TRIB
Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 06/11/2025, n. 2843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2843 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
RG. 3242 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e Libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati;
dott. Luca Minniti Presidente dott.ssa Angela Baraldi Giudice dott.ssa Emanuela Romano Giudice rel. all'esito della camera di consiglio odierna, ha emesso la seguente SENTENZA ex art.281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g 3242 / 2024 promossa da:
, nato in [...] il [...] (CF: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. SFORZA ELISA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in VIA FARINI 37 BOLOGNA, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE contro
Controparte_1 RESISTENTE nonché con l'intervento del Pubblico Ministero,
PREMESSA IN FATTO Con ricorso depositato il 06.03.2024, cittadino della NIGERIA, Parte_1 ha impugnato il provvedimento emesso il 15.12.2023 e notificato il 15.02.2024 con il quale la Questura, sulla base del parere negativo emesso dalla Commissione Territoriale di Bologna in data 04.12.2023, gli ha negato il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Ha, quindi, chiesto al Tribunale il riconoscimento della protezione speciale, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1. e 1.2. D.L.130/2020, convertito con L. 173/20.
Il si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato. Controparte_1 La Procura non è intervenuta. All'udienza del 16.10.2025 il ricorrente ha insistito nell'accoglimento del ricorso richiamandosi alle argomentazioni in atti e il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso merita accoglimento.
1. Ad avviso del Collegio sussistono nella fattispecie le condizioni indicate dalla seconda parte del comma 1.1 dell'art. 19 TUI, applicabile ratione temporis sulla base della data di presentazione della domanda (18.11.2022), secondo cui: “Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Al riguardo, la sentenza n. 24413/21 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha chiarito che “il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del 'radicamento' del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, 'di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute' […]. La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia […] le quali pure concorrono a comporre la 'vita privata' di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti 'sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità'”. Tali principi sono stati di confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. Altresì si è affermato che in tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1. del d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare secondo i parametri indicati nella norma citata, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti nel paese d'origine; al contempo, tale integrazione - in linea con la tutela della vita privata e familiare assicurata dall'art 8 della CEDU - va valutata in modo complessivo ed unitario, senza limitarsi a soppesare in modo atomistico i singoli elementi addotti dal ricorrente ( Cass. n. 9080 del 31/03/2023). Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale nuova forma di protezione complementare, è dunque necessaria la prova di un radicamento anche in una sola delle tre forme espresse dalla Corte di cassazione.
Ebbene, venendo al caso di specie, il ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio una situazione di radicato inserimento personale e sociale sul territorio italiano.
Dall'istruttoria è emerso che egli si trova in Italia dal 2016, ed ha chiesto immediatamente protezione internazionale trovando accoglienza in una struttura intergovernativa. Sin dall'ingresso in Italia, il ricorrente si è attivato per inserirsi nel panorama sociale e lavorativo italiano:
• dall'ottobre 2016 ad agosto 2017 partecipa all'attività del centro interculturale Zonarelli di Bologna conseguendo l'attestato di partecipazione Di-Mò Scuola dei Mondi;
• da settembre 2017 ad ottobre 2017 partecipa ai laboratori di progettazione di interventi Pa
• da ottobre 2017 a maggio 2018 frequenta presso la ciofs-Fp/ il corso di formazione dei lavoratori codice Ateco rischio alto per elettronica generale ottenendo la qualifica di tecnico dell'automazione industriale;
• il 3 ottobre 2018 frequenta il corso di formazione generale dei lavoratori tenuto da;
Parte_3 • da dicembre 2018 ad aprile 2018 frequenta un tirocinio formativo per la manutenzione e l'utilizzo di macchine elettriche presso la società Miele Srl in Bologna;
• il 14 marzo 2019 dopo aver frequentato il corso presso il centro di formazione professionale Nazareno società cooperativa sociale ottiene la qualifica di Manutentore di macchine ed impianti;
• da ottobre 2019 a novembre 2019 frequenta il corso di salute e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro per giovani lavoratori stranieri organizzato dal dipartimento di sanità pubblica dell'Ausl di Bologna;
• il 5 novembre 2019 ottiene l'attestato di formazione per il personale alimentarista, corso base;
• dal settembre 2019 al 28 novembre 2019 ha seguito il corso per operatore amministrativo con competenze in gestione aziendale tenuto da in collaborazione con Cefal;
Pt_4
• a febbraio 2020 segue un corso di sicurezza ad alto rischio;
• a gennaio 2020 inizia a frequentare un corso di operatore meccanico di sistemi presso l'Officina Impresa Sociale S.r.l sede di Bologna;
frequenta anche il corso di formazione per lavoratori ed ottiene il 22 ottobre 2020 la qualifica professionale come Operatore Meccanico di Sistemi;
• il 16 giugno 2020 consegue il diploma di licenza media;
• in data 14.06.2021 consegue la patente di guida B;
in data 2.12.2023 consegue la patente di guida C;
• sta seguendo presso l'autoscuola drive System 4 il corso per conseguire la patente di guida
(per l'abilitazione alla guida per conducente qualificato camion); Nu_1 Egli parla correttamente la lingua inglese, lingua madre, e ha una ottima padronanza della lingua italiana.
