Art. 27. Requisiti soggettivi per le autorizzazioni in materia di esplosivi
Il rilascio delle licenze di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e' subordinato all'accertamento dei requisiti di cui al precedente articolo 9.
Il rilascio delle licenze di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e' subordinato all'accertamento dei requisiti di cui al precedente articolo 9.