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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/11/2025, n. 16441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16441 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE CIVILE TERZA
Il Tribunale Ordinario di Roma, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Luigi Guariniello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta nel numero 53256 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022 tra e , rappresentati e difesi dall'avv. Alessandro Parte_1 Parte_2
Ciciarelli ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Roma, via Gaspare Spontini n.
24, come da procura in atti;
ATTORI ED OPPONENTI
e in persona del Sindaco in carica pro tempore;
CP_1
CONVENUTA ED OPPOSTA CONTUMACE
e in persona del rappresentante in carica pro tempore;
Controparte_2
CONVENUTA ED OPPOSTA CONTUMACE
OGGETTO: Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. avverso ordinanza di assegnazione di somme di denaro ex art. 553 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con atto di citazione notificato ritualmente e tempestivamente, e Parte_1
hanno domandato, in accoglimento dell'opposizione agli atti esecutivi ex Parte_2 art. 617, co. 2, c.p.c., “in relazione alle sorti precettate, la liquidazione della ulteriore somma di
€uro 96,98 a titolo di spese di precetto”, in ragione della “ingiusta ed illegittima decurtazione effettuata nell'ordinanza di assegnazione a seguito della rideterminazione ex officio in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.;”, “con vittoria delle spese della presente fase di merito ex art. 618 c.p.c. da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.”. Sebbene ritualmente citate, le convenute quale CP_3 debitrice esecutata, e quale terzo pignorato, sono Controparte_2 rimaste contumaci nel medesimo giudizio di merito, con relativa declaratoria giudiziale resa con l'ordinanza del 21.12.2022, con cui è stata disposta l'acquisizione, d'ufficio, del fascicolo dell'esecuzione r.g.e. n. 929/2021 agli atti del presente giudizio. Successivamente, questo
Tribunale, con ordinanza del 09.12.2023, ha dato atto dell''avvenuta acquisizione d'ufficio del fascicolo dell'esecuzione r.g.e. n. 929/2021 agli atti del medesimo giudizio ed ha rinviato la causa all'udienza del 30.09.2024 per la precisazione delle conclusioni;
quindi, con ordinanza del
10.10.2024, ha rinviato di nuovo la causa per la precisazione delle conclusioni, in ragione della gravosità del carico istruttorio e decisorio, anche alla luce dell'assegnazione sopravvenuta di un maggior numero di cause, dettata dalla carenza di organico dei giudici togati in servizio presso questa Sezione, ed alla luce dell'assegnazione d'ufficio, con decreto presidenziale, di dieci cause ulteriori, iscritte nei ruoli del 2015, 2016, 2017 e 2018 ed appartenenti ad altro giudice togato della medesima Sezione;
infine, con ordinanza del 30.07.2025 ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190, co. 1, c.p.c., una volta precisate le conclusioni a cura della parte attrice nella nota scritta ex art. 127 ter c.p.c..
2 - Dagli atti di causa risulta che gli avv.ti Magrì Salvatore e hanno promosso Parte_2 la procedura esecutiva mobiliare r.g.e. n. 929/2021 nei confronti di al fine del CP_1 recupero coattivo della somma precettata di euro 546,72 complessivi, di cui euro 143,52 per sorte capitale (euro 120,00 per “sorte liquidata in sentenza”, euro 18,00 per “spese generali
15%” ed euro 5,52 “C.A.P. 4% (regime forfettario)”), euro 196,98 a titolo di compenso per il precetto, compresi accessori di legge, ed euro 53,02 per “esborsi precetto”, nonché euro 105,00 a titolo di compenso per la “fase introduttiva proc. esec. ex D.M. 55/2014”, in forza della sentenza n. 12243/2019 del Giudice di Pace di Roma. Quindi, il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 553 c.p.c. in data 15.10.2021, a definizione della suddetta procedura esecutiva, nell'esercizio del potere di rideterminazione d'ufficio della somma precettata, ha rideterminato l'importo precettato così come segue, senza indicare il procedimento seguito: a) attraverso la determinazione della somma di “€ 175,09” alla voce “Sorte, interessi come da precetto”; b) attraverso la legittima e corretta espunzione dell'importo di euro 105,00, ivi calcolato come compenso per la “fase introduttiva proc. esec. ex D.M. 55/2014”, in quanto non dovuto, poiché rientrante nelle spese di esecuzione una volta instaurato il processo esecutivo, da un lato, ed attraverso la liquidazione dell'importo di euro 100,00 “per le spese di precetto”, comprendenti il compenso di avvocato, gli accessori di legge (compresa i.v.a. al 22%) e le spese, dall'altro lato;
c) attraverso l'espunzione dell'importo di euro 53,02, ivi indicati per “esborsi precetto”, in difetto della relativa specificazione e dimostrazione per tabulas. Invero, la liquidazione omnicomprensiva delle spese di precetto nell'importo di euro 100,00 risulta 2 inferiore al valore medio del compenso di avvocato, previsto in euro 135,00 nel d.m. n. 55/2014,
s.s.m.i., per l'atto di precetto fino ad euro 5.200,00, e, quindi, inferiore per euro 96,98 rispetto all'importo di euro 196,98 complessivi, comprendente anche gli accessori di legge (rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso, c.p.a. nella misura del 4% ed i.v.a. nella misura del 22%). Per l'effetto, la rideterminazione d'ufficio dell'importo precettato, così come operata in concreto, risulta illegittima sotto il suddetto profilo, cosicché l'assegnazione conseguente deve essere modificata con l'aggiunta dell'importo di euro 96,98 all'importo di euro
100,00, liquidato per spese di precetto nell'ordinanza di assegnazione del 15.10.2021. A ciò si aggiunga che l'ordinanza opposta è da riformare anche nella parte in cui non ha disposto la distrazione ex art. 93 c.p.c. del suddetto compenso per il precetto a favore del difensore del creditore procedente, avv. Alessandro Ciciarelli, nonostante lo stesso difensore si sia dichiarato espressamente antistatario delle spese e del compenso di precetto nel relativo atto stragiudiziale.
