TRIB
Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 29/11/2025, n. 1608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1608 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 3583/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
AN Menegazzi Presidente
LE CI UD
NA IG UD relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso con ricorso congiunto depositato in data 11/07/2025 da:
Parte_1
con l'avv. PINTO BENEDETTO
c.f.: C.F._1
contro
Controparte_1
con l'avv. REBECCHI NICOLA GIUSEPPE
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato la ricorrente ha chiesto di regolamentare le condizioni di affidamento delle minori e , nate dall'unione della coppia. Per_1 Per_2
1 La ricorrente, che vive nella casa familiare, di proprietà del resistente, insieme alle figlie, ha chiesto di disporre l'affidamento esclusivo delle figlie, con collocazione presso la madre, l'assegnazione della casa familiare, incontri con il padre senza pernotto, un contributo al mantenimento di 500
euro per figlia, la partecipazione alle spese straordinarie da parte del padre nella misura del 70% e di disporre ctu.
Costituitosi il resistente, ha contestato le allegazioni di controparte, chiedendo invece di disporre un affidamento condiviso delle figlie, con collocazione presso la madre, unitamente ad una contribuzione di 300 euro per figlia, oltre al 50% delle spese a carico del padre.
All'udienza del 28.11.25 le parti hanno raggiunto un accordo nei termini di cui a verbale.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Affida in via condivisa le minori ai genitori, con collocazione presso la madre;
Assegna la casa familiare alla madre;
Recepisce l'accordo delle parti quanto al calendario di frequentazione, come di seguito specificato:
Le bambine continueranno ad essere riprese da scuola dalla nonna paterna per trascorrere i pomeriggi da lei, insieme al padre, terminato l'orario di lavoro, il quale le riporterà dalla madre alle 19:30, dopo aver cenato.
I fine settimana saranno alternati tra i genitori.
Per il primo anno le bambine staranno con il padre dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola alla domenica mattina alle ore 10:00; trascorso un anno, il turno del fine settimana si prolungherà fino alla domenica sera alle 20:30, quando il padre riporterà le figlie dalla madre.
2 Nel caso in cui la disponibilità della nonna dovesse venire a cessare, il padre potrà comunque stare con le figlie il martedì ed il giovedì dall'uscita da scuola fino alle ore 20:30 nella settimana in cui non è previsto il fine settimana di competenza paterno ed il martedì pomeriggio dall'uscita da scuola alle ore 20:30 quando il padre riporterà le minori dalla madre, nella settimana in cui è
previsto il fine settimana di competenza paterna.
Per le vacanze estive: le minori potranno trascorrere due settimane di vacanza con ciascun genitore,
anche non consecutive con periodo da comunicare entro il 31 maggio.
Per le vacanze natalizie: le minori staranno con un genitore per il periodo dal 24 al 30 dicembre e con l'altro per il periodo dal 30 dicembre sera al 6 gennaio con la precisazione che il giorno di
Natale staranno con un genitore ed il giorno di S. FA con l'altro, ed alternati saranno anche il
1 gennaio ed il 6 gennaio. La turnazione verrà alternata di anno in anno.
Per le vacanze di Pasqua: i genitori trascorreranno alternativamente il giorno di Pasqua e quello di
Pasquetta.
Dispone che il padre versi, a titolo di mantenimento per le figlie, la somma mensile di euro 400
ciascuna, entro il giorno 28 di ogni mese, somma rivalutabile secondo gli indici Istat.
L'assegno unico sarà percepito per l'intero dalla madre.
Il padre pagherà anche la metà della spesa relativa alla mensa delle minori.
Le spese straordinarie saranno divise al 50% tra le parti.
Con decorrenza da novembre 2025.
Spese legali compensate.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 27/11/2025.
Il Presidente
AN Menegazzi
3 Il UD rel. ed est.
NA IG
4