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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. X, sentenza 05/01/2026, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 126/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GAGLIARDI VANIA, Presidente
LI NA, Relatore
DI GERONIMO DESIREE', Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7715/2024 depositato il 15/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 Ricorrente_2 Ricorrente_3i Ricorrente_3 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6536 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Ricorrente_1 ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento n. 6536 relativo all'IMU per l'anno 2018 dell'importo di € 11.844,95, di cui € 7.595,97 per omesso versamento dell'imposta, con contestuale irrogazione di sanzione amministrativa di € 3.797,99, nonché di € 439,44, a titolo di interessi, notificato con raccomandata in data 8.11.2023.
1.2. L'ente espone:
- che è proprietario di un immobile sito in Roma, Indirizzo_1 e che una parte di detto immobile e precisamente la superficie di mq. 2581 è da sempre adibita all'esercizio del culto e all'accoglienza temporanea delle religiose appartenenti alla Procura Generalizia, a postulanti e novizie, mentre la residua parte corrispondente alla superficie di mq. 1525 offre accoglienza ai pazienti del Policlinico Universitario
GO LL ovvero ai loro familiari e accompagnatori, in forza dell'autorizzazione per l'esercizio di casa per ferie all'insegna “Istituto Adorazione del Sacro Cuore”;
- che in data 25.11.2014 l'ente ecclesiastico ha presentato, in via telematica, la dichiarazione 2014 relativa all'IMU Enti Ecclesiastici per il periodo d'imposta 2012, da valere anche per gli anni successivi in mancanza di modifiche, indicando al “Associazione_2” l'esenzione totale dell'immobile dall'imposta perché l'attività svolta è di religione e di culto (codice 9) e, in via strumentale e residuale, ricettiva esercitata con modalità non commerciali (codice 5), c.d. social housing;
- che l'accertamento impugnato nel presente giudizio è limitato alla superficie di mq. 1525 in cui è svolta l'attività di casa per ferie per avere Roma Capitale riconosciuto l'esenzione per le superfici adibite ad attività di religione e culto.
1.3. Con una serie di censure, tra loro connesse, l'ente ricorrente deduce:
1) la violazione dell'art. 7, comma 1, lett. i), del d. lgs. n.504/1992, richiamato dall'art. 9, comma 8, del d. lgs n. 23/2011, dell'art. 13, comma 1 lett. p), Regolamento IUC – deliberazione A.C. n. 47 del 29.7. 2014, la sussistenza dei requisiti anche accertati in precedente contenzioso tra le stesse parti in materia di IMU 2012 concluso con sentenza n. 26801/19/2015 passata in giudicato – efficacia del giudicato esterno anche alla luce dell'ordinanza della Corte di Cassazione del 3.1.2019 n. 37 in quanto l'immobile di proprietà dell'ente ricorrente avrebbe diritto all'esenzione prevista dalle norme richiamate per l'espletamento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) legge n. 222/1985, come stabilito dalla sentenza citata che farebbe stato anche nel presente giudizio quanto all'accertamento dei presupposti per il riconoscimento dell'esenzione. In particolare, sotto il profilo soggettivo l'ente ricorrente sarebbe un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto e, sotto il profilo oggettivo, eserciterebbe attività ricettiva di casa per ferie applicando tariffe configurabili come “meri rimborsi” nei confronti di soggetti malati, anche in regime di day hospital, e dei loro accompagnatori, fruitori dei servizi sanitari erogati dal Policlinico
Universitario GO LL. In proposito, l'ente ricorrente produce ricevute fiscali a campione da cui risulterebbe che l'importo lordo delle rette oscilla tra i 18 e i 30 euro al giorno anche in regime di mezza pensione, come confermato dal regolamento interno dell'ente e dalla dichiarazione rilasciata dal Presidente del C.I.T.S., associazione nazionale accreditata presso la Conferenza Episcopale Italiana. Inoltre, nella fattispecie non sussisterebbe un'organizzazione con finalità commerciali in quanto l'ospitalità sarebbe garantita da religiose che non sarebbero qualificabili come dipendenti;
1.1.) per violazione dell'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504/1992 perché, sotto il profilo soggettivo, la ricorrente “Ente_Religioso_1 Associazione_1 dell'Associazione_1 di Ricorrente_3 ” è un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, iscritto al n. 922/1987 del Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Roma - Ufficio Territoriale del Governo, mentre sotto il profilo oggettivo, applica dei meri rimborsi, solo ed esclusivamente una particolare categoria di soggetti e precisamente di malati, anche in regime di day hospital, e ai loro accompagnatori, fruitori dei servizi sanitari erogati dal Policlinico Universitario GO LL. Pertanto
