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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Rimini, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Rimini |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 12/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RIMINI Sezione 2, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE CONO MARIA, Presidente
MARRA PAOLO, Relatore
ERCOLANI DAVIDE, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 108/2025 depositato il 12/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Sas - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Rimini
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso dp.rimini@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THU02FI01089 2024 IVA-ALTRO 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THU02FI01089 2024 RA 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 253/2025 depositato il
03/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: "accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità, l'erroneità e, comunque, l'inefficacia dell'atto di accertamento impugnato"; "con vittoria di spese".
Resistente: "il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio"
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 13 dicembre 2024, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Rimini ha notificato alla società Ricorrente_1 di Ricorrente_1 S.a.s. l'Avviso di accertamento n. THU02FI01089/2024, con il quale ha rettificato la posizione fiscale della società ricorrente per l'anno 2022, recuperando maggiore RA per euro
2.794,00 e maggiore IVA per euro 15.761,00.
Con il medesimo Avviso di accertamento, l'Agenzia delle Entrate ha irrogato sanzioni per complessivi
€ 174.739,68 “tenendo conto di quanto già contestato per il 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021”.
L'accertamento trae origine dai rapporti intercorsi, nell'anno in contestazione, con la società Società_3 S.r.l., fornitrice della ricorrente.
Con contratto di appalto sottoscritto nel 2019 e richiamato anche per il 2022, la Ricorrente_1 S.a.s. affidava alla Società_3 l'esecuzione dei servizi, da svolgersi presso l'Ricorrente_1 e l'Nome_1 di OR PE (RN), di:
- cucina nell'ambito della ristorazione;
- sala ristorante;
- plonge;
- pulizia e riordino camere e spazi comuni.
Nel contratto l'appaltatore si qualificava contraente indipendente, obbligandosi ad utilizzare personale proprio, regolarmente assunto, sotto la propria direzione e responsabilità, con assunzione dei rischi imprenditoriali dell'appalto e con esplicito divieto di ingerenza del committente nella gestione del personale, salvi i normali coordinamenti legati all'attività alberghiera.
L'Ufficio, con invito n. I00606/2024 del 3 settembre 2024, chiedeva alla società la documentazione contabile e fiscale relativa agli acquisti dalla società Società_3 S.r.l. per il 2022.
La società produceva, fra l'altro, il contratto di appalto, le fatture del fornitore e la documentazione bancaria.
Dall'istruttoria emergeva che, nel 2022, la Ricorrente_1 S.a.s. aveva ricevuto da Società_3 S.r.l. quattro fatture per complessivi euro 71.642,00, oltre IVA 22% per euro 15.761,24, regolarmente contabilizzate e pagate.
L'Ufficio ha, tuttavia, ritenuto che:
- il contratto di appalto dissimulasse una illecita somministrazione di manodopera, in assenza dei requisiti di genuinità ex art. 29 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
- la Società_3 S.r.l., insieme ad altre cooperative e società Società_1, Società_2, ecc.), tutte collegate da comuni rappresentanti e da comune depositario delle scritture contabili, fosse parte di un sistema di società “apri e chiudi”, caratterizzato dal sistematico mancato versamento dell'IVA e dalla creazione di un “salto d'imposta”;
- le prestazioni rese dalla Società_3 dovessero considerarsi giuridicamente inesistenti, poiché il fornitore si sarebbe limitato alla sola gestione amministrativa del personale impiegato presso gli alberghi della ricorrente, privo di autonoma organizzazione e di rischio d'impresa, con lavoratori di fatto assoggettati ai poteri direttivi dell'Ricorrente_1.
In conseguenza di ciò, l'Ufficio ha:
- disconosciuto la deducibilità RA dei costi per servizi di Società_3, riqualificandoli come costi di personale indeducibili per i soggetti di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- recuperato la detrazione IVA sulle fatture emesse dalla Società_3 S.r.l., qualificando le operazioni come “fuori campo IVA” in quanto relative a somministrazione di manodopera effettuata in violazione degli artt. 18 e 29 del citato Decreto Legislativo n. 276 del 2003, oltre che giuridicamente inesistente per divergenza tra oggetto negoziale e prestazioni effettive.
Il ricorso
In data 11 febbraio 2025, la società Ricorrente_1 S.a.s., rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato l'Avviso di accertamento n. THU02FI01089 2024, chiedendone l'annullamento integrale.
In sintesi, la ricorrente deduce:
- la legittimità del contratto di appalto e inesistenza di somministrazione illecita;
- la Società_3 S.r.l. ha assunto l'obbligo di gestire, in autonomia, la pulizia e il riordino delle camere, gli spazi comuni, la sala e la cucina, assumendo il relativo rischio d'impresa e utilizzando personale proprio sotto la propria direzione;
- si tratterebbe di un tipico “appalto leggero”, in cui la componente prevalente è la manodopera ma l'organizzazione e la gestione del personale restano in capo all'appaltatore;
- l'Ufficio non avrebbe fornito alcuna prova concreta di eterodirezione del personale da parte della Ricorrente_1 S.a.s., né di un mero ruolo “amministrativo” della Società_3 , limitandosi a valorizzare la situazione fiscale dei fornitori (mancati versamenti IVA, catena di società “apri e chiudi”).
