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Sentenza 12 ottobre 2025
Sentenza 12 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/10/2025, n. 4251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4251 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice PA IN, nella causa iscritta al N. 3376/2025 R.G..L., promossa
D A
, rappresentata e difesa dall' avv. CIPOLLINA Parte_1
LAVINIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in
IZ CO
- ricorrente -
C O N T R O
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
CI AR ZI e dall'avv. RIZZO ADRIANA
GIOVANNA, elettivamente domiciliato presso AVVOCATURA INPS in
VIA LAURANA 59 PALERMO
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 10/09/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla
Cancelleria e parte ricorrente ha depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in accoglimento del ricorso, dichiara che parte ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie previste per la concessione dell'indennità di accompagnamento, oltre che dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992 come riconosciuto dal
C.T.U. della fase di A.T.P., con decorrenza dal 1.02.2024, data della domanda amministrativa.
Condanna l'INPS alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese del presente giudizio di opposizione, che si liquidano in complessivi €
3.500,00, ivi comprese quelle della fase di A.T.P., per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, C.U., CPA e IVA, se dovuti come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. CIPOLLINA
LAVINIA, antistataria.
Pone definitivamente a carico dell'INPS le spese della consulenza tecnica, espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo, già liquidate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 04/03/2025, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (indennità di accompagnamento), oltre che di quella del riconoscimento dei benefici ex art. 3, comma 3, L. n. 104/1992, già riconosciuta dal CTU della fase di A.T.P. con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l'I.N.P.S. chiedendo verificarsi le condizioni di ammissibilità della domanda,
e, in via principale, dichiararsi la insussistenza del diritto vantato ex adverso in difetto dei requisiti sanitari e/o socio economici, rigettarsi il ricorso perché infondato, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite. La causa veniva rinviata per la decisione a udienza sostituita con note scritte, atteso che appariva superflua la rinnovazione della C.T.U., in presenza di un accertamento sanitario completo, costituito dalla relazione di C.T.U. della fase di A.T.P., dalle contestazioni del C.T.P. di parte ricorrente e dalle certificazioni mediche in atti.
Nelle note conclusionali e sostitutive dell'udienza, il procuratore della parte ricorrente insisteva nei propri atti e argomentava le sue conclusioni e richieste;
indi, la causa viene decisa con la presente sentenza completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
Il ricorso va accolto.
Orbene, nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente non sia in possesso dei requisiti sanitari per la fruizione dell'indennità di accompagnamento, bensì dei soli benefici ex art. 3, comma
3, L. 104/1992, questi sin dalla data della domanda amministrativa.
Le conclusioni del C.T.U., tuttavia, non risultano condivisibili, in punto di diritto.
In punto di diritto, va ricordato e ribadito che la giurisprudenza di legittimità, oltre a riconoscere al giudice la possibilità di valutare autonomamente la spettanza o meno di una prestazione assistenziale, sulla scorta di cognizioni tecnico-scientifiche tratte da consulenza medico-legale o anche dalla letteratura scientifica, ha affermato (Cass. Sez. Lav., Ordinanza del 9 marzo 2023, n. 7032) che l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita non va configurata come mera difficoltà, ma, in termini più rigorosi, come impossibilità; l'impossibilità, pur distinta dalla difficoltà pura e semplice, presenta una latitudine più ampia rispetto alla mera inidoneità a eseguire in senso materiale gli atti quotidiani della vita;
l'incapacità richiesta per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento non è commisurata al numero degli elementari atti giornalieri, ma alla loro incidenza sulla salute del malato e sulla sua dignità come persona, per cui anche l'impossibilità di compiere una sola attività può attestare la necessità di un'effettiva assistenza giornaliera, purché tale attività possieda la caratteristica della quotidianità e/o presenti i caratteri dell'inerenza costante alla persona e della funzione essenziale per le ripercussioni sulla vita e sulla salute.
In particolare, ha affermato la Corte: “
1. L'impossibilità, tuttavia, pur distinta dalla difficoltà pura e semplice, presenta una latitudine più ampia rispetto alla mera inidoneità a eseguire in senso materiale gli atti della vita quotidiana.
2. In coerenza con i principi costituzionali, che presidiano “il pieno sviluppo della persona umana” (articolo 3 Cost., comma 2), in tutte le sue estrinsecazioni, l'impossibilità definita dalla legge dev'essere vagliata anche alla stregua della capacità del soggetto di cogliere il significato, la portata, l'importanza, la necessità di tali atti, anche ai fini della salvaguardia della propria condizione psicofisica.