Pertanto, l'opposizione agli atti esecutivi si rivela fondata nel merito e va accolta.
3 - La questione inerente all'esercizio concreto del potere di rideterminazione dell'importo precettato e, in specifico, dell'applicazione del valore medio del compenso di avvocato per l'atto di precetto in base al d.m. n. 55/2014, s.s.m.i., da parte del Giudice dell'esecuzione, conduce alla compensazione integrale delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., non avendo CP_1 così come la peraltro rimaste contumaci, dato causa alla Controparte_2 medesima opposizione agli atti esecutivi.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma – Terza Sezione civile in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel merito dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c.; ogni diversa domanda, eccezione ed istanza disattesa, così decide:
1) accoglie l'opposizione agli atti esecutivi e, per l'effetto, dispone la modificazione dell'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., emessa in data 15.10.2021 a definizione della procedura esecutiva mobiliare r.g.e. n. 929/2021, attraverso la liquidazione del compenso per il precetto nella somma di euro 196,98 complessivi, inclusi accessori di legge, in luogo della somma di euro
100,00 complessivi, compresi accessori di legge, ivi liquidata, e con distrazione della suddetta somma di denaro a favore dell'avv. Alessandro Ciciarelli, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.;
2) compensa in toto le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma il 22 novembre 2025.
Il Giudice
dott. Luigi Guariniello
3
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE CIVILE TERZA
Il Tribunale Ordinario di Roma, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Luigi Guariniello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta nel numero 53256 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022 tra e , rappresentati e difesi dall'avv. Alessandro Parte_1 Parte_2
Ciciarelli ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Roma, via Gaspare Spontini n.
24, come da procura in atti;
ATTORI ED OPPONENTI
e in persona del Sindaco in carica pro tempore;
CP_1
CONVENUTA ED OPPOSTA CONTUMACE
e in persona del rappresentante in carica pro tempore;
Controparte_2
CONVENUTA ED OPPOSTA CONTUMACE
OGGETTO: Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. avverso ordinanza di assegnazione di somme di denaro ex art. 553 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con atto di citazione notificato ritualmente e tempestivamente, e Parte_1
hanno domandato, in accoglimento dell'opposizione agli atti esecutivi ex Parte_2 art. 617, co. 2, c.p.c., “in relazione alle sorti precettate, la liquidazione della ulteriore somma di
€uro 96,98 a titolo di spese di precetto”, in ragione della “ingiusta ed illegittima decurtazione effettuata nell'ordinanza di assegnazione a seguito della rideterminazione ex officio in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.;”, “con vittoria delle spese della presente fase di merito ex art. 618 c.p.c. da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.”. Sebbene ritualmente citate, le convenute quale CP_3 debitrice esecutata, e quale terzo pignorato, sono Controparte_2 rimaste contumaci nel medesimo giudizio di merito, con relativa declaratoria giudiziale resa con l'ordinanza del 21.12.2022, con cui è stata disposta l'acquisizione, d'ufficio, del fascicolo dell'esecuzione r.g.e. n. 929/2021 agli atti del presente giudizio. Successivamente, questo
Tribunale, con ordinanza del 09.12.2023, ha dato atto dell''avvenuta acquisizione d'ufficio del fascicolo dell'esecuzione r.g.e. n. 929/2021 agli atti del medesimo giudizio ed ha rinviato la causa all'udienza del 30.09.2024 per la precisazione delle conclusioni;
quindi, con ordinanza del
10.10.2024, ha rinviato di nuovo la causa per la precisazione delle conclusioni, in ragione della gravosità del carico istruttorio e decisorio, anche alla luce dell'assegnazione sopravvenuta di un maggior numero di cause, dettata dalla carenza di organico dei giudici togati in servizio presso questa Sezione, ed alla luce dell'assegnazione d'ufficio, con decreto presidenziale, di dieci cause ulteriori, iscritte nei ruoli del 2015, 2016, 2017 e 2018 ed appartenenti ad altro giudice togato della medesima Sezione;
infine, con ordinanza del 30.07.2025 ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190, co. 1, c.p.c., una volta precisate le conclusioni a cura della parte attrice nella nota scritta ex art. 127 ter c.p.c..