Difetto di prova a carico dell'Amministrazione ex art. 7, comma 5-bis, Decreto Legislativo 31 dicembre 1992,
n. 546
L'opponente richiama l'art. 7, comma 5 - bis, del D. Lgs. 546/1992, secondo cui l'Amministrazione deve provare in giudizio le violazioni contestate, e la recente Sentenza della Corte di Cassazione, Sezione V, n.
1620 del 16 gennaio 2024 (citata nella memoria depositata dalla ricorrente il 4 settembre 2025) che ribadisce l'onere probatorio a carico dell'Ufficio nelle contestazioni di interposizione fittizia di manodopera.
Sottolinea che la stessa Corte di Giustizia Tributaria di Rimini, con Sentenza n. 231/2024, ha già annullato gli accertamenti relativi agli anni 2017-2021, aventi ad oggetto identici rapporti con la Società_3, proprio per grave carenza probatoria dell'Ufficio.
IVA – inesistenza giuridica e preteso “fuori campo”
Anche volendo riqualificare il rapporto in termini di mera somministrazione di manodopera, si tratterebbe comunque di un'operazione imponibile IVA (prestazione di servizi a titolo oneroso), sicché l'imposta assolta dalla ricorrente sarebbe in ogni caso detraibile.
L'orientamento dell'Ufficio, che considera tali operazioni “fuori campo IVA” e nega la detrazione al committente, per il solo fatto che il fornitore e i suoi subfornitori non hanno versato l'imposta, sarebbe in contrasto con la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE sul principio di neutralità dell'IVA.
Inoltre, prosegue parte ricorrente, non è stata dimostrata alcuna partecipazione della Ricorrente_1 S.a.s. alla frode IVA posta in essere dalla Società_3 e dalle società collegate.
Sanzioni
La ricorrente chiede l'annullamento delle sanzioni per effetto dell'annullamento dell'accertamento; in subordine, invoca il principio di proporzionalità e la riduzione delle stesse.
Con la già menzionata memoria illustrativa e successive note d'udienza, la ricorrente ha ribadito i motivi di ricorso, richiamando le Sentenze di questa Corte n. 231/2024 e n. 335/2025, emesse in casi analoghi aventi ad oggetto i servizi forniti dalla stessa Società_3 S.r.l. ad altri operatori turistici, e formulando istanza di conciliazione con proposta di definizione limitata all'RA.
La proposta conciliativa non è stata accettata dall'Ufficio.
In data 12 marzo 2025, il ricorso è stato iscritto nel Registro Generale dei Ricorsi al n. 108/2025.
In data 24 marzo 2025, si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Rimini depositando le proprie controdeduzioni con la richiesta di rigetto del ricorso.
L'Ufficio, in sintesi:
- ricostruisce la catena societaria che fa capo alla Società_3 S.r.l., evidenziando la presenza di molteplici cooperative collegate Società_1, Società_2, ecc.), tutte contraddistinte da medesimi rappresentanti o dal medesimo depositario delle scritture contabili (Società_4 S.r.l.), nonché da elevati debiti IVA non versati;
- qualifica tali soggetti come società “apri e chiudi” funzionali a un sistema fraudolento finalizzato all'evasione dell'imposta;
- afferma che la Società_3 si sarebbe limitata alla gestione amministrativa dei lavoratori, senza reale organizzazione di mezzi e senza assumersi il rischio d'impresa, svolgendo di fatto mera somministrazione illecita di manodopera in violazione degli artt. 18 e 29 del D. Lgs. n. 276 del 2003;
- deduce, infine, che, in presenza di somministrazione illecita, le prestazioni devono considerarsi giuridicamente inesistenti, con conseguente indetraibilità dell'IVA per la ricorrente e indeducibilità dei relativi costi ai fini RA.
All'udienza del 15 settembre 2025, la Corte ha invitato le parti alla definizione conciliativa della controversia;
infatti, nel corso della successiva udienza dell'11 novembre 2025, il difensore della società ricorrente ha segnalato di aver avanzato una proposta in tal senso ed il rappresentante dell'Ufficio si è riservato di valutarla.
In data 1° dicembre 2025, precisato che le parti non sono addivenute alla conciliazione, il ricorso è stato trattato in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
1. Sulla proposta di conciliazione
La ricorrente ha formulato, in note d'udienza, proposta di conciliazione ai sensi dell'art. 48 - bis del D. Lgs.
n. 546 del 1992, prospettando il versamento della sola RA, con mantenimento della detrazione IVA. L'Ufficio non ha aderito alla proposta e, quindi, non essendosi perfezionata la conciliazione, il Collegio decide la controversia nel merito sulla base delle risultanze di causa.
2. Inquadramento del rapporto
Il cuore della controversia è la qualificazione del rapporto tra l'Ricorrente_1 S.a.s. e la Società_3 S.r.l..
Se si tratta di appalto lecito di servizi, le fatture documentano prestazioni effettive, con costi deducibili ai fini
RA (in quanto servizi) e IVA detraibile.