3. L'incapacità richiesta per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento non è commisurata al numero degli elementari atti giornalieri, ma alla loro incidenza sulla salute del malato e sulla sua dignità come persona (Cass., sez. lav., 19 agosto 2022, n. 24980).
4. Anche l'incapacità di compiere un solo genere di atti può attestare, per la rilevanza di questi ultimi e l'imprevedibilità del loro accadimento, la necessità di un'effettiva assistenza giornaliera (Cass., sez. VI-L, 27 novembre 2014, n. 25255).
5. Al giudice e' dunque rimessa, nell'alveo dei principi richiamati, la valutazione della perdita di complessiva autonomia del soggetto.
6. 7.- Dev'essere confermato anche l'indirizzo, che ravvisa l'incapacità tipizzata dal legislatore solo quando l'impossibilità non si estrinseca in contesti episodici e si manifesta con le caratteristiche di un'inerenza costante al soggetto (Cass., sez. lav., 30 marzo 2011,
n. 7273).
7. La quotidianità degli atti è il tratto distintivo dell'incapacità rilevante ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento. Esulano dal novero degli atti in questione quelli esigui nel numero, quelli occasionali, quelli non necessari (Cass., sez. lav., 4 dicembre
2001, n. 15303). 8. Ne consegue che anche una pluralità di atti, quando siano privi di cadenza quotidiana, non implica in maniera indefettibile la non autosufficienza prevista dalla norma, laddove tale presupposto si può correlare anche a un solo atto, contraddistinto da una cadenza quotidiana (Cass., sez. lav., 11 settembre 2003, n. 13362).
9. In ordine ai presupposti per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento, la nozione d'incapacità continua di compiere autonomamente le comuni attività del vivere giornaliero comprende anche le ipotesi in cui la necessità di far ricorso all'aiuto di terzi si manifesta nel corso della giornata, ogniqualvolta il soggetto deve compiere una determinata attività della vita quotidiana che rende indispensabile tale aiuto (Cass., sez. VI-L, 31 gennaio 2017, n. 2600).”.
Anche più di recente, la Corte ha affermato con Ordinanza 2744/2025 che
“il giudice - quale peritus peritorum che, in quanto tale, per la soluzione di questioni di natura tecnica o scientifica, non ha alcun obbligo di nominare un consulente d'ufficio, potendo ricorrere alle conoscenze specialistiche acquisite direttamente attraverso studi o ricerche personali, e ben può invece, esaminando direttamente la documentazione su cui si basa la relazione del consulente tecnico, disattenderne le argomentazioni, in quanto sorrette da motivazioni contraddittorie, o sostituirle con proprie diverse, tratte da personali cognizioni tecniche: Sez. L, Sentenza n. 17757 del 07/08/2014, Rv. 631903 - 01);
Sez. 2 -, Sentenza n. 30733 del 21/12/2017, Rv. 646659 - 01) si è avvalso nella specie della consulenza inter alios solo per effettuare una valutazione in linea generale e teorica degli aspetti del vivere e delle funzioni da considerare rilevanti ai fini del giudizio circa la spettanza dell'accompagnamento; per altro verso, le considerazioni tecniche dell'altra c.t.u. sono state calate in concreto dalla Corte nella situazione specifica della bambina, portatrice, come evidenziato dal tribunale, non di una mera difficoltà ma di una vera e propria impossibilità di compiere gli atti quotidiani senza assistenza (la Corte espressamente dice che le patologie, elencate a pag. 9 della sentenza, incidono su aspetti essenziali della vita sociale della persona e determinano ripercussioni talmente gravi sulla stessa e sui suoi famigliari da far ritenere integrate le condizioni per il riconoscimento della prestazione richiesta). Tale valutazione (peraltro sindacabile in sede di legittimità solo entro ristretti limiti) è del tutto da condividere, per l'importanza della funzione che veniva in questione nel caso di specie.
….la Corte ha motivato congruamente sul punto ma, peraltro verso, non si comprende perché la prestazione, già riconosciuta alla minore, nella perdurante presenza con gli stessi caratteri di gravità della medesima patologia già riscontrata, sia stata revocata in sede amministrativa (cfr. Sez. L, Sentenza n. 9638 del 21/07/2000, Rv 538671 - 01);
Sez. L, Sentenza n. 16058 del 13/06/2008 (Rv. 603873 - 01)).”.