l'attività ricettiva svolta rientrerebbe per caratteristiche e tipologia di utenza nel cosiddetto housing che accede di diritto alla esenzione dall'imposta in quanto è diretta a particolari categorie di utenti destinatari delle attività istituzionali dell'ente e a sostenere i bisogni temporanei di ospiti meritevoli, quali certamente sono i malati o loro accompagnatori ricoverati in ospedali lontani dalle loro residenze, gruppi di preghiera, gruppi di persone affette da disabilità motorie;
1.3) per violazione dell'art. 7, comma 1 lett. I), del d. lgs. n. 504/1992, per assenza di specifica organizzazione e fine solidaristico perseguito perché l'attività ricettiva svolta non avrebbe esclusivamente natura commerciale e non sussisterebbe la specifica organizzazione
2) per assenza di remunerazione dei fattori produttivi e per la funzione di pubblica utilità svolta dall'ente ecclesiastico come espressione concreta dei principi di sussidiarietà e solidarietà perché l'ente ricorrente, supplendo alla mancanza di analoghi servizi ricettivi offerti da pubbliche strutture ovvero intercettabili sul libero mercato, erogherebbe servizi di accoglienza con risorse, in prevalenza, auto prodotte (volontariato religioso e disponibilità immobile) rivolti, oltre che all'accoglienza istituzionale delle religiose della
Congregazione, anche all'accoglienza di pazienti e loro familiari o accompagnatori in cura presso il vicino polo ospedaliero Policlinico universitario Padre GO LL;
3) per mancata indicazione del soggetto qualificato come agente della riscossione, per carenza di motivazione, per violazione dell'art. 1, comma 792, legge n. 160/19 per la mancata indicazione del soggetto che, nei successivi sessanta giorni dall'atto di accertamento, procederà alla riscossione;
4) per inesistenza giuridica dell'atto impositivo per carenza di potere di chi ha emesso l'avviso di accertamento anche alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n. 8814/2019 perché in mancanza di prova da parte dell'amministrazione l'atto deve considerarsi nullo laddove il contribuente contesti la legittimazione del funzionario che ha sottoscritto l'avviso di accertamento ad emanare l'atto;
5) per violazione degli artt. 24 e 97 Cost., 10 e 12 legge n. 212/00 per la mancata attivazione del contraddittorio anticipato perché Roma Capitale avrebbe dovuto informare il contribuente dell'avvio della procedura di accertamento d'ufficio tenuto conto che l'ente ecclesiastico, diligentemente ed in osservanza della normativa prevista in materia, aveva predisposto e registrato in data 27.12.2012 presso l'Agenzia delle Entrate, il regolamento di cui all'art. 3 del d.m. n. 200/2012;
6) per violazione dell'art. 7 della legge n. 212/2000, degli artt. 97 e 24 Cost., per illegittimità dell'avviso di accertamento e del relativo atto di irrogazione della sanzione amministrativa per difetto;
7) per inapplicabilità delle sanzioni ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 472/1997
in ragione dell'inesistenza del presupposto dell'imposizione e, comunque, delle obiettive condizioni di incertezza circa la portata della norma applicata dall'amministrazione, nonché per illegittimità degli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative poiché comminate in violazione del c.d. cumulo giuridico di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 472/1997. 2. Roma Capitale si è costituita in giudizio, ha evidenziato di avere riconosciuto, in sede di elaborazione dell'atto, la parziale esenzione dal tributo per le superfici adibite ad attività di religione e culto per la superficie di mq. 2581 e di non ritenere sussistenti per la restante superficie i requisiti richiesti dalla normativa per il riconoscimento a favore della Ente_Religioso_1 Associazione_1ll'Associazione_1
di Ricorrente_3 del trattamento agevolato atteso che: a) l'attività dell'ente ricorrente è pubblicizzata sul sito internet 060608, ove non vi è alcuna indicazione circa la categoria di utenti che possono accedere alla struttura;
b) in relazione ai prezzi praticati si tratta di tariffe, da un minimo di € 30 ad un massimo di € 100
a persona a notte, oltre € 4 per la prima colazione, in linea con i prezzi di mercato adottati dalle strutture appartenenti alla medesima categoria di operatori del turismo;
c) appare certo lo scopo di lucro perseguito dall'ente ricorrente, considerato che il volume di affari IVA allo stesso imputabile nel 2018 ammontava ad
€ 163.923,00; d) la casa per ferie istituto religioso è una struttura aperta tutto l'anno, situata in posizione privilegiata, che dispone di 68 posti letto in camere dotate di servizi privati, offre ai propri clienti un parcheggio custodito, ristorante e giardino utilizzabile anche per convegni e feste di compleanno per bambini e ragazzi.
