Articolo 8 del Decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200
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6 ottobre 1948
Art. 8. Impiego di alcoli denaturati in lavorazioni industriali

Le ditte che intendono impiegare alcool denaturato con denaturanti speciali in usi industriali debbono farne domanda al Ministero delle finanze indicando:
a) il nome e cognome della ditta e chi la rappresenta;
b) il Comune, la via, il numero e la localita' dove si trova la fabbrica;
c) i locali di cui si compone la fabbrica;
d) il quantitativo di alcool denaturato da impiegare annualmente;
e) le materie prime che si intendono impiegare quali denaturanti;
f) i prodotti alla cui fabbricazione lo spirito denaturato e'
destinato;
g) il procedimento di lavorazione seguito e se nella lavorazione avvenga o meno ricupero di alcool impiegato.
Il Ministero riconosciuta la fondatezza della richiesta provvede per la concessione e stabilisce le norme da osservare per la tutela degli interessi erariali. La stesse norme saranno osservate dalle ditte che chiedono di impiegare alcool denaturato con denaturante generale in usi industriali diversi da quelli consentiti dall' art. 3 del regio decreto-legge 27 aprile 1936, n. 635 .
Entrata in vigore il 6 ottobre 1948