Tanto premesso in punto di diritto, nella fattispecie, il C.T.U., pur ritenendo che la ricorrente sia affetta da “Cardiopatia ipertensiva in trattamento farmacologico in esiti di pregresso episodio di scompenso cardiaco (2022) a funzione sistolica ridotta ad eziologia dilatativa primitiva (classe NYHA II). Artrosi polidistrettuale, prevalente al rachide e alle coxofemorali, a discreta incidenza funzionale. Incontinenza urinaria stabilizzata”, reputava che non sussistessero i requisiti sanitari necessari per la chiesta indennità di accompagnamento, valutando che “le suddette menomazioni, riportate in diagnosi, in atto, nel loro complesso contribuiscono a limitare lo stato funzionale psicofisico della ricorrente ma non in misura tale da compromettere la possibilità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua e/o di deambulare autonomamente senza l'aiuto di un accompagnatore.”.
Osserva il Tribunale che la suddetta conclusione non può essere condivisa, atteso che la documentata condizione di parte ricorrente, come comprovata da analisi strumentali eseguite presso strutture pubbliche, appare connotata da una superiore gravità rispetto a quella valutata dal C.T.U.; essa, in particolare, consiste in cardiopatia da collocarsi fra la II e la III classe NYA, atteso che risulta documentata frazione di eiezione ridotta (FE 32%); alla medesima si accompagna patologia respiratoria documentata dai referti in atti, con conseguente ridotta capacità di sforzo e dispnea anche in conseguenza di sforzi modesti, quali quelli necessari per atti quotidiani quali la vestizione e svestizione, la cura dell'igiene quotidiana e l'espletamento delle primarie funzioni fisiologiche senza conseguenze che compromettano la dignità della persona.
Questa condizione va valutata, infatti, insieme alle conseguenze delle altre patologie in diagnosi, consistenti, anzitutto, nella spondiloartrosi lombare con discopatie multiple e coxartrosi bilaterale grave (più accentuata a sinistra), comprovata dagli esiti di esame radiologico, che documenta una condizione degenerativa avanzata con formazione di osteofiti, riduzione degli spazi discali e conseguente limitazione della mobilità articolare, con conseguente sintomatologia dolorosa cronica associata a limitazioni funzionali, che rende difficoltosa la deambulazione autonoma, anche su brevi tratti, tanto che il C.T.U. all'esame obiettivo attesta che la ricorrente può deambulare solo con appoggio monolaterale.
Sempre unitamente alle conseguenze citate delle predette patologie va valutata l' incontinenza urinaria stabilizzata, che tuttavia necessita continuo cambio di ausili e pulizia accurata, che la ricorrente, a causa delle altre gravi limitazioni di autonomia deve valutarsi non possa effettuare quotidianamente in modo autonomo, sicché ella risulta avere necessità di assistenza continua anche per l'igiene personale e la gestione delle necessità fisiologiche, oltre che per vestirsi e svestirsi, per cucinare e uscire di casa al fine di procurarsi quanto necessario per la vita quotidiana, sia in relazione ai generi di prima necessità che ai farmaci, oltre che al fine di evitare rovinose cadute, anche dentro le mura domestiche, e potere essere soccorsa in relazione alle conseguenze delle patologie cardiaca e respiratoria.
La condizione sanitaria in cui versa la ricorrente, sin dalla data della domanda amministrativa, dalla quale lo stesso CTU l'ha ritenuta meritevole dei benefici ex art. 3, comma 3, L. n. 104/1992, dev'essere quindi valutata globalmente come di impossibilità del compimento in autonomia da parte sua degli atti della vita quotidiana, in considerazione della natura essenziale e imprescindibile del o degli atti che la parte ricorrente non può compiere in modo autonomo e senza ausilio di terzi. Il ricorso va, quindi, accolto con le statuizioni di cui alla parte dispositiva.
Le spese di lite del presente giudizio di opposizione seguono la totale soccombenza dell'INPS e si liquidano in parte dispositiva, così come quelle della fase di A.T.P., attesa la decorrenza riconosciuta della prestazione sin dalla data della domanda.
Le spese della consulenza tecnica, già liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, vanno poste definitivamente a carico dell'I.N.P.S..
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, lì 10/10/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 10/09/2025.
