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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 26/05/2025, n. 800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 800 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 399/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 399/2025
V.G. instaurato da c.f ), con l'avv. FEDERICO SCALVI Parte_1 C.F._1
e
(c.f ), con l'avv. FEDERICO SCALVI Controparte_1 C.F._2 con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
• “Dichiarare lo scioglimento dell'unione civile contratta in Brescia il 12.07.2018, trascritta al n. 13 parte I del registro dello stato civile dello stesso Comune;
• dichiarare che nulla è dovuto tra i contraenti vista la loro indipendenza economica e considerato che gli stessi hanno dichiarato di avere già definito ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale;
• ordinare al Comune di Brescia di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di unione civile;
1 • ordinare la trasmissione della emananda sentenza presso gli uffici dello stato civile dei comuni di residenza, precisamente ZA AN RI (BS) e AV (BS)”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti in data 12/07/2018 contraevano matrimonio, iscritto presso il registro dello stato civile del
Comune di Brescia (atto n. 13, parte I) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni sopraindicate.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono conformi alla legge e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza
Nulla per le spese (le spese della/e parte/parti ammessa al gratuito patrocinio restano a carico dello
Stato).
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dichiara lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni menzionate in epigrafe;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Brescia, 22/05/2025.
Il presidente estensore
Gustavo Nanni
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 399/2025
V.G. instaurato da c.f ), con l'avv. FEDERICO SCALVI Parte_1 C.F._1
e
(c.f ), con l'avv. FEDERICO SCALVI Controparte_1 C.F._2 con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
• “Dichiarare lo scioglimento dell'unione civile contratta in Brescia il 12.07.2018, trascritta al n. 13 parte I del registro dello stato civile dello stesso Comune;
• dichiarare che nulla è dovuto tra i contraenti vista la loro indipendenza economica e considerato che gli stessi hanno dichiarato di avere già definito ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale;
• ordinare al Comune di Brescia di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di unione civile;
1 • ordinare la trasmissione della emananda sentenza presso gli uffici dello stato civile dei comuni di residenza, precisamente ZA AN RI (BS) e AV (BS)”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti in data 12/07/2018 contraevano matrimonio, iscritto presso il registro dello stato civile del
Comune di Brescia (atto n. 13, parte I) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni sopraindicate.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono conformi alla legge e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza
Nulla per le spese (le spese della/e parte/parti ammessa al gratuito patrocinio restano a carico dello
Stato).
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dichiara lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni menzionate in epigrafe;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Brescia, 22/05/2025.
Il presidente estensore
Gustavo Nanni
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