione all'interpretazione della nota aziendale del 25.5.2018 ove era previsto che:
Nell'accordo sono stati definiti gli aumenti contrattuali che decorrono dal 1° gennaio 2018, nonché gli importi relativi alla "Una Tantum" per il periodo
01/01/2016 – 31/12/2017 ed alla "Indennità di Vacanza Contrattuale" (di seguito
IVC) per gli anni 2015-2016-2017, come da tabella B allegata all'accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale. Alla luce di quanto sopra ed in considerazione delle mutate condizioni di contesto organizzativo che ci vedono attori nel ruolo di
Ente pubblico economico, è stato necessario effettuare una puntuale analisi degli
Elementi Retributivi Accessori (di seguito ERA) e degli Assegni Ad Personam definendone, in base alla natura degli istituti stessi, l'eventuale assorbibilità ed applicandola con il seguente ordine: • ERA • Ad Personam • Ex indennità ruolo chiave • Assegno ex art. 85 (CCNL 2008 e/o precedenti analoghi) Per il personale inquadrato nella categoria dei quadri direttivi di 3° livello beneficiari dell'assegno previsto dall'art. 85 del CCNL, questo verrà assorbito nel limite previsto dal comma
6 dell'art. 85 del CCNL 2008 (al massimo fino all'importo previsto per il personale inquadrato nella categoria dei quadri direttivi di 2° livello). IVC e Una Tantum Per la quantificazione dell'Indennità di Vacanza Contrattuale e dell'Una Tantum è stato preso a riferimento: • l'inquadramento alla data del 31 dicembre di ciascuna annualità di pertinenza;
• il rapporto di lavoro part time/full time;
• eventuali assenze non retribuite. Per tutti i dipendenti, laddove l'aumento tabellare risulti completamente assorbito dall'assegno Ad Personam e/o ERA, Ex indennità ruolo chiave e Assegno ex art. 85), non si erogherà né IVC né Una Tantum. Nel caso in cui l'assegno Ad Personam e gli altri istituti contrattuali assorbano parzialmente l'aumento tabellare: • l'Una Tantum verrà diminuita della stessa percentuale;
•
l'IVC, essendo calcolata sulle singole mensilità, verrà assorbita in maniera puntuale in base alla capienza degli importi dei singoli dipendenti. Per il personale inquadrato nella categoria dei quadri direttivi di 3° livello che beneficia esclusivamente dell'assegno previsto dall'art. 85 del CCNL, l'Una Tantum e l'IVC
7 verranno assorbite al massimo fino all'importo previsto per il personale inquadrato nella categoria dei quadri direttivi di 2° livello.
La ragione del diniego alla liquidazione dell'Una tantum” ed “indennità di vacanza contrattuale – IVC” a coloro che percepivano già un assegno extra tabellare assorbibile, secondo l'appellante principale, risiede nel fatto che tali voci < la funzione di rendere indenne il lavoratore dai danni economici derivanti dal ritardato aumento dei minimi contrattuali;
danni che non si erano concretizzati in tutti i casi in cui, in virtù di un assegno personale, il valore della retribuzione era già superiore alle nuove tabelle economiche ancor prima del rinnovo contrattuale>>.
Considerato che il aveva percepito l'assegno ad personam ex ruolo CP_1 chiave assorbibile, e come tale assorbito dal maggio 2018 a seguito del rinnovo del
CCNL di categoria era erronea la decisione in quanto non ricorrevanoi presupposti per le avverse pretese a titolo di indennità di una tantum.
Con l'appello incidentale il ha censurato la decisione per omessa CP_1 pronuncia da parte del giudice di primo grado su un punto decisivo del ricorso introduttivo;
violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.; violazione e falsa applicazione degli artt. 111, 6° comma Cost. e 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
Secondo l'appellante il Giudice di prime cure avrebbe omesso di pronunciarsi sui punti a) e b), rispondendo solo al punto c), limitandosi a richiamare per relationem la sentenza n. 2279/2021.
Se nella sentenza richiamata n. 2279/2021 il lavoratore interessato aveva ricevuto gli M.T.E. per aver svolto l'incarico di Responsabile della sede di Rieti, ovvero uno dei “ruoli chiave” identificati nell'accordo sottoscritto da LI e le OO.SS. in data 9 giugno 2019, il percepiva tale importo già dal 2003 e unicamente CP_1 per merito.