Se invece si è in presenza di somministrazione illecita di manodopera, si pone il tema della riconducibilità dei costi a spese per personale dipendente indeducibili ai fini RA per i soggetti di cui all'art. 5 D.Lgs.
446/1997 nonché quello della detraibilità dell'IVA in capo al committente.
L'art. 1655 c.c., richiamato dall'art. 29 del D. Lgs. 276/2003, definisce l'appalto come il contratto con cui l'appaltatore assume, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso corrispettivo.
La giurisprudenza ha da tempo distinto gli appalti “pesanti”, in cui l'organizzazione dei mezzi materiali è predominante;
dagli appalti “leggeri” o labour intensive, nei quali la prestazione si sostanzia prevalentemente in attività di manodopera, ma il requisito della genuinità è soddisfatto quando l'appaltatore mantiene un'effettiva gestione autonoma dei propri dipendenti, pur operando nei locali del committente e perseguendone gli obiettivi.
Perché si configuri somministrazione illecita di manodopera (artt. 18 e 29 D. Lgs. 276/2003) non basta che l'appaltatore impieghi personale alle dipendenze del committente, ma occorre dimostrare a) che l'appaltatore
è privo di reale organizzazione imprenditoriale e di rischio d'impresa; b) che i lavoratori sono, in concreto, assoggettati ai poteri direttivi del committente (eterodirezione); c) che il contratto di appalto è una mera veste formale utilizzata per eludere la disciplina della somministrazione.
In tema di accertamenti tributari fondati sulla contestazione di appalti non genuini, la Cassazione ha chiarito – da ultimo con la segnalata Sentenza n. 1620/2024, ma anche con altri pronunciamenti – che è
l'Amministrazione finanziaria a dover provare in concreto la sussistenza degli indici di interposizione fittizia.
Solo dopo l'assolvimento di tale onere si può chiedere una reazione probatoria dal contribuente.
Tale principio è oggi consacrato nell'art. 7, comma 5 - bis, del D. Lgs. 546/1992, secondo cui:
“L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o comunque insufficiente…”.
Il legislatore, in sostanza, ha tolto efficacia alle ricostruzioni fondate più su sospetti che su elementi probatori seri.
3. Gli elementi addotti dall'Ufficio
Nel caso in esame l'Ufficio ha costruito la propria tesi essenzialmente su tre pilastri:
- la struttura societaria della Società_3 e delle cooperative collegate, con comuni rappresentanti e depositario delle scritture contabili, nonché ripetuti mancati versamenti IVA;
- la natura “labour intensive” del contratto, che prevede esclusivamente prestazioni di cucina, sala, plonge e pulizie, con utilizzo anche di beni messi a disposizione dal committente;
- la conclusione – meramente assertiva – che la Società_3 S.r.l. si sarebbe limitata alla gestione amministrativa del personale, mentre la direzione effettiva e il rischio d'impresa sarebbero rimasti in capo alla Ricorrente_1 S.a.s..
Ora, che il contesto economico in cui opera la Società_3 presenti profili di rischio fiscale è piuttosto evidente dai dati sulla catena di forniture e sui mancati versamenti IVA delle società coinvolte.
Ma da ciò non discende automaticamente che il contratto di appalto sia simulato;
che i lavoratori operanti in albergo siano di fatto dipendenti del committente;
e che il committente condivida o conosca le finalità evasive del fornitore.
Soprattutto, nel fascicolo manca qualsiasi elemento istruttorio riferito alla concreta gestione del personale presso gli alberghi:
- nessun verbale ispettivo dell'Ispettorato del Lavoro o dell'INL;
- nessuna audizione di lavoratori;
- nessuna contestazione giuslavoristica, neppure stragiudiziale, a carico della Ricorrente_1 S.a.s. o della Società_3 S.r.l.;
- nessun documento da cui risulti che i turni, le mansioni e le modalità operative fossero stabiliti dalla ricorrente anziché dal referente di Società_3.
Al contrario, la documentazione contrattuale – sebbene di per sé non decisiva – descrive un'organizzazione in cui l'appaltatore si assume la responsabilità del proprio personale, si obbliga al rispetto del CCNL, della normativa in materia di sicurezza e alla dotazione dei DPI, mantenendo un margine di autonomia organizzativa e gestionale.
Si è dunque in presenza di un impianto fattuale monco: l'Ufficio si concentra quasi esclusivamente sul profilo fiscale delle società coinvolte, ma trascura di accertare in modo puntuale gli elementi tipici della somministrazione illecita (eterodirezione, assenza di reale organizzazione, mancanza di rischio imprenditoriale).
Questa stessa Corte di Giustizia Tributaria, con la già citata sentenza n. 231/2024, chiamata a giudicare su identiche contestazioni relative agli anni 2017-2021 ed aventi ad oggetto gli stessi rapporti tra Ricorrente_1 e Società_3, ha stigmatizzato la “totale carenza probatoria” dell'Ufficio sul punto, annullando gli accertamenti.
A distanza di un'ulteriore annualità, l'Ufficio ripropone la medesima ricostruzione senza colmare le lacune evidenziate in precedenza.
Il Collegio non cambia orientamento a fronte di un quadro istruttorio sostanzialmente identico.
