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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 16/12/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Sezione Minorenni – composta da:
Dott. Roberto Carrelli Palombi - Presidente
Dott.ssa Katia Pinto - Consigliere
Dott.ssa Alessandra Ferraro - Consigliere rel.
Dott. Andrea Ratta - Consigliere onorario
Dott. ssa Elisa Alemanni - Consigliere onorario
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Sugli appelli riuniti iscritti ai nn. 76/2025 R.V.G e 78/2025 R.V. G. proposti da:
rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Monticchio ed Parte_1 elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, in Lecce alla via Del Mare 7/A;
- appellante nel procedimento n. 76/2025
R.V.G. –
rappresentato e difeso dall' Avv. Dimitry Conte ed elettivamente Parte_2 domiciliato presso lo studio del difensore in Maglie, alla via G. Pisanelli n. 27
- appellante nel procedimento
n. 78/2025 R.V.G.-
CONTRO
Avv. in qualità di tutore delle minori , nata Controparte_1 Persona_1 il 13 maggio 2013, , nata il [...], e , Persona_2 Parte_3 nata l'[...], in giudizio ex sé a norma dell'art. 86 c.p.c.
1 NONCHE' CONTRO
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
- appellati
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 14 ottobre 2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 5 febbraio 2025, il Tribunale per i minorenni di Lecce ha dichiarato lo stato di adottabilità di (dodici anni), (dieci anni) e Persona_1 Persona_2 [...]
(otto anni), figlie biologiche di e Parte_3 Persona_3 Parte_1
, confermando l'affidamento etero-familiare delle minori alle rispettive coppie
[...] affidatarie;
ha dichiarato entrambi i genitori decaduti dalle responsabilità genitoriale sulle tre figlie minori;
ha disposto la cessazione dei rapporti, dei contatti e degli incontri della madre con le minori e ha disposto la prosecuzione degli incontri della madre con la Per_2 Pt_3 minore , con modalità protetta e a cadenza bimestrale, prevedendo l'attivazione per Persona_1 la ragazzina di un percorso di sostegno psicologico e demandando ai Servizi Sociali delegati di valutare, al compimento del quindicesimo anno di età della minore, la possibilità di disporre incontri in forma libera.
Il Tribunale, nel ritenere acclarato lo stato di abbandono morale e materiale delle minori, ha evidenziato che gli incontri padre-figlie erano interrotti da diverso tempo, anche a causa delle condotte violente manifestate dall'uomo nei confronti della madre delle minori, in ragione delle quali la donna era stata inizialmente collocata con le figlie in una struttura protetta;
che l'uomo, convinto di aver subito un sopruso da parte delle Istituzioni, dimostrava di non comprendere le ragioni per le quali le figlie erano state allontanate dall'ambiente familiare, idealizzando il legame affettivo con le minori, che in realtà non era mai emerso, e mostrando costante avversione verso le coppie affidatarie.
Quanto alla madre, ha osservato che ella aveva consolidato le sue autonomie dal punto di vista abitativo e lavorativo, partecipando agli incontri mensili con le tre figlie minori con cadenza bimestrale;
tuttavia, la sua capacità di accudimento si arrestava alla sfera materiale ed affettiva, difettando tutta l'area compresa nella capacità di mentalizzazione, nella funzione regolativa e normativa delle figlie, giacché i sottostanti vissuti di colpa, il timore del conflitto e il bisogno di approvazione e di affetto la rendevano eccessivamente condiscendente e delegante rispetto agli interventi sul piano emotivo e comportamentale delle bambine. 2 Concludeva che: - i genitori delle minori erano separati da tempo e tra loro non c'era alcun tipo di comunicazione, sicché era da escludersi la possibilità di ipotizzare una collaborazione tra loro “per un progetto di vita futuro, condiviso e credibile per le minori e per i loro primari bisogni evolutivi e di crescita”; - non era possibile ipotizzare il recupero delle loro capacità genitoriali in un periodo medio-breve, ossia un tempo compatibile con le esigenze di vita delle minori, le quali, da quasi tre anni, erano ben inserite nel contesto familiare di ciascuna delle coppie affidatarie;
- durante la pendenza della procedura di adottabilità e prima ancora nell'ambito della procedura di volontaria giurisdizione, per entrambi i genitori erano stati posti in essere molteplici interventi, ai quali i genitori avevano aderito solo in parte e che, in ogni caso, non avevano sortito alcun effetto positivo;
- per le minori era stato avviato un percorso di affidamento etero-familiare, con tre coppie distinte, da circa tre anni, e tutte si consideravano parte integrante del rispettivo nucleo di appartenenza;
- nessuna delle tre minori manifestava il desiderio di avere contatti con il padre, ritenuto responsabile di quanto accaduto nella loro famiglia;
- durante gli incontri con la madre, proseguiti a cadenza bimestrale, era emerso un Per_ legame affettivo solo con , mentre e con il passare del tempo, avevano Per_2 Pt_3 rifiutato di incontrare la madre, presentando malessere e disagio a seguito dei colloqui con la donna e in vista degli stessi;
- le minori presentavano bisogni riparativi stringenti, complessi e consistenti che gli affidatari avevano dimostrato di saper soddisfare, sicché l'inversione dell'affido avrebbe comportato “una velocissima regressione, un sovvertimento e rimaneggiamento profondo delle dinamiche che l'attuale evoluzione positiva delle bambine sta progressivamente e, con tutta evidenza, assumendo”.
e , per il tramite dei difensori di Parte_1 Persona_3 fiducia, hanno proposto appello, con due distinti ricorsi, rispettivamente depositati il 5 marzo
2025 e il 6 marzo 2025.
Il difensore di ha fondato il gravame su undici motivi. Parte_1
Con il primo motivo, il difensore appellante ha dedotto la “carenza dei presupposti per la dichiarazione di adottabilità. Erronea interpretazione della CTU”. Ha evidenziato che la sentenza impugnata solo apparentemente aveva recepito le risultanze della CTU, ma di fatto se ne era discostata, posto che nella relazione peritale la madre non era mai stata descritta come abbandonica o pregiudizievole per le figlie, essendo stata, anzi, riconosciuta capace di
“occuparsi dei propri figli in termini accuditivi materiali (igiene, vestiario, alimentazione, ecc.) ed affettivi (nell'area relativa al senso di accoglienza, ai gesti di affetto, alla dolcezza dei toni, della comunicazione e delle modalità di interazione)”; il deficit nella capacità di mentalizzazione e nella funzione regolativa e normativa riscontrato dai consulenti, oltre a 3 trovare origine nelle ingiustificate e lunghissime interruzioni dei rapporti tra madre e figlie disposte dall'autorità giudiziaria nel corso del procedimento, risulterebbe evanescente e, in ogni caso, insufficiente a fondare un giudizio di incapacità genitoriale, secondo quanto precisato dalla Corte di Cassazione nella sentenza a SU n. 35110/2021; erroneamente, inoltre, il
Tribunale aveva ritenuto che gli incontri con la madre erano proseguiti a cadenza bimestrale, posto che, nonostante le reiterate richieste della difesa, la relazione madre-figlie era stata bloccata per oltre un anno e mezzo e, una volta ripresa, era stata modulata sulla base di incontri di un'ora, in spazio neutro, a cadenza di oltre tre mesi l'uno dall'altro; non corrispondeva a verità nemmeno che e con il passare del tempo, avevano rifiutato di incontrare Per_2 Pt_3 la madre, posto che, ad eccezione di un solo incontro al quale non aveva partecipato, Pt_3 tutte le minori avevano presenziato volentieri e spontaneamente agli altri incontri, l'ultimo dei quali si era tenuto il 3 gennaio 2025 e si era svolto positivamente, come documentato dalle foto allegate;
gli stessi consulenti avevano ritenuto che la madre potesse positivamente
“partecipare” al processo riparativo dei vissuti e delle carenze delle bambine e che la relazione delle tre minori con la madre potesse procedere “con incontri mensili, individualizzati ed Per_ esclusivi, per e , e trimestrali per le tre sorelle insieme (nel mese dedicato Per_2 all'incontro congiunto tra madre e sorelle, sarebbe escluso l'incontro individuale)”; in definitiva, alla luce della storia delle parti, non sussisterebbero i presupposti per la dichiarazione dello stato di adottabilità, in quanto la madre, posta nelle condizioni di riprendere una graduale frequentazione delle figlie ed eventualmente coadiuvata dalle famiglie affidatarie e dai servizi, potrebbe migliorare le competenze genitoriali ritenute limitate, essendo stata sempre collaborativa con i Servizi, con l'autorità giudiziaria e con le famiglie affidatarie, non avendo mai volutamente posto in essere condotte pregiudizievoli per le minori ed essendo riconosciuta nel suo ruolo materno dalle stesse minori, che ne apprezzano la personalità, ritrovando in lei le proprie radici;
sarebbe possibile, a dire del difensore, “proporre sin da subito una ri- programmazione di interventi di medio periodo per la madre, le coppie affidatarie e le minori, che miri a promuovere la comunicazione e la sinergia tra i “mondi” delle bambine (quello materno e quello degli affidatari), in vista di un eventuale rientro “assistito” presso la madre ovvero la permanenza presso gli affidatari, senza però mai perdere il legame con nessuno”.
Con il secondo motivo, il difensore appellante ha dedotto che i consulenti non avrebbero affatto concluso per l'adottabilità delle tre minori, suggerendo, piuttosto, l'avvio di percorsi di Per_ sostegno psicologico per i genitori e per e con le specifiche finalità descritte Per_2 nell'elaborato peritale, ed “una rivalutazione della situazione ad un anno dall'avvio di tali percorsi, ciò per potersi esprimere in modo dirimente sui rapporti con i genitori biologici, sulle traiettorie successive d'intervento da porre ulteriormente a favore delle minori, favorendo
l'evoluzione più sana possibile delle stesse”; per le minori sarebbero, quindi, percorribili altre 4 soluzioni volte ad includere la figura materna (dettagliatamente indicate nell'atto di appello, alle pagg. 11-15); il Tribunale, invece, avrebbe optato nel corso del procedimento per il progressivo affievolimento della relazione tra i genitori e le bambine, senza tenere conto né degli esiti positivi dei percorsi in atto, né delle indicazioni provenienti dagli operatori dell'ASL che avevano evidenziato una sostanziale adeguatezza delle condotte materne;
le conclusioni dei consulenti in ordine all'incapacità materna sarebbero, inoltre, discutibili, in quanto: - venivano desunte da un solo incontro di osservazione madre-figlie, svolto dopo mesi di interruzione dei rapporti;
- non tenevano conto del fatto che prima delle dimissioni forzate dalla comunità HI LU la madre aveva accudito perfettamente le bambine;
- non erano supportate da valutazioni psicodiagnostiche come eccepito dai CCTTPP;
- non terrebbero conto del fatto che il comportamento della madre poteva essere influenzato dalla paura di perdere l'affetto delle figlie e che i progressi fatti dalla donna (relativi al reperimento di un'abitazione e di un lavoro e al conseguimento della patente) dimostravano una capacità di cambiamento e la volontà della donna di porre in campo tutte le sue risorse per recuperare il rapporto con le figlie;
- erano smentite dalle relazioni degli incontri in Spazio Neutro, in cui si evidenziava come la madre aveva bloccato i tentativi di di prendere il suo cellulare e le aveva negato Per_2 il suo numero di telefono, dimostrando, così, una capacità di porre dei limiti;
d'altra parte, il legame affettivo tra la madre e le bambine sarebbe comprovato dal fatto che le interruzioni degli incontri per periodi anche prolungati non avevano determinato una frattura definitiva nella relazione, che, come osservato dagli stessi consulenti, si svolgeva con naturalezza e senza alcuna incrinatura.
Con il terzo motivo, il difensore ha censurato il mancato accoglimento delle richieste istruttorie formulate dalla difesa, con cui si era chiesto, in particolare, l'escussione degli operatori della comunità HI LU, che si erano presi cura delle bambine e avevano direttamente osservato la nell'esercizio delle responsabilità genitoriali, e Parte_1
l'escussione dei medici del centro del Trauma Anemone, che avevano sollevato perplessità sull'operato del Tribunale. Ha dedotto che tali prove erano da ritenersi indispensabili anche alla luce della novità costituita dall'intervenuta assoluzione del padre delle minori, circostanza questa che avrebbe dovuto imporre una nuova istruttoria e una rivalutazione del caso.
Con il quarto motivo, l'appellante ha eccepito la nullità del procedimento per la violazione del contraddittorio, in ragione dell'omessa notifica alle parti del ricorso del , Parte_4
e del provvedimento di apertura dell'accertamento stato di adottabilità, oltre che di altri atti (tra cui l'istanza del tutore del 26 gennaio 2021, le comunicazioni e provvedimenti del giudice posti in calce alle relazioni della comunità, i provvedimenti di ratifica, la richiesta conclusiva del 21 novembre 2024).
5 Con il quinto motivo, ha eccepito la nullità del procedimento per la mancata informativa alla in ordine alla possibilità di nomina di un traduttore, pur avendo i Servizi Parte_1 officiati e lo stesso giudice, in sede di ascolto, segnalato la scarsa comprensione della lingua italiana da parte della donna.
Con il sesto motivo, ha lamentato l'“anomala compressione del diritto di accesso agli atti del fascicolo”, deducendo che, a seguito della proposizione del reclamo alla Corte di Appello avverso il provvedimento del Tribunale per i minorenni del 27 gennaio 2022 e la trasmissione del fascicolo alla medesima Corte, non sarebbe stato consentito al difensore di accedere agli atti e di conoscere la documentazione successivamente acquisita, che non era stata trasmessa neanche al giudice di secondo grado, con conseguente compressione del diritto di difesa.
Con il settimo motivo, ha dedotto la nullità del provvedimento di affidamento etero- familiare per carenza dei requisiti essenziali, e in particolare per la mancata elaborazione di un preventivo progetto sociale/educativo di intervento finalizzato al rientro in famiglia delle minori.
Con l'ottavo motivo, ha eccepito che la sentenza impugnata sarebbe stata emessa in violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, avendo il Tribunale rigettato le eccezioni di nullità del procedimento sollevate dalla difesa sul presupposto che le stesse fossero state già rigettate dalla Corte di Appello con decreto del 28 luglio 2022, laddove alcun giudicato poteva essersi determinato in quanto la Corte di Appello con il decreto innanzi menzionato aveva dichiarato inammissibile il reclamo, senza entrare nel merito delle proposte eccezioni.
Con il nono motivo, ha dedotto che il Tribunale aveva omesso di valutare l'interruzione dei rapporti tra le minori e il fratellino , nato dal precedente matrimonio della madre e di Per_4 cui la aveva l'affidamento condiviso con l'altro genitore, e del pregiudizio Parte_1
Per_ derivante da tale interruzione del legame fraterno sia per , e sia per lo stesso Per_2 Pt_3
. Per_4
Con il decimo motivo, ha denunciato la “vittimizzazione secondaria” riscontrabile nei provvedimenti del Tribunale per i minorenni nel procedimento in esame, laddove la madre sarebbe stata “sanzionata” con l'interruzione del rapporto con le figlie, per non aver avuto consapevolezza della dipendenza di cui era rimasta vittima e per non aver interrotto la relazione con il , esponendo così le figlie al pregiudizio derivante dalla permanenza in un Per_3 ambiente familiare instabile;
come emerso nelle operazioni della prima consulenza, invece, la si era dimostrata consapevole del danno subito dalle minori in conseguenza Parte_1 della situazione coniugale.
Con l'undicesimo motivo, ha segnalato asserite “problematiche degli affidatari”, relative in Per_ particolare al discutibile stile educativo degli affidatari di , che consentirebbero alla 6 minore frequentare social vietati ai minori degli anni 14 e di produrre contenuti da adulti, e alla situazione di che, alla consulente dott.ssa , aveva dichiarato di non trascorrere Per_2 Tes_1 molto tempo con gli affidatari, lavorando essi tutto il giorno, e di stare per la maggior parte della giornata con la baby-sitter.