2.1. Sulla scorta di tutti i predetti elementi e alla luce di tutte le difese svolte in relazione a ciascuna delle censure articolate, Roma Capitale ha concluso per la reiezione del gravame.
3. Con memorie depositate il 22.10.2025 l'ente ricorrente ha ribadito le proprie censure ed ha prodotto ulteriore giurisprudenza a lei favorevole.
4. All'udienza del 17.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Il ricorso non è fondato e deve essere respinto.
6. Sono infondate e da disattendere tutte le eccezioni relative al difetto dell'attuazione del contraddittorio preventivo, poiché come affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 24823/2015, non sussiste un obbligo generalizzato per l'amministrazione di attivare il contraddittorio prima dell'emissione dell'atto, salvo non sia espressamente previsto dalla legge. Né nel caso in esame sussiste la violazione dell'art. 12 della legge n. 212/2000 le cui garanzie trovano applicazione in relazione agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove si esercita l'attività imprenditoriale o professionale del contribuente.
Peraltro nel caso di specie l'annoso contenzioso dimostra la assoluta consapevolezza delle questioni controverse.
7. Sono, altresì, infondate anche le censure relative al dedotto difetto di motivazione perché conformemente all'art.1, comma 162, della legge n. 296/2006 l'obbligo di allegazione di atti non conosciuti o non ricevuti dal contribuente può essere derogato dalla riproduzione del suo contenuto essenziale nell'atto che lo richiama, com'è avvenuto nel caso di specie.
8. Quanto alla dedotta inesistenza giuridica dell'atto impositivo per carenza di potere di chi ha emesso l'avviso di accertamento il Collegio osserva che nel caso di specie la firma apposta nell'avviso oggetto di impugnazione proviene dal dirigente responsabile, giusta Deliberazione della Giunta Capitolina n. 261 del
20 luglio 2023. Infine in relazione all'asserita nullità dell'avviso per mancata allegazione dell'atto di nomina del funzionario richiamata "per relationem”, si evidenzia che l'obbligo di allegazione è disposto in funzione di garanzia dell'esercizio del diritto difesa, con la conseguenza che detta violazione inficia la legittimità dell'atto impositivo laddove venga a tradursi nella effettiva mancata conoscenza di elementi di valutazione essenziali della pretesa tributaria, circostanza che non ricorre nel caso di specie.
9. Entrando nel merito della vicenda il Collegio rileva che si è formato un giudicato esterno sul fatto che la porzione di immobile dedicata all'attività di casa di ferie denominata Associazione_1 della superficie di mq 1525 ha natura commerciale e quindi è soggetta a IMU.
Al riguardo il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi dalle pronunce relative alle annualità precedenti,
a loro volta basate sull'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504/1992, è subordinata alla compresenza di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell'immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate,
e di un requisito soggettivo, costituito dal diretto svolgimento di tali attività da parte di un ente pubblico o privato che non abbia come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (CGT.
N.7597/33/2024).
9.1. Nel caso di specie, l'attività ricettiva della casa per ferie svolta in una parte del complesso per complessivi mq 1525 fuoriesce dalle finalità istituzionali della casa generalizia poiché si tratta di attività di accoglienza dei degenti e delle famiglia svolta con finalità di natura commerciale, non avendo alcuna rilevanza la circostanza che i prezzi applicati siano inferiori a quelli degli altri esercenti attività identiche, mancando il rapporto di strumentalità diretta ed immediata con i fini di religione e di culto, per il quale è prevista l'esenzione
.
Ne discende, pertanto, che l'attività svolta nella casa di ferie è attività diversa da quella di culto e di religione ed è soggetta all'ordinaria tassazione.
10. Per tali ragioni il ricorso che afferisce esclusivamente all'IMU per la superficie di mq 1525, dedicata alla casa di ferie, deve essere respinto.
