Articolo 3 della Legge 5 dicembre 1975, n. 722
Articolo 2
Versione
22 gennaio 1976
Art. 3.
All'onere, derivante dall'attuazione della presente legge, di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1975 e 1976, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti dei fondi speciali di cui al capitolo 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 22 gennaio 1976