LA GIUDICE
PA IN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice PA IN, nella causa iscritta al N. 3376/2025 R.G..L., promossa
D A
, rappresentata e difesa dall' avv. CIPOLLINA Parte_1
LAVINIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in
IZ CO
- ricorrente -
C O N T R O
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
CI AR ZI e dall'avv. RIZZO ADRIANA
GIOVANNA, elettivamente domiciliato presso AVVOCATURA INPS in
VIA LAURANA 59 PALERMO
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 10/09/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla
Cancelleria e parte ricorrente ha depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in accoglimento del ricorso, dichiara che parte ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie previste per la concessione dell'indennità di accompagnamento, oltre che dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992 come riconosciuto dal
C.T.U. della fase di A.T.P., con decorrenza dal 1.02.2024, data della domanda amministrativa.
Condanna l'INPS alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese del presente giudizio di opposizione, che si liquidano in complessivi €
3.500,00, ivi comprese quelle della fase di A.T.P., per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, C.U., CPA e IVA, se dovuti come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. CIPOLLINA
LAVINIA, antistataria.
Pone definitivamente a carico dell'INPS le spese della consulenza tecnica, espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo, già liquidate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 04/03/2025, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (indennità di accompagnamento), oltre che di quella del riconoscimento dei benefici ex art. 3, comma 3, L. n. 104/1992, già riconosciuta dal CTU della fase di A.T.P. con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l'I.N.P.S. chiedendo verificarsi le condizioni di ammissibilità della domanda,
e, in via principale, dichiararsi la insussistenza del diritto vantato ex adverso in difetto dei requisiti sanitari e/o socio economici, rigettarsi il ricorso perché infondato, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite. La causa veniva rinviata per la decisione a udienza sostituita con note scritte, atteso che appariva superflua la rinnovazione della C.T.U., in presenza di un accertamento sanitario completo, costituito dalla relazione di C.T.U. della fase di A.T.P., dalle contestazioni del C.T.P. di parte ricorrente e dalle certificazioni mediche in atti.
Nelle note conclusionali e sostitutive dell'udienza, il procuratore della parte ricorrente insisteva nei propri atti e argomentava le sue conclusioni e richieste;
indi, la causa viene decisa con la presente sentenza completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
Il ricorso va accolto.
Orbene, nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente non sia in possesso dei requisiti sanitari per la fruizione dell'indennità di accompagnamento, bensì dei soli benefici ex art. 3, comma
3, L. 104/1992, questi sin dalla data della domanda amministrativa.
Le conclusioni del C.T.U., tuttavia, non risultano condivisibili, in punto di diritto.
In punto di diritto, va ricordato e ribadito che la giurisprudenza di legittimità, oltre a riconoscere al giudice la possibilità di valutare autonomamente la spettanza o meno di una prestazione assistenziale, sulla scorta di cognizioni tecnico-scientifiche tratte da consulenza medico-legale o anche dalla letteratura scientifica, ha affermato (Cass. Sez. Lav., Ordinanza del 9 marzo 2023, n. 7032) che l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita non va configurata come mera difficoltà, ma, in termini più rigorosi, come impossibilità; l'impossibilità, pur distinta dalla difficoltà pura e semplice, presenta una latitudine più ampia rispetto alla mera inidoneità a eseguire in senso materiale gli atti quotidiani della vita;
l'incapacità richiesta per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento non è commisurata al numero degli elementari atti giornalieri, ma alla loro incidenza sulla salute del malato e sulla sua dignità come persona, per cui anche l'impossibilità di compiere una sola attività può attestare la necessità di un'effettiva assistenza giornaliera, purché tale attività possieda la caratteristica della quotidianità e/o presenti i caratteri dell'inerenza costante alla persona e della funzione essenziale per le ripercussioni sulla vita e sulla salute.
In particolare, ha affermato la Corte: “
1. L'impossibilità, tuttavia, pur distinta dalla difficoltà pura e semplice, presenta una latitudine più ampia rispetto alla mera inidoneità a eseguire in senso materiale gli atti della vita quotidiana.
2. In coerenza con i principi costituzionali, che presidiano “il pieno sviluppo della persona umana” (articolo 3 Cost., comma 2), in tutte le sue estrinsecazioni, l'impossibilità definita dalla legge dev'essere vagliata anche alla stregua della capacità del soggetto di cogliere il significato, la portata, l'importanza, la necessità di tali atti, anche ai fini della salvaguardia della propria condizione psicofisica.