11. Attesa la natura delle questioni trattate e l'esistenza di una giurisprudenza non univoca, il Collegio ritiene che sussistano ragioni per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GAGLIARDI VANIA, Presidente
LI NA, Relatore
DI GERONIMO DESIREE', Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7715/2024 depositato il 15/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 Ricorrente_2 Ricorrente_3i Ricorrente_3 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6536 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Ricorrente_1 ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento n. 6536 relativo all'IMU per l'anno 2018 dell'importo di € 11.844,95, di cui € 7.595,97 per omesso versamento dell'imposta, con contestuale irrogazione di sanzione amministrativa di € 3.797,99, nonché di € 439,44, a titolo di interessi, notificato con raccomandata in data 8.11.2023.
1.2. L'ente espone:
- che è proprietario di un immobile sito in Roma, Indirizzo_1 e che una parte di detto immobile e precisamente la superficie di mq. 2581 è da sempre adibita all'esercizio del culto e all'accoglienza temporanea delle religiose appartenenti alla Procura Generalizia, a postulanti e novizie, mentre la residua parte corrispondente alla superficie di mq. 1525 offre accoglienza ai pazienti del Policlinico Universitario
GO LL ovvero ai loro familiari e accompagnatori, in forza dell'autorizzazione per l'esercizio di casa per ferie all'insegna “Istituto Adorazione del Sacro Cuore”;
- che in data 25.11.2014 l'ente ecclesiastico ha presentato, in via telematica, la dichiarazione 2014 relativa all'IMU Enti Ecclesiastici per il periodo d'imposta 2012, da valere anche per gli anni successivi in mancanza di modifiche, indicando al “Associazione_2” l'esenzione totale dell'immobile dall'imposta perché l'attività svolta è di religione e di culto (codice 9) e, in via strumentale e residuale, ricettiva esercitata con modalità non commerciali (codice 5), c.d. social housing;
- che l'accertamento impugnato nel presente giudizio è limitato alla superficie di mq. 1525 in cui è svolta l'attività di casa per ferie per avere Roma Capitale riconosciuto l'esenzione per le superfici adibite ad attività di religione e culto.
1.3. Con una serie di censure, tra loro connesse, l'ente ricorrente deduce:
1) la violazione dell'art. 7, comma 1, lett. i), del d. lgs. n.504/1992, richiamato dall'art. 9, comma 8, del d. lgs n. 23/2011, dell'art. 13, comma 1 lett. p), Regolamento IUC – deliberazione A.C. n. 47 del 29.7. 2014, la sussistenza dei requisiti anche accertati in precedente contenzioso tra le stesse parti in materia di IMU 2012 concluso con sentenza n. 26801/19/2015 passata in giudicato – efficacia del giudicato esterno anche alla luce dell'ordinanza della Corte di Cassazione del 3.1.2019 n. 37 in quanto l'immobile di proprietà dell'ente ricorrente avrebbe diritto all'esenzione prevista dalle norme richiamate per l'espletamento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) legge n. 222/1985, come stabilito dalla sentenza citata che farebbe stato anche nel presente giudizio quanto all'accertamento dei presupposti per il riconoscimento dell'esenzione. In particolare, sotto il profilo soggettivo l'ente ricorrente sarebbe un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto e, sotto il profilo oggettivo, eserciterebbe attività ricettiva di casa per ferie applicando tariffe configurabili come “meri rimborsi” nei confronti di soggetti malati, anche in regime di day hospital, e dei loro accompagnatori, fruitori dei servizi sanitari erogati dal Policlinico
Universitario GO LL. In proposito, l'ente ricorrente produce ricevute fiscali a campione da cui risulterebbe che l'importo lordo delle rette oscilla tra i 18 e i 30 euro al giorno anche in regime di mezza pensione, come confermato dal regolamento interno dell'ente e dalla dichiarazione rilasciata dal Presidente del C.I.T.S., associazione nazionale accreditata presso la Conferenza Episcopale Italiana. Inoltre, nella fattispecie non sussisterebbe un'organizzazione con finalità commerciali in quanto l'ospitalità sarebbe garantita da religiose che non sarebbero qualificabili come dipendenti;
1.1.) per violazione dell'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504/1992 perché, sotto il profilo soggettivo, la ricorrente “Ente_Religioso_1 Associazione_1 dell'Associazione_1 di Ricorrente_3 ” è un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, iscritto al n. 922/1987 del Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Roma - Ufficio Territoriale del Governo, mentre sotto il profilo oggettivo, applica dei meri rimborsi, solo ed esclusivamente una particolare categoria di soggetti e precisamente di malati, anche in regime di day hospital, e ai loro accompagnatori, fruitori dei servizi sanitari erogati dal Policlinico Universitario GO LL. Pertanto
