Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 20/02/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 775/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 775/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHIAPPINELLI Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ORNATI ANDREA e dell'avv. CP_1 P.IVA_1
ZURLO RAFFAELE
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
quale cessionaria del credito asseritamente sorto in origine in capo a Controparte_1 Parte_2
(già , ha chiesto ed ottenuto dal Giudice di Pace di Foggia l'emissione di
[...] Parte_2 ingiunzione a carico di per il pagamento della somma complessiva di euro 2579,93 Parte_1 oltre interessi in relazione al contratto di finanziamento n. 66135931134 del 5.6.2008.
La ha proposto opposizione deducendo di aver non mai intrattenuto rapporti con la società Pt_1
o e che il contratto di finanziamento posto a fondamento del Parte_2 Parte_2 ricorso monitorio è stato stipulato con un'altra società finanziatrice, la Linea Banche Popolari s.p.a.; ha inoltre eccepito l'intervenuta prescrizione del credito e la carenza di prova della titolarità del credito contrattuale in capo ad Controparte_1 si è costituita in primo grado chiedendo il rigetto dell'opposizione. CP_1
Il Giudice di Pace ha rigettato l'opposizione osservando quanto segue: “L' art 1264 CC dispone che la cessione di un credito ha effetto nei confronti del debitore ceduto, quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata;
pertanto la cessione del credito, per essere opponibile nei confronti del debitore, necessita della sola notificazione, che può essere eseguita senza alcun vincolo di forma. E
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La ha proposto appello deducendo che non risulta “prodotta una eventuale cessione del credito Pt_1 da parte di Linea Banche Popolari in favore di così da dedurne sia la titolarità Parte_2 del credito, sia l'efficacia, nei confronti dell'appellante, delle notifiche eseguite”; che “la carta di credito che avrebbe consentito l'accesso al credito stesso, qualora fosse stata consegnata all'appellante (ma agli atti non vi è alcuna traccia), è di proprietà di Linea e non della così Pt_2 come riportato nel documento di sintesi prodotto in atti alla voce “carta di credito”; pertanto, mai la avrebbe potuto essere titolare di un presunto credito nei confronti dell'appellante, se non in Pt_2 forza di cessione del credito, cosa che non è stata documentata e provata”; che “La richiesta di somme, inoltrata a mezzo decreto ingiuntivo opposto, proviene da , la quale, come dedotto dalla CP_2 stessa nei propri scritti di causa, è cessionaria dei crediti vantati da o Parte_2 Pt_2
; sarebbe stato necessario che parte appellata avesse prodotto un contratto di cessione del credito
[...] tra Linea Banche Popolari e o Ciò non è stato, in quanto Parte_2 Parte_2 l'appellata non ha prodotto alcun contratto di cessione del credito intervenuto tra la società Linea Banche Popolari e o che giustificasse la titolarità del credito in proprio Parte_2 Parte_2 favore, né è stato mai prodotto un eventuale contratto intercorso tra l'appellante e o Parte_2
”. Parte_2
ha chiesto il rigetto dell'appello. CP_1
Orbene, le censure di parte appellante, vertenti sulla carenza di prova della titolarità in capo ad del credito derivante dal contratto di finanziamento n. 66135931134 del 5.6.2008, sono CP_1 infondate.
pagina 2 di 4 Al riguardo va osservato in tesi generale che la notizia della cessione di crediti in blocco mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale produce nei confronti dei debitori ceduti gli effetti indicati dall'articolo 1264 c.c.. (art. 58, quarto comma, TUB). L'effetto traslativo della cessione di credito si produce per effetto del solo scambio di consensi tra cedente e cessionario, rilevando la comunicazione al debitore ceduto ai soli fini di escludere l'efficacia liberatoria di un eventuale pagamento in favore del cedente e di risolvere eventuali conflitti tra più cessionari.
Secondo la Suprema Corte “è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare i rapporti oggetto della cessione” (ex plurimis, Cassazione civile sez. I, 29/12/2017, n.31188; Cassazione civile sez. III, 13/06/2019, n.15884; Cassazione Civile, sez. I, 26/06/2019, n.
17110).