Il difensore appellante ha, quindi, formulato le seguenti conclusioni:
“..dichiarare l'illegittimità, l'erroneità e/o nullità, per i motivi di cui alla narrativa, dell'intero procedimento e della sentenza del 05.02.2025 reg. cron. non riportato, resa nel procedimento N. 20/2021 M.S. dal T.M. di Lecce, notificata il 7.02.2025 ovvero la riformi, in ogni caso disponendo: 1) la revoca della sospensione dei rapporti madre e figlie;
2) la revoca della sospensione della responsabilità genitoriale e della conseguente nomina del tutore;
3) per tutte e tre le minori, una progettualità della durata di un anno, a cura dei servizi specialistici competenti per territorio, volta alla prosecuzione sia dell'affidamento familiare, sia della relazione con la madre e tra le sorelle: da attuarsi con incontri singoli madre-figlie a frequenza mensile, con incontri madre-sorelle a frequenza mensili e con incontri madre- minore-famiglie affidatarie a frequenza bimestrale;
4) che i predetti incontri, in base alle esigenze di ciascuna minore, potranno gradualmente essere svincolati dagli spazi neutri e attuarsi anche presso l'abitazione delle famiglie affidatarie ovvero in luoghi aperti, sotto la discreta vigilanza dei SS. Questi ultimi siano chiamati a programmare, in accordo con i genitori affidatari e la madre, secondo le esigenze delle minori, interventi personalizzati volti alla condivisione delle scelte educative e di vita delle minori, al sostegno e dialogo reciproco, al fine di armonizzare gli stili educativi e di preservare il diritto alla continuità affettiva della madre, degli affidatari e delle minori. All'esito del progetto annuale, valutare, per ogni singola minore, un'eventuale e graduale ricongiungimento con la madre, ovvero la prosecuzione/modifica di tale regolamentazione. 5) In difetto, e per la sola si potrebbe Pt_3 optare per un'adozione “aperta” o “mite” da attuarsi prevedendo sempre la tenuta di rapporti mensili con la madre e le sorelle anche alla presenza della famiglia affidataria, gradualmente svincolati dagli spazi neutri e sotto la vigilanza dei SS. 6) Si chiede, inoltre, di disporre che le predette progettualità contemplino la programmazione di incontri preparatori delle minori per un eventuale ricucitura dei rapporti con il fratello e, qualora vi fosse Persona_5
l'esigenza, anche con il padre”.
L'appellante ha, infine, reiterato le richieste di ammissione di prova testimoniale già formulate in primo grado.
Il difensore di ha affidato l'appello a cinque motivi. Persona_3
7 Con il primo motivo, ha eccepito la nullità dell'intero procedimento per la violazione del contraddittorio in ragione dell'omessa notifica alle parti del ricorso del P.M.M., del decreto di apertura del procedimento e degli altri provvedimenti emessi nel corso della procedura.
Con il secondo motivo, ha eccepito la “nullità dell'acquisizione dei fascicoli n. 255/133,
799/12 e 893/17”, sulla base del rilievo che un'acquisizione in blocco di interi fascicoli, cosi come disposto nella specie dal Tribunale per i minorenni, non consentirebbe alla difesa una verifica puntuale dei documenti ivi contenuti “circa il rispetto del diritto del contraddittorio all'epoca della produzione dell'atto”, né consentirebbe “di capire quale documento è stato portato a sostegno della tesi esposta dal provvedimento impugnato, quale è stato l'elemento probatorio su cui è basato il convincimento del giudice”.
Con il terzo motivo ha lamentato l'illegittimità del provvedimento di affidamento provvisorio, perché emesso in violazione di legge, in quanto non preceduto da un progetto educativo sociale chiaro e verificabile in favore delle minori e delle famiglie, da un progetto educativo in favore dei membri della famiglia di origine, da un progetto educativo per la tenuta delle relazioni tra le OR, con calendari e modalità di attuazione che potessero essere validate dai servizi, dalla ricerca di eventuali parenti disponibili a prendersi cura delle bambine, dalla individuazione della data di riavvio della relazione genitore-figli e dall'ascolto delle coppie affidatarie.
Con il quarto motivo, ha dedotto la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, avendo il Tribunale per i minorenni omesso di pronunciarsi sulle eccezioni di nullità sollevate dalla difesa.
L'appellante ha chiesto, per tali motivi, di dichiarare l'illegittimità, l'erroneità e/o nullità del procedimento;
in subordine, di disporre la revoca della sospensione dei rapporti padre-madre e figlie e la revoca della sospensione della responsabilità genitoriale e della conseguente nomina del tutore, nonché di disporre “una progettualità di lungo periodo, a cura dei servizi specialistici, volta alla prosecuzione dell'affidamento familiare e della relazione con il padre
e la madre: da attuarsi con incontri singoli padre-madre-figlia, con le sorelle e alla presenza delle famiglie affidatarie. Gli incontri, in base alle esigenze di ciascuna minore, potranno gradualmente essere svincolati dagli spazi neutri, sotto la discreta vigilanza dei SS. Questi ultimi siano chiamati a programmare, in accordo con i genitori affidatari e la madre, secondo le esigenze delle minori, interventi personalizzati volti alla condivisione delle scelte educative
e di vita delle minori, al sostegno e dialogo reciproco, al fine di armonizzare gli stili educativi
e di preservare il diritto alla continuità affettiva della madre, degli affidatari e delle minori”.
Il tutore provvisorio dei minori, nominato dal Tribunale per i minorenni, costituitosi in giudizio con memoria depositata il 12 maggio 2025, ha concluso per il rigetto degli appelli. 8 Il P.G., a sua volta, ha espresso parere contrario all'accoglimento degli appelli.
All'udienza del 13 maggio 2025, riuniti i procedimenti, è stata disposta la convocazione, in forma riservata, delle coppie affidatarie delle minori.
Dopo l'ascolto degli affidatari, all'udienza del 14 ottobre 2025, sulle conclusioni di cui al verbale, la Corte ha riservato la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vanno preliminarmente trattati, per ragioni di priorità logica, i motivi quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo dell'appello proposto dal difensore di e l'appello Parte_1 proposto da , con cui sono state reiterate delle eccezioni di nullità Persona_3 del procedimento e/o inutilizzabilità di atti, in parte già sollevate nel giudizio di primo grado.
Con il quarto motivo dell'appello proposto da e con il primo motivo Parte_1 dell'appello proposto da , si eccepisce la nullità del procedimento di primo grado per Per_3 violazione del principio del contraddittorio, in ragione dell'omessa notifica alle parti del ricorso del P.M., del decreto di apertura del procedimento e degli altri provvedimenti emessi nel corso della procedura.
I motivi sono infondati.
Si tratta di eccezione già sollevata innanzi al Tribunale, che l'ha rigettata con decreto del 1° aprile 2022, la cui motivazione è pienamente condivisibile e va ribadita in questa sede.
Ed invero, l'art. 10 della legge n. 184 del 1983 dispone che “
1. Il presidente del Tribunale per i minorenni o un giudice da lui delegato, ricevuto il ricorso di cui all'art. 9 comma 2, provvede all'immediata apertura di un procedimento relativo allo stato di abbandono del minore. Dispone immediatamente, all'occorrenza, tramite i servizi sociali locali o gli organi di pubblica sicurezza, più approfonditi accertamenti sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore, sull'ambiente in cui ha vissuto e vive ai fini di verificare se sussiste lo stato di abbandono.
2. All'atto dell'apertura del procedimento, sono avvertiti i genitori o, in mancanza,
i parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore. Con lo stesso atto, il presidente del Tribunale per i minorenni li invita a nominare un difensore e li informa della nomina di un difensore di ufficio per il caso che essi non vi provvedano. Tali soggetti, assistiti dal difensore, possono partecipare a tutti gli accertamenti disposti dal Tribunale, 9 possono presentare istanze anche istruttorie e prendere visione ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo previa autorizzazione del giudice”.
La norma non prescrive, quindi, che il ricorso del Pubblico Ministero sia notificato alle parti, essendo prevista, a salvaguardia della garanzia del contraddittorio, l'immediata adozione da parte del Presidente del Tribunale del provvedimento di apertura del procedimento e l'avviso ai genitori dell'apertura del procedimento e dell'avvenuta nomina di un difensore di ufficio, contenente anche l'invito a nominare un difensore di fiducia.
Tali adempimenti sono stati tutti rispettati nel caso di specie, atteso che, ricevuto il ricorso del Pubblico Ministero, il provvedimento di apertura del procedimento n. 20/2021 M.S. emesso i 29 dicembre 2021 è stato immediatamente comunicato ai difensori mediante pec, regolarmente consegnata ai destinatari;
il 12 gennaio 2022, ha Parte_1 conferito il mandato difensivo all'Avv. Luca Monticchio, che è stato trasmesso dal legale, unitamente alla comparsa di costituzione, il 14 febbraio 2022; inoltre, il provvedimento di apertura del procedimento è stato notificato al TREGLIA il 25 gennaio 2022 e alla DE
CONCEICAO il 20 gennaio 2022.
Inoltre, i due genitori sono stati convocati e ascoltati nel procedimento, ai sensi dell'art. 12 legge n. 184/1983 alle udienze del 10 e 14 marzo 2022, nel corso delle quali veniva data integrale lettura del ricorso del Pubblico Ministero del 16 dicembre 2021.
La garanzia del contraddittorio è stata rispettata anche con riferimento a tutti gli altri atti assunti nel procedimento anche in calce alle relazioni dei Servizi officiati, avendo le parti avuto ampio accesso agli atti e avuto modo di depositare istante e memorie e di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa. Va ribadito che, con riferimento alle relazioni degli istituti e operatori specializzati di aggiornamento all'autorità giudiziaria delle condizioni psico- fisiche del minore, allegate agli atti del processo, il contraddittorio consiste nella facoltà di tutte le parti di esaminarle, estrarne copia e svolgere deduzioni o richieste di approfondimenti, ovvero accertamenti ulteriori, riguardando il disposto di cui all'art. 10, co. 2, della 1. n. 184 del 1983 - che prevede il diritto delle parti di partecipare a tutti gli atti istruttori - solo gli accertamenti disposti dal giudice nel corso del processo (Cass.
2780/2013). Essendo stato garantito alle parti pieno accesso agli atti, la dedotta violazione del principio del contraddittorio non può considerarsi sussistente, tanto più che gli appellanti non hanno neppure dedotto specificamente in cosa si sia specificamente sostanziata la compressione del diritto di difesa che ne sarebbe conseguita.
10 Va disatteso anche il quinto motivo, con cui il difensore della ha eccepito Parte_1 la nullità del procedimento per la mancata informativa alla predetta in ordine alla possibilità di nomina di un traduttore.
Tale eccezione è stata già dichiarata infondata sia dal Tribunale, nel decreto del 1° aprile
2022, sia dalla Corte di Appello, nel decreto n. 136/2022 del 28 luglio 2022 (cfr. pag. 4 del suddetto decreto).
In entrambi i provvedimenti innanzi richiamati si è osservato che la reclamante, residente in
Italia dal 2012, non ha mai chiesto di essere assistita da un interprete nelle interlocuzioni con gli operatori dei vari servizi e della comunità, né durante i vari percorsi di sostegno psicologico e genitoriale che ha svolto nel tempo con vari professionisti, che mai hanno rappresentato difficoltà nella comunicazione – interazione con la stessa;
né la ha mai Parte_1 chiesto di essere assistita da un interprete alle precedenti udienze di ascolto e nella fase di svolgimento della CTU, nella quale era assistita, oltre che dal suo difensore, da due consulenti di parte. E neppure i consulenti hanno mai comunicato la sussistenza di una carenza o difficoltà di comprensione della signora, tale da non consentire lo svolgimento dell'incarico loro conferito (pag. 11 del decreto del 4/4/2022).
Del resto dalla lettura delle due consulenze tecniche svolte nel procedimento di primo grado si evince che la ha agevolmente comunicato con gli ausiliari del Tribunale, Parte_1 senza manifestare difficoltà nella comprensione di quanto le veniva chiesto.
E' infondato il sesto motivo dell'appello proposto da , con cui il difensore Parte_1 ha lamentato l'anomala compressione del diritto di accesso agli atti, adducendo che, successivamente alla proposizione del reclamo innanzi alla Corte di Appello avverso il provvedimento del 27 gennaio 2022 e alla trasmissione alla Corte del fascicolo di primo grado, non avrebbe avuto accesso alla documentazione acquisita successivamente al reclamo, nemmeno trasmessa al giudice di secondo grado. Ed invero, tale presunta limitazione del diritto di accesso agli atti avrebbe, al più, potuto comportare una compressione del diritto di difesa nell'ambito del giudizio del reclamo, non essendo stato nemmeno dedotto che l'accesso agli atti sia stato inibito al difensore a seguito della restituzione al Tribunale del fascicolo di primo grado a seguito della definizione di quel giudizio.
Sono inammissibili il settimo motivo dell'appello proposto da e il terzo Parte_1 motivo dell'appello proposto da , con cui si deduce la nullità del provvedimento di Per_3 affidamento eterofamiliare, trattandosi di eccezione che avrebbe dovuto essere eccepita in sede di reclamo avverso detto provvedimento.
11 Infondato è il secondo motivo dedotto dal difensore di , con cui si è eccepita la Per_3 nullità dell'acquisizione dei fascicoli n. 255/13, n. 799/12 e n. 893/17 V.G..
Va chiarito che, con il decreto del 1° aprile 2022, il Tribunale per i minorenni - dato atto che, a seguito dell'apertura del procedimento di adottabilità n. 20/2021 MS, con provvedimento collegiale del 27 gennaio 2022 era stata dichiarata l'utilizzabilità degli atti del procedimento n.
893/2017 RVG (nonché dei procedimenti definiti n. 255/2013 e 799/2012 già acquisiti al procedimento n. 893/2017, esperiti a tutela del figlio nato dalla relazione della Per_4 [...]
con un altro uomo) - ha disposto la riunione dei due procedimenti (n. 893/2017 Parte_1
RVG e n. 20/2021 MS) ai sensi dell'art. 274 c.p.c., non ostando alla riunione la soggezione delle due cause a riti diversi.
Il provvedimento di riunione ha avuto come effetto quello di rendere valida per entrambi i procedimenti l'attività istruttoria già svolta e da svolgersi, alla quale il è stato messo Per_3 in grado di partecipare, esplicando così il proprio diritto di difesa.
Va aggiunto, in ogni caso, che nell'ambito del procedimento di adottabilità, che si è protratto dal 2021 al 2025, è stata svolta una corposa ulteriore attività istruttoria, essendo stata espletata una ulteriore CTU, disposta nel 2023, che, come si evince dalla sentenza impugnata, è stata posta a fondamento della decisione impugnata.
Nel merito, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida, la Corte ritiene di poter esaminare il primo e il secondo motivo dell'appello proposto da Parte_1
, la cui fondatezza conduce all'accoglimento del gravame nei termini di seguito
[...] esposti, con conseguente effetto assorbente degli ulteriori motivi.
In termini generali, va premesso che la valutazione della sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di adottabilità non può prescindere dalla rigorosa applicazione dei principi giurisprudenziali più volte ribaditi, in materia, dalla Corte di Cassazione, che, anche a Sezioni
Unite, ha affermato che la dichiarazione di adottabilità è una misura estrema, che si fonda sull'accertamento dell'irreversibile non recuperabilità della capacità di assistenza morale e materiale, da compiersi tenendo conto che il legislatore, all'art. 1 l. n. 184 del 1983, ha stabilito il prioritario diritto del minore di rimanere nel nucleo familiare di origine, anche allargato, quale tessuto connettivo della sua identità.
Infatti, il citato art. 1 l. n. 184 del 1983 (nel testo novellato dalla legge 28 marzo 2001, n.