l'attività ricettiva svolta rientrerebbe per caratteristiche e tipologia di utenza nel cosiddetto housing che accede di diritto alla esenzione dall'imposta in quanto è diretta a particolari categorie di utenti destinatari delle attività istituzionali dell'ente e a sostenere i bisogni temporanei di ospiti meritevoli, quali certamente sono i malati o loro accompagnatori ricoverati in ospedali lontani dalle loro residenze, gruppi di preghiera, gruppi di persone affette da disabilità motorie;
1.3) per violazione dell'art. 7, comma 1 lett. I), del d. lgs. n. 504/1992, per assenza di specifica organizzazione e fine solidaristico perseguito perché l'attività ricettiva svolta non avrebbe esclusivamente natura commerciale e non sussisterebbe la specifica organizzazione
2) per assenza di remunerazione dei fattori produttivi e per la funzione di pubblica utilità svolta dall'ente ecclesiastico come espressione concreta dei principi di sussidiarietà e solidarietà perché l'ente ricorrente, supplendo alla mancanza di analoghi servizi ricettivi offerti da pubbliche strutture ovvero intercettabili sul libero mercato, erogherebbe servizi di accoglienza con risorse, in prevalenza, auto prodotte (volontariato religioso e disponibilità immobile) rivolti, oltre che all'accoglienza istituzionale delle religiose della
Congregazione, anche all'accoglienza di pazienti e loro familiari o accompagnatori in cura presso il vicino polo ospedaliero Policlinico universitario Padre GO LL;
3) per mancata indicazione del soggetto qualificato come agente della riscossione, per carenza di motivazione, per violazione dell'art. 1, comma 792, legge n. 160/19 per la mancata indicazione del soggetto che, nei successivi sessanta giorni dall'atto di accertamento, procederà alla riscossione;
4) per inesistenza giuridica dell'atto impositivo per carenza di potere di chi ha emesso l'avviso di accertamento anche alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n. 8814/2019 perché in mancanza di prova da parte dell'amministrazione l'atto deve considerarsi nullo laddove il contribuente contesti la legittimazione del funzionario che ha sottoscritto l'avviso di accertamento ad emanare l'atto;
5) per violazione degli artt. 24 e 97 Cost., 10 e 12 legge n. 212/00 per la mancata attivazione del contraddittorio anticipato perché Roma Capitale avrebbe dovuto informare il contribuente dell'avvio della procedura di accertamento d'ufficio tenuto conto che l'ente ecclesiastico, diligentemente ed in osservanza della normativa prevista in materia, aveva predisposto e registrato in data 27.12.2012 presso l'Agenzia delle Entrate, il regolamento di cui all'art. 3 del d.m. n. 200/2012;
6) per violazione dell'art. 7 della legge n. 212/2000, degli artt. 97 e 24 Cost., per illegittimità dell'avviso di accertamento e del relativo atto di irrogazione della sanzione amministrativa per difetto;
7) per inapplicabilità delle sanzioni ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 472/1997
in ragione dell'inesistenza del presupposto dell'imposizione e, comunque, delle obiettive condizioni di incertezza circa la portata della norma applicata dall'amministrazione, nonché per illegittimità degli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative poiché comminate in violazione del c.d. cumulo giuridico di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 472/1997. 2. Roma Capitale si è costituita in giudizio, ha evidenziato di avere riconosciuto, in sede di elaborazione dell'atto, la parziale esenzione dal tributo per le superfici adibite ad attività di religione e culto per la superficie di mq. 2581 e di non ritenere sussistenti per la restante superficie i requisiti richiesti dalla normativa per il riconoscimento a favore della Ente_Religioso_1 Associazione_1ll'Associazione_1
di Ricorrente_3 del trattamento agevolato atteso che: a) l'attività dell'ente ricorrente è pubblicizzata sul sito internet 060608, ove non vi è alcuna indicazione circa la categoria di utenti che possono accedere alla struttura;
b) in relazione ai prezzi praticati si tratta di tariffe, da un minimo di € 30 ad un massimo di € 100
a persona a notte, oltre € 4 per la prima colazione, in linea con i prezzi di mercato adottati dalle strutture appartenenti alla medesima categoria di operatori del turismo;
c) appare certo lo scopo di lucro perseguito dall'ente ricorrente, considerato che il volume di affari IVA allo stesso imputabile nel 2018 ammontava ad
€ 163.923,00; d) la casa per ferie istituto religioso è una struttura aperta tutto l'anno, situata in posizione privilegiata, che dispone di 68 posti letto in camere dotate di servizi privati, offre ai propri clienti un parcheggio custodito, ristorante e giardino utilizzabile anche per convegni e feste di compleanno per bambini e ragazzi.
