Articolo 4 della Legge 21 febbraio 1961, n. 95
Articolo 3Articolo 5
Versione
31 marzo 1961
Art. 4.
Il testo del primo comma dell'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
"Allo scopo di promuovere l'attivita', scientifica, tecnica e didattica dell'Ente e di coordinarla sul piano nazionale ed internazionale con quella di altri enti ed istituti affini e con l'attivita' scolastica, e' costituito un Comitato consultivo permanente per lo sviluppo del Museo".
Entrata in vigore il 31 marzo 1961