Articolo 27 della Legge 18 aprile 1975, n. 110
Articolo 23Articolo 28
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6 maggio 1975
Art. 27. Requisiti soggettivi per le autorizzazioni in materia di esplosivi

Il rilascio delle licenze di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e' subordinato all'accertamento dei requisiti di cui al precedente articolo 9.
Entrata in vigore il 6 maggio 1975
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