2.1. Sulla scorta di tutti i predetti elementi e alla luce di tutte le difese svolte in relazione a ciascuna delle censure articolate, Roma Capitale ha concluso per la reiezione del gravame.
3. Con memorie depositate il 22.10.2025 l'ente ricorrente ha ribadito le proprie censure ed ha prodotto ulteriore giurisprudenza a lei favorevole.
4. All'udienza del 17.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Il ricorso non è fondato e deve essere respinto.
6. Sono infondate e da disattendere tutte le eccezioni relative al difetto dell'attuazione del contraddittorio preventivo, poiché come affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 24823/2015, non sussiste un obbligo generalizzato per l'amministrazione di attivare il contraddittorio prima dell'emissione dell'atto, salvo non sia espressamente previsto dalla legge. Né nel caso in esame sussiste la violazione dell'art. 12 della legge n. 212/2000 le cui garanzie trovano applicazione in relazione agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove si esercita l'attività imprenditoriale o professionale del contribuente.
Peraltro nel caso di specie l'annoso contenzioso dimostra la assoluta consapevolezza delle questioni controverse.
7. Sono, altresì, infondate anche le censure relative al dedotto difetto di motivazione perché conformemente all'art.1, comma 162, della legge n. 296/2006 l'obbligo di allegazione di atti non conosciuti o non ricevuti dal contribuente può essere derogato dalla riproduzione del suo contenuto essenziale nell'atto che lo richiama, com'è avvenuto nel caso di specie.
8. Quanto alla dedotta inesistenza giuridica dell'atto impositivo per carenza di potere di chi ha emesso l'avviso di accertamento il Collegio osserva che nel caso di specie la firma apposta nell'avviso oggetto di impugnazione proviene dal dirigente responsabile, giusta Deliberazione della Giunta Capitolina n. 261 del
20 luglio 2023. Infine in relazione all'asserita nullità dell'avviso per mancata allegazione dell'atto di nomina del funzionario richiamata "per relationem”, si evidenzia che l'obbligo di allegazione è disposto in funzione di garanzia dell'esercizio del diritto difesa, con la conseguenza che detta violazione inficia la legittimità dell'atto impositivo laddove venga a tradursi nella effettiva mancata conoscenza di elementi di valutazione essenziali della pretesa tributaria, circostanza che non ricorre nel caso di specie.
9. Entrando nel merito della vicenda il Collegio rileva che si è formato un giudicato esterno sul fatto che la porzione di immobile dedicata all'attività di casa di ferie denominata Associazione_1 della superficie di mq 1525 ha natura commerciale e quindi è soggetta a IMU.
Al riguardo il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi dalle pronunce relative alle annualità precedenti,
a loro volta basate sull'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504/1992, è subordinata alla compresenza di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell'immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate,
e di un requisito soggettivo, costituito dal diretto svolgimento di tali attività da parte di un ente pubblico o privato che non abbia come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (CGT.
N.7597/33/2024).
9.1. Nel caso di specie, l'attività ricettiva della casa per ferie svolta in una parte del complesso per complessivi mq 1525 fuoriesce dalle finalità istituzionali della casa generalizia poiché si tratta di attività di accoglienza dei degenti e delle famiglia svolta con finalità di natura commerciale, non avendo alcuna rilevanza la circostanza che i prezzi applicati siano inferiori a quelli degli altri esercenti attività identiche, mancando il rapporto di strumentalità diretta ed immediata con i fini di religione e di culto, per il quale è prevista l'esenzione
.
Ne discende, pertanto, che l'attività svolta nella casa di ferie è attività diversa da quella di culto e di religione ed è soggetta all'ordinaria tassazione.
10. Per tali ragioni il ricorso che afferisce esclusivamente all'IMU per la superficie di mq 1525, dedicata alla casa di ferie, deve essere respinto.
11. Attesa la natura delle questioni trattate e l'esistenza di una giurisprudenza non univoca, il Collegio ritiene che sussistano ragioni per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.