2 - Dagli atti di causa risulta che gli avv.ti Magrì Salvatore e hanno promosso Parte_2 la procedura esecutiva mobiliare r.g.e. n. 929/2021 nei confronti di al fine del CP_1 recupero coattivo della somma precettata di euro 546,72 complessivi, di cui euro 143,52 per sorte capitale (euro 120,00 per “sorte liquidata in sentenza”, euro 18,00 per “spese generali
15%” ed euro 5,52 “C.A.P. 4% (regime forfettario)”), euro 196,98 a titolo di compenso per il precetto, compresi accessori di legge, ed euro 53,02 per “esborsi precetto”, nonché euro 105,00 a titolo di compenso per la “fase introduttiva proc. esec. ex D.M. 55/2014”, in forza della sentenza n. 12243/2019 del Giudice di Pace di Roma. Quindi, il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 553 c.p.c. in data 15.10.2021, a definizione della suddetta procedura esecutiva, nell'esercizio del potere di rideterminazione d'ufficio della somma precettata, ha rideterminato l'importo precettato così come segue, senza indicare il procedimento seguito: a) attraverso la determinazione della somma di “€ 175,09” alla voce “Sorte, interessi come da precetto”; b) attraverso la legittima e corretta espunzione dell'importo di euro 105,00, ivi calcolato come compenso per la “fase introduttiva proc. esec. ex D.M. 55/2014”, in quanto non dovuto, poiché rientrante nelle spese di esecuzione una volta instaurato il processo esecutivo, da un lato, ed attraverso la liquidazione dell'importo di euro 100,00 “per le spese di precetto”, comprendenti il compenso di avvocato, gli accessori di legge (compresa i.v.a. al 22%) e le spese, dall'altro lato;
c) attraverso l'espunzione dell'importo di euro 53,02, ivi indicati per “esborsi precetto”, in difetto della relativa specificazione e dimostrazione per tabulas. Invero, la liquidazione omnicomprensiva delle spese di precetto nell'importo di euro 100,00 risulta 2 inferiore al valore medio del compenso di avvocato, previsto in euro 135,00 nel d.m. n. 55/2014,
s.s.m.i., per l'atto di precetto fino ad euro 5.200,00, e, quindi, inferiore per euro 96,98 rispetto all'importo di euro 196,98 complessivi, comprendente anche gli accessori di legge (rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso, c.p.a. nella misura del 4% ed i.v.a. nella misura del 22%). Per l'effetto, la rideterminazione d'ufficio dell'importo precettato, così come operata in concreto, risulta illegittima sotto il suddetto profilo, cosicché l'assegnazione conseguente deve essere modificata con l'aggiunta dell'importo di euro 96,98 all'importo di euro
100,00, liquidato per spese di precetto nell'ordinanza di assegnazione del 15.10.2021. A ciò si aggiunga che l'ordinanza opposta è da riformare anche nella parte in cui non ha disposto la distrazione ex art. 93 c.p.c. del suddetto compenso per il precetto a favore del difensore del creditore procedente, avv. Alessandro Ciciarelli, nonostante lo stesso difensore si sia dichiarato espressamente antistatario delle spese e del compenso di precetto nel relativo atto stragiudiziale.
Pertanto, l'opposizione agli atti esecutivi si rivela fondata nel merito e va accolta.
3 - La questione inerente all'esercizio concreto del potere di rideterminazione dell'importo precettato e, in specifico, dell'applicazione del valore medio del compenso di avvocato per l'atto di precetto in base al d.m. n. 55/2014, s.s.m.i., da parte del Giudice dell'esecuzione, conduce alla compensazione integrale delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., non avendo CP_1 così come la peraltro rimaste contumaci, dato causa alla Controparte_2 medesima opposizione agli atti esecutivi.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma – Terza Sezione civile in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel merito dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c.; ogni diversa domanda, eccezione ed istanza disattesa, così decide:
1) accoglie l'opposizione agli atti esecutivi e, per l'effetto, dispone la modificazione dell'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., emessa in data 15.10.2021 a definizione della procedura esecutiva mobiliare r.g.e. n. 929/2021, attraverso la liquidazione del compenso per il precetto nella somma di euro 196,98 complessivi, inclusi accessori di legge, in luogo della somma di euro
100,00 complessivi, compresi accessori di legge, ivi liquidata, e con distrazione della suddetta somma di denaro a favore dell'avv. Alessandro Ciciarelli, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.;
2) compensa in toto le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma il 22 novembre 2025.
Il Giudice
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