Alla luce dell'art. 7, comma 5-bis, D. Lgs. 546/1992, deve quindi ritenersi che la prova della non genuinità dell'appalto e della somministrazione illecita di manodopera sia insufficiente.
Non essendo dimostrata la simulazione del contratto, vengono meno il presupposto stesso della contestazione RA (riqualificazione dei costi in costi di personale) e quello dell'asserita inesistenza giuridica delle operazioni ai fini IVA.
4. Sulla detrazione IVA
Anche a voler seguire, in via di mera ipotesi, la tesi dell'Ufficio secondo cui il rapporto integrerebbe una somministrazione di personale (lecita o illecita che sia), la conclusione cui perviene l'avviso in punto IVA è comunque giuridicamente errata. La somministrazione di manodopera, quando avviene a fronte di un corrispettivo, costituisce pur sempre una prestazione di servizi imponibile IVA, non certo un'operazione “fuori campo”.
Ciò è oggi confermato – con tutta l'evidenza – anche dall'intervento legislativo che ha abrogato l'art. 8, comma 35, della Legge 11 marzo 1988, n. 67 a seguito della giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea
(sentenza 11 marzo 2020, C-94/19).
Nel caso in esame le prestazioni rese da Società_3 (pulizie, riordino camere, sala, cucina) sono incontestabilmente avvenute;
del resto non è mai stato sostenuto che le fatture non corrispondano a prestazioni effettive;
al più si discute se tali prestazioni siano rese in forza di un appalto o di un contratto di somministrazione.
La neutralità dell'IVA impone che la detrazione in capo al committente possa essere negata solo se l'operazione è inesistente (mancanza oggettiva della prestazione) oppure se il committente sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l'ordinaria diligenza, di partecipare ad una frode.
Nel fascicolo non vi è alcuna prova che la Ricorrente_1 fosse partecipe o consapevole dell'eventuale evasione IVA della Società_3 e delle cooperative fornitrici.
L'Ufficio si limita a rappresentare la situazione fiscale di tali soggetti, ma non dimostra un collegamento soggettivo con la ricorrente.
Una cosa è dire che la Società_3 S.r.l. e le cooperative collegate hanno responsabilità tributarie proprie;
altra cosa è trasformare automaticamente il committente in complice, con la pretesa di disconoscerne la detrazione IVA.
Ne consegue che, anche sotto questo profilo, la pretesa impositiva non può essere condivisa.
Infatti, non è provata l'inesistenza oggettiva delle operazioni;
non è provata la consapevolezza del committente di partecipare ad una frode;
la qualificazione delle prestazioni come operazioni “fuori campo
IVA” è giuridicamente infondata.
L'IVA assolta dalla ricorrente sulle fatture di Società_3 per il 2022 deve, pertanto, ritenersi legittimamente detratta.
5. Sull'RA
La contestazione RA è, come detto, meramente conseguenziale alla riqualificazione delle fatture in costi del personale indeducibili per i soggetti di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
Poiché il presupposto di tale riqualificazione (somministrazione illecita di manodopera) non è stato provato, le fatture della Società_3 restano ciò che formalmente e sostanzialmente appaiono, ossia costi per servizi resi da impresa terza.
Non vi è quindi ragione per disconoscerne la deducibilità RA e, dunque, il relativo recupero deve essere annullato.
6. Sulle sanzioni
L'Ufficio ha irrogato sanzioni per complessivi euro 174.739,68, tenendo conto anche delle annualità pregresse. Trattandosi di sanzioni strettamente connesse alle maggiori imposte RA e IVA recuperate con l'avviso impugnato, il venir meno della pretesa impositiva comporta l'integrale caducazione anche delle sanzioni.
Non residua, pertanto, alcun margine per valutazioni di proporzionalità ex art. 7 Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
CONCLUSIONI
Alla luce delle considerazioni che precedono, il Collegio ritiene che:
- l'Amministrazione non abbia fornito la prova, richiesta dall'art. 7, comma 5-bis, D. Lgs. 546/1992, della non genuinità del contratto di appalto e dell'esistenza di una somministrazione illecita di manodopera;
- la pretesa di considerare le prestazioni rese da Società_3 come operazioni “fuori campo IVA” sia giuridicamente infondata, oltre che non sorretta da prova di inesistenza oggettiva o di consapevole partecipazione della ricorrente alla frode;
i- l recupero RA, fondato sulla riqualificazione in costi di personale, difetta del necessario presupposto fattuale;
- le sanzioni, essendo accessorie a maggiori imposte non dovute, devono essere annullate.
Il ricorso va quindi accolto integralmente.
Il Collegio ritiene di non condannare la soccombente alla rifusione delle spese del giudizio, in quanto sebbene l'Agenzia delle Entrate non abbia provato le ragioni alla base dell'accertamento, anche la società ricorrente avrebbe potuto adottare maggiore vigilanza, ancorché non richiesta e tanto meno dovuta, sulla correttezza tributaria della controparte contrattuale.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Rimini - sez. II -, in accoglimento del ricorso:
- annulla l'avviso di accertamento impugnato;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Rimini il 1° dicembre 2025
Il relatore
Paolo Marra Il Presidente
RI De ON
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RIMINI Sezione 2, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE CONO MARIA, Presidente
MARRA PAOLO, Relatore
ERCOLANI DAVIDE, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 108/2025 depositato il 12/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Sas - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Rimini
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso dp.rimini@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THU02FI01089 2024 IVA-ALTRO 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THU02FI01089 2024 RA 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 253/2025 depositato il
03/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: "accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità, l'erroneità e, comunque, l'inefficacia dell'atto di accertamento impugnato"; "con vittoria di spese".
