Articolo 29 della Legge 25 gennaio 1962, n. 20
Articolo 28Articolo 30
Versione
28 febbraio 1962
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Versione
7 giugno 1989
Art. 29. Irrevocabilita' e revisione della sentenza

La sentenza e' irrevocabile, ma puo' essere sottoposta a revisione con ordinanza della Corte Costituzionale dopo la condanna, sopravvengono o si scoprono nuovi fatti o nuovi elementi di prova, i quali, soli o uniti a quelli gia' esaminati nel procedimento, rendono evidente che il fatto non sussiste ovvero che il condannato non lo ha commesso.
((Il potere di chiedere la revisione attribuito al pubblico ministero dal codice di procedura penale e' esercitato dal comitato di cui all'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, come modificato dall'articolo 3 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1))
L'ordinanza che ammette la revisione e' comunicata al Presidente della Camera dei deputati. Questi convoca il Parlamento in seduta comune per l'adesione dei commissari d'accusa.
Entrata in vigore il 7 giugno 1989
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