Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/01/2025, n. 634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 634 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4669/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Massimo Escher Presidente
Dott. Ignazio Maria Ettore Cannata Baratta Giudice
Dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A avente ad oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4669/2024; esaminato il ricorso con cui i coniugi:
( ), n. in CASARANO Parte_1 C.F._1
(LE) il 01/04/1972, rappr. e dif. dall'avv. LEONARDI ENRICHETTA
e
Parte_2
( ), n. in PALERMO (PA) il 12/02/1965, rappr. e dif. C.F._2
dall'avv. LEONARDI ENRICHETTA congiuntamente chiedevano che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Sant'Agata Li Battiati (CT) il 26/07/1997;
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ritenuto che
i coniugi si separarono con decreto di omologazione n.
1267/2009 del 29/12/2009 emesso dal Tribunale di Catania;
accertato che il consenso dei coniugi risulta formato in modo libero e regolare;
verificata la compatibilità delle singole pattuizioni con le norme inderogabili, regolatrici della famiglia;
Ritenuto che il P.M. non si è opposto alla domanda dei coniugi;
P.Q.M.
Visti gli artt. 3 Legge 1/12/1970 n. 898 e 473 bis 51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato secondo il rito concordatario in Sant'Agata Li Battiati (CT) il 26/07/1997 tra:
Parte_1
e
Parte_2
alle condizioni, come precisate con note depositate, che di seguito si riportano:
“a. I coniugi vivranno separatamente nelle loro residenze con obbligo per entrambi di comunicare eventuali cambi;
b. Le figlie e , ormai maggiorenni, vivranno con la madre e Per_1 Per_2
concorderanno con il Sig. gli incontri settimanali, nonché quelli duranti il Pt_2
periodo natalizio e pasquale, oltre che estivo, secondo le reciproche esigenze;
c. Il Sig. corrisponderà mensilmente alla sig.ra la somma Pt_2 Pt_1
di € 350,00 a titolo di mantenimento a favore delle figlie ancora non economicamente autosufficienti, oltre al 50% delle spese straordinarie che andranno previamente concordate;
d. I coniugi dichiarano di rinunciare, reciprocamente, ad ogni forma di mantenimento”.
pagina 2 di 3 O R D I N A all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune del luogo ove venne trascritto il matrimonio di procedere all'annotazione della presente sentenza (Comune di
SANT'AGATA LI BATTIATI (CT), ATTO N. 56, PARTE 2, SERIE A, ANNO
1997).
Catania, 10/01/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Sonia Di Gesu dott. Massimo Escher
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