Resistente: "il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio"
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 13 dicembre 2024, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Rimini ha notificato alla società Ricorrente_1 di Ricorrente_1 S.a.s. l'Avviso di accertamento n. THU02FI01089/2024, con il quale ha rettificato la posizione fiscale della società ricorrente per l'anno 2022, recuperando maggiore RA per euro
2.794,00 e maggiore IVA per euro 15.761,00.
Con il medesimo Avviso di accertamento, l'Agenzia delle Entrate ha irrogato sanzioni per complessivi
€ 174.739,68 “tenendo conto di quanto già contestato per il 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021”.
L'accertamento trae origine dai rapporti intercorsi, nell'anno in contestazione, con la società Società_3 S.r.l., fornitrice della ricorrente.
Con contratto di appalto sottoscritto nel 2019 e richiamato anche per il 2022, la Ricorrente_1 S.a.s. affidava alla Società_3 l'esecuzione dei servizi, da svolgersi presso l'Ricorrente_1 e l'Nome_1 di OR PE (RN), di:
- cucina nell'ambito della ristorazione;
- sala ristorante;
- plonge;
- pulizia e riordino camere e spazi comuni.
Nel contratto l'appaltatore si qualificava contraente indipendente, obbligandosi ad utilizzare personale proprio, regolarmente assunto, sotto la propria direzione e responsabilità, con assunzione dei rischi imprenditoriali dell'appalto e con esplicito divieto di ingerenza del committente nella gestione del personale, salvi i normali coordinamenti legati all'attività alberghiera.
L'Ufficio, con invito n. I00606/2024 del 3 settembre 2024, chiedeva alla società la documentazione contabile e fiscale relativa agli acquisti dalla società Società_3 S.r.l. per il 2022.
La società produceva, fra l'altro, il contratto di appalto, le fatture del fornitore e la documentazione bancaria.
Dall'istruttoria emergeva che, nel 2022, la Ricorrente_1 S.a.s. aveva ricevuto da Società_3 S.r.l. quattro fatture per complessivi euro 71.642,00, oltre IVA 22% per euro 15.761,24, regolarmente contabilizzate e pagate.
L'Ufficio ha, tuttavia, ritenuto che:
- il contratto di appalto dissimulasse una illecita somministrazione di manodopera, in assenza dei requisiti di genuinità ex art. 29 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
- la Società_3 S.r.l., insieme ad altre cooperative e società Società_1, Società_2, ecc.), tutte collegate da comuni rappresentanti e da comune depositario delle scritture contabili, fosse parte di un sistema di società “apri e chiudi”, caratterizzato dal sistematico mancato versamento dell'IVA e dalla creazione di un “salto d'imposta”;
- le prestazioni rese dalla Società_3 dovessero considerarsi giuridicamente inesistenti, poiché il fornitore si sarebbe limitato alla sola gestione amministrativa del personale impiegato presso gli alberghi della ricorrente, privo di autonoma organizzazione e di rischio d'impresa, con lavoratori di fatto assoggettati ai poteri direttivi dell'Ricorrente_1.
In conseguenza di ciò, l'Ufficio ha:
- disconosciuto la deducibilità RA dei costi per servizi di Società_3, riqualificandoli come costi di personale indeducibili per i soggetti di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- recuperato la detrazione IVA sulle fatture emesse dalla Società_3 S.r.l., qualificando le operazioni come “fuori campo IVA” in quanto relative a somministrazione di manodopera effettuata in violazione degli artt. 18 e 29 del citato Decreto Legislativo n. 276 del 2003, oltre che giuridicamente inesistente per divergenza tra oggetto negoziale e prestazioni effettive.
Il ricorso
In data 11 febbraio 2025, la società Ricorrente_1 S.a.s., rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato l'Avviso di accertamento n. THU02FI01089 2024, chiedendone l'annullamento integrale.
In sintesi, la ricorrente deduce:
- la legittimità del contratto di appalto e inesistenza di somministrazione illecita;
- la Società_3 S.r.l. ha assunto l'obbligo di gestire, in autonomia, la pulizia e il riordino delle camere, gli spazi comuni, la sala e la cucina, assumendo il relativo rischio d'impresa e utilizzando personale proprio sotto la propria direzione;
- si tratterebbe di un tipico “appalto leggero”, in cui la componente prevalente è la manodopera ma l'organizzazione e la gestione del personale restano in capo all'appaltatore;
- l'Ufficio non avrebbe fornito alcuna prova concreta di eterodirezione del personale da parte della Ricorrente_1 S.a.s., né di un mero ruolo “amministrativo” della Società_3 , limitandosi a valorizzare la situazione fiscale dei fornitori (mancati versamenti IVA, catena di società “apri e chiudi”).