Quindi il Giudice di primo grado non si è pronunciato su una domanda determinate ai fini della decisione, posto che non vi è alcuna spiegazione sul perché un superminimo attribuito per merito e mai assorbito per oltre 15 anni, sia stato ritenuto legittimamente assorbibile.
In data 23 dicembre 2003 l'appellante incidentale dal datore di lavoro una missiva avente come oggetto: “Promozione per merito all'interno dei Quadri direttivi”, mediante la quale gli veniva riconosciuto il 1° livello M.T.E (doc. 1 del ricorso di primo grado) e nel 2007 una nuova missiva da LI Gerit S.p.a. (avente sempre
8 come oggetto “Promozione per merito all'interno dei Quadri direttivi”), con la quale gli veniva attribuito l'avanzamento al 2° livello M.T.E. sempre a titolo di merito (doc. 2 del ricorso di primo grado).
Secondo l'appellante incidentale il cosiddetto superminimo, ossia l'eccedenza della retribuzione rispetto ai minimi tabellari, non è assorbibile quando le parti abbiano attribuito all'eccedenza della retribuzione individuale la natura di compenso speciale strettamente collegato a particolari meriti del dipendente.
I maggiori trattamenti economici corrisposti al dott. sono qualificabili CP_1 come superminimi ad personam connessi a particolari meriti del lavoratore, che – di conseguenza – non possono essere soggetti ad assorbimenti. Il ha Parte_2 chiesto di riformare la sentenza, accertando che le somme percepite per merito a titolo di superminimo dal dott. (denominate 1° e 2° M.T.E.) sono da CP_1 considerarsi non assorbibili e, per l'effetto, condannare l' Controparte_5
a rifondere al ricorrente tutte le cifre illegittimamente assorbite a partire
[...] dal mese di maggio 2018.
Per quanto attiene agli avversi motivi di appello la difesa del ha rilevato, CP_1 quanto al primo, che era da considerarsi del tutto corretto il richiamo alle ragioni poste alla base della sentenza n. 2278/2021, in relazione all'una tantum.
Pacificamente nel ricorso di primo grado del è contenuta la seguente CP_1 deduzione: < Sul diritto del dott. a percepire l'una tantum prevista dal CP_1
CCNL. Con il rinnovo contrattuale del CCNL avvenuto in data 28 marzo 2018, le parti sociali hanno stabilito che l'accordo decorre retroattivamente a partire dal 1° gennaio 2016. Secondo quanto statuito dal CCNL, per il suddetto periodo (dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017) i lavoratori hanno diritto alla corresponsione di un importo (una tantum) a titolo di compensazione per il mancato aumento dei minimi retributivi (v. art. 40 del CCNL, doc. 8). non ha mai corrisposto al CP_3 dott. il citato una tantum, in quanto la retribuzione del ricorrente è CP_1 rimasta invariata a causa dell'illegittimo assorbimento del MTE. Una volta accertata l'illegittimità dell'assorbimento operato da si chiede altresì di CP_3 condannare il datore di lavoro al pagamento dell'una tantum previsto dal CCNL, che per i Quadri Direttivi di 4° livello ammonta ad euro 1.342,58>>.
Il solo esame della sentenza richiamata n. 2278 del 2021 rende evidente che il collega dell'attuale appellante incidentale ebbe a formulare anche la richiesta di riconoscimento e condanna dell' al pagamento dell'indennità una tantum CP_3
9 prevista con il rinnovo del CCNL 2018 a copertura dei mancati aumenti retributivi per gli anni 2016 e 2017.
Le doglianze del primo motivo dell'appello principale sono infondate.
Con il secondo (ed ultimo) motivo, l'appellante censura - segnatamente, sul versante della violazione degli artt. 1372 ss. c.c. - il convincimento del primo giudice in ordine all'illegittimità della mancata erogazione dell'una tantum contemplata dal CCNL di settore del 28/3/2018. Nello specifico, l'Agenzia sostiene che “tale voce ha la funzione di rendere indenne il lavoratore dei danni economici derivanti dal ritardato aumento dei minimi contrattuali … danni che, evidentemente, non si erano concretizzati in tutti i casi in cui, in virtù di un assegno personale, il valore della retribuzione era già superiore alle nuove tabelle economiche ancor prima del rinnovo contrattuale”.