È dunque da quasi dieci anni in Italia e lavora, regolarmente, dal 2018, alternando diversi contratti di lavoro a tempo determinato, seppur con alcuni momenti in cui ha percepito l'indennità di CP_ disoccupazione (cfr. Estratto conto previdenziale del 15.10.2025) e, attualmente, svolge regolare attività lavorativa come conduttore di mezzi pesanti e camion, con un contratto a tempo determinato avente scadenza al 15.11.2025 (cfr. contratto di lavoro a tempo determinato del 18.08.2025 e relativa comunicazione Unilav del 14.08.2025), per il quale percepisce una retribuzione netta mensile di circa 560 euro (cfr. busta paga luglio 2025). Dal punto di vista abitativo, il ricorrente risulta regolarmente iscritto all'anagrafe nazionale della popolazione residente presso un'abitazione sita a Bologna (cfr. Certificato contestuale di Stato di famiglia, di Residenza Comune di Bologna del 23.05.2025).
Dalla documentazione depositata si evince poi che il ricorrente in data 30.06.2022 è rimasto coinvolto in un sinistro stradale: non vi erano aggravanti, ma dal sinistro si è originata la contestazione della violazione dell'art. 590 bis c.p (lesioni stradali colpose) e si era instaurato il procedimento penale R.G. n. 1233-22 pendente innanzi al Tribunale di Bologna che si è definito con sentenza di proscioglimento (cfr. Tribunale di Bologna, Sentenza del 25.11.2024 R.g.n. 12233/2022 R.G. Dibattimento n. 1540/2024).
Appare quindi che la conseguita autonomia economica del ricorrente, la buona rete di relazioni sociali da lui costruita nei tanti anni di permanenza sul territorio italiano, la conoscenza della lingua italiana che gli consente di partecipare pienamente alla vita della comunità integrano una consolidata vita privata in Italia, la cui lesione non è consentita ai sensi dell'art. 8 CEDU e dell'art. 19 co.
1.1 TUI in mancanza di pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica derivanti dalle condotte del ricorrente.
La vita privata infatti, intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione, è connotata da una pluralità di proiezioni, fra le quali certamente vi è: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza ME c. Germania -16 dicembre 1992); il diritto all'identità sociale ed alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza Pretty c. Regno Unito
- 29 aprile 2002); il domicilio designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza Giacomelli c. Italia - 2 novembre 2006). È indubbio che, negli anni trascorsi sul territorio italiano, il ricorrente abbia radicato una propria identità sociale: vuoi per la costante attività lavorativa sino ad oggi svolta, vuoi per le relazioni – amicali e non – inevitabilmente intrecciate in seno ai contatti sociali. Il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, che ha lasciato anni addietro, inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro in Bangladesh, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprio di un reinserimento, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese.
Il Collegio, in conclusione, ritiene che sussistano le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.1 TUI.
2. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19 commi 1 e 1.1 TUI nella formulazione precedente al DL 20/2023, convertito con modificazioni dalla L 50/2023; per altro verso, come l'art. 7 comma 2 DL 20/2023 preveda che “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”. Ne consegue che non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
3.
Considerato che
i fatti posti a fondamento dell'accoglimento del ricorso sono sopravvenuti rispetto all'esame della domanda compiuto in prima istanza, sussistono i presupposti per la compensazione per intero delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 comma 2 CPC.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale così dispone: in accoglimento del ricorso, accerta in capo al ricorrente il diritto alla protezione speciale ex artt. 32 comma 3 D.lgs. 25/2008 e 19 comma 1.1 TUI e dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del corrispondente permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile, e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Le spese del giudizio sono compensate per intero tra le parti. Si comunichi.