149) attribuisce al minore il diritto di crescere nell'ambito della propria famiglia con carattere prioritario, di talché nelle situazioni di difficoltà e di emarginazione della famiglia di origine, il recupero di questa, considerata come ambiente naturale, costituisce il mezzo preferenziale per garantire la crescita del bambino, ed impone ai Servizi sociali di non limitarsi a registrare passivamente le insufficienze della situazione in atto, ma di costruire, con gli opportuni 12 strumenti di aiuto e di sostegno, nella famiglia del sangue, relazioni umane significative ed idonee al benessere del minore.
La richiamata valorizzazione del legame naturale - e, insieme, la logica di gradualità e di sussidiarietà degli interventi che ispira la legge novellata, in una prospettiva che assegna all'istituto dell'adozione il carattere di estremo rimedio – rende, dunque, necessario un particolare rigore nella valutazione della situazione di abbandono, quale presupposto per la dichiarazione dello stato di adottabilità, che non può discendere da un mero apprezzamento circa l'inidoneità dei genitori del minore cui non si accompagni l'ulteriore, positivo accertamento che tale inidoneità abbia provocato, o possa provocare, danni gravi ed irreversibili alla equilibrata crescita del minore (si veda, fra le tante, Cass. n. 15011/2006, e da ultimo, Cass.
n. 1837/2011 e Cass. n. 7115/2011).
I principi che presidiano la materia trovano la fonte normativa sovranazionale nell'art. 8 della
Convenzione EDU, che sancendo il diritto al rispetto alla vita familiare, impone allo Stato di adottare le misure idonee a preservare, per quanto possibile, il legame genitore-figlio (v. Per_6
c. Italia, § 59 anche sentenza CEDU del 13.10.2015 n. ricorso 52557/14- caso S.H. contro
Italia, vedano NA c. Francia, n. 40031/98, § 50, CEDU 2000 IX, c. Controparte_2
Francia, n. 64796/01, § 237, 1° luglio 2004 e c. , n. 19554/09, § 74, 10 aprile Per_7 Per_8
2012).
Infatti, “L'articolo 8 Cedu pone a carico dello Stato degli obblighi positivi inerenti al rispetto effettivo della vita famigliare. In tal modo, laddove è accertata l'esistenza di un legame famigliare, lo Stato deve in linea di principio agire in modo tale da permettere a tale legame di svilupparsi (si veda SO c. EZ (n. 2), 27 novembre 1992, § 90, serie A n. 250;
UL e c. Svizzera [GC], n. 41615/07, § 140, CEDU 2010; c. , Per_9 Per_7 Per_8 sopra citata, § 75), tenendo conto che l'interesse superiore del minore deve costituire la considerazione determinante che, a seconda della sua natura e gravità, può prevalere su quello Per_1 del genitore” ( c. Germania [GC], n. 30943/96, § 66, CEDU 2003-VIII; Kearns c. Francia,
n. 35991/04, § 79, 10 gennaio 2008; Akinnibosun c. Italia, sopra citata, § 60).
Assume un ruolo sempre più centrale non tanto l'interesse del minore tout court, quanto il fatto che un minore possa essere sottratto alle cure dei suoi genitori biologici, solo quando ciò sia assolutamente «necessario», perché va parimenti tutelato il diritto dei genitori, sulla base dell'articolo 8 della Convenzione, di godere di una vita familiare con il loro figlio.
Ne consegue che l'adottabilità può essere dichiarata anche quando lo stato di abbandono sia determinato da una situazione psicologica e/o fisica grave e non transitoria, che renda il genitore, ancorché ispirato da sentimenti di amore sincero e profondo, inidoneo ad assumere ed a conservare piena consapevolezza delle proprie responsabilità verso i figli, nonché ad agire in modo coerente per curarne nel modo migliore lo sviluppo fisico, psichico e affettivo, sempre 13 che il disturbo o le "carenze personologiche" del genitore siano tali da coinvolgere il minore, producendo danni irreversibili al suo sviluppo ed al suo equilibrio psichico, non emendabili da interventi di sostegno.
Va poi evidenziato che, nell'ordinamento italiano, coesistono due forme di adozione: 1)
l'adozione legittimante, in forza della quale l'adottato acquista lo stato di figlio degli adottanti, di cui assume e trasmette il cognome (ai sensi dell'art. 27 comma primo della legge n. 184/1983, che al terzo comma stabilisce che con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia di origine, salvi i divieti matrimoniali) e che ha come presupposto imprescindibile lo stato di adottabilità; 2) l'adozione in casi particolari prevista dall'art. 44 della legge n.
184/1983, che non richiede come condizione necessaria lo stato di adottabilità del minore e non recide i rapporti di quest'ultimo con la famiglia di origine;
la lettera d) dell'art. 44, nello specifico, consente l'adozione “quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo” e, attraverso un'interpretazione estensiva, è stata intesa quale clausola di chiusura del sistema, tale consentire l'adozione tutte le volte in cui è necessario salvaguardare la continuità affettiva ed educativa della relazione tra adottante e adottando, come elemento caratterizzante del concreto interesse del minore a vedere riconosciuti i legami sviluppatisi con altri soggetti che se ne prendono cura (cd. “adozione mite”) (cfr. Cass. SU sentenza n.
12193/2019).
La giurisprudenza di legittimità è, quindi, pervenuta al convincimento che la pluralità di modelli di adozione nel nostro ordinamento imponga ormai al giudice, chiamato a decidere sullo stato di abbandono del minore e, quindi, sulla dichiarazione di adottabilità, di accertare la sussistenza dell'interesse del minore a conservare il legame con i soggetti appartenenti alla famiglia di origine, pur se deficitari nelle loro capacità di educazione e di crescita del minore, proprio in considerazione del duplice presupposto del carattere residuale dell'adozione legittimante, da intendersi quale extrema ratio, e dell'esistenza di modelli di adozione che non presuppongono la radicale recisione dei rapporti con la famiglia di origine e consentono la conservazione del rapporto, quali, per l'appunto, le forme di adozione disciplinate dagli artt. 44
e ss. della legge n. 1984/1983.
E' stato, così, riconosciuto che “l'esclusione di una piena idoneità dei genitori, anche riscontrata dal provvedimento di decadenza dei medesimi dalla responsabilità genitoriale, non comporta che gli stessi non possano rivestire un ruolo importante e complementare rispetto a quello svolto dalle coppie affidatarie, nella vita dei minori e nell'interesse dei medesimi, e tale possibilità deve essere considerata dai giudici di merito mediante un approfondimento della peculiare situazione concreta dei genitori biologici che non intendono abbandonare i figli, pur sentendo di non essere ancora pienamente in grado di accudirli, mediante il ricorso ai mezzi
14 istruttori necessari, se del caso, anche mediante una consulenza psicologica” (cfr. Cass. n.
1476/2021; Cass. n. 4677/2021).
Infine, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 183/2023, si è pronunciata in merito all'interpretazione della disciplina sull'adozione legittimante in conformità con la Carta
Costituzionale, con particolare riguardo all'interruzione dei rapporti di natura socio affettiva tra l'adottante e il nucleo familiare originario, affermando che “in tutti i passaggi, il giudice può, dunque, ben verificare se ricorrano in concreto quei gravi motivi che inducono a ritenere pregiudizievole recidere una relazione socio affettiva con chi in passato ha intessuto con il minore relazioni positive, che hanno rappresentato un punto di riferimento affettivo nel suo processo di crescita e appartengono alla sua memoria. La combinazione di indici astratti e di accertamenti di fatto consente, pertanto, al giudice di vincere la persuasione, sottesa all'art.
27, terzo comma, della legge n. 184 del 1983, che la cessazione delle relazioni socio-affettive, in conseguenza della rottura del legame giuridico-parentale, sia in concreto rispondente all'interesse del minore”.
Il Giudice delle leggi ha ritenuto, cioè, che l'art. 27 comma 3 l. n. 184 del 1983, anche nel caso in cui debba procedersi all'adozione piena, non esclude la possibilità per il giudice di ravvisare un preminente interesse del minore a mantenere talune positive relazioni socio- affettive con alcuni componenti della famiglia di origine.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, sebbene la statuizione della Corte
Costituzionale si riferisca al disposto dell'art. 27 comma 3 l. n. 184 del 1983, che si colloca in una fase successiva alla pronuncia di adottabilità, perché attiene alla pronuncia di adozione, è, tuttavia, evidente che, laddove risulti conforme all'interesse del minore mantenere rapporti affettivi con alcuni dei componenti della famiglia di origine, tale esigenza non può non essere assecondata già al momento della dichiarazione di adottabilità (cfr. Cass. sez. 1, sentenza n.
10278 del 16 aprile 2024). Quindi, ove il giudice ritenga la sussistenza dei presupposti per una pronuncia di adottabilità, l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 27 comma 2
L. n. 183/2023 impone al giudice di verificare, sin dal momento della pronuncia di adottabilità, se la cessazione delle relazioni socio-affettive con la famiglia biologica, in conseguenza della rottura del legame giuridico-parentale, sia in concreto conforme all'interesse del minore.
In conclusione, “la dichiarazione dello stato di abbandono morale e materiale richiede un accertamento in concreto e nell'attualità dei suoi presupposti, all'esito di un attento monitoraggio delle figure genitoriali e dei parenti entro il quarto grado disponibili ad accudire il bambino, al fine di stabilire se il best interest del minore sia quello di crescere nella famiglia di origine o altrove, valutando, poi, ove i genitori risultino inidonei, le capacità vicarianti dei menzionati familiari anche con l'ausilio di interventi di supporto, ovvero la possibilità di procedere ad un'adozione mite, eventualità queste ultime in grado di impedire la dichiarazione 15 di adottabilità, e comunque verificando la presenza delle condizioni per mantenere, sempre nell'interesse del minore, incontri tra il medesimo e detti familiari, pur a seguito della dichiarazione di adottabilità” (cfr., da ultimo, Cass. sez. 1, sentenza n. 23320/2024 del 31 maggio 2024).
Ciò posto, le valutazioni espresse dal Tribunale, in ordine all'esistenza di uno stato di Per_ abbandono morale e materiale delle minori, tale da imporre – ad eccezione che per -
l'estremo rimedio della totale recisione dei rapporti tra le stesse e la madre, non appaiono in linea con i principi di diritto che si sono innanzi enunciati e risultano, invero, in contrasto con le stesse indicazioni fornite dai consulenti d'ufficio nella relazione depositata il 26 agosto 2024.
In tale relazione, i consulenti, dott. e Dott.ssa , Persona_11 Persona_12 hanno premesso che la , pur avendo dimostrato cambiamenti relativi alle Parte_1 proprie autonomie (lavoro, abitazione, guida), non avrebbe, invece, incrementato “la sua capacità di mentalizzazione (quel lavoro processuale stabile e costante del genitore volto ad aiutare il bambino a comprendere e padroneggiare i propri sentimenti, bisogni, pensieri propri
e altrui, ecc…), quel complesso di condizioni cognitive ed affettive che permette ad un bambino di sentirsi compreso dalla figura di attaccamento attraverso l'ascolto e la comunicazione, presupposti su cui fondare la fiducia in sé stessi e nelle proprie capacità”.
Hanno evidenziato che il genuino e indiscutibile legame affettivo tra la e Parte_1 le figlie non è sufficiente a consentirle di esercitare le funzioni genitoriali, cioè assicurare una
“base sicura” ai figli in ordine ai diversi bisogni propri della fase evolutiva: prendersi cura dei bisogni di accudimento quotidiano, delle incombenze educative, emotive, di supporto scolastico, e nelle relazioni con il gruppo dei pari. Questo sarebbe per lei un compito nuovo rispetto a quanto da lei sperimentato nella precedente relazione con i figli maschi (di fatto Per_1 delegata ai parenti, nel caso del figlio rimasto in Brasile, e all'ex compagno, nel caso del figlio ) che occorrerebbe sostenere e verificare nella sua concreta attuazione, senza Per_4 che vi sia, allo stato attuale, alcuna certezza di riuscita ed alcun solido elemento su cui poggiare una prognosi favorevole.
Hanno, quindi, reputato necessario per la “un supporto psicologico a lei Parte_1 dedicato, utile a farle comprendere come il suo porsi a fianco del lavoro delle coppie (così come è accaduto con gli altri caregiver dei propri figli) potrebbe risultare “la migliore soluzione possibile”.
In tale prospettiva, i consulenti, pur ribadendo l'inopportunità di una modifica dell'attuale situazione delle minori, ben integrate nelle famiglie affidatarie, hanno evidenziato l'importanza del mantenimento dei contatti tra madre e tutte e tre le figlie, osservando che “il mantenimento dei rapporti delle bambine con la madre, in un'ottica di sinergia e collaborazione con quello 16 svolto dalle famiglie affidatarie, permetterebbe di valorizzare il legame affettivo e non lasciare Per_ spazio a vissuti di autocolpevolizzazione delle bambine, ciò in particolare per e ” Per_2
(cfr. pag. 63 della relazione).
Nel contempo, hanno suggerito l'opportunità che lo schema di riferimento delle figlie nel rapporto con la madre biologica segua i bisogni differenziati di ciascuna delle minori, anche attraverso una rimodulazione del setting degli incontri madre-figlie. Per_ In particolare, quanto a , è stato sottolineato il forte legame affettivo che la lega alla madre biologica, legame che la minore (che pure dichiara di essere molto affezionata alla coppia affidataria) esprime chiaramente, manifestando, nella maniera più diretta e chiara, il suo desiderio di ricongiungersi a lei e alle OR (ai consulenti la minore ha dichiarato: “preferivo stare con la mia famiglia, anche se a questa voglio un sacco di bene…Vorrei vedere di più la mamma, perché papà non ce lo fanno vedere….vorrei vedere di più la mamma, perché non ce la fanno vedere spesso….ogni volta che la vediamo ci accelerano”). Per_ Il forte legame affettivo tra e la mamma biologica (con la quale ha vissuto fino all'età di sei anni) è stato confermato dalla madre affidataria che, interrogata sul punto dai consulenti, ha affermato: “lei mi ha sempre parlato della mamma, ha manifestato sempre questo legame con la mamma…mi ha raccontato quegli episodi con compassione nei confronti della mamma….a volte se le dico mi dice …..è dispiaciuta perché la mamma è sola, lei ha una famiglia, le OR hanno una famiglia,,,e la mamma è sola…ha un atteggiamento protettivo.. si fa molte domande…ha delle domande a cui non ha avuto ancora risposta…Io ho provato una risposta < la mamma viene dal Brasile, qui non aveva famigliari che la potessero aiutare, ha chiesto aiuto ai Servizi, è passato tanto tempo e siamo intervenuti noi che siamo un aiuto insieme ai Servizi>….arriva ad un certo punto che è dilaniata dal dubbio, di voler ritornare con la mamma, desiderio che ha sempre covato…..poi ci abbiamo lavorato…Nonostante ciò, non le ha impedito di inserirsi in famiglia….è stato un crescendo….quando la vede, quel giorno, c'è questa fiammata, poi possono passare tre – quattro mesi senza nostalgia o che ci chieda ”.
Tale legame è, poi, emerso, in maniera significativa, dalle modalità di interazione della ragazzina con la mamma nel corso dell'incontro dinanzi ai CCTTU, in occasione del quale Per_
ha chiesto alla madre dove abitasse attualmente (“mi dici dove abiti e io vengo!); quindi,
a più riprese, le ha chiesto con insistenza in un orecchio il numero di telefono, fino a fornirle su un pezzo di carta, al suo diniego, il numero di telefono della madre affidataria;
infine, ha chiesto alla madre informazioni sul suo nuovo lavoro, preoccupata che sia eccessivamente impegnativo e possa sottrarre tempo ed energia a lei e alle OR in vista di un eventuale ricongiungimento.