Difetto di prova a carico dell'Amministrazione ex art. 7, comma 5-bis, Decreto Legislativo 31 dicembre 1992,
n. 546
L'opponente richiama l'art. 7, comma 5 - bis, del D. Lgs. 546/1992, secondo cui l'Amministrazione deve provare in giudizio le violazioni contestate, e la recente Sentenza della Corte di Cassazione, Sezione V, n.
1620 del 16 gennaio 2024 (citata nella memoria depositata dalla ricorrente il 4 settembre 2025) che ribadisce l'onere probatorio a carico dell'Ufficio nelle contestazioni di interposizione fittizia di manodopera.
Sottolinea che la stessa Corte di Giustizia Tributaria di Rimini, con Sentenza n. 231/2024, ha già annullato gli accertamenti relativi agli anni 2017-2021, aventi ad oggetto identici rapporti con la Società_3, proprio per grave carenza probatoria dell'Ufficio.
IVA – inesistenza giuridica e preteso “fuori campo”
Anche volendo riqualificare il rapporto in termini di mera somministrazione di manodopera, si tratterebbe comunque di un'operazione imponibile IVA (prestazione di servizi a titolo oneroso), sicché l'imposta assolta dalla ricorrente sarebbe in ogni caso detraibile.
L'orientamento dell'Ufficio, che considera tali operazioni “fuori campo IVA” e nega la detrazione al committente, per il solo fatto che il fornitore e i suoi subfornitori non hanno versato l'imposta, sarebbe in contrasto con la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE sul principio di neutralità dell'IVA.
Inoltre, prosegue parte ricorrente, non è stata dimostrata alcuna partecipazione della Ricorrente_1 S.a.s. alla frode IVA posta in essere dalla Società_3 e dalle società collegate.
Sanzioni
La ricorrente chiede l'annullamento delle sanzioni per effetto dell'annullamento dell'accertamento; in subordine, invoca il principio di proporzionalità e la riduzione delle stesse.
Con la già menzionata memoria illustrativa e successive note d'udienza, la ricorrente ha ribadito i motivi di ricorso, richiamando le Sentenze di questa Corte n. 231/2024 e n. 335/2025, emesse in casi analoghi aventi ad oggetto i servizi forniti dalla stessa Società_3 S.r.l. ad altri operatori turistici, e formulando istanza di conciliazione con proposta di definizione limitata all'RA.
La proposta conciliativa non è stata accettata dall'Ufficio.
In data 12 marzo 2025, il ricorso è stato iscritto nel Registro Generale dei Ricorsi al n. 108/2025.
In data 24 marzo 2025, si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Rimini depositando le proprie controdeduzioni con la richiesta di rigetto del ricorso.
L'Ufficio, in sintesi:
- ricostruisce la catena societaria che fa capo alla Società_3 S.r.l., evidenziando la presenza di molteplici cooperative collegate Società_1, Società_2, ecc.), tutte contraddistinte da medesimi rappresentanti o dal medesimo depositario delle scritture contabili (Società_4 S.r.l.), nonché da elevati debiti IVA non versati;
- qualifica tali soggetti come società “apri e chiudi” funzionali a un sistema fraudolento finalizzato all'evasione dell'imposta;
- afferma che la Società_3 si sarebbe limitata alla gestione amministrativa dei lavoratori, senza reale organizzazione di mezzi e senza assumersi il rischio d'impresa, svolgendo di fatto mera somministrazione illecita di manodopera in violazione degli artt. 18 e 29 del D. Lgs. n. 276 del 2003;
- deduce, infine, che, in presenza di somministrazione illecita, le prestazioni devono considerarsi giuridicamente inesistenti, con conseguente indetraibilità dell'IVA per la ricorrente e indeducibilità dei relativi costi ai fini RA.
All'udienza del 15 settembre 2025, la Corte ha invitato le parti alla definizione conciliativa della controversia;
infatti, nel corso della successiva udienza dell'11 novembre 2025, il difensore della società ricorrente ha segnalato di aver avanzato una proposta in tal senso ed il rappresentante dell'Ufficio si è riservato di valutarla.
In data 1° dicembre 2025, precisato che le parti non sono addivenute alla conciliazione, il ricorso è stato trattato in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
1. Sulla proposta di conciliazione
La ricorrente ha formulato, in note d'udienza, proposta di conciliazione ai sensi dell'art. 48 - bis del D. Lgs.
n. 546 del 1992, prospettando il versamento della sola RA, con mantenimento della detrazione IVA. L'Ufficio non ha aderito alla proposta e, quindi, non essendosi perfezionata la conciliazione, il Collegio decide la controversia nel merito sulla base delle risultanze di causa.
2. Inquadramento del rapporto
Il cuore della controversia è la qualificazione del rapporto tra l'Ricorrente_1 S.a.s. e la Società_3 S.r.l..
Se si tratta di appalto lecito di servizi, le fatture documentano prestazioni effettive, con costi deducibili ai fini
RA (in quanto servizi) e IVA detraibile.