Così deciso in Bologna, il 30.10.2025
Giudice rel. Dott.ssa Emanuela Romano Presidente
Dott. Luca Minniti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e Libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati;
dott. Luca Minniti Presidente dott.ssa Angela Baraldi Giudice dott.ssa Emanuela Romano Giudice rel. all'esito della camera di consiglio odierna, ha emesso la seguente SENTENZA ex art.281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g 3242 / 2024 promossa da:
, nato in [...] il [...] (CF: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. SFORZA ELISA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in VIA FARINI 37 BOLOGNA, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE contro
Controparte_1 RESISTENTE nonché con l'intervento del Pubblico Ministero,
PREMESSA IN FATTO Con ricorso depositato il 06.03.2024, cittadino della NIGERIA, Parte_1 ha impugnato il provvedimento emesso il 15.12.2023 e notificato il 15.02.2024 con il quale la Questura, sulla base del parere negativo emesso dalla Commissione Territoriale di Bologna in data 04.12.2023, gli ha negato il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Ha, quindi, chiesto al Tribunale il riconoscimento della protezione speciale, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1. e 1.2. D.L.130/2020, convertito con L. 173/20.
Il si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato. Controparte_1 La Procura non è intervenuta. All'udienza del 16.10.2025 il ricorrente ha insistito nell'accoglimento del ricorso richiamandosi alle argomentazioni in atti e il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso merita accoglimento.
1. Ad avviso del Collegio sussistono nella fattispecie le condizioni indicate dalla seconda parte del comma 1.1 dell'art. 19 TUI, applicabile ratione temporis sulla base della data di presentazione della domanda (18.11.2022), secondo cui: “Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Al riguardo, la sentenza n. 24413/21 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha chiarito che “il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del 'radicamento' del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, 'di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute' […]. La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia […] le quali pure concorrono a comporre la 'vita privata' di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti 'sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità'”. Tali principi sono stati di confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. Altresì si è affermato che in tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1. del d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare secondo i parametri indicati nella norma citata, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti nel paese d'origine; al contempo, tale integrazione - in linea con la tutela della vita privata e familiare assicurata dall'art 8 della CEDU - va valutata in modo complessivo ed unitario, senza limitarsi a soppesare in modo atomistico i singoli elementi addotti dal ricorrente ( Cass. n. 9080 del 31/03/2023). Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale nuova forma di protezione complementare, è dunque necessaria la prova di un radicamento anche in una sola delle tre forme espresse dalla Corte di cassazione.
Ebbene, venendo al caso di specie, il ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio una situazione di radicato inserimento personale e sociale sul territorio italiano.
Dall'istruttoria è emerso che egli si trova in Italia dal 2016, ed ha chiesto immediatamente protezione internazionale trovando accoglienza in una struttura intergovernativa. Sin dall'ingresso in Italia, il ricorrente si è attivato per inserirsi nel panorama sociale e lavorativo italiano:
• dall'ottobre 2016 ad agosto 2017 partecipa all'attività del centro interculturale Zonarelli di Bologna conseguendo l'attestato di partecipazione Di-Mò Scuola dei Mondi;
• da settembre 2017 ad ottobre 2017 partecipa ai laboratori di progettazione di interventi Pa
• da ottobre 2017 a maggio 2018 frequenta presso la ciofs-Fp/ il corso di formazione dei lavoratori codice Ateco rischio alto per elettronica generale ottenendo la qualifica di tecnico dell'automazione industriale;
• il 3 ottobre 2018 frequenta il corso di formazione generale dei lavoratori tenuto da;
Parte_3 • da dicembre 2018 ad aprile 2018 frequenta un tirocinio formativo per la manutenzione e l'utilizzo di macchine elettriche presso la società Miele Srl in Bologna;
• il 14 marzo 2019 dopo aver frequentato il corso presso il centro di formazione professionale Nazareno società cooperativa sociale ottiene la qualifica di Manutentore di macchine ed impianti;
• da ottobre 2019 a novembre 2019 frequenta il corso di salute e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro per giovani lavoratori stranieri organizzato dal dipartimento di sanità pubblica dell'Ausl di Bologna;
• il 5 novembre 2019 ottiene l'attestato di formazione per il personale alimentarista, corso base;
• dal settembre 2019 al 28 novembre 2019 ha seguito il corso per operatore amministrativo con competenze in gestione aziendale tenuto da in collaborazione con Cefal;
Pt_4
• a febbraio 2020 segue un corso di sicurezza ad alto rischio;
• a gennaio 2020 inizia a frequentare un corso di operatore meccanico di sistemi presso l'Officina Impresa Sociale S.r.l sede di Bologna;
frequenta anche il corso di formazione per lavoratori ed ottiene il 22 ottobre 2020 la qualifica professionale come Operatore Meccanico di Sistemi;
• il 16 giugno 2020 consegue il diploma di licenza media;
• in data 14.06.2021 consegue la patente di guida B;
in data 2.12.2023 consegue la patente di guida C;
• sta seguendo presso l'autoscuola drive System 4 il corso per conseguire la patente di guida
(per l'abilitazione alla guida per conducente qualificato camion); Nu_1 Egli parla correttamente la lingua inglese, lingua madre, e ha una ottima padronanza della lingua italiana.