17 E' evidente come l'attuale situazione provochi disagio nella minore, che si trova a vivere un vero e proprio conflitto di lealtà, ben colto dalla stessa madre affidataria, che ai consulenti ha dichiarato: “dopo l'incontro in tribunale, sembrava dilaniata e mi ha confessato, se dovessi andare con mia mamma, tu dovresti rimanere mia mamma….non posso fare un mese e un mese? ….è in una situazione difficile, che non è lei che può risolvere….non tradirebbe mai la mamma né noi….ha pianto, mi ha raccontato i suoi sentimenti e dopo essere stata tranquillizzata si è rasserenata, noi le abbiamo detto: qualsiasi cosa succeda, noi ci siamo sempre”. Per_ I consulenti hanno, quindi, reputato auspicabile per intraprendere, con regolarità e stabilità, un percorso di sostegno psicologico, che consenta alla minore un accesso al rapporto con la madre meno condizionato dalle dinamiche di adultizzazione, di ansia e di controllo “e che favorisca l'emersione della sua ambivalenza nelle relazioni affettive e supporti strettamente la sua capacità di far convivere, integrandoli, i propri sentimenti ed i propri bisogni sottostanti, vissuti ad oggi in modo conflittuale e con una negativa ricaduta sul suo senso di adeguatezza”, prospettando, solo all'esito di tale percorso, la possibilità di una definizione del progetto di vita riguardante la minore, nel senso o dell'affidamento temporaneo alla coppia (in vista del suo ricongiungimento alla madre) o dell'adozione (cfr. pag. 69 della relazione: “il progetto successivo che riguarderà la minore, che sia di affidamento temporaneo alla coppia o adottivo non potrà essere definito se non con la partecipazione ed adesione della Per_ stessa , da valutare e verificare, quindi all'esito del percorso di chiarificazione così come Per_ delineato…. La destinazione finale di , in altre parole, non può essere fatta sulla testa di Per_
, ma deve includerla nelle scelte e questo non può essere determinato al momento, ma potrà avvenire solo più in là, accompagnandola, rasserenandola e favorendone personali riflessioni”).
Quanto a i consulenti hanno evidenziato che la ragazzina, tra le sorelle, è quella che Per_2 presenta un maggior disagio e per la quale l'adattamento alla famiglia affidataria risulta più problematico: interrogata sulla sua condizione esistenziale nella “nuova famiglia” e sui suoi spazi, è apparsa evasiva e laconica, per poi descrivere la sua stanza “bruttissima e sempre disordinata…viene quella che pulisce la stanza ogni martedì…poi ho due gatti..a me piacciono moltissimo i criceti”; alla domanda su cosa le piaccia di più fare con la coppia affidataria, lamenta la scarsa presenza della coppia (“diciamo che loro non ci stanno spesso, lavorano tutto il giorno…sto con la baby sitter e con lei gioco a carte e faccio i compiti”).
Come riportato dai consulenti, la bambina è di difficile gestione, riversa le sue criticità all'interno del nucleo familiare affidatario che è impegnato con lei in un lavoro educativo e soprattutto di sintonizzazione e mentalizzazione “particolarmente faticoso”. Viene evidenziato che “è ancora 'in bilico' nel rapporto con gli affidatari, in particolare con la madre Per_2
18 affidataria, relazione che richiede di essere accompagnata e favorita… allo stato delle cose, tale rapporto non sembra consentirle di lasciarsi andare in una relazione di fiducia incondizionata, di appartenenza ed è quindi quella che, nei fatti, esprime le maggiori difficoltà di adattamento (rintracciabile nel suo sentirsi sola, nelle difficoltà scolastiche, ecc…)”. Per_ Anche per come per , è ravvisabile un forte legame affettivo con la madre, che Per_2 si coglie nell'incontro svoltosi davanti ai consulenti, in cui, come riportato nella relazione di consulenza, al momento dell'incontro “ , a riprova dell'intenso attaccamento delle figlie, Pt_1
Per_ viene letteralmente sommersa dall'abbraccio di e ”. Per_2
Con riferimento a i consulenti hanno evidenziato che la bambina “ha bisogno di Per_2 accettazione incondizionata ed anche di regole, di ordine, di confini, di supporto psicologico e di contenimento affettivo ed emotivo. Il lavoro con la coppia, in questo senso, dovrà continuare
a lungo ed essere favorito ed accompagnato da figure professionali qualificate” e hanno concluso che “all'interno di questo percorso si potrà definire l'eventuale stabilizzazione e il rafforzamento del suo senso di appartenenza, anche attraverso la scelta adottiva mite, qualora si dovessero creare le più idonee condizioni di fiducia piena”.
Anche con riguardo a mai i consulenti hanno ipotizzato un'interruzione dei rapporti Per_2 con la madre biologica, anzi hanno messo in luce la necessità, per la bambina, di un setting di incontri maggiormente stabile, rigorosamente calendarizzato e personale, rilevando come la minore possa essere estremamente disturbata da un setting frammentato e dalla presenza Per_ competitiva delle sorelle, così come dalla influenza esercitata su di lei dalla sorella .
La più piccola delle sorelle, infine, è quella che presenta minori problemi di Pt_3 adattamento, ha strutturato un forte attaccamento alla coppia affidataria, da cui si sente contenuta e protetta;
dimostra uno sviluppo cognitivo più brillante e precoce rispetto alle sorelle, mostrandosi in grado di sostenere un colloquio sufficiente strutturato con i consulenti, nel corso del quale palesa segni di inibizione e di blocco esclusivamente nei passaggi di maggiore impatto emotivo, in particolare quando le si chiede di esprimere un giudizio sulla mamma . Nella bambina prevale la paura della perdita della famiglia affidataria, sicchè, Pt_1
a differenza delle sorelle, a cui pure risulta legata, vive con disagio e ambivalenza gli incontri con la madre, perché per lei potenzialmente destabilizzanti rispetto alla condizione di benessere e di sicurezza sperimentati nella famiglia affidataria.
Ma anche con riguardo a i consulenti non hanno ritenuto rispondente all'interesse Pt_3 della minore l'interruzione dei rapporti con la madre, ritenendo, anzi, “prezioso ogni sforzo di intervento che sia teso alla conciliazione ed integrazione delle parti, affinchè la signora
[...]
resti presente nella vita delle figlie (anche di , per le sue peculiarità di Parte_1 Pt_3 affettività, dolcezza ed accettazione incondizionata espressa a favore delle stesse. Presenza
19 che, pur non potendo assumere esclusiva titolarità nei compiti complessi, riteniamo possa risultare di grande valore nel percorso di crescita che le riguarda”.
I consulenti d'ufficio hanno concluso, quindi, nel senso che la relazione delle tre minori con la madre, allo stato attuale, avrebbe potuto articolarsi con incontri mensili, individualizzati per Per_
e per e trimestrali per le tre sorelle insieme (nel mese dedicato all'incontro Per_2 congiunto tra madre e sorelle, sarebbe escluso l'incontro individuale), suggerendo, alla luce Per_ degli indifferibili percorsi di sostegno psicologico prescritti per i genitori biologici e per e una rivalutazione della situazione ad un anno dall'avvio di tali percorsi, ciò per Per_2 potersi esprimere in modo dirimente sui rapporti con i genitori biologici, sulle traiettorie successive d'intervento da porre ulteriormente a favore delle minori, favorendo
l'evoluzione più sana possibile delle stesse.
Nonostante tale indicazione, il Tribunale, senza fornire alcuna adeguata motivazione atta a giustificare il discostamento dalle conclusioni della CTU, ha dichiarato lo stato di adottabilità delle tre minori e la cessazione dei rapporti tra la madre e le figlie e disponendo, Per_2 Pt_3
Per_ solo per , la prosecuzione degli incontri, con modalità protetta e a cadenza bimestrale, unitamente all'attivazione di un percorso di sostegno psicologico.
Inoltre, sotto nessun profilo il Tribunale ha considerato la possibilità di accedere alla cd. adozione “mite”, nonostante tale possibilità fosse stata prospettata dagli stessi consulenti all'esito dei percorsi di sostegno prescritti e pur a fronte dell'indiscutibile legame affettivo esistente tra la e tutte le tre figlie. Parte_1
Al riguardo, non può essere condiviso l'assunto del Tribunale, secondo cui il legame affettivo Per_
sarebbe emerso solo con riferimento a e gli incontri con la madre sarebbero Parte_5 per e destabilizzanti per il percorso di crescita delle minori. Per_2 Pt_3
Dagli atti risulta che solo (e non anche ha rifiutato di recarsi ad alcuni incontri, Pt_3 Per_2 ma tale rifiuto è stato ricondotto essenzialmente al timore della bambina di perdere la situazione di benessere sperimentata nella famiglia affidataria, come riconosciuto dai consulenti e dalla stessa madre affidataria, ascoltata nel giudizio di appello.
E' importante rilevare, invece, come l'incontro tra e la madre svoltosi durante le Pt_3 operazioni peritali, nonostante il tempo trascorso e la sporadicità dei contatti, è stato caratterizzato dalla naturalezza e dalla curiosità con cui la bambina si è rapportata alla mamma: la piccola, nel lasciarsi prendere in braccio dalla madre, le ha chiesto se avesse ancora la piscina
(gonfiabile) e le ha detto di averla sognata, a dimostrazione dell'esistenza di un ricordo del precedente vissuto familiare e della permanenza di un legame di attaccamento.
Anche per lei, quindi, come osservato dai CTU, il rapporto con la madre è “positivo e accoglibile a patto che, come già detto, non metta in discussione la 'base stabile' rappresentata dai genitori affidatari”. 20 L'importanza del mantenimento dei rapporti con la madre per la crescita di tutte le minori è stata, del resto, riconosciuta dalle tre coppie affidatarie, che, tra l'altro, sia nel corso dell'ascolto innanzi a questa Corte sia in quello innanzi al Tribunale, nella consapevolezza dell'importanza del legame delle bambine con la madre biologica, hanno tutte manifestato la disponibilità anche all'adozione “mite”, laddove questa fosse riconosciuta come la soluzione maggiormente rispondente al loro interesse.
Va aggiunto che, considerato che le tre OR si frequentano con regolarità insieme alle coppie affidatarie condividendo insieme momenti di convivialità, limitare gli incontri con la Per_ Per_ madre alla sola potrebbe avere un effetto destabilizzante sia per la stessa , che si troverebbe a fare da tramite tra la madre e le sorelle, sia per e che, nel confronto Per_2 Pt_3 con la sorella più grande, potrebbero vivere un senso di forzata esclusione dal rapporto con la madre.
In conclusione, non sussistono, allo stato, i presupposti per la dichiarazione dello stato di adottabilità delle minori, apparendo necessario ed opportuno che sia avviato un ulteriore approfondimento, che all'esito dei percorsi di sostegno suggeriti dai consulenti d'ufficio e di una rivalutazione ad un anno dall'inizio di tali percorsi, consenta di verificare se il migliore interesse delle tre bambine possa essere, piuttosto, soddisfatto da una soluzione che includa la Per_ madre nel loro percorso di crescita (che, in particolare per e , potrebbe essere la Per_2 prosecuzione dell'affidamento etero-familiare in vista di un ricongiungimento alla madre biologica) o eventualmente da un'adozione “mite” ex art. 44 L. n. 184 del 1983, con indagine che deve essere necessariamente demandata al Tribunale, precludendo anche tale forma di adozione la declaratoria di adottabilità.
Tali ulteriori accertamenti, da svolgersi secondo le puntuali indicazioni espresse dai dottori e nella relazione del 23 settembre 2024, sono imprescindibili, perché, prima Per_11 Tes_1 di rescindere il legame con la famiglia d'origine, i principi giurisprudenziali innanzi richiamati, in linea con le indicazioni della CEDU, impongono di “adottare tutte le misure necessarie e appropriate” che si possono ragionevolmente esigere, affinché il minore possa condurre una vita familiare normale all'interno della propria famiglia di origine.
Deve poi rilevarsi che la particolare sensibilità e apertura manifestata dalle coppie affidatarie delle minori, emersa nell'ascolto svoltosi nel giudizio di appello, e l'assenza di preclusioni da parte delle stesse a soluzioni che includano la figura materna, nel riconoscimento della priorità dell'interesse delle bambine, inducono a ritenere che, nel caso di specie, possa essere sperimentata la possibilità di un'interazione e collaborazione tra le famiglie affidatarie e la madre biologica, volta, unitamente ai prescritti percorsi di sostegno psicologico, a consentire l'elaborazione e il superamento, da parte delle minori, del conflitto di lealtà dalle stesse vissuto,
21 particolarmente evidente nelle sorelle più grandi, e l'accettazione armoniosa delle risorse provenienti sia dalle coppie affidatarie sia dalla madre biologica.
Tale possibilità dovrà essere, pertanto, vagliata dai Servizi officiati e dalla competente
Equipe Affido e Adozione.
Quanto ai rapporti tra le minori e il fratello , considerato che le bambine non hanno Per_4 mai avuto alcun tipo di rapporto con quest'ultimo (che ha vissuto con la madre solo prima della loro nascita), né hanno mai chiesto del fratello, che non risulta abbiano mai frequentato nemmeno durante il periodo in cui hanno vissuto con i genitori biologici, non appare, allo stato, opportuno avviare una frequentazione tra le minori ed in questa fase, che dovrà essere Per_4 rivolta, in via prioritaria e urgente, all'attuazione dei percorsi psicologici e degli approfondimenti istruttori innanzi indicati.
In definitiva, l'appello proposto da va accolto nei limiti di cui al Parte_1 dispositivo, dovendo la sentenza essere riformata, nella parte in cui ha dichiarato lo stato di adottabilità delle minori e la cessazione dei contatti tra la madre e le figlie.
L'appello proposto da va integralmente rigettato, stante Persona_3
l'infondatezza dei motivi dedotti e non essendo stata articolata alcuna argomentazione a sostegno della richiesta conclusiva di ripresa dei rapporti padre-figlie, che deve pertanto ritenersi inammissibile.
A norma dell'art. 16 L. n. 184/1983, vanno adottati in questa sede “i provvedimenti opportuni” nell'interesse delle minori.
Va, innanzitutto, confermato l'attuale affidamento delle minori alle rispettive coppie affidatarie. Per_ Per le minori e , dovrà essere avviato un percorso di sostegno psicologico nei Per_2 termini indicati dai CCTTUU nella relazione del 23 settembre 2024.
Deve essere, inoltre, disposta l'immediata ripresa degli incontri madre-figlie secondo la soluzione prospettata dagli stessi CCTTUU, che prevede incontri mensili, individualizzati ed Per_ esclusivi, per e e trimestrali per le tre sorelle insieme (nel mese dedicato Per_2 all'incontro congiunto tra madre e sorelle sarebbe escluso l'incontro individuale).
Si reputa, infine, necessaria l'attivazione, in favore di , ove vi Parte_1 consenta, di un percorso psicologico nei termini indicati dai consulenti d'ufficio, nonché di un ulteriore percorso di sostegno alla genitorialità (eventualmente con l'ausilio di un mediatore culturale) volto, specificamente, al recupero delle carenze riscontrate dagli stessi consulenti.
22 Tenuto conto della natura del procedimento e dell'esito complessivo del giudizio, si ritiene che sussistano giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sugli appelli proposti da e da Parte_1 Per_3
, avverso la sentenza emessa dal Tribunale per i Minorenni di Lecce il 5 febbraio 2025,
[...] accoglie l'appello proposto da per quanto di ragione e, per Parte_1
l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza:
1) revoca la dichiarazione dello stato di adottabilità di , Persona_1 Persona_2
e ;
[...] Parte_3
2) conferma l'affidamento etero-familiare delle minori alle rispettive coppie affidatarie;
Per_
3) dispone, per e l'attivazione di un percorso di sostegno psicologico nei Per_2 termini indicati dai CCTTUU nella relazione del 23 settembre 2024;
4) dispone la ripresa, con modalità protetta, degli incontri madre-figlie secondo la soluzione prospettata dagli stessi CCTTUU: incontri mensili, individualizzati ed esclusivi, per Per_
e e trimestrali per le tre sorelle insieme (nel mese dedicato all'incontro Per_2 congiunto tra madre e sorelle sarebbe escluso l'incontro individuale);
5) dispone, in favore di , (ove presti il consenso), l'attivazione di Parte_1 un percorso di sostegno psicologico, nonché di un percorso di sostegno alla genitorialità nei termini di cui in parte motiva;
6) rigetta, nel resto, l'appello proposto da e rigetta l'appello Parte_1 proposto da . Persona_3
Dispone l'immediata restituzione degli atti al Tribunale per i minorenni per i provvedimenti di competenza.
