Ordinanza cautelare 8 ottobre 2025
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 26/02/2026, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00388/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01427/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1427 del 2025, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Gioiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Prefettura U.T.G. di Salerno, in persona dei legali rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l’annullamento:
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS- emesso dal dirigente dell’Area IV della Prefettura di Salerno (notificato in pari data) recante il rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio per il Ministero dell'Interno e la Prefettura U.T.G. di Salerno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2026 il dott. AR OL e udito per parte ricorrente il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, cittadino marocchino, ha fatto ingresso in Italia tramite il nulla osta al lavoro subordinato stagionale e il conseguente visto di ingresso .
Giunto in Italia, il ricorrente ha chiesto al datore di lavoro di concludere la procedura mediante l’instaurazione del rapporto di lavoro presso gli uffici della Prefettura di Salerno .
Il ricorrente ha poi richiesto all’amministrazione il rilascio di permesso per attesa occupazione con istanze del -OMISSIS-.
In data -OMISSIS- il datore di lavoro ha comunicato al legale del ricorrente ed alla Prefettura di Salerno la rinuncia all’assunzione del lavoratore per “la carenza di commesse di lavoro e la contestuale mancanza di agevolazioni per le nuove assunzioni”.
Con sentenza n. -OMISSIS- (pubblicata in data-OMISSIS-) questa Sezione, previo accertamento dell’obbligo di provvedere e dell’inerzia dell’amministrazione, ha ordinato alla Prefettura di Salerno di provvedere in maniera definitiva sull’istanza di rilascio di permesso per attesa occupazione, concludendo nel termine di trenta giorni il procedimento di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Con l’impugnato provvedimento prot. n. -OMISSIS- la Prefettura di Salerno ha respinto l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione per i seguenti motivi:
“ innanzitutto, si informa che l'istanza in oggetto è risultata carente della seguente documentazione, la cui acquisizione è indispensabile ai fini della positiva conclusione del procedimento, come già richiesto in data -OMISSIS- sia a mezzo portale ALI, in conformità alla circolare ministeriale n.-OMISSIS-, sia a mezzo posta elettronica certificata con prot. n.-OMISSIS-del -OMISSIS-, richiesta a tutt'oggi inevasa: passaporto del lavoratore; DURC; asseverazione ex art. 44 D.L. 73/2022, redatta da professionista abilitato e corredata del relativo tesserino professionale, sottoscritta mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata (art. 22, comma 2 - lett. d-bis Testo Unico Immigrazione); iscrizione C.C.I.A. aggiornato; autocertificazione della posizione previdenziale e fiscale; dichiarazione di verifica presso il Centro per l'Impiego territorialmente competente; ricevuta della richiesta / certificato di idoneita' all'uso abitativo, riguardante l'alloggio del lavoratore, in corso di validità; dichiarazione di ospitalità ex art. 7 D.Lgs. n.286/1998 corredata di documento di identità del dichiarante e di prova di deposito all'ufficio competente.
Ciò premesso, nel merito della richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione avanzata da codesto studio legale, si evidenzia che l'art. 22 del Testo Unico Immigrazione - D.Lgs. 286/1998 ha subito, nel corso degli anni, numerose modifiche ed innovazioni - da ultimo il D.L. 145/2024 - che tuttavia non hanno mai introdotto alcuna disciplina dell'ipotesi del rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, né di subentro di altro datore, successivamente al rilascio del Nulla Osta ed al conseguente visto in favore di lavoratori extracomunitari entrati in Italia e non assunti.
Di contro, l'evoluzione giurisprudenziale ultimamente maturata ha stabilito un orientamento sfavorevole in ordine alla questione di diritto innanzi delineata (cfr. TAR CAMPANIA Salerno n. 192/2025 R.G. 620/2025, pubblicata il 14.5.2025, che richiama due precedenti decisioni dello stesso Collegio - n. 2004 del 25.10.2024 e n. 2566 del 30.12.2024 - nonché TAR PUGLIA Lecce n. 742/2025 e TAR SICILIA Catania n. 627/2025). Il negativo avviso è stato fatto proprio dal Consiglio di Stato, che con due sentenze (n. 2403 del 24.3.2025 e n. 3158 dell'11.4.2025) in grado di appello ha ribadito come: "l'unica possibilità per il rilascio di un permesso di lavoro per attesa occupazione è legata all'interruzione di un precedente rapporto di lavoro correttamente instaurato e cessato per causa non imputabile al lavoratore. Nella fattispecie, sebbene per motivi estranei alla volontà dell'appellante, non si era mai concluso un contratto di lavoro dipendente tra l'istante e 1 'impresa ". Impresa che, nel caso di specie, alla richiesta di integrazione documentale debitamente notificatale in data -OMISSIS-sia a mezzo portale ALI, sia a mezzo posta elettronica certificata, non ha fornito alcun riscontro, neanche in senso negativo per rappresentare la propria sopravvenuta indisponibilità. Solo in data -OMISSIS- il datore di lavoro -OMISSIS- comunicava l'impossibilità all'assunzione del lavoratore -OMISSIS-per dubbie motivazioni riconducibili "alla carenza di commesse di lavoro e la contestuale mancanza di agevolazioni per le nuove assunzioni".