È dunque da quasi dieci anni in Italia e lavora, regolarmente, dal 2018, alternando diversi contratti di lavoro a tempo determinato, seppur con alcuni momenti in cui ha percepito l'indennità di CP_ disoccupazione (cfr. Estratto conto previdenziale del 15.10.2025) e, attualmente, svolge regolare attività lavorativa come conduttore di mezzi pesanti e camion, con un contratto a tempo determinato avente scadenza al 15.11.2025 (cfr. contratto di lavoro a tempo determinato del 18.08.2025 e relativa comunicazione Unilav del 14.08.2025), per il quale percepisce una retribuzione netta mensile di circa 560 euro (cfr. busta paga luglio 2025). Dal punto di vista abitativo, il ricorrente risulta regolarmente iscritto all'anagrafe nazionale della popolazione residente presso un'abitazione sita a Bologna (cfr. Certificato contestuale di Stato di famiglia, di Residenza Comune di Bologna del 23.05.2025).
Dalla documentazione depositata si evince poi che il ricorrente in data 30.06.2022 è rimasto coinvolto in un sinistro stradale: non vi erano aggravanti, ma dal sinistro si è originata la contestazione della violazione dell'art. 590 bis c.p (lesioni stradali colpose) e si era instaurato il procedimento penale R.G. n. 1233-22 pendente innanzi al Tribunale di Bologna che si è definito con sentenza di proscioglimento (cfr. Tribunale di Bologna, Sentenza del 25.11.2024 R.g.n. 12233/2022 R.G. Dibattimento n. 1540/2024).
Appare quindi che la conseguita autonomia economica del ricorrente, la buona rete di relazioni sociali da lui costruita nei tanti anni di permanenza sul territorio italiano, la conoscenza della lingua italiana che gli consente di partecipare pienamente alla vita della comunità integrano una consolidata vita privata in Italia, la cui lesione non è consentita ai sensi dell'art. 8 CEDU e dell'art. 19 co.
1.1 TUI in mancanza di pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica derivanti dalle condotte del ricorrente.
La vita privata infatti, intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione, è connotata da una pluralità di proiezioni, fra le quali certamente vi è: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza ME c. Germania -16 dicembre 1992); il diritto all'identità sociale ed alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza Pretty c. Regno Unito
- 29 aprile 2002); il domicilio designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza Giacomelli c. Italia - 2 novembre 2006). È indubbio che, negli anni trascorsi sul territorio italiano, il ricorrente abbia radicato una propria identità sociale: vuoi per la costante attività lavorativa sino ad oggi svolta, vuoi per le relazioni – amicali e non – inevitabilmente intrecciate in seno ai contatti sociali. Il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, che ha lasciato anni addietro, inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro in Bangladesh, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprio di un reinserimento, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese.
Il Collegio, in conclusione, ritiene che sussistano le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.1 TUI.
2. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19 commi 1 e 1.1 TUI nella formulazione precedente al DL 20/2023, convertito con modificazioni dalla L 50/2023; per altro verso, come l'art. 7 comma 2 DL 20/2023 preveda che “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”. Ne consegue che non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
3.
Considerato che
i fatti posti a fondamento dell'accoglimento del ricorso sono sopravvenuti rispetto all'esame della domanda compiuto in prima istanza, sussistono i presupposti per la compensazione per intero delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 comma 2 CPC.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale così dispone: in accoglimento del ricorso, accerta in capo al ricorrente il diritto alla protezione speciale ex artt. 32 comma 3 D.lgs. 25/2008 e 19 comma 1.1 TUI e dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del corrispondente permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile, e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Le spese del giudizio sono compensate per intero tra le parti. Si comunichi.
Così deciso in Bologna, il 30.10.2025
Giudice rel. Dott.ssa Emanuela Romano Presidente
Dott. Luca Minniti