La tesi è priva di pregio, oltre che non confrontarsi specificamente con la ratio decidendi accolta dal primo giudice, il quale - seguìto anche da altre decisioni conformi, in casi analoghi, dello stesso ufficio giudiziario romano - ha correttamente ritenuto “non riassorbibile” l'una tantum concessa a tutti i lavoratori dal CCNL del 28/3/2018, finalizzata a compensare la minor retribuzione ricevuta dai dipendenti nel periodo 2016-2017 (l'indicato rinnovo, infatti, stabiliva la decorrenza degli effetti normativi dal 2016 e di quelli economici solo dal 2018).
Invero, il ragionamento dell' - nel senso di non versare l'indicato Pt_1 emolumento all'appellante incidentale, il quale, come altri dipendenti, godeva di un superminimo assorbibile e per il quale l'eventuale aumento della retribuzione non avrebbe, comunque, innalzato il trattamento economico complessivo, stante appunto l'assorbibilità del superminimo - è spendibile per il maturato a far data dal maggio 2018, in ragione dell'operata scelta, da tale mensilità, di operare il riassorbimento dell'ad personam in relazione agli aumenti contrattuali riconosciuti da tale anno.
Non può, invece, valere per gli aumenti che sarebbero stati maturati nel biennio precedente, atteso che la volontà datoriale, per come resa manifesta dal mancato riassorbimento sino al maggio 2018, era stata per tale biennio, così come per i precedenti anni, in senso contrario.
Pertanto, qualora vi fossero stati, nel 2016 e 2017, aumenti retributivi dei minimi tabellari ex CCNL, di questi nell'indicato biennio, per assenza di manifestazione di volontà in senso contrario al precedente comportamento datoriale, si deve inferire
10 che il ne avrebbe beneficiato: mentre, per il futuro, analoghe una tantum CP_1 potranno ritenersi riassorbibili, diversamente deve statuirsi per il passato, stante, appunto, la manifestazione della volontà datoriale, sino agli aumenti decorsi da maggio 2018, nel senso del mancato riassorbimento.
In altri termini, l' aveva provveduto ad operare i riassorbimenti sui Pt_1 superminimi dei dipendenti solo a partire dal mese di maggio 2018, sicché tali lavoratori avrebbero certamente percepito gli aumenti contrattuali per gli anni 2016
e 2017 - periodo in cui il datore di lavoro non aveva posto in essere alcun assorbimento - e, pertanto, hanno anche diritto di percepire l'una tantum introdotto dalle parti sociali proprio con il compito di ristorare i danni subiti dai mancati aumenti contrattuali de quibus.
Per quanto fin qui esposto, l'appello principale non merita accoglimento. Stante il tipo di pronuncia adottata (rigetto), sussistono le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 - come aggiunto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012 - per il raddoppio del contributo unificato per l'appellante principale.
Rispetto all'appello incidentale, come anticipato, il ha allegato di aver CP_1 ricevuto il 23 dicembre 2003 una missiva avente come oggetto: “Promozione per merito all'interno dei Quadri direttivi”, mediante la quale gli veniva riconosciuto il
1° livello M.T.E (doc. 1 del ricorso di primo grado) e nel 2007 una nuova missiva da LI Gerit S.p.a. (avente sempre come oggetto “Promozione per merito all'interno dei Quadri direttivi”), con la quale gli veniva attribuito l'avanzamento al 2° livello M.T.E. sempre a titolo di merito (doc. 2 del ricorso di primo grado).
Secondo l'appellante incidentale il cosiddetto superminimo, ossia l'eccedenza della retribuzione rispetto ai minimi tabellari, non è assorbibile quando le parti abbiano attribuito all'eccedenza della retribuzione individuale la natura di compenso speciale strettamente collegato a particolari meriti del dipendente.
I maggiori trattamenti economici corrisposti al dott. sono qualificabili CP_1 come superminimi ad personam connessi a particolari meriti del lavoratore, e non possono essere soggetti ad assorbimenti.
Il ha chiesto di riformare la sentenza, accertando che le somme percepite Parte_2 per merito a titolo di superminimo (denominate 1° e 2° M.T.E.) sono da considerarsi non assorbibili e, per l'effetto, condannare l' a Controparte_5 rifondere al ricorrente tutte le cifre illegittimamente assorbite a partire dal mese di
11 maggio 2018.