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Manda la cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti, al P.G., al tutore legale, ai difensori, alle coppie affidatarie (in forma riservata) e ai Servizi officiati.
Così deciso in Lecce il 14 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ferraro Dott. Roberto Carrelli Palombi
23
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Sezione Minorenni – composta da:
Dott. Roberto Carrelli Palombi - Presidente
Dott.ssa Katia Pinto - Consigliere
Dott.ssa Alessandra Ferraro - Consigliere rel.
Dott. Andrea Ratta - Consigliere onorario
Dott. ssa Elisa Alemanni - Consigliere onorario
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Sugli appelli riuniti iscritti ai nn. 76/2025 R.V.G e 78/2025 R.V. G. proposti da:
rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Monticchio ed Parte_1 elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, in Lecce alla via Del Mare 7/A;
- appellante nel procedimento n. 76/2025
R.V.G. –
rappresentato e difeso dall' Avv. Dimitry Conte ed elettivamente Parte_2 domiciliato presso lo studio del difensore in Maglie, alla via G. Pisanelli n. 27
- appellante nel procedimento
n. 78/2025 R.V.G.-
CONTRO
Avv. in qualità di tutore delle minori , nata Controparte_1 Persona_1 il 13 maggio 2013, , nata il [...], e , Persona_2 Parte_3 nata l'[...], in giudizio ex sé a norma dell'art. 86 c.p.c.
1 NONCHE' CONTRO
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
- appellati
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 14 ottobre 2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 5 febbraio 2025, il Tribunale per i minorenni di Lecce ha dichiarato lo stato di adottabilità di (dodici anni), (dieci anni) e Persona_1 Persona_2 [...]
(otto anni), figlie biologiche di e Parte_3 Persona_3 Parte_1
, confermando l'affidamento etero-familiare delle minori alle rispettive coppie
[...] affidatarie;
ha dichiarato entrambi i genitori decaduti dalle responsabilità genitoriale sulle tre figlie minori;
ha disposto la cessazione dei rapporti, dei contatti e degli incontri della madre con le minori e ha disposto la prosecuzione degli incontri della madre con la Per_2 Pt_3 minore , con modalità protetta e a cadenza bimestrale, prevedendo l'attivazione per Persona_1 la ragazzina di un percorso di sostegno psicologico e demandando ai Servizi Sociali delegati di valutare, al compimento del quindicesimo anno di età della minore, la possibilità di disporre incontri in forma libera.
Il Tribunale, nel ritenere acclarato lo stato di abbandono morale e materiale delle minori, ha evidenziato che gli incontri padre-figlie erano interrotti da diverso tempo, anche a causa delle condotte violente manifestate dall'uomo nei confronti della madre delle minori, in ragione delle quali la donna era stata inizialmente collocata con le figlie in una struttura protetta;
che l'uomo, convinto di aver subito un sopruso da parte delle Istituzioni, dimostrava di non comprendere le ragioni per le quali le figlie erano state allontanate dall'ambiente familiare, idealizzando il legame affettivo con le minori, che in realtà non era mai emerso, e mostrando costante avversione verso le coppie affidatarie.
Quanto alla madre, ha osservato che ella aveva consolidato le sue autonomie dal punto di vista abitativo e lavorativo, partecipando agli incontri mensili con le tre figlie minori con cadenza bimestrale;
tuttavia, la sua capacità di accudimento si arrestava alla sfera materiale ed affettiva, difettando tutta l'area compresa nella capacità di mentalizzazione, nella funzione regolativa e normativa delle figlie, giacché i sottostanti vissuti di colpa, il timore del conflitto e il bisogno di approvazione e di affetto la rendevano eccessivamente condiscendente e delegante rispetto agli interventi sul piano emotivo e comportamentale delle bambine. 2 Concludeva che: - i genitori delle minori erano separati da tempo e tra loro non c'era alcun tipo di comunicazione, sicché era da escludersi la possibilità di ipotizzare una collaborazione tra loro “per un progetto di vita futuro, condiviso e credibile per le minori e per i loro primari bisogni evolutivi e di crescita”; - non era possibile ipotizzare il recupero delle loro capacità genitoriali in un periodo medio-breve, ossia un tempo compatibile con le esigenze di vita delle minori, le quali, da quasi tre anni, erano ben inserite nel contesto familiare di ciascuna delle coppie affidatarie;
- durante la pendenza della procedura di adottabilità e prima ancora nell'ambito della procedura di volontaria giurisdizione, per entrambi i genitori erano stati posti in essere molteplici interventi, ai quali i genitori avevano aderito solo in parte e che, in ogni caso, non avevano sortito alcun effetto positivo;
- per le minori era stato avviato un percorso di affidamento etero-familiare, con tre coppie distinte, da circa tre anni, e tutte si consideravano parte integrante del rispettivo nucleo di appartenenza;
- nessuna delle tre minori manifestava il desiderio di avere contatti con il padre, ritenuto responsabile di quanto accaduto nella loro famiglia;
- durante gli incontri con la madre, proseguiti a cadenza bimestrale, era emerso un Per_ legame affettivo solo con , mentre e con il passare del tempo, avevano Per_2 Pt_3 rifiutato di incontrare la madre, presentando malessere e disagio a seguito dei colloqui con la donna e in vista degli stessi;
- le minori presentavano bisogni riparativi stringenti, complessi e consistenti che gli affidatari avevano dimostrato di saper soddisfare, sicché l'inversione dell'affido avrebbe comportato “una velocissima regressione, un sovvertimento e rimaneggiamento profondo delle dinamiche che l'attuale evoluzione positiva delle bambine sta progressivamente e, con tutta evidenza, assumendo”.
e , per il tramite dei difensori di Parte_1 Persona_3 fiducia, hanno proposto appello, con due distinti ricorsi, rispettivamente depositati il 5 marzo
2025 e il 6 marzo 2025.
Il difensore di ha fondato il gravame su undici motivi. Parte_1
Con il primo motivo, il difensore appellante ha dedotto la “carenza dei presupposti per la dichiarazione di adottabilità. Erronea interpretazione della CTU”. Ha evidenziato che la sentenza impugnata solo apparentemente aveva recepito le risultanze della CTU, ma di fatto se ne era discostata, posto che nella relazione peritale la madre non era mai stata descritta come abbandonica o pregiudizievole per le figlie, essendo stata, anzi, riconosciuta capace di
“occuparsi dei propri figli in termini accuditivi materiali (igiene, vestiario, alimentazione, ecc.) ed affettivi (nell'area relativa al senso di accoglienza, ai gesti di affetto, alla dolcezza dei toni, della comunicazione e delle modalità di interazione)”; il deficit nella capacità di mentalizzazione e nella funzione regolativa e normativa riscontrato dai consulenti, oltre a 3 trovare origine nelle ingiustificate e lunghissime interruzioni dei rapporti tra madre e figlie disposte dall'autorità giudiziaria nel corso del procedimento, risulterebbe evanescente e, in ogni caso, insufficiente a fondare un giudizio di incapacità genitoriale, secondo quanto precisato dalla Corte di Cassazione nella sentenza a SU n. 35110/2021; erroneamente, inoltre, il
Tribunale aveva ritenuto che gli incontri con la madre erano proseguiti a cadenza bimestrale, posto che, nonostante le reiterate richieste della difesa, la relazione madre-figlie era stata bloccata per oltre un anno e mezzo e, una volta ripresa, era stata modulata sulla base di incontri di un'ora, in spazio neutro, a cadenza di oltre tre mesi l'uno dall'altro; non corrispondeva a verità nemmeno che e con il passare del tempo, avevano rifiutato di incontrare Per_2 Pt_3 la madre, posto che, ad eccezione di un solo incontro al quale non aveva partecipato, Pt_3 tutte le minori avevano presenziato volentieri e spontaneamente agli altri incontri, l'ultimo dei quali si era tenuto il 3 gennaio 2025 e si era svolto positivamente, come documentato dalle foto allegate;
gli stessi consulenti avevano ritenuto che la madre potesse positivamente
“partecipare” al processo riparativo dei vissuti e delle carenze delle bambine e che la relazione delle tre minori con la madre potesse procedere “con incontri mensili, individualizzati ed Per_ esclusivi, per e , e trimestrali per le tre sorelle insieme (nel mese dedicato Per_2 all'incontro congiunto tra madre e sorelle, sarebbe escluso l'incontro individuale)”; in definitiva, alla luce della storia delle parti, non sussisterebbero i presupposti per la dichiarazione dello stato di adottabilità, in quanto la madre, posta nelle condizioni di riprendere una graduale frequentazione delle figlie ed eventualmente coadiuvata dalle famiglie affidatarie e dai servizi, potrebbe migliorare le competenze genitoriali ritenute limitate, essendo stata sempre collaborativa con i Servizi, con l'autorità giudiziaria e con le famiglie affidatarie, non avendo mai volutamente posto in essere condotte pregiudizievoli per le minori ed essendo riconosciuta nel suo ruolo materno dalle stesse minori, che ne apprezzano la personalità, ritrovando in lei le proprie radici;
sarebbe possibile, a dire del difensore, “proporre sin da subito una ri- programmazione di interventi di medio periodo per la madre, le coppie affidatarie e le minori, che miri a promuovere la comunicazione e la sinergia tra i “mondi” delle bambine (quello materno e quello degli affidatari), in vista di un eventuale rientro “assistito” presso la madre ovvero la permanenza presso gli affidatari, senza però mai perdere il legame con nessuno”.
Con il secondo motivo, il difensore appellante ha dedotto che i consulenti non avrebbero affatto concluso per l'adottabilità delle tre minori, suggerendo, piuttosto, l'avvio di percorsi di Per_ sostegno psicologico per i genitori e per e con le specifiche finalità descritte Per_2 nell'elaborato peritale, ed “una rivalutazione della situazione ad un anno dall'avvio di tali percorsi, ciò per potersi esprimere in modo dirimente sui rapporti con i genitori biologici, sulle traiettorie successive d'intervento da porre ulteriormente a favore delle minori, favorendo
l'evoluzione più sana possibile delle stesse”; per le minori sarebbero, quindi, percorribili altre 4 soluzioni volte ad includere la figura materna (dettagliatamente indicate nell'atto di appello, alle pagg. 11-15); il Tribunale, invece, avrebbe optato nel corso del procedimento per il progressivo affievolimento della relazione tra i genitori e le bambine, senza tenere conto né degli esiti positivi dei percorsi in atto, né delle indicazioni provenienti dagli operatori dell'ASL che avevano evidenziato una sostanziale adeguatezza delle condotte materne;
le conclusioni dei consulenti in ordine all'incapacità materna sarebbero, inoltre, discutibili, in quanto: - venivano desunte da un solo incontro di osservazione madre-figlie, svolto dopo mesi di interruzione dei rapporti;
- non tenevano conto del fatto che prima delle dimissioni forzate dalla comunità HI LU la madre aveva accudito perfettamente le bambine;
- non erano supportate da valutazioni psicodiagnostiche come eccepito dai CCTTPP;
- non terrebbero conto del fatto che il comportamento della madre poteva essere influenzato dalla paura di perdere l'affetto delle figlie e che i progressi fatti dalla donna (relativi al reperimento di un'abitazione e di un lavoro e al conseguimento della patente) dimostravano una capacità di cambiamento e la volontà della donna di porre in campo tutte le sue risorse per recuperare il rapporto con le figlie;
- erano smentite dalle relazioni degli incontri in Spazio Neutro, in cui si evidenziava come la madre aveva bloccato i tentativi di di prendere il suo cellulare e le aveva negato Per_2 il suo numero di telefono, dimostrando, così, una capacità di porre dei limiti;
d'altra parte, il legame affettivo tra la madre e le bambine sarebbe comprovato dal fatto che le interruzioni degli incontri per periodi anche prolungati non avevano determinato una frattura definitiva nella relazione, che, come osservato dagli stessi consulenti, si svolgeva con naturalezza e senza alcuna incrinatura.
Con il terzo motivo, il difensore ha censurato il mancato accoglimento delle richieste istruttorie formulate dalla difesa, con cui si era chiesto, in particolare, l'escussione degli operatori della comunità HI LU, che si erano presi cura delle bambine e avevano direttamente osservato la nell'esercizio delle responsabilità genitoriali, e Parte_1
l'escussione dei medici del centro del Trauma Anemone, che avevano sollevato perplessità sull'operato del Tribunale. Ha dedotto che tali prove erano da ritenersi indispensabili anche alla luce della novità costituita dall'intervenuta assoluzione del padre delle minori, circostanza questa che avrebbe dovuto imporre una nuova istruttoria e una rivalutazione del caso.
Con il quarto motivo, l'appellante ha eccepito la nullità del procedimento per la violazione del contraddittorio, in ragione dell'omessa notifica alle parti del ricorso del , Parte_4
e del provvedimento di apertura dell'accertamento stato di adottabilità, oltre che di altri atti (tra cui l'istanza del tutore del 26 gennaio 2021, le comunicazioni e provvedimenti del giudice posti in calce alle relazioni della comunità, i provvedimenti di ratifica, la richiesta conclusiva del 21 novembre 2024).
5 Con il quinto motivo, ha eccepito la nullità del procedimento per la mancata informativa alla in ordine alla possibilità di nomina di un traduttore, pur avendo i Servizi Parte_1 officiati e lo stesso giudice, in sede di ascolto, segnalato la scarsa comprensione della lingua italiana da parte della donna.
Con il sesto motivo, ha lamentato l'“anomala compressione del diritto di accesso agli atti del fascicolo”, deducendo che, a seguito della proposizione del reclamo alla Corte di Appello avverso il provvedimento del Tribunale per i minorenni del 27 gennaio 2022 e la trasmissione del fascicolo alla medesima Corte, non sarebbe stato consentito al difensore di accedere agli atti e di conoscere la documentazione successivamente acquisita, che non era stata trasmessa neanche al giudice di secondo grado, con conseguente compressione del diritto di difesa.
Con il settimo motivo, ha dedotto la nullità del provvedimento di affidamento etero- familiare per carenza dei requisiti essenziali, e in particolare per la mancata elaborazione di un preventivo progetto sociale/educativo di intervento finalizzato al rientro in famiglia delle minori.
Con l'ottavo motivo, ha eccepito che la sentenza impugnata sarebbe stata emessa in violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, avendo il Tribunale rigettato le eccezioni di nullità del procedimento sollevate dalla difesa sul presupposto che le stesse fossero state già rigettate dalla Corte di Appello con decreto del 28 luglio 2022, laddove alcun giudicato poteva essersi determinato in quanto la Corte di Appello con il decreto innanzi menzionato aveva dichiarato inammissibile il reclamo, senza entrare nel merito delle proposte eccezioni.
Con il nono motivo, ha dedotto che il Tribunale aveva omesso di valutare l'interruzione dei rapporti tra le minori e il fratellino , nato dal precedente matrimonio della madre e di Per_4 cui la aveva l'affidamento condiviso con l'altro genitore, e del pregiudizio Parte_1
Per_ derivante da tale interruzione del legame fraterno sia per , e sia per lo stesso Per_2 Pt_3
. Per_4
Con il decimo motivo, ha denunciato la “vittimizzazione secondaria” riscontrabile nei provvedimenti del Tribunale per i minorenni nel procedimento in esame, laddove la madre sarebbe stata “sanzionata” con l'interruzione del rapporto con le figlie, per non aver avuto consapevolezza della dipendenza di cui era rimasta vittima e per non aver interrotto la relazione con il , esponendo così le figlie al pregiudizio derivante dalla permanenza in un Per_3 ambiente familiare instabile;
come emerso nelle operazioni della prima consulenza, invece, la si era dimostrata consapevole del danno subito dalle minori in conseguenza Parte_1 della situazione coniugale.