Nella fattispecie in esame, il lavoratore -OMISSIS- ha ottenuto il rilascio del visto di ingresso in Italia il -OMISSIS- e ,stante l'espressa previsione di cui all'art.22,comma 6 — secondo periodo del D.Lgs 286/1998, in vigore a quella data, aveva l'obbligo di recarsi, entro otto giorni dall'ingresso, presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione per la firma del contratto di soggiorno, non risulta si siano presentati presso questo Sportello né lui né il datore di lavoro richiedente il Nulla Osta fino alla data del -OMISSIS- (nell'approssimarsi della scadenza del visto), quando lo stesso lavoratore ha avanzato richiesta di convocazione presso lo scrivente SUI attraverso il suo difensore di fiducia, Avv. -OMISSIS- . A tale proposito, l'art. 22, comma 6-bis T.U.I. espressamente prevede che, nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno, il Nulla Osta consente lo svolgimento dell'attività sul territorio nazionale e, di conseguenza, il datore di lavoro -OMISSIS- avrebbe potuto comunque procedere all'assunzione del lavoratore. Ad oggi, non risulta agli atti di questo Ufficio, né tantomeno è stata prodotta da codesto studio legale, alcuna comunicazione di assunzione UNILAV che attesti un rapporto di lavoro - instaurato in concomitanza con l'ingresso in Italia del lavoratore ed interrotto per la sopravvenuta indisponibilità del datore di lavoro - che, secondo l'orientamento della giurisprudenza amministrativa innanzi richiamato, potrebbe conferire titolo all'ottenimento del permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Infine, la circolare del Ministero dell'Interno n. 2570 del 7.7.2006, afferente la programmazione dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nei territori dello Stato per l'anno 2006, più volte invocata da vari studi legali a sostegno di richieste di permessi di soggiorno per attesa occupazione, limita l'applicazione della disposizione di cui all'art. 22, comma 11, del D.Lgs. 286/1998 al solo caso di cessazione di un rapporto di lavoro già correttamente instaurato - al fine di assicurare la continuità lavorativa di un soggetto già beneficiario di un titolo autorizzatorio - non contemplando invece la diversa possibilità di rilasciare ab inizio il permesso per attesa occupazione nel diverso caso in cui il mancato perfezionamento del procedimento amministrativo sia asseritamente ascrivibile a cause imputabili al datore di lavoro ”.
2. Con l’odierno ricorso (notificato in data -OMISSIS- e depositato in pari data) il ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe per i motivi come di seguito rubricati:
I) “ Violazione degli artt. 3 e 10 bis Legge 241/1990. Mancata notifica del preavviso di rigetto. Difformità tra censure compiute nel presunto preavviso di rigetto e nel provvedimento finale. Difetto di motivazione del provvedimento finale ”;
con tale motivo il ricorrente ha prima di tutto censurato il primo pilastro motivazionale posto a fondamento dell’impugnato provvedimento, vale a dire la carenza documentale; non sarebbe stato notificato il preavviso di rigetto con riferimento al mancato caricamento tramite il portale Ali di una serie di documenti; la comunicazione prot. -OMISSIS- non potrebbe essere considerata un regolare preavviso di rigetto, consistendo in una semplice richiesta di documentazione, senza neppure indicare la documentazione precisamente richiesta; ad ogni buon conto, la richiesta di documentazione sarebbe stata notificata al datore di lavoro e non già al ricorrente; sarebbe stato quindi violato il combinato disposto degli artt. 3 e 10 bis della L. 241/1990 e comunque la motivazione del provvedimento finale avrebbe dovuto porsi nel solco tracciato dal preavviso di rigetto; nel caso di specie prima del provvedimento impugnato non sarebbe stata contestata la carenza dei documenti indicati nello stesso;
II) “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 22 D. Lgs. 286/1998; eccesso di potere per sviamento, travisamento dei fatti ed errore manifesto nella valutazione dell'istanza presentata in favore del ricorrente ”;
la circolare del 20.8.2007 e la giurisprudenza avrebbero riconosciuto in capo al lavoratore il quale abbia fatto regolare ingresso nel territorio nazionale il diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per attesa occupazione laddove la mancata formalizzazione del rapporto di lavoro dipenda da causa non riconducibile allo straniero;
inoltre, il lavoratore non avrebbe potuto svolgere attività lavorativa in mancanza di rilascio del codice fiscale da parte della Questura e della Prefettura.