L'art. 80, c.8, del CCNL 2005 (poi, art. 82, c. 7, CCNL del 2008) disponeva che "Al quadro direttivo che abbia stabilmente espletato l'attività cui è correlata l'indennità di ruolo chiave per almeno 12 mesi - da computare a decorrere dall'assegnazione e comunque non prima della data di stipulazione del presente contratto – verrà assicurato, in caso di revoca dell'incarico cui è correlata l'indennità stessa, un importo corrispondente sotto forma di assegno ad personam riassorbibile".
Le norme contrattuali, dunque, prevedevano il riconoscimento di questa maggiorazione retributiva in favore di coloro ai quali era assegnato un "ruolo chiave".
Tuttavia, ed il caso di specie, erano possibili due diversi tipi di riconoscimento, il primo legato al "ruolo chiave" e quello premiale, come quella dell'appellante incidentale. La maggiorazione, d'altra parte, era espressamente definita non riassorbibile dall'art.22 CCNL citato.
Sotto altro aspetto, cessata l'adibizione al "ruolo chiave" - se essa è durata almeno
12 mesi - l'art. 80 prevede l'erogazione di un assegno ad personam riassorbibile.
Anche questa ipotesi non ricorre nel caso in esame perché il non avendo CP_1 mai ricoperto un "ruolo chiave" neppure è cessato dallo stesso ed ha ricevuto l'emolumento a titolo premiale.
L'eccedenza retributiva riconosciuta non pare possa dubitarsi avesse effettivamente carattere premiale, di promozione. Così è attribuita nella lettere che la conferiscono.
La regola dell'assorbimento non opera quando le parti abbiano convenuto diversamente o la contrattazione collettiva abbia altrimenti disposto ed è quest'ultimo il caso che si presenta nella vicenda in esame perché, comunque, quella attribuzione trova fondamento nell'art. 22 del CCNL che la definisce espressamente non riassorbibile.
Il cosiddetto superminimo, ossia l'eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuito tra datore di lavoro e lavoratore, è soggetto al principio dell'assorbimento, nel senso che, in caso di riconoscimento del diritto del lavoratore a superiore qualifica, l'emolumento è assorbito dai miglioramenti retributivi previsti per la qualifica superiore, a meno che le parti abbiano convenuto diversamente o la contrattazione collettiva abbia altrimenti disposto.
Ebbene il carattere non riassorbibile della maggiorazione retributiva deriva direttamente dalle previsioni del contratto collettivo e non operano le ipotesi nelle
12 quali lo stesso contratto dispone diversamente.
Osserva la Corte che secondo le stesse deduzioni di , la news aziendale del CP_3 maggio 2018 prevedeva che l'una tantum e IVC non sarebbero stati liquidati a coloro che già percepivano un assegno extra tabellare assorbibile mentre nel caso in esame, come detto, il beneficio non era assorbibile.
La domanda relativa a queste due voci, discende, anche per tale argomento e direttamente dall'avvenuta trasformazione, ad opera del datore di lavoro, della maggiorazione di cui sopra da non assorbibile ad assorbibile.
Quelle voci non sono state più riconosciute dal marzo 2018, perché ritenute assorbite nella oggi denominata “Indennità UO HI" mentre invece per il caso di attribuzione premiale non potevano essere oggetto di assorbimento.
Conclusivamente l'appello principale va respinto ed accolto quello incidentale.
Per l'effetto in parziale riforma della gravata accerta che le somme percepite a titolo di superminimo dal MA (denominate 1° e 2° M.T.E.) sono non assorbibili e, per l'effetto, condannare l' a rifondergli tutte le Controparte_5 cifre illegittimamente assorbite a partire dal mese di maggio 2018 oltre interessi dalle singole decurtazioni al soddisfo.
P. Q. M.
La Corte rigetta l'appello principale ed in accoglimento di quello incidentale ed in parziale riforma della gravata sentenza, confermata nel resto, accerta che le somme percepite a titolo di superminimo da (denominate 1° e 2° Controparte_1
M.T.E.) sono non assorbibili e, per l'effetto, condannare l' Controparte_5
a rifondere all'appellante incidentale tutte le somme ritenute assorbite
[...]
a partire dal mese di maggio 2018 oltre interessi dalle singole decurtazioni al soddisfo. . Condanna l' al pagamento delle spese del doppio Controparte_4 grado, che si liquidano, per il primo in € 2.900,00 e per il secondo in € 3.240,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge .
Roma, 11.12.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
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