3. L'incapacità richiesta per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento non è commisurata al numero degli elementari atti giornalieri, ma alla loro incidenza sulla salute del malato e sulla sua dignità come persona (Cass., sez. lav., 19 agosto 2022, n. 24980).
4. Anche l'incapacità di compiere un solo genere di atti può attestare, per la rilevanza di questi ultimi e l'imprevedibilità del loro accadimento, la necessità di un'effettiva assistenza giornaliera (Cass., sez. VI-L, 27 novembre 2014, n. 25255).
5. Al giudice e' dunque rimessa, nell'alveo dei principi richiamati, la valutazione della perdita di complessiva autonomia del soggetto.
6. 7.- Dev'essere confermato anche l'indirizzo, che ravvisa l'incapacità tipizzata dal legislatore solo quando l'impossibilità non si estrinseca in contesti episodici e si manifesta con le caratteristiche di un'inerenza costante al soggetto (Cass., sez. lav., 30 marzo 2011,
n. 7273).
7. La quotidianità degli atti è il tratto distintivo dell'incapacità rilevante ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento. Esulano dal novero degli atti in questione quelli esigui nel numero, quelli occasionali, quelli non necessari (Cass., sez. lav., 4 dicembre
2001, n. 15303). 8. Ne consegue che anche una pluralità di atti, quando siano privi di cadenza quotidiana, non implica in maniera indefettibile la non autosufficienza prevista dalla norma, laddove tale presupposto si può correlare anche a un solo atto, contraddistinto da una cadenza quotidiana (Cass., sez. lav., 11 settembre 2003, n. 13362).
9. In ordine ai presupposti per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento, la nozione d'incapacità continua di compiere autonomamente le comuni attività del vivere giornaliero comprende anche le ipotesi in cui la necessità di far ricorso all'aiuto di terzi si manifesta nel corso della giornata, ogniqualvolta il soggetto deve compiere una determinata attività della vita quotidiana che rende indispensabile tale aiuto (Cass., sez. VI-L, 31 gennaio 2017, n. 2600).”.
Anche più di recente, la Corte ha affermato con Ordinanza 2744/2025 che
“il giudice - quale peritus peritorum che, in quanto tale, per la soluzione di questioni di natura tecnica o scientifica, non ha alcun obbligo di nominare un consulente d'ufficio, potendo ricorrere alle conoscenze specialistiche acquisite direttamente attraverso studi o ricerche personali, e ben può invece, esaminando direttamente la documentazione su cui si basa la relazione del consulente tecnico, disattenderne le argomentazioni, in quanto sorrette da motivazioni contraddittorie, o sostituirle con proprie diverse, tratte da personali cognizioni tecniche: Sez. L, Sentenza n. 17757 del 07/08/2014, Rv. 631903 - 01);
Sez. 2 -, Sentenza n. 30733 del 21/12/2017, Rv. 646659 - 01) si è avvalso nella specie della consulenza inter alios solo per effettuare una valutazione in linea generale e teorica degli aspetti del vivere e delle funzioni da considerare rilevanti ai fini del giudizio circa la spettanza dell'accompagnamento; per altro verso, le considerazioni tecniche dell'altra c.t.u. sono state calate in concreto dalla Corte nella situazione specifica della bambina, portatrice, come evidenziato dal tribunale, non di una mera difficoltà ma di una vera e propria impossibilità di compiere gli atti quotidiani senza assistenza (la Corte espressamente dice che le patologie, elencate a pag. 9 della sentenza, incidono su aspetti essenziali della vita sociale della persona e determinano ripercussioni talmente gravi sulla stessa e sui suoi famigliari da far ritenere integrate le condizioni per il riconoscimento della prestazione richiesta). Tale valutazione (peraltro sindacabile in sede di legittimità solo entro ristretti limiti) è del tutto da condividere, per l'importanza della funzione che veniva in questione nel caso di specie.
….la Corte ha motivato congruamente sul punto ma, peraltro verso, non si comprende perché la prestazione, già riconosciuta alla minore, nella perdurante presenza con gli stessi caratteri di gravità della medesima patologia già riscontrata, sia stata revocata in sede amministrativa (cfr. Sez. L, Sentenza n. 9638 del 21/07/2000, Rv 538671 - 01);
Sez. L, Sentenza n. 16058 del 13/06/2008 (Rv. 603873 - 01)).”.