3. Si è altresì costituita l’amministrazione intimata, la quale ha chiesto la reiezione del ricorso e si è difesa come in atti.
4. Con ordinanza cautelare n.-OMISSIS- e non appellata) questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare nel senso della fissazione dell’udienza pubblica del-OMISSIS- ai fini della trattazione del merito, dando atto delle oscillazioni giurisprudenziali in precedenza registratesi in materia e della necessità di un adeguato approfondimento da operarsi in fase di cognizione piena del giudizio.
5. All’udienza pubblica del-OMISSIS- la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Tanto premesso, il ricorso è infondato e va respinto.
Resiste alle doglianze del ricorrente il pilastro motivazionale relativo al merito della richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione ed alla mancata instaurazione di qualsivoglia rapporto di lavoro tra ricorrente e datore di lavoro.
In effetti, questo Collegio, in continuità con la giurisprudenza della Sezione (v. da ultimo le sentenze nn. 252/2026, 2087/2025 e 2000/2025) condivide e fa proprio quanto affermato in materia dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui:
“ 7. - Nel merito l’appello dell’Amministrazione è fondato in quanto le conclusioni del primo giudice, secondo cui lo SUI, a seguito della mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno (e indipendentemente dalle ragioni della stessa), avrebbe dovuto rilasciare all’odierno appellato un permesso di soggiorno per attesa occupazione, non sono in linea con la più recente giurisprudenza di questa Sezione, la quale, anche in tema di applicazione dell’articolo 42 del d.l. 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, è nel senso che l’unica possibilità per il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione è legata all’interruzione di un precedente rapporto di lavoro correttamente instaurato e cessato per causa non imputabile al lavoratore, e non anche al caso in cui – come nella presente fattispecie - sebbene per motivi estranei alla volontà dell’appellante, non si sia mai concluso un contratto di lavoro dipendente tra l’istante e il datore di lavoro (cfr. Cons. Stato, sez. III, 29 maggio 2025, n. 4679; id., 11 aprile 2025, n. 3158; id., 24 marzo 2025, n. 2403).
…
Pertanto, dal momento che fin dal giorno dopo il rilascio del nulla osta sarebbe stato già possibile avviare il rapporto di lavoro (e, in tale ipotesi, pacificamente in caso di successiva interruzione dello stesso si sarebbe potuto, o dovuto, far luogo a rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione), finisce per essere del tutto irrilevante la questione – su cui pure insiste l’odierna appellante – del carattere giustificato o meno dei tempi impiegati dall’Amministrazione per concludere il procedimento ” (Consiglio di Stato, III Sez., 3 settembre 2025, n. 7186).
Da quanto precede deriva che nella presente vicenda l’unica possibilità per il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione in favore del ricorrente era legata alla sopravvenuta interruzione di un precedente rapporto di lavoro correttamente instaurato. Tuttavia, nel caso di specie è pacifico che nessun rapporto di lavoro sia stato instaurato tra il ricorrente ed il datore di lavoro richiedente il rilascio di un nulla osta per lavoro subordinato ai sensi del D. Lgs. 286/1998.
Nessuna delle censure svolte dal ricorrente è idonea a scalfire quanto precede, vale a dire il pilastro motivazionale relativo alla pacifica mancata instaurazione del rapporto di lavoro, con la conseguenza che il ricorso proposto non può che essere respinto.
Le spese vanno compensate alla luce della peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente e degli altri dati idonei ad identificare lo stesso.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER SS, Presidente
AR OL, Referendario, Estensore
Simona Saracino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR OL | ER SS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.