Ora, nel caso di specie oltre ad allegare il contratto di finanziamento n. 66135931134 del CP_1 5.6.2008 per l'importo di euro 14797,00 stipulato tra la e Linea s.p.a., ha prodotto sin dalla fase Pt_1 monitoria l'avviso di cessione di crediti in blocco intercorsa tra (cessionaria) e CP_1 [...]
(cedente) pubblicato sulla G.U. n. 70 del 19.6.2018. Nell'estratto pubblicato sulla GU si Parte_2 legge che “ha acquistato pro soluto dalla Cedente, con effetto giuridico dal 04 giugno 2018, CP_1 tutti i crediti dovuti a titolo di capitale, interessi (anche di mora), accessori, spese e quant'altro che, alla Data di Cessione, soddisfino in via cumulativa i seguenti criteri oggettivi: (i) siano crediti erogati in relazione a contratti di credito stipulati ai sensi degli artt. 121 e seguenti del Testo Unico
Bancario, in forma di finanziamenti tramite l'utilizzo di carte di credito a persone fisiche ed enti collettivi di diritto privato;
(ii) siano crediti originariamente erogati, alternativamente, da
[...]
(gia' , da Linea S.p.A. (quest'ultima oggi incorporata in Parte_2 Parte_2 [...]
; (iii) siano crediti con riferimento ai quali la relativa decadenza dal beneficio del Parte_2 termine sia stata comunicata ai Debitori Ceduti entro il 28/02/2018 (incluso); (iv) non siano crediti oggetto di contestazione per "inadempimento del fornitore" ex art. 125-quinquies del Testo Unico
Bancario, con conseguente risoluzione dei contratti di credito sottostanti;
(v) non siano crediti oggetto di legittima denuncia penale sporta dai Debitori Ceduti, innanzi alla competente Pubblica Autorita', relativamente ai rapporti da cui i crediti originano per fatti accaduti in data pari od anteriore alla Data di Cessione;
(vi) per nessuno dei relativi Debitori Ceduti sia stato accertato lo stato di incapacita' di agire in data pari od anteriore alla Data di Cessione;
(vii) nessuno dei relativi Debitori
Ceduti risulti defunto in data pari od anteriore alla Data di Cessione;
(viii) nessuno dei relativi
Debitori Ceduti risulti ammesso ad una procedura concorsuale, inclusa la procedura di sovraindebitamento o esdebitazione, in data pari od anteriore alla Data di Cessione;
(ix) per il recupero di tali crediti sia stato presentato ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti dei relativi
Debitori Ceduti e nessuno dei Debitori Ceduti e/o relativi garanti abbia presentato opposizione al decreto ingiuntivo in data pari od anteriore alla Data di Cessione;
(x) Crediti di importo ed interessi per ciascun Debitore ceduto (intendendosi anche la somma di piu' linee di credito concesse al medesimo soggetto) compreso tra 53,67 Euro e 19.019,13 Euro.”. L'avviso di cessione contiene dunque l'indicazione di criteri oggettivi cumulativi (tipologia, fonte ed importo del credito;
decadenza dal beneficio del termine ad una certa data) utili per l'individuazione di una determinata categoria di crediti e, sul piano soggettivo, contempla anche i crediti originariamente sorti in capo a Linea s.p.a. (poi incorporata in . I criteri così indicati consentono Parte_2 di verificare l'inclusione del credito in questione (credito di originari euro 14.797 derivante da un pagina 3 di 4 contratto di finanziamento con utilizzo di carta di credito stipulato con Linea s.p.a.) nell'oggetto della cessione. Risulta pertanto sufficientemente provata la titolarità del credito in capo ad alla stregua della CP_1 giurisprudenza di legittimità sopra richiamata.
Peraltro, ulteriore elemento indiziario indicativo dell'inclusione del credito nell'oggetto della cessione è la comunicazione inviata al riguardo alla alla stessa società cedente, allegata in atti. Pt_1
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi di cui al d.m. 147/22, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna la parte appellante a rimborsare alla controparte le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 1700,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il gravame, in osservanza dell'art. 13, co. 1 quater DPR 2002/n. 115 nel testo inserito dall'art. 1, co. 17 L. 2012/n. 228.
Foggia, 20.2.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
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