CASS
Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/11/2025, n. 37938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37938 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: FA DE nato a [...] il [...] altra parte: Ministero dell'economia e delle Finanze avverso l'ordinanza del 13/03/2025 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere AN DI;
lette le conclusioni del P.G. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il difensore di DE FA ricorre avverso l’ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 13.3.2025 con cui è stato rigettato il ricorso proposto dallo stesso FA avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso in data 16.11.2022 dal medesimo Tribunale. 2. Il ricorrente articola, in sintesi, i seguenti motivi. I) deduce che il provvedimento impugnato non ha indicato gli specifici elementi fattuali da cui evincere il superamento della soglia per l’ammissione al beneficio, con conseguente illegittimità di affermazioni apodittiche e congetturali. Penale Sent. Sez. 4 Num. 37938 Anno 2025 Presidente: BELLINI UGO Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 28/10/2025 2 II) Osserva come le presunzioni utilizzate per sostenere la tesi del superamento del limite prescritto per l’ammissione al beneficio risultino fondate su mere congetture, mediante una immotivata reinterpretazione degli esiti assolutori intervenuti in altri procedimenti a carico. III) Lamenta la mancata risposta al rilievo legato alla non irrevocabilità del provvedimento di confisca posto a fondamento del rigetto dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, senza spiegare le ragioni per le quali i dati recepiti nel decreto di confisca, relativi ad un periodo fiscale precedente all’anno 2020, dovrebbero dispiegare efficacia anche per le annualità successive, alle quali faceva, invece, riferimento l’istanza in disamina. 3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Il ricorso è fondato. 5. I motivi dedotti colgono nel segno, laddove eccepiscono, essenzialmente, la genericità e apoditticità delle argomentazioni adottate dal giudice di merito ai fini del ritenuto superamento del limite reddituale. Nella materia che qui rileva va ribadito il principio per cui, ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio, l'autocertificazione dell'istante ha valenza probatoria e il giudice non può entrare nel merito della medesima per valutarne l'attendibilità, dovendosi limitare alla verifica dei redditi esposti e concedere in base ad essi il beneficio, il quale potrà essere revocato solo a seguito dell'analisi negativa effettuata dall'intendente di finanza, cui il giudice deve trasmettere copia dell'istanza con l'autocertificazione e la documentazione allegata (Sez. 4, n. 10512 del 13/01/2021, Pennestrì, Rv. 280939 - 01). In ogni caso, il vaglio di attendibilità dell'autocertificazione dell'istante può comportare il rigetto dell’istanza solo qualora sussistano indizi gravi, precisi e concordanti circa la disponibilità di risorse economiche non compatibili con quelle dichiarate (Sez. 4, n. 4628 del 20/09/2017, dep. 2018, Tortorella, Rv. 271942 - 01). Nella specie, si deve convenire con il ricorrente nel senso che le presunzioni utilizzate dal Tribunale per sostenere la tesi del superamento del limite prescritto per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato risultano fondate su mere congetture, di cui peraltro neanche si comprende l’incidenza rispetto alle condizioni reddituali del FA, con particolare riguardo all’asserita condotta di emissione di fatture false, in relazione a procedimenti penali per non meglio precisati “delitti a sfondo prettamente economico”. Allo stesso modo, il richiamo al procedimento di prevenzione patrimoniale nei confronti del FA, concluso a 3 luglio 2020, risulta effettuato in maniera del tutto generica, senza spiegarne l’attinenza rispetto alle effettive condizioni economiche dell’interessato. 6. Consegue l’annullamento del provvedimento impugnato ed il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per nuovo giudizio. Così deciso il 28 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AN DI UG BE
udita la relazione svolta dal Consigliere AN DI;
lette le conclusioni del P.G. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il difensore di DE FA ricorre avverso l’ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 13.3.2025 con cui è stato rigettato il ricorso proposto dallo stesso FA avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso in data 16.11.2022 dal medesimo Tribunale. 2. Il ricorrente articola, in sintesi, i seguenti motivi. I) deduce che il provvedimento impugnato non ha indicato gli specifici elementi fattuali da cui evincere il superamento della soglia per l’ammissione al beneficio, con conseguente illegittimità di affermazioni apodittiche e congetturali. Penale Sent. Sez. 4 Num. 37938 Anno 2025 Presidente: BELLINI UGO Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 28/10/2025 2 II) Osserva come le presunzioni utilizzate per sostenere la tesi del superamento del limite prescritto per l’ammissione al beneficio risultino fondate su mere congetture, mediante una immotivata reinterpretazione degli esiti assolutori intervenuti in altri procedimenti a carico. III) Lamenta la mancata risposta al rilievo legato alla non irrevocabilità del provvedimento di confisca posto a fondamento del rigetto dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, senza spiegare le ragioni per le quali i dati recepiti nel decreto di confisca, relativi ad un periodo fiscale precedente all’anno 2020, dovrebbero dispiegare efficacia anche per le annualità successive, alle quali faceva, invece, riferimento l’istanza in disamina. 3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Il ricorso è fondato. 5. I motivi dedotti colgono nel segno, laddove eccepiscono, essenzialmente, la genericità e apoditticità delle argomentazioni adottate dal giudice di merito ai fini del ritenuto superamento del limite reddituale. Nella materia che qui rileva va ribadito il principio per cui, ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio, l'autocertificazione dell'istante ha valenza probatoria e il giudice non può entrare nel merito della medesima per valutarne l'attendibilità, dovendosi limitare alla verifica dei redditi esposti e concedere in base ad essi il beneficio, il quale potrà essere revocato solo a seguito dell'analisi negativa effettuata dall'intendente di finanza, cui il giudice deve trasmettere copia dell'istanza con l'autocertificazione e la documentazione allegata (Sez. 4, n. 10512 del 13/01/2021, Pennestrì, Rv. 280939 - 01). In ogni caso, il vaglio di attendibilità dell'autocertificazione dell'istante può comportare il rigetto dell’istanza solo qualora sussistano indizi gravi, precisi e concordanti circa la disponibilità di risorse economiche non compatibili con quelle dichiarate (Sez. 4, n. 4628 del 20/09/2017, dep. 2018, Tortorella, Rv. 271942 - 01). Nella specie, si deve convenire con il ricorrente nel senso che le presunzioni utilizzate dal Tribunale per sostenere la tesi del superamento del limite prescritto per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato risultano fondate su mere congetture, di cui peraltro neanche si comprende l’incidenza rispetto alle condizioni reddituali del FA, con particolare riguardo all’asserita condotta di emissione di fatture false, in relazione a procedimenti penali per non meglio precisati “delitti a sfondo prettamente economico”. Allo stesso modo, il richiamo al procedimento di prevenzione patrimoniale nei confronti del FA, concluso a 3 luglio 2020, risulta effettuato in maniera del tutto generica, senza spiegarne l’attinenza rispetto alle effettive condizioni economiche dell’interessato. 6. Consegue l’annullamento del provvedimento impugnato ed il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per nuovo giudizio. Così deciso il 28 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AN DI UG BE