Se invece si è in presenza di somministrazione illecita di manodopera, si pone il tema della riconducibilità dei costi a spese per personale dipendente indeducibili ai fini RA per i soggetti di cui all'art. 5 D.Lgs.
446/1997 nonché quello della detraibilità dell'IVA in capo al committente.
L'art. 1655 c.c., richiamato dall'art. 29 del D. Lgs. 276/2003, definisce l'appalto come il contratto con cui l'appaltatore assume, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso corrispettivo.
La giurisprudenza ha da tempo distinto gli appalti “pesanti”, in cui l'organizzazione dei mezzi materiali è predominante;
dagli appalti “leggeri” o labour intensive, nei quali la prestazione si sostanzia prevalentemente in attività di manodopera, ma il requisito della genuinità è soddisfatto quando l'appaltatore mantiene un'effettiva gestione autonoma dei propri dipendenti, pur operando nei locali del committente e perseguendone gli obiettivi.
Perché si configuri somministrazione illecita di manodopera (artt. 18 e 29 D. Lgs. 276/2003) non basta che l'appaltatore impieghi personale alle dipendenze del committente, ma occorre dimostrare a) che l'appaltatore
è privo di reale organizzazione imprenditoriale e di rischio d'impresa; b) che i lavoratori sono, in concreto, assoggettati ai poteri direttivi del committente (eterodirezione); c) che il contratto di appalto è una mera veste formale utilizzata per eludere la disciplina della somministrazione.
In tema di accertamenti tributari fondati sulla contestazione di appalti non genuini, la Cassazione ha chiarito – da ultimo con la segnalata Sentenza n. 1620/2024, ma anche con altri pronunciamenti – che è
l'Amministrazione finanziaria a dover provare in concreto la sussistenza degli indici di interposizione fittizia.
Solo dopo l'assolvimento di tale onere si può chiedere una reazione probatoria dal contribuente.
Tale principio è oggi consacrato nell'art. 7, comma 5 - bis, del D. Lgs. 546/1992, secondo cui:
“L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o comunque insufficiente…”.
Il legislatore, in sostanza, ha tolto efficacia alle ricostruzioni fondate più su sospetti che su elementi probatori seri.
3. Gli elementi addotti dall'Ufficio
Nel caso in esame l'Ufficio ha costruito la propria tesi essenzialmente su tre pilastri:
- la struttura societaria della Società_3 e delle cooperative collegate, con comuni rappresentanti e depositario delle scritture contabili, nonché ripetuti mancati versamenti IVA;
- la natura “labour intensive” del contratto, che prevede esclusivamente prestazioni di cucina, sala, plonge e pulizie, con utilizzo anche di beni messi a disposizione dal committente;
- la conclusione – meramente assertiva – che la Società_3 S.r.l. si sarebbe limitata alla gestione amministrativa del personale, mentre la direzione effettiva e il rischio d'impresa sarebbero rimasti in capo alla Ricorrente_1 S.a.s..
Ora, che il contesto economico in cui opera la Società_3 presenti profili di rischio fiscale è piuttosto evidente dai dati sulla catena di forniture e sui mancati versamenti IVA delle società coinvolte.
Ma da ciò non discende automaticamente che il contratto di appalto sia simulato;
che i lavoratori operanti in albergo siano di fatto dipendenti del committente;
e che il committente condivida o conosca le finalità evasive del fornitore.
Soprattutto, nel fascicolo manca qualsiasi elemento istruttorio riferito alla concreta gestione del personale presso gli alberghi:
- nessun verbale ispettivo dell'Ispettorato del Lavoro o dell'INL;
- nessuna audizione di lavoratori;
- nessuna contestazione giuslavoristica, neppure stragiudiziale, a carico della Ricorrente_1 S.a.s. o della Società_3 S.r.l.;
- nessun documento da cui risulti che i turni, le mansioni e le modalità operative fossero stabiliti dalla ricorrente anziché dal referente di Società_3.
Al contrario, la documentazione contrattuale – sebbene di per sé non decisiva – descrive un'organizzazione in cui l'appaltatore si assume la responsabilità del proprio personale, si obbliga al rispetto del CCNL, della normativa in materia di sicurezza e alla dotazione dei DPI, mantenendo un margine di autonomia organizzativa e gestionale.
Si è dunque in presenza di un impianto fattuale monco: l'Ufficio si concentra quasi esclusivamente sul profilo fiscale delle società coinvolte, ma trascura di accertare in modo puntuale gli elementi tipici della somministrazione illecita (eterodirezione, assenza di reale organizzazione, mancanza di rischio imprenditoriale).
Questa stessa Corte di Giustizia Tributaria, con la già citata sentenza n. 231/2024, chiamata a giudicare su identiche contestazioni relative agli anni 2017-2021 ed aventi ad oggetto gli stessi rapporti tra Ricorrente_1 e Società_3, ha stigmatizzato la “totale carenza probatoria” dell'Ufficio sul punto, annullando gli accertamenti.
A distanza di un'ulteriore annualità, l'Ufficio ripropone la medesima ricostruzione senza colmare le lacune evidenziate in precedenza.
Il Collegio non cambia orientamento a fronte di un quadro istruttorio sostanzialmente identico.