Con l'undicesimo motivo, ha segnalato asserite “problematiche degli affidatari”, relative in Per_ particolare al discutibile stile educativo degli affidatari di , che consentirebbero alla 6 minore frequentare social vietati ai minori degli anni 14 e di produrre contenuti da adulti, e alla situazione di che, alla consulente dott.ssa , aveva dichiarato di non trascorrere Per_2 Tes_1 molto tempo con gli affidatari, lavorando essi tutto il giorno, e di stare per la maggior parte della giornata con la baby-sitter.
Il difensore appellante ha, quindi, formulato le seguenti conclusioni:
“..dichiarare l'illegittimità, l'erroneità e/o nullità, per i motivi di cui alla narrativa, dell'intero procedimento e della sentenza del 05.02.2025 reg. cron. non riportato, resa nel procedimento N. 20/2021 M.S. dal T.M. di Lecce, notificata il 7.02.2025 ovvero la riformi, in ogni caso disponendo: 1) la revoca della sospensione dei rapporti madre e figlie;
2) la revoca della sospensione della responsabilità genitoriale e della conseguente nomina del tutore;
3) per tutte e tre le minori, una progettualità della durata di un anno, a cura dei servizi specialistici competenti per territorio, volta alla prosecuzione sia dell'affidamento familiare, sia della relazione con la madre e tra le sorelle: da attuarsi con incontri singoli madre-figlie a frequenza mensile, con incontri madre-sorelle a frequenza mensili e con incontri madre- minore-famiglie affidatarie a frequenza bimestrale;
4) che i predetti incontri, in base alle esigenze di ciascuna minore, potranno gradualmente essere svincolati dagli spazi neutri e attuarsi anche presso l'abitazione delle famiglie affidatarie ovvero in luoghi aperti, sotto la discreta vigilanza dei SS. Questi ultimi siano chiamati a programmare, in accordo con i genitori affidatari e la madre, secondo le esigenze delle minori, interventi personalizzati volti alla condivisione delle scelte educative e di vita delle minori, al sostegno e dialogo reciproco, al fine di armonizzare gli stili educativi e di preservare il diritto alla continuità affettiva della madre, degli affidatari e delle minori. All'esito del progetto annuale, valutare, per ogni singola minore, un'eventuale e graduale ricongiungimento con la madre, ovvero la prosecuzione/modifica di tale regolamentazione. 5) In difetto, e per la sola si potrebbe Pt_3 optare per un'adozione “aperta” o “mite” da attuarsi prevedendo sempre la tenuta di rapporti mensili con la madre e le sorelle anche alla presenza della famiglia affidataria, gradualmente svincolati dagli spazi neutri e sotto la vigilanza dei SS. 6) Si chiede, inoltre, di disporre che le predette progettualità contemplino la programmazione di incontri preparatori delle minori per un eventuale ricucitura dei rapporti con il fratello e, qualora vi fosse Persona_5
l'esigenza, anche con il padre”.
L'appellante ha, infine, reiterato le richieste di ammissione di prova testimoniale già formulate in primo grado.
Il difensore di ha affidato l'appello a cinque motivi. Persona_3
7 Con il primo motivo, ha eccepito la nullità dell'intero procedimento per la violazione del contraddittorio in ragione dell'omessa notifica alle parti del ricorso del P.M.M., del decreto di apertura del procedimento e degli altri provvedimenti emessi nel corso della procedura.
Con il secondo motivo, ha eccepito la “nullità dell'acquisizione dei fascicoli n. 255/133,
799/12 e 893/17”, sulla base del rilievo che un'acquisizione in blocco di interi fascicoli, cosi come disposto nella specie dal Tribunale per i minorenni, non consentirebbe alla difesa una verifica puntuale dei documenti ivi contenuti “circa il rispetto del diritto del contraddittorio all'epoca della produzione dell'atto”, né consentirebbe “di capire quale documento è stato portato a sostegno della tesi esposta dal provvedimento impugnato, quale è stato l'elemento probatorio su cui è basato il convincimento del giudice”.
Con il terzo motivo ha lamentato l'illegittimità del provvedimento di affidamento provvisorio, perché emesso in violazione di legge, in quanto non preceduto da un progetto educativo sociale chiaro e verificabile in favore delle minori e delle famiglie, da un progetto educativo in favore dei membri della famiglia di origine, da un progetto educativo per la tenuta delle relazioni tra le OR, con calendari e modalità di attuazione che potessero essere validate dai servizi, dalla ricerca di eventuali parenti disponibili a prendersi cura delle bambine, dalla individuazione della data di riavvio della relazione genitore-figli e dall'ascolto delle coppie affidatarie.
Con il quarto motivo, ha dedotto la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, avendo il Tribunale per i minorenni omesso di pronunciarsi sulle eccezioni di nullità sollevate dalla difesa.
L'appellante ha chiesto, per tali motivi, di dichiarare l'illegittimità, l'erroneità e/o nullità del procedimento;
in subordine, di disporre la revoca della sospensione dei rapporti padre-madre e figlie e la revoca della sospensione della responsabilità genitoriale e della conseguente nomina del tutore, nonché di disporre “una progettualità di lungo periodo, a cura dei servizi specialistici, volta alla prosecuzione dell'affidamento familiare e della relazione con il padre
e la madre: da attuarsi con incontri singoli padre-madre-figlia, con le sorelle e alla presenza delle famiglie affidatarie. Gli incontri, in base alle esigenze di ciascuna minore, potranno gradualmente essere svincolati dagli spazi neutri, sotto la discreta vigilanza dei SS. Questi ultimi siano chiamati a programmare, in accordo con i genitori affidatari e la madre, secondo le esigenze delle minori, interventi personalizzati volti alla condivisione delle scelte educative
e di vita delle minori, al sostegno e dialogo reciproco, al fine di armonizzare gli stili educativi
e di preservare il diritto alla continuità affettiva della madre, degli affidatari e delle minori”.
Il tutore provvisorio dei minori, nominato dal Tribunale per i minorenni, costituitosi in giudizio con memoria depositata il 12 maggio 2025, ha concluso per il rigetto degli appelli. 8 Il P.G., a sua volta, ha espresso parere contrario all'accoglimento degli appelli.
All'udienza del 13 maggio 2025, riuniti i procedimenti, è stata disposta la convocazione, in forma riservata, delle coppie affidatarie delle minori.
Dopo l'ascolto degli affidatari, all'udienza del 14 ottobre 2025, sulle conclusioni di cui al verbale, la Corte ha riservato la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vanno preliminarmente trattati, per ragioni di priorità logica, i motivi quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo dell'appello proposto dal difensore di e l'appello Parte_1 proposto da , con cui sono state reiterate delle eccezioni di nullità Persona_3 del procedimento e/o inutilizzabilità di atti, in parte già sollevate nel giudizio di primo grado.
Con il quarto motivo dell'appello proposto da e con il primo motivo Parte_1 dell'appello proposto da , si eccepisce la nullità del procedimento di primo grado per Per_3 violazione del principio del contraddittorio, in ragione dell'omessa notifica alle parti del ricorso del P.M., del decreto di apertura del procedimento e degli altri provvedimenti emessi nel corso della procedura.
I motivi sono infondati.
Si tratta di eccezione già sollevata innanzi al Tribunale, che l'ha rigettata con decreto del 1° aprile 2022, la cui motivazione è pienamente condivisibile e va ribadita in questa sede.
Ed invero, l'art. 10 della legge n. 184 del 1983 dispone che “
1. Il presidente del Tribunale per i minorenni o un giudice da lui delegato, ricevuto il ricorso di cui all'art. 9 comma 2, provvede all'immediata apertura di un procedimento relativo allo stato di abbandono del minore. Dispone immediatamente, all'occorrenza, tramite i servizi sociali locali o gli organi di pubblica sicurezza, più approfonditi accertamenti sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore, sull'ambiente in cui ha vissuto e vive ai fini di verificare se sussiste lo stato di abbandono.
2. All'atto dell'apertura del procedimento, sono avvertiti i genitori o, in mancanza,
i parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore. Con lo stesso atto, il presidente del Tribunale per i minorenni li invita a nominare un difensore e li informa della nomina di un difensore di ufficio per il caso che essi non vi provvedano. Tali soggetti, assistiti dal difensore, possono partecipare a tutti gli accertamenti disposti dal Tribunale, 9 possono presentare istanze anche istruttorie e prendere visione ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo previa autorizzazione del giudice”.
La norma non prescrive, quindi, che il ricorso del Pubblico Ministero sia notificato alle parti, essendo prevista, a salvaguardia della garanzia del contraddittorio, l'immediata adozione da parte del Presidente del Tribunale del provvedimento di apertura del procedimento e l'avviso ai genitori dell'apertura del procedimento e dell'avvenuta nomina di un difensore di ufficio, contenente anche l'invito a nominare un difensore di fiducia.
Tali adempimenti sono stati tutti rispettati nel caso di specie, atteso che, ricevuto il ricorso del Pubblico Ministero, il provvedimento di apertura del procedimento n. 20/2021 M.S. emesso i 29 dicembre 2021 è stato immediatamente comunicato ai difensori mediante pec, regolarmente consegnata ai destinatari;
il 12 gennaio 2022, ha Parte_1 conferito il mandato difensivo all'Avv. Luca Monticchio, che è stato trasmesso dal legale, unitamente alla comparsa di costituzione, il 14 febbraio 2022; inoltre, il provvedimento di apertura del procedimento è stato notificato al TREGLIA il 25 gennaio 2022 e alla DE
CONCEICAO il 20 gennaio 2022.
Inoltre, i due genitori sono stati convocati e ascoltati nel procedimento, ai sensi dell'art. 12 legge n. 184/1983 alle udienze del 10 e 14 marzo 2022, nel corso delle quali veniva data integrale lettura del ricorso del Pubblico Ministero del 16 dicembre 2021.
La garanzia del contraddittorio è stata rispettata anche con riferimento a tutti gli altri atti assunti nel procedimento anche in calce alle relazioni dei Servizi officiati, avendo le parti avuto ampio accesso agli atti e avuto modo di depositare istante e memorie e di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa. Va ribadito che, con riferimento alle relazioni degli istituti e operatori specializzati di aggiornamento all'autorità giudiziaria delle condizioni psico- fisiche del minore, allegate agli atti del processo, il contraddittorio consiste nella facoltà di tutte le parti di esaminarle, estrarne copia e svolgere deduzioni o richieste di approfondimenti, ovvero accertamenti ulteriori, riguardando il disposto di cui all'art. 10, co. 2, della 1. n. 184 del 1983 - che prevede il diritto delle parti di partecipare a tutti gli atti istruttori - solo gli accertamenti disposti dal giudice nel corso del processo (Cass.
2780/2013). Essendo stato garantito alle parti pieno accesso agli atti, la dedotta violazione del principio del contraddittorio non può considerarsi sussistente, tanto più che gli appellanti non hanno neppure dedotto specificamente in cosa si sia specificamente sostanziata la compressione del diritto di difesa che ne sarebbe conseguita.
10 Va disatteso anche il quinto motivo, con cui il difensore della ha eccepito Parte_1 la nullità del procedimento per la mancata informativa alla predetta in ordine alla possibilità di nomina di un traduttore.
Tale eccezione è stata già dichiarata infondata sia dal Tribunale, nel decreto del 1° aprile
2022, sia dalla Corte di Appello, nel decreto n. 136/2022 del 28 luglio 2022 (cfr. pag. 4 del suddetto decreto).
In entrambi i provvedimenti innanzi richiamati si è osservato che la reclamante, residente in
Italia dal 2012, non ha mai chiesto di essere assistita da un interprete nelle interlocuzioni con gli operatori dei vari servizi e della comunità, né durante i vari percorsi di sostegno psicologico e genitoriale che ha svolto nel tempo con vari professionisti, che mai hanno rappresentato difficoltà nella comunicazione – interazione con la stessa;
né la ha mai Parte_1 chiesto di essere assistita da un interprete alle precedenti udienze di ascolto e nella fase di svolgimento della CTU, nella quale era assistita, oltre che dal suo difensore, da due consulenti di parte. E neppure i consulenti hanno mai comunicato la sussistenza di una carenza o difficoltà di comprensione della signora, tale da non consentire lo svolgimento dell'incarico loro conferito (pag. 11 del decreto del 4/4/2022).
Del resto dalla lettura delle due consulenze tecniche svolte nel procedimento di primo grado si evince che la ha agevolmente comunicato con gli ausiliari del Tribunale, Parte_1 senza manifestare difficoltà nella comprensione di quanto le veniva chiesto.
E' infondato il sesto motivo dell'appello proposto da , con cui il difensore Parte_1 ha lamentato l'anomala compressione del diritto di accesso agli atti, adducendo che, successivamente alla proposizione del reclamo innanzi alla Corte di Appello avverso il provvedimento del 27 gennaio 2022 e alla trasmissione alla Corte del fascicolo di primo grado, non avrebbe avuto accesso alla documentazione acquisita successivamente al reclamo, nemmeno trasmessa al giudice di secondo grado. Ed invero, tale presunta limitazione del diritto di accesso agli atti avrebbe, al più, potuto comportare una compressione del diritto di difesa nell'ambito del giudizio del reclamo, non essendo stato nemmeno dedotto che l'accesso agli atti sia stato inibito al difensore a seguito della restituzione al Tribunale del fascicolo di primo grado a seguito della definizione di quel giudizio.
Sono inammissibili il settimo motivo dell'appello proposto da e il terzo Parte_1 motivo dell'appello proposto da , con cui si deduce la nullità del provvedimento di Per_3 affidamento eterofamiliare, trattandosi di eccezione che avrebbe dovuto essere eccepita in sede di reclamo avverso detto provvedimento.
11 Infondato è il secondo motivo dedotto dal difensore di , con cui si è eccepita la Per_3 nullità dell'acquisizione dei fascicoli n. 255/13, n. 799/12 e n. 893/17 V.G..
Va chiarito che, con il decreto del 1° aprile 2022, il Tribunale per i minorenni - dato atto che, a seguito dell'apertura del procedimento di adottabilità n. 20/2021 MS, con provvedimento collegiale del 27 gennaio 2022 era stata dichiarata l'utilizzabilità degli atti del procedimento n.
893/2017 RVG (nonché dei procedimenti definiti n. 255/2013 e 799/2012 già acquisiti al procedimento n. 893/2017, esperiti a tutela del figlio nato dalla relazione della Per_4 [...]
con un altro uomo) - ha disposto la riunione dei due procedimenti (n. 893/2017 Parte_1
RVG e n. 20/2021 MS) ai sensi dell'art. 274 c.p.c., non ostando alla riunione la soggezione delle due cause a riti diversi.
Il provvedimento di riunione ha avuto come effetto quello di rendere valida per entrambi i procedimenti l'attività istruttoria già svolta e da svolgersi, alla quale il è stato messo Per_3 in grado di partecipare, esplicando così il proprio diritto di difesa.
Va aggiunto, in ogni caso, che nell'ambito del procedimento di adottabilità, che si è protratto dal 2021 al 2025, è stata svolta una corposa ulteriore attività istruttoria, essendo stata espletata una ulteriore CTU, disposta nel 2023, che, come si evince dalla sentenza impugnata, è stata posta a fondamento della decisione impugnata.
Nel merito, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida, la Corte ritiene di poter esaminare il primo e il secondo motivo dell'appello proposto da Parte_1
, la cui fondatezza conduce all'accoglimento del gravame nei termini di seguito
[...] esposti, con conseguente effetto assorbente degli ulteriori motivi.
In termini generali, va premesso che la valutazione della sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di adottabilità non può prescindere dalla rigorosa applicazione dei principi giurisprudenziali più volte ribaditi, in materia, dalla Corte di Cassazione, che, anche a Sezioni
Unite, ha affermato che la dichiarazione di adottabilità è una misura estrema, che si fonda sull'accertamento dell'irreversibile non recuperabilità della capacità di assistenza morale e materiale, da compiersi tenendo conto che il legislatore, all'art. 1 l. n. 184 del 1983, ha stabilito il prioritario diritto del minore di rimanere nel nucleo familiare di origine, anche allargato, quale tessuto connettivo della sua identità.
