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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/12/2025, n. 9453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9453 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 29399/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione VIII civile – Ufficio del Giudice Tutelare
Il Collegio, composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa MA RI CO
Dott.ssa Elisabetta Stefania Stuccillo
Dott.ssa Lorenza Zuffada
All'esito della Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di interdizione iscritta al n. 29399/2025 R.G. proposta da:
, con l'avv.to Saponara Carlo Parte_1
RICORRENTE
Contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento di
, con l'avv.to Lonigro Giuseppe CP_2
PM TRIBUNALE DI MILANO
INTERVENUTI
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Tutte le parti: concordemente rinunciano alla domanda di interdizione e chiedono la trasmissione degli atti al GT per la nomina di un ADS in favore di da scegliersi tra i Controparte_1 professionisti noti all'ufficio e disponibili a ricoprire tale incarico.
FATTO E MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17 luglio 2025 parte ricorrente, in qualità di parente entro il quarto grado, in particolare cugina, di chiedeva che questo Tribunale pronunciasse Controparte_1 declaratoria di interdizione del cugino che, per le patologie da cui sarebbe affetto e per la situazione familiare in cui verserebbe, si troverebbe in una situazione di incapacità totale di provvedere ai propri interessi, non avendo mai acquisito il minimo di nozioni sufficienti a gestire in autonomia la propria vita sia sul piano relazionale sia sul piano economico.
Fissata con decreto la comparizione delle parti, all'udienza del 27 novembre 2025 il Giudice sentiva l'interdicendo, che dichiarava di essere andato via dalla casa del padre perché la CP_2 situazione era diventata insostenibile;
diceva di trovarsi molto bene a casa della zia materna, dove attualmente vive, e di volere che venga nominato un legale che lo aiuti e con il quale possa interloquire circa le proprie aspirazioni e desideri.
Il Giudice sentiva le parti, le quali concordavano per la rinuncia alle loro domande chiedendo che fosse nominato un Amministratore di Sostegno, nella persona di un legale noto a questo ufficio, ritenendo sufficiente, ai fini della protezione giuridica del loro congiunto, la misura dell'amministrazione di sostegno;
previa rinuncia di tutte le parti ai termini per la precisazione delle conclusioni, il Giudice tratteneva la causa in decisione e si riservava di riferire al Collegio per la decisione, mandando al PM per acquisire le sue conclusioni.
Preso atto della rinuncia alla proposta domanda di interdizione, ritiene il Collegio che sussistano, nella specie, tutti i presupposti di cui alla legge n. 6/2004 per la nomina, in favore di di Controparte_1 un Amministratore di Sostegno e ciò in considerazione delle patologie in atti certificate.
Deve dunque dichiararsi cessata la materia del contendere, e devono inoltre trasmettersi gli atti al designando Giudice Tutelare che provvederà a tutti gli adempimenti conseguenti.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 2 di 3 Dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di interdizione proposta nei confronti di
Controparte_1
Dispone che, a cura della Cancelleria, vengano trasmessi gli atti al Giudice Tutelare ex art. 418 c.c. per la nomina di un Amministratore di Sostegno in favore di . Controparte_1
Spese compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 4/12/2025
Il Presidente rel.
MA RI CO
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione VIII civile – Ufficio del Giudice Tutelare
Il Collegio, composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa MA RI CO
Dott.ssa Elisabetta Stefania Stuccillo
Dott.ssa Lorenza Zuffada
All'esito della Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di interdizione iscritta al n. 29399/2025 R.G. proposta da:
, con l'avv.to Saponara Carlo Parte_1
RICORRENTE
Contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento di
, con l'avv.to Lonigro Giuseppe CP_2
PM TRIBUNALE DI MILANO
INTERVENUTI
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Tutte le parti: concordemente rinunciano alla domanda di interdizione e chiedono la trasmissione degli atti al GT per la nomina di un ADS in favore di da scegliersi tra i Controparte_1 professionisti noti all'ufficio e disponibili a ricoprire tale incarico.
FATTO E MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17 luglio 2025 parte ricorrente, in qualità di parente entro il quarto grado, in particolare cugina, di chiedeva che questo Tribunale pronunciasse Controparte_1 declaratoria di interdizione del cugino che, per le patologie da cui sarebbe affetto e per la situazione familiare in cui verserebbe, si troverebbe in una situazione di incapacità totale di provvedere ai propri interessi, non avendo mai acquisito il minimo di nozioni sufficienti a gestire in autonomia la propria vita sia sul piano relazionale sia sul piano economico.
Fissata con decreto la comparizione delle parti, all'udienza del 27 novembre 2025 il Giudice sentiva l'interdicendo, che dichiarava di essere andato via dalla casa del padre perché la CP_2 situazione era diventata insostenibile;
diceva di trovarsi molto bene a casa della zia materna, dove attualmente vive, e di volere che venga nominato un legale che lo aiuti e con il quale possa interloquire circa le proprie aspirazioni e desideri.
Il Giudice sentiva le parti, le quali concordavano per la rinuncia alle loro domande chiedendo che fosse nominato un Amministratore di Sostegno, nella persona di un legale noto a questo ufficio, ritenendo sufficiente, ai fini della protezione giuridica del loro congiunto, la misura dell'amministrazione di sostegno;
previa rinuncia di tutte le parti ai termini per la precisazione delle conclusioni, il Giudice tratteneva la causa in decisione e si riservava di riferire al Collegio per la decisione, mandando al PM per acquisire le sue conclusioni.
Preso atto della rinuncia alla proposta domanda di interdizione, ritiene il Collegio che sussistano, nella specie, tutti i presupposti di cui alla legge n. 6/2004 per la nomina, in favore di di Controparte_1 un Amministratore di Sostegno e ciò in considerazione delle patologie in atti certificate.
Deve dunque dichiararsi cessata la materia del contendere, e devono inoltre trasmettersi gli atti al designando Giudice Tutelare che provvederà a tutti gli adempimenti conseguenti.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 2 di 3 Dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di interdizione proposta nei confronti di
Controparte_1
Dispone che, a cura della Cancelleria, vengano trasmessi gli atti al Giudice Tutelare ex art. 418 c.c. per la nomina di un Amministratore di Sostegno in favore di . Controparte_1
Spese compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 4/12/2025
Il Presidente rel.
MA RI CO
pagina 3 di 3