Alla luce dell'art. 7, comma 5-bis, D. Lgs. 546/1992, deve quindi ritenersi che la prova della non genuinità dell'appalto e della somministrazione illecita di manodopera sia insufficiente.
Non essendo dimostrata la simulazione del contratto, vengono meno il presupposto stesso della contestazione RA (riqualificazione dei costi in costi di personale) e quello dell'asserita inesistenza giuridica delle operazioni ai fini IVA.
4. Sulla detrazione IVA
Anche a voler seguire, in via di mera ipotesi, la tesi dell'Ufficio secondo cui il rapporto integrerebbe una somministrazione di personale (lecita o illecita che sia), la conclusione cui perviene l'avviso in punto IVA è comunque giuridicamente errata. La somministrazione di manodopera, quando avviene a fronte di un corrispettivo, costituisce pur sempre una prestazione di servizi imponibile IVA, non certo un'operazione “fuori campo”.
Ciò è oggi confermato – con tutta l'evidenza – anche dall'intervento legislativo che ha abrogato l'art. 8, comma 35, della Legge 11 marzo 1988, n. 67 a seguito della giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea
(sentenza 11 marzo 2020, C-94/19).
Nel caso in esame le prestazioni rese da Società_3 (pulizie, riordino camere, sala, cucina) sono incontestabilmente avvenute;
del resto non è mai stato sostenuto che le fatture non corrispondano a prestazioni effettive;
al più si discute se tali prestazioni siano rese in forza di un appalto o di un contratto di somministrazione.
La neutralità dell'IVA impone che la detrazione in capo al committente possa essere negata solo se l'operazione è inesistente (mancanza oggettiva della prestazione) oppure se il committente sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l'ordinaria diligenza, di partecipare ad una frode.
Nel fascicolo non vi è alcuna prova che la Ricorrente_1 fosse partecipe o consapevole dell'eventuale evasione IVA della Società_3 e delle cooperative fornitrici.
L'Ufficio si limita a rappresentare la situazione fiscale di tali soggetti, ma non dimostra un collegamento soggettivo con la ricorrente.
Una cosa è dire che la Società_3 S.r.l. e le cooperative collegate hanno responsabilità tributarie proprie;
altra cosa è trasformare automaticamente il committente in complice, con la pretesa di disconoscerne la detrazione IVA.
Ne consegue che, anche sotto questo profilo, la pretesa impositiva non può essere condivisa.
Infatti, non è provata l'inesistenza oggettiva delle operazioni;
non è provata la consapevolezza del committente di partecipare ad una frode;
la qualificazione delle prestazioni come operazioni “fuori campo
IVA” è giuridicamente infondata.
L'IVA assolta dalla ricorrente sulle fatture di Società_3 per il 2022 deve, pertanto, ritenersi legittimamente detratta.
5. Sull'RA
La contestazione RA è, come detto, meramente conseguenziale alla riqualificazione delle fatture in costi del personale indeducibili per i soggetti di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
Poiché il presupposto di tale riqualificazione (somministrazione illecita di manodopera) non è stato provato, le fatture della Società_3 restano ciò che formalmente e sostanzialmente appaiono, ossia costi per servizi resi da impresa terza.
Non vi è quindi ragione per disconoscerne la deducibilità RA e, dunque, il relativo recupero deve essere annullato.
6. Sulle sanzioni
L'Ufficio ha irrogato sanzioni per complessivi euro 174.739,68, tenendo conto anche delle annualità pregresse. Trattandosi di sanzioni strettamente connesse alle maggiori imposte RA e IVA recuperate con l'avviso impugnato, il venir meno della pretesa impositiva comporta l'integrale caducazione anche delle sanzioni.
Non residua, pertanto, alcun margine per valutazioni di proporzionalità ex art. 7 Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
CONCLUSIONI
Alla luce delle considerazioni che precedono, il Collegio ritiene che:
- l'Amministrazione non abbia fornito la prova, richiesta dall'art. 7, comma 5-bis, D. Lgs. 546/1992, della non genuinità del contratto di appalto e dell'esistenza di una somministrazione illecita di manodopera;
- la pretesa di considerare le prestazioni rese da Società_3 come operazioni “fuori campo IVA” sia giuridicamente infondata, oltre che non sorretta da prova di inesistenza oggettiva o di consapevole partecipazione della ricorrente alla frode;
i- l recupero RA, fondato sulla riqualificazione in costi di personale, difetta del necessario presupposto fattuale;
- le sanzioni, essendo accessorie a maggiori imposte non dovute, devono essere annullate.
Il ricorso va quindi accolto integralmente.
Il Collegio ritiene di non condannare la soccombente alla rifusione delle spese del giudizio, in quanto sebbene l'Agenzia delle Entrate non abbia provato le ragioni alla base dell'accertamento, anche la società ricorrente avrebbe potuto adottare maggiore vigilanza, ancorché non richiesta e tanto meno dovuta, sulla correttezza tributaria della controparte contrattuale.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Rimini - sez. II -, in accoglimento del ricorso:
- annulla l'avviso di accertamento impugnato;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Rimini il 1° dicembre 2025
Il relatore
Paolo Marra Il Presidente
RI De ON