Infatti, il citato art. 1 l. n. 184 del 1983 (nel testo novellato dalla legge 28 marzo 2001, n.
149) attribuisce al minore il diritto di crescere nell'ambito della propria famiglia con carattere prioritario, di talché nelle situazioni di difficoltà e di emarginazione della famiglia di origine, il recupero di questa, considerata come ambiente naturale, costituisce il mezzo preferenziale per garantire la crescita del bambino, ed impone ai Servizi sociali di non limitarsi a registrare passivamente le insufficienze della situazione in atto, ma di costruire, con gli opportuni 12 strumenti di aiuto e di sostegno, nella famiglia del sangue, relazioni umane significative ed idonee al benessere del minore.
La richiamata valorizzazione del legame naturale - e, insieme, la logica di gradualità e di sussidiarietà degli interventi che ispira la legge novellata, in una prospettiva che assegna all'istituto dell'adozione il carattere di estremo rimedio – rende, dunque, necessario un particolare rigore nella valutazione della situazione di abbandono, quale presupposto per la dichiarazione dello stato di adottabilità, che non può discendere da un mero apprezzamento circa l'inidoneità dei genitori del minore cui non si accompagni l'ulteriore, positivo accertamento che tale inidoneità abbia provocato, o possa provocare, danni gravi ed irreversibili alla equilibrata crescita del minore (si veda, fra le tante, Cass. n. 15011/2006, e da ultimo, Cass.
n. 1837/2011 e Cass. n. 7115/2011).
I principi che presidiano la materia trovano la fonte normativa sovranazionale nell'art. 8 della
Convenzione EDU, che sancendo il diritto al rispetto alla vita familiare, impone allo Stato di adottare le misure idonee a preservare, per quanto possibile, il legame genitore-figlio (v. Per_6
c. Italia, § 59 anche sentenza CEDU del 13.10.2015 n. ricorso 52557/14- caso S.H. contro
Italia, vedano NA c. Francia, n. 40031/98, § 50, CEDU 2000 IX, c. Controparte_2
Francia, n. 64796/01, § 237, 1° luglio 2004 e c. , n. 19554/09, § 74, 10 aprile Per_7 Per_8
2012).
Infatti, “L'articolo 8 Cedu pone a carico dello Stato degli obblighi positivi inerenti al rispetto effettivo della vita famigliare. In tal modo, laddove è accertata l'esistenza di un legame famigliare, lo Stato deve in linea di principio agire in modo tale da permettere a tale legame di svilupparsi (si veda SO c. EZ (n. 2), 27 novembre 1992, § 90, serie A n. 250;
UL e c. Svizzera [GC], n. 41615/07, § 140, CEDU 2010; c. , Per_9 Per_7 Per_8 sopra citata, § 75), tenendo conto che l'interesse superiore del minore deve costituire la considerazione determinante che, a seconda della sua natura e gravità, può prevalere su quello Per_1 del genitore” ( c. Germania [GC], n. 30943/96, § 66, CEDU 2003-VIII; Kearns c. Francia,
n. 35991/04, § 79, 10 gennaio 2008; Akinnibosun c. Italia, sopra citata, § 60).
Assume un ruolo sempre più centrale non tanto l'interesse del minore tout court, quanto il fatto che un minore possa essere sottratto alle cure dei suoi genitori biologici, solo quando ciò sia assolutamente «necessario», perché va parimenti tutelato il diritto dei genitori, sulla base dell'articolo 8 della Convenzione, di godere di una vita familiare con il loro figlio.
Ne consegue che l'adottabilità può essere dichiarata anche quando lo stato di abbandono sia determinato da una situazione psicologica e/o fisica grave e non transitoria, che renda il genitore, ancorché ispirato da sentimenti di amore sincero e profondo, inidoneo ad assumere ed a conservare piena consapevolezza delle proprie responsabilità verso i figli, nonché ad agire in modo coerente per curarne nel modo migliore lo sviluppo fisico, psichico e affettivo, sempre 13 che il disturbo o le "carenze personologiche" del genitore siano tali da coinvolgere il minore, producendo danni irreversibili al suo sviluppo ed al suo equilibrio psichico, non emendabili da interventi di sostegno.
Va poi evidenziato che, nell'ordinamento italiano, coesistono due forme di adozione: 1)
l'adozione legittimante, in forza della quale l'adottato acquista lo stato di figlio degli adottanti, di cui assume e trasmette il cognome (ai sensi dell'art. 27 comma primo della legge n. 184/1983, che al terzo comma stabilisce che con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia di origine, salvi i divieti matrimoniali) e che ha come presupposto imprescindibile lo stato di adottabilità; 2) l'adozione in casi particolari prevista dall'art. 44 della legge n.
184/1983, che non richiede come condizione necessaria lo stato di adottabilità del minore e non recide i rapporti di quest'ultimo con la famiglia di origine;
la lettera d) dell'art. 44, nello specifico, consente l'adozione “quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo” e, attraverso un'interpretazione estensiva, è stata intesa quale clausola di chiusura del sistema, tale consentire l'adozione tutte le volte in cui è necessario salvaguardare la continuità affettiva ed educativa della relazione tra adottante e adottando, come elemento caratterizzante del concreto interesse del minore a vedere riconosciuti i legami sviluppatisi con altri soggetti che se ne prendono cura (cd. “adozione mite”) (cfr. Cass. SU sentenza n.
12193/2019).
La giurisprudenza di legittimità è, quindi, pervenuta al convincimento che la pluralità di modelli di adozione nel nostro ordinamento imponga ormai al giudice, chiamato a decidere sullo stato di abbandono del minore e, quindi, sulla dichiarazione di adottabilità, di accertare la sussistenza dell'interesse del minore a conservare il legame con i soggetti appartenenti alla famiglia di origine, pur se deficitari nelle loro capacità di educazione e di crescita del minore, proprio in considerazione del duplice presupposto del carattere residuale dell'adozione legittimante, da intendersi quale extrema ratio, e dell'esistenza di modelli di adozione che non presuppongono la radicale recisione dei rapporti con la famiglia di origine e consentono la conservazione del rapporto, quali, per l'appunto, le forme di adozione disciplinate dagli artt. 44
e ss. della legge n. 1984/1983.
E' stato, così, riconosciuto che “l'esclusione di una piena idoneità dei genitori, anche riscontrata dal provvedimento di decadenza dei medesimi dalla responsabilità genitoriale, non comporta che gli stessi non possano rivestire un ruolo importante e complementare rispetto a quello svolto dalle coppie affidatarie, nella vita dei minori e nell'interesse dei medesimi, e tale possibilità deve essere considerata dai giudici di merito mediante un approfondimento della peculiare situazione concreta dei genitori biologici che non intendono abbandonare i figli, pur sentendo di non essere ancora pienamente in grado di accudirli, mediante il ricorso ai mezzi
14 istruttori necessari, se del caso, anche mediante una consulenza psicologica” (cfr. Cass. n.
1476/2021; Cass. n. 4677/2021).
Infine, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 183/2023, si è pronunciata in merito all'interpretazione della disciplina sull'adozione legittimante in conformità con la Carta
Costituzionale, con particolare riguardo all'interruzione dei rapporti di natura socio affettiva tra l'adottante e il nucleo familiare originario, affermando che “in tutti i passaggi, il giudice può, dunque, ben verificare se ricorrano in concreto quei gravi motivi che inducono a ritenere pregiudizievole recidere una relazione socio affettiva con chi in passato ha intessuto con il minore relazioni positive, che hanno rappresentato un punto di riferimento affettivo nel suo processo di crescita e appartengono alla sua memoria. La combinazione di indici astratti e di accertamenti di fatto consente, pertanto, al giudice di vincere la persuasione, sottesa all'art.
27, terzo comma, della legge n. 184 del 1983, che la cessazione delle relazioni socio-affettive, in conseguenza della rottura del legame giuridico-parentale, sia in concreto rispondente all'interesse del minore”.
Il Giudice delle leggi ha ritenuto, cioè, che l'art. 27 comma 3 l. n. 184 del 1983, anche nel caso in cui debba procedersi all'adozione piena, non esclude la possibilità per il giudice di ravvisare un preminente interesse del minore a mantenere talune positive relazioni socio- affettive con alcuni componenti della famiglia di origine.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, sebbene la statuizione della Corte
Costituzionale si riferisca al disposto dell'art. 27 comma 3 l. n. 184 del 1983, che si colloca in una fase successiva alla pronuncia di adottabilità, perché attiene alla pronuncia di adozione, è, tuttavia, evidente che, laddove risulti conforme all'interesse del minore mantenere rapporti affettivi con alcuni dei componenti della famiglia di origine, tale esigenza non può non essere assecondata già al momento della dichiarazione di adottabilità (cfr. Cass. sez. 1, sentenza n.
10278 del 16 aprile 2024). Quindi, ove il giudice ritenga la sussistenza dei presupposti per una pronuncia di adottabilità, l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 27 comma 2
L. n. 183/2023 impone al giudice di verificare, sin dal momento della pronuncia di adottabilità, se la cessazione delle relazioni socio-affettive con la famiglia biologica, in conseguenza della rottura del legame giuridico-parentale, sia in concreto conforme all'interesse del minore.
In conclusione, “la dichiarazione dello stato di abbandono morale e materiale richiede un accertamento in concreto e nell'attualità dei suoi presupposti, all'esito di un attento monitoraggio delle figure genitoriali e dei parenti entro il quarto grado disponibili ad accudire il bambino, al fine di stabilire se il best interest del minore sia quello di crescere nella famiglia di origine o altrove, valutando, poi, ove i genitori risultino inidonei, le capacità vicarianti dei menzionati familiari anche con l'ausilio di interventi di supporto, ovvero la possibilità di procedere ad un'adozione mite, eventualità queste ultime in grado di impedire la dichiarazione 15 di adottabilità, e comunque verificando la presenza delle condizioni per mantenere, sempre nell'interesse del minore, incontri tra il medesimo e detti familiari, pur a seguito della dichiarazione di adottabilità” (cfr., da ultimo, Cass. sez. 1, sentenza n. 23320/2024 del 31 maggio 2024).
Ciò posto, le valutazioni espresse dal Tribunale, in ordine all'esistenza di uno stato di Per_ abbandono morale e materiale delle minori, tale da imporre – ad eccezione che per -
l'estremo rimedio della totale recisione dei rapporti tra le stesse e la madre, non appaiono in linea con i principi di diritto che si sono innanzi enunciati e risultano, invero, in contrasto con le stesse indicazioni fornite dai consulenti d'ufficio nella relazione depositata il 26 agosto 2024.
In tale relazione, i consulenti, dott. e Dott.ssa , Persona_11 Persona_12 hanno premesso che la , pur avendo dimostrato cambiamenti relativi alle Parte_1 proprie autonomie (lavoro, abitazione, guida), non avrebbe, invece, incrementato “la sua capacità di mentalizzazione (quel lavoro processuale stabile e costante del genitore volto ad aiutare il bambino a comprendere e padroneggiare i propri sentimenti, bisogni, pensieri propri
e altrui, ecc…), quel complesso di condizioni cognitive ed affettive che permette ad un bambino di sentirsi compreso dalla figura di attaccamento attraverso l'ascolto e la comunicazione, presupposti su cui fondare la fiducia in sé stessi e nelle proprie capacità”.
Hanno evidenziato che il genuino e indiscutibile legame affettivo tra la e Parte_1 le figlie non è sufficiente a consentirle di esercitare le funzioni genitoriali, cioè assicurare una
“base sicura” ai figli in ordine ai diversi bisogni propri della fase evolutiva: prendersi cura dei bisogni di accudimento quotidiano, delle incombenze educative, emotive, di supporto scolastico, e nelle relazioni con il gruppo dei pari. Questo sarebbe per lei un compito nuovo rispetto a quanto da lei sperimentato nella precedente relazione con i figli maschi (di fatto Per_1 delegata ai parenti, nel caso del figlio rimasto in Brasile, e all'ex compagno, nel caso del figlio ) che occorrerebbe sostenere e verificare nella sua concreta attuazione, senza Per_4 che vi sia, allo stato attuale, alcuna certezza di riuscita ed alcun solido elemento su cui poggiare una prognosi favorevole.
Hanno, quindi, reputato necessario per la “un supporto psicologico a lei Parte_1 dedicato, utile a farle comprendere come il suo porsi a fianco del lavoro delle coppie (così come è accaduto con gli altri caregiver dei propri figli) potrebbe risultare “la migliore soluzione possibile”.
In tale prospettiva, i consulenti, pur ribadendo l'inopportunità di una modifica dell'attuale situazione delle minori, ben integrate nelle famiglie affidatarie, hanno evidenziato l'importanza del mantenimento dei contatti tra madre e tutte e tre le figlie, osservando che “il mantenimento dei rapporti delle bambine con la madre, in un'ottica di sinergia e collaborazione con quello 16 svolto dalle famiglie affidatarie, permetterebbe di valorizzare il legame affettivo e non lasciare Per_ spazio a vissuti di autocolpevolizzazione delle bambine, ciò in particolare per e ” Per_2
(cfr. pag. 63 della relazione).
Nel contempo, hanno suggerito l'opportunità che lo schema di riferimento delle figlie nel rapporto con la madre biologica segua i bisogni differenziati di ciascuna delle minori, anche attraverso una rimodulazione del setting degli incontri madre-figlie. Per_ In particolare, quanto a , è stato sottolineato il forte legame affettivo che la lega alla madre biologica, legame che la minore (che pure dichiara di essere molto affezionata alla coppia affidataria) esprime chiaramente, manifestando, nella maniera più diretta e chiara, il suo desiderio di ricongiungersi a lei e alle OR (ai consulenti la minore ha dichiarato: “preferivo stare con la mia famiglia, anche se a questa voglio un sacco di bene…Vorrei vedere di più la mamma, perché papà non ce lo fanno vedere….vorrei vedere di più la mamma, perché non ce la fanno vedere spesso….ogni volta che la vediamo ci accelerano”). Per_ Il forte legame affettivo tra e la mamma biologica (con la quale ha vissuto fino all'età di sei anni) è stato confermato dalla madre affidataria che, interrogata sul punto dai consulenti, ha affermato: “lei mi ha sempre parlato della mamma, ha manifestato sempre questo legame con la mamma…mi ha raccontato quegli episodi con compassione nei confronti della mamma….a volte se le dico
Tale legame è, poi, emerso, in maniera significativa, dalle modalità di interazione della ragazzina con la mamma nel corso dell'incontro dinanzi ai CCTTU, in occasione del quale Per_
ha chiesto alla madre dove abitasse attualmente (“mi dici dove abiti e io vengo!); quindi,
a più riprese, le ha chiesto con insistenza in un orecchio il numero di telefono, fino a fornirle su un pezzo di carta, al suo diniego, il numero di telefono della madre affidataria;
infine, ha chiesto alla madre informazioni sul suo nuovo lavoro, preoccupata che sia eccessivamente impegnativo e possa sottrarre tempo ed energia a lei e alle OR in vista di un eventuale ricongiungimento.