Tanto premesso in punto di diritto, nella fattispecie, il C.T.U., pur ritenendo che la ricorrente sia affetta da “Cardiopatia ipertensiva in trattamento farmacologico in esiti di pregresso episodio di scompenso cardiaco (2022) a funzione sistolica ridotta ad eziologia dilatativa primitiva (classe NYHA II). Artrosi polidistrettuale, prevalente al rachide e alle coxofemorali, a discreta incidenza funzionale. Incontinenza urinaria stabilizzata”, reputava che non sussistessero i requisiti sanitari necessari per la chiesta indennità di accompagnamento, valutando che “le suddette menomazioni, riportate in diagnosi, in atto, nel loro complesso contribuiscono a limitare lo stato funzionale psicofisico della ricorrente ma non in misura tale da compromettere la possibilità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua e/o di deambulare autonomamente senza l'aiuto di un accompagnatore.”.
Osserva il Tribunale che la suddetta conclusione non può essere condivisa, atteso che la documentata condizione di parte ricorrente, come comprovata da analisi strumentali eseguite presso strutture pubbliche, appare connotata da una superiore gravità rispetto a quella valutata dal C.T.U.; essa, in particolare, consiste in cardiopatia da collocarsi fra la II e la III classe NYA, atteso che risulta documentata frazione di eiezione ridotta (FE 32%); alla medesima si accompagna patologia respiratoria documentata dai referti in atti, con conseguente ridotta capacità di sforzo e dispnea anche in conseguenza di sforzi modesti, quali quelli necessari per atti quotidiani quali la vestizione e svestizione, la cura dell'igiene quotidiana e l'espletamento delle primarie funzioni fisiologiche senza conseguenze che compromettano la dignità della persona.
Questa condizione va valutata, infatti, insieme alle conseguenze delle altre patologie in diagnosi, consistenti, anzitutto, nella spondiloartrosi lombare con discopatie multiple e coxartrosi bilaterale grave (più accentuata a sinistra), comprovata dagli esiti di esame radiologico, che documenta una condizione degenerativa avanzata con formazione di osteofiti, riduzione degli spazi discali e conseguente limitazione della mobilità articolare, con conseguente sintomatologia dolorosa cronica associata a limitazioni funzionali, che rende difficoltosa la deambulazione autonoma, anche su brevi tratti, tanto che il C.T.U. all'esame obiettivo attesta che la ricorrente può deambulare solo con appoggio monolaterale.
Sempre unitamente alle conseguenze citate delle predette patologie va valutata l' incontinenza urinaria stabilizzata, che tuttavia necessita continuo cambio di ausili e pulizia accurata, che la ricorrente, a causa delle altre gravi limitazioni di autonomia deve valutarsi non possa effettuare quotidianamente in modo autonomo, sicché ella risulta avere necessità di assistenza continua anche per l'igiene personale e la gestione delle necessità fisiologiche, oltre che per vestirsi e svestirsi, per cucinare e uscire di casa al fine di procurarsi quanto necessario per la vita quotidiana, sia in relazione ai generi di prima necessità che ai farmaci, oltre che al fine di evitare rovinose cadute, anche dentro le mura domestiche, e potere essere soccorsa in relazione alle conseguenze delle patologie cardiaca e respiratoria.
La condizione sanitaria in cui versa la ricorrente, sin dalla data della domanda amministrativa, dalla quale lo stesso CTU l'ha ritenuta meritevole dei benefici ex art. 3, comma 3, L. n. 104/1992, dev'essere quindi valutata globalmente come di impossibilità del compimento in autonomia da parte sua degli atti della vita quotidiana, in considerazione della natura essenziale e imprescindibile del o degli atti che la parte ricorrente non può compiere in modo autonomo e senza ausilio di terzi. Il ricorso va, quindi, accolto con le statuizioni di cui alla parte dispositiva.
Le spese di lite del presente giudizio di opposizione seguono la totale soccombenza dell'INPS e si liquidano in parte dispositiva, così come quelle della fase di A.T.P., attesa la decorrenza riconosciuta della prestazione sin dalla data della domanda.
Le spese della consulenza tecnica, già liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, vanno poste definitivamente a carico dell'I.N.P.S..
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, lì 10/10/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 10/09/2025.
LA GIUDICE
PA IN