17 E' evidente come l'attuale situazione provochi disagio nella minore, che si trova a vivere un vero e proprio conflitto di lealtà, ben colto dalla stessa madre affidataria, che ai consulenti ha dichiarato: “dopo l'incontro in tribunale, sembrava dilaniata e mi ha confessato, se dovessi andare con mia mamma, tu dovresti rimanere mia mamma….non posso fare un mese e un mese? ….è in una situazione difficile, che non è lei che può risolvere….non tradirebbe mai la mamma né noi….ha pianto, mi ha raccontato i suoi sentimenti e dopo essere stata tranquillizzata si è rasserenata, noi le abbiamo detto: qualsiasi cosa succeda, noi ci siamo sempre”. Per_ I consulenti hanno, quindi, reputato auspicabile per intraprendere, con regolarità e stabilità, un percorso di sostegno psicologico, che consenta alla minore un accesso al rapporto con la madre meno condizionato dalle dinamiche di adultizzazione, di ansia e di controllo “e che favorisca l'emersione della sua ambivalenza nelle relazioni affettive e supporti strettamente la sua capacità di far convivere, integrandoli, i propri sentimenti ed i propri bisogni sottostanti, vissuti ad oggi in modo conflittuale e con una negativa ricaduta sul suo senso di adeguatezza”, prospettando, solo all'esito di tale percorso, la possibilità di una definizione del progetto di vita riguardante la minore, nel senso o dell'affidamento temporaneo alla coppia (in vista del suo ricongiungimento alla madre) o dell'adozione (cfr. pag. 69 della relazione: “il progetto successivo che riguarderà la minore, che sia di affidamento temporaneo alla coppia o adottivo non potrà essere definito se non con la partecipazione ed adesione della Per_ stessa , da valutare e verificare, quindi all'esito del percorso di chiarificazione così come Per_ delineato…. La destinazione finale di , in altre parole, non può essere fatta sulla testa di Per_
, ma deve includerla nelle scelte e questo non può essere determinato al momento, ma potrà avvenire solo più in là, accompagnandola, rasserenandola e favorendone personali riflessioni”).
Quanto a i consulenti hanno evidenziato che la ragazzina, tra le sorelle, è quella che Per_2 presenta un maggior disagio e per la quale l'adattamento alla famiglia affidataria risulta più problematico: interrogata sulla sua condizione esistenziale nella “nuova famiglia” e sui suoi spazi, è apparsa evasiva e laconica, per poi descrivere la sua stanza “bruttissima e sempre disordinata…viene quella che pulisce la stanza ogni martedì…poi ho due gatti..a me piacciono moltissimo i criceti”; alla domanda su cosa le piaccia di più fare con la coppia affidataria, lamenta la scarsa presenza della coppia (“diciamo che loro non ci stanno spesso, lavorano tutto il giorno…sto con la baby sitter e con lei gioco a carte e faccio i compiti”).
Come riportato dai consulenti, la bambina è di difficile gestione, riversa le sue criticità all'interno del nucleo familiare affidatario che è impegnato con lei in un lavoro educativo e soprattutto di sintonizzazione e mentalizzazione “particolarmente faticoso”. Viene evidenziato che “è ancora 'in bilico' nel rapporto con gli affidatari, in particolare con la madre Per_2
18 affidataria, relazione che richiede di essere accompagnata e favorita… allo stato delle cose, tale rapporto non sembra consentirle di lasciarsi andare in una relazione di fiducia incondizionata, di appartenenza ed è quindi quella che, nei fatti, esprime le maggiori difficoltà di adattamento (rintracciabile nel suo sentirsi sola, nelle difficoltà scolastiche, ecc…)”. Per_ Anche per come per , è ravvisabile un forte legame affettivo con la madre, che Per_2 si coglie nell'incontro svoltosi davanti ai consulenti, in cui, come riportato nella relazione di consulenza, al momento dell'incontro “ , a riprova dell'intenso attaccamento delle figlie, Pt_1
Per_ viene letteralmente sommersa dall'abbraccio di e ”. Per_2
Con riferimento a i consulenti hanno evidenziato che la bambina “ha bisogno di Per_2 accettazione incondizionata ed anche di regole, di ordine, di confini, di supporto psicologico e di contenimento affettivo ed emotivo. Il lavoro con la coppia, in questo senso, dovrà continuare
a lungo ed essere favorito ed accompagnato da figure professionali qualificate” e hanno concluso che “all'interno di questo percorso si potrà definire l'eventuale stabilizzazione e il rafforzamento del suo senso di appartenenza, anche attraverso la scelta adottiva mite, qualora si dovessero creare le più idonee condizioni di fiducia piena”.
Anche con riguardo a mai i consulenti hanno ipotizzato un'interruzione dei rapporti Per_2 con la madre biologica, anzi hanno messo in luce la necessità, per la bambina, di un setting di incontri maggiormente stabile, rigorosamente calendarizzato e personale, rilevando come la minore possa essere estremamente disturbata da un setting frammentato e dalla presenza Per_ competitiva delle sorelle, così come dalla influenza esercitata su di lei dalla sorella .
La più piccola delle sorelle, infine, è quella che presenta minori problemi di Pt_3 adattamento, ha strutturato un forte attaccamento alla coppia affidataria, da cui si sente contenuta e protetta;
dimostra uno sviluppo cognitivo più brillante e precoce rispetto alle sorelle, mostrandosi in grado di sostenere un colloquio sufficiente strutturato con i consulenti, nel corso del quale palesa segni di inibizione e di blocco esclusivamente nei passaggi di maggiore impatto emotivo, in particolare quando le si chiede di esprimere un giudizio sulla mamma . Nella bambina prevale la paura della perdita della famiglia affidataria, sicchè, Pt_1
a differenza delle sorelle, a cui pure risulta legata, vive con disagio e ambivalenza gli incontri con la madre, perché per lei potenzialmente destabilizzanti rispetto alla condizione di benessere e di sicurezza sperimentati nella famiglia affidataria.
Ma anche con riguardo a i consulenti non hanno ritenuto rispondente all'interesse Pt_3 della minore l'interruzione dei rapporti con la madre, ritenendo, anzi, “prezioso ogni sforzo di intervento che sia teso alla conciliazione ed integrazione delle parti, affinchè la signora
[...]
resti presente nella vita delle figlie (anche di , per le sue peculiarità di Parte_1 Pt_3 affettività, dolcezza ed accettazione incondizionata espressa a favore delle stesse. Presenza
19 che, pur non potendo assumere esclusiva titolarità nei compiti complessi, riteniamo possa risultare di grande valore nel percorso di crescita che le riguarda”.
I consulenti d'ufficio hanno concluso, quindi, nel senso che la relazione delle tre minori con la madre, allo stato attuale, avrebbe potuto articolarsi con incontri mensili, individualizzati per Per_
e per e trimestrali per le tre sorelle insieme (nel mese dedicato all'incontro Per_2 congiunto tra madre e sorelle, sarebbe escluso l'incontro individuale), suggerendo, alla luce Per_ degli indifferibili percorsi di sostegno psicologico prescritti per i genitori biologici e per e una rivalutazione della situazione ad un anno dall'avvio di tali percorsi, ciò per Per_2 potersi esprimere in modo dirimente sui rapporti con i genitori biologici, sulle traiettorie successive d'intervento da porre ulteriormente a favore delle minori, favorendo
l'evoluzione più sana possibile delle stesse.
Nonostante tale indicazione, il Tribunale, senza fornire alcuna adeguata motivazione atta a giustificare il discostamento dalle conclusioni della CTU, ha dichiarato lo stato di adottabilità delle tre minori e la cessazione dei rapporti tra la madre e le figlie e disponendo, Per_2 Pt_3
Per_ solo per , la prosecuzione degli incontri, con modalità protetta e a cadenza bimestrale, unitamente all'attivazione di un percorso di sostegno psicologico.
Inoltre, sotto nessun profilo il Tribunale ha considerato la possibilità di accedere alla cd. adozione “mite”, nonostante tale possibilità fosse stata prospettata dagli stessi consulenti all'esito dei percorsi di sostegno prescritti e pur a fronte dell'indiscutibile legame affettivo esistente tra la e tutte le tre figlie. Parte_1
Al riguardo, non può essere condiviso l'assunto del Tribunale, secondo cui il legame affettivo Per_
sarebbe emerso solo con riferimento a e gli incontri con la madre sarebbero Parte_5 per e destabilizzanti per il percorso di crescita delle minori. Per_2 Pt_3
Dagli atti risulta che solo (e non anche ha rifiutato di recarsi ad alcuni incontri, Pt_3 Per_2 ma tale rifiuto è stato ricondotto essenzialmente al timore della bambina di perdere la situazione di benessere sperimentata nella famiglia affidataria, come riconosciuto dai consulenti e dalla stessa madre affidataria, ascoltata nel giudizio di appello.
E' importante rilevare, invece, come l'incontro tra e la madre svoltosi durante le Pt_3 operazioni peritali, nonostante il tempo trascorso e la sporadicità dei contatti, è stato caratterizzato dalla naturalezza e dalla curiosità con cui la bambina si è rapportata alla mamma: la piccola, nel lasciarsi prendere in braccio dalla madre, le ha chiesto se avesse ancora la piscina
(gonfiabile) e le ha detto di averla sognata, a dimostrazione dell'esistenza di un ricordo del precedente vissuto familiare e della permanenza di un legame di attaccamento.
Anche per lei, quindi, come osservato dai CTU, il rapporto con la madre è “positivo e accoglibile a patto che, come già detto, non metta in discussione la 'base stabile' rappresentata dai genitori affidatari”. 20 L'importanza del mantenimento dei rapporti con la madre per la crescita di tutte le minori è stata, del resto, riconosciuta dalle tre coppie affidatarie, che, tra l'altro, sia nel corso dell'ascolto innanzi a questa Corte sia in quello innanzi al Tribunale, nella consapevolezza dell'importanza del legame delle bambine con la madre biologica, hanno tutte manifestato la disponibilità anche all'adozione “mite”, laddove questa fosse riconosciuta come la soluzione maggiormente rispondente al loro interesse.
Va aggiunto che, considerato che le tre OR si frequentano con regolarità insieme alle coppie affidatarie condividendo insieme momenti di convivialità, limitare gli incontri con la Per_ Per_ madre alla sola potrebbe avere un effetto destabilizzante sia per la stessa , che si troverebbe a fare da tramite tra la madre e le sorelle, sia per e che, nel confronto Per_2 Pt_3 con la sorella più grande, potrebbero vivere un senso di forzata esclusione dal rapporto con la madre.
In conclusione, non sussistono, allo stato, i presupposti per la dichiarazione dello stato di adottabilità delle minori, apparendo necessario ed opportuno che sia avviato un ulteriore approfondimento, che all'esito dei percorsi di sostegno suggeriti dai consulenti d'ufficio e di una rivalutazione ad un anno dall'inizio di tali percorsi, consenta di verificare se il migliore interesse delle tre bambine possa essere, piuttosto, soddisfatto da una soluzione che includa la Per_ madre nel loro percorso di crescita (che, in particolare per e , potrebbe essere la Per_2 prosecuzione dell'affidamento etero-familiare in vista di un ricongiungimento alla madre biologica) o eventualmente da un'adozione “mite” ex art. 44 L. n. 184 del 1983, con indagine che deve essere necessariamente demandata al Tribunale, precludendo anche tale forma di adozione la declaratoria di adottabilità.
Tali ulteriori accertamenti, da svolgersi secondo le puntuali indicazioni espresse dai dottori e nella relazione del 23 settembre 2024, sono imprescindibili, perché, prima Per_11 Tes_1 di rescindere il legame con la famiglia d'origine, i principi giurisprudenziali innanzi richiamati, in linea con le indicazioni della CEDU, impongono di “adottare tutte le misure necessarie e appropriate” che si possono ragionevolmente esigere, affinché il minore possa condurre una vita familiare normale all'interno della propria famiglia di origine.
Deve poi rilevarsi che la particolare sensibilità e apertura manifestata dalle coppie affidatarie delle minori, emersa nell'ascolto svoltosi nel giudizio di appello, e l'assenza di preclusioni da parte delle stesse a soluzioni che includano la figura materna, nel riconoscimento della priorità dell'interesse delle bambine, inducono a ritenere che, nel caso di specie, possa essere sperimentata la possibilità di un'interazione e collaborazione tra le famiglie affidatarie e la madre biologica, volta, unitamente ai prescritti percorsi di sostegno psicologico, a consentire l'elaborazione e il superamento, da parte delle minori, del conflitto di lealtà dalle stesse vissuto,
21 particolarmente evidente nelle sorelle più grandi, e l'accettazione armoniosa delle risorse provenienti sia dalle coppie affidatarie sia dalla madre biologica.
Tale possibilità dovrà essere, pertanto, vagliata dai Servizi officiati e dalla competente
Equipe Affido e Adozione.
Quanto ai rapporti tra le minori e il fratello , considerato che le bambine non hanno Per_4 mai avuto alcun tipo di rapporto con quest'ultimo (che ha vissuto con la madre solo prima della loro nascita), né hanno mai chiesto del fratello, che non risulta abbiano mai frequentato nemmeno durante il periodo in cui hanno vissuto con i genitori biologici, non appare, allo stato, opportuno avviare una frequentazione tra le minori ed in questa fase, che dovrà essere Per_4 rivolta, in via prioritaria e urgente, all'attuazione dei percorsi psicologici e degli approfondimenti istruttori innanzi indicati.
In definitiva, l'appello proposto da va accolto nei limiti di cui al Parte_1 dispositivo, dovendo la sentenza essere riformata, nella parte in cui ha dichiarato lo stato di adottabilità delle minori e la cessazione dei contatti tra la madre e le figlie.
L'appello proposto da va integralmente rigettato, stante Persona_3
l'infondatezza dei motivi dedotti e non essendo stata articolata alcuna argomentazione a sostegno della richiesta conclusiva di ripresa dei rapporti padre-figlie, che deve pertanto ritenersi inammissibile.
A norma dell'art. 16 L. n. 184/1983, vanno adottati in questa sede “i provvedimenti opportuni” nell'interesse delle minori.
Va, innanzitutto, confermato l'attuale affidamento delle minori alle rispettive coppie affidatarie. Per_ Per le minori e , dovrà essere avviato un percorso di sostegno psicologico nei Per_2 termini indicati dai CCTTUU nella relazione del 23 settembre 2024.
Deve essere, inoltre, disposta l'immediata ripresa degli incontri madre-figlie secondo la soluzione prospettata dagli stessi CCTTUU, che prevede incontri mensili, individualizzati ed Per_ esclusivi, per e e trimestrali per le tre sorelle insieme (nel mese dedicato Per_2 all'incontro congiunto tra madre e sorelle sarebbe escluso l'incontro individuale).
Si reputa, infine, necessaria l'attivazione, in favore di , ove vi Parte_1 consenta, di un percorso psicologico nei termini indicati dai consulenti d'ufficio, nonché di un ulteriore percorso di sostegno alla genitorialità (eventualmente con l'ausilio di un mediatore culturale) volto, specificamente, al recupero delle carenze riscontrate dagli stessi consulenti.
22 Tenuto conto della natura del procedimento e dell'esito complessivo del giudizio, si ritiene che sussistano giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sugli appelli proposti da e da Parte_1 Per_3
, avverso la sentenza emessa dal Tribunale per i Minorenni di Lecce il 5 febbraio 2025,
[...] accoglie l'appello proposto da per quanto di ragione e, per Parte_1
l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza:
1) revoca la dichiarazione dello stato di adottabilità di , Persona_1 Persona_2
e ;
[...] Parte_3
2) conferma l'affidamento etero-familiare delle minori alle rispettive coppie affidatarie;
Per_
3) dispone, per e l'attivazione di un percorso di sostegno psicologico nei Per_2 termini indicati dai CCTTUU nella relazione del 23 settembre 2024;
4) dispone la ripresa, con modalità protetta, degli incontri madre-figlie secondo la soluzione prospettata dagli stessi CCTTUU: incontri mensili, individualizzati ed esclusivi, per Per_
e e trimestrali per le tre sorelle insieme (nel mese dedicato all'incontro Per_2 congiunto tra madre e sorelle sarebbe escluso l'incontro individuale);
5) dispone, in favore di , (ove presti il consenso), l'attivazione di Parte_1 un percorso di sostegno psicologico, nonché di un percorso di sostegno alla genitorialità nei termini di cui in parte motiva;
6) rigetta, nel resto, l'appello proposto da e rigetta l'appello Parte_1 proposto da . Persona_3
Dispone l'immediata restituzione degli atti al Tribunale per i minorenni per i provvedimenti di competenza.
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Manda la cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti, al P.G., al tutore legale, ai difensori, alle coppie affidatarie (in forma riservata) e ai Servizi officiati.
Così deciso in Lecce il 14 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ferraro Dott. Roberto Carrelli Palombi
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