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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 06/03/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di MESSINA
II Sezione civile
Verbale della causa n. 5113/2022 R.G. - TRATTAZIONE SCRITTA (127 ter c.p.c.)
Oggi 06.03.2025, innanzi alla dott.ssa Maria Carmela D'Angelo, si dà atto che sono state depositate note scritte nell'interesse del E_
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
[...]
Distrettuale dello Stato di nell'interesse di rapp.ta e difesa dall'avv. Pt_1 Parte_2
Umberto Colabella,
Il Giudice pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
II Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in funzione di giudice dell'appello dott.ssa Maria Carmela D'Angelo, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5113/2022 R.G.
Tra
(C.F. rappresentata e difesa per legge E_ P.IVA_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina,
appellante contro
(c. fisc. ) rappresentata e difesa dall'avv. Umberto Colabella, Parte_2 P.IVA_2 giusta procura in atti, appellata
(P.I.V.A. Controparte_1
), P.IVA_3 appellata contumace oggetto: opposizione cartella esattoriale.
La in persona del Prefetto pro tempore, ha proposto appello avverso la E_ E_ sentenza n. 495/2022 del 23/05/2022, con la quale il giudice di pace di in accoglimento Pt_1 dell'opposizione proposta da ha annullato la cartella esattoriale dalla stessa opposta Parte_2 sul presupposto della mancata costituzione della e conseguente Controparte_2 mancanza di prova della rituale notificazione del verbale di contestazione presupposto.
A fondamento del proposto appello, la ha esposto che con ricorso depositato nel rispetto E_ dei termini, l'attuale appellata, ricorrente nel processo di primo grado, impugnava la cartella
1 esattoriale 07120200079945408/001 emessa da relativa al mancato Controparte_1 pagamento del verbale di contravvenzione n. 70/19, per nullità della notifica del verbale di cui alla cartella opposta e mancanza della indicazione dei criteri di calcolo di interessi, spese e oneri di riscossione.
Con il primo motivo di appello, in punto di diritto, la ha censurato la sentenza impugnata E_ per avere accolto l'opposizione proposta ritenendo non essere stata fornita prova della rituale notificazione del verbale di contestazione e, visto il disposto di cui all'art. 201, avendo il giudice di pace ritento, erroneamente, non costituita la . In merito, ha osservato che la E_
si era costituita in giudizio in data 2.5.2022, depositando a mezzo pec la propria E_ comparsa di costituzione e risposta nella cancelleria del giudice di pace, come emerge dalla ricevuta di avvenuta consegna e dalla visura del sistema WebArch, allegate.
Con il secondo motivo di appello ha chiesto, altresì, la riforma della sentenza sul presupposto che,
l'Amministrazione, costituendosi in giudizio con le modalità indicate e depositando la documentazione, ha assolto il proprio onere probatorio inerente alla dimostrazione della ritualità della notifica, ricostruendo i fatti di causa nei termini seguenti. In data 4.10.2018 veniva contestato al conducente dell'autocarro tg EK054TC, di proprietà della verbale di contestazione dalla Parte_2
Polizia Stradale di per violazione dell'art. 174 co. 5 C.d.S. Tale verbale, successivamente e Pt_1 nel termine di 100 giorni prescritto dalla legge per gli obbligati in solido, veniva notificato alla
[...]
Avverso detto verbale , con raccomandata del 4.4.2021, la proponeva ricorso Pt_2 Parte_2 ex art. 203 C.d.S. dinanzi al Prefetto di Messina. Tale ricorso veniva dichiarato irricevibile, in quanto tardivo, con ordinanza n. 110744 del 31.10.2019, notificata per compiuta giacenza come risulta dalla raccomandata e dall'avviso di ricevimento della raccomandata C.A.D. depositati in atti. Avverso detta ordinanza, era possibile proporre ricorso al Giudice di Pace di ai sensi dell'art. 205 C.d.S. Pt_1 entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento. La tuttavia, non aveva Parte_2 presentato alcun ricorso avverso la già menzionata ordinanza prefettizia, motivo per il quale la stessa ed i verbali prodromici ad essa sottesi, non potevano più essere oggetto di contestazione e la Parte_2 era decaduta da qualsivoglia contestazione. Ne consegue che legittimamente la
[...] E_ aveva iscritto a ruolo le somme portate dai verbali e legittimamente era stata emessa cartella
[...] di pagamento.
Con il terzo motivo d'appello, la ha impugnato la sentenza del giudice di pace anche in E_ punto di spese di lite.
Con comparsa depositata in data 19.12.2022, la si è costituita nel presente giudizio CP_3 eccependo l'inammissibilità della costituzione a mezzo di posta elettronica certificata innanzi al giudice di pace e l'inutilizzabilità dei documenti prodotti da controparte, in sede d'appello, non potendosi procedere a integrazioni probatorie volte a sopperire al mancato assolvimento dell'onere probatorio in primo grado.
Nessuno si è costituito per . Controparte_1
L'appello proposto è infondato e va rigettato per le ragioni che seguono.
Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di nullità della sentenza n. 495/2022 del Giudice di Pace di sollevata dal solo con note Pt_1 Controparte_4 conclusive del 23.02.2025. L'eccezione non coglie nel segno e non merita accoglimento in quanto giova ritenere la correttezza della procedura ex art 7 D.Lgs. n. 150 del 2011, (ex multis vedi Cass. Sez
Un. 22080/2017) utilizzata da parte ricorrente nel giudizio di primo grado per l'opposizione alla cartella di pagamento in questione, atteso che nel caso di specie ha dedotto che la cartella Parte_2
2 stessa costituisse il primo atto con il quale fosse venuta a conoscenza della sanzione per violazione del C.d.S, in ragione della nullità o dell'omissione della notifica del processo verbale di contestazione o dell'ordinanza d'ingiunzione ad esso relativa. Di conseguenza, in tal caso, il legittimato passivo necessario è certamente l'ente che ha irrogato la sanzione amministrativa, mentre la legittimazione passiva dell'agente della riscossione si giustifica solo ai fini della contestuale richiesta di dichiarazione di inefficacia della cartella di pagamento, che consegue all'annullamento della sanzione amministrativa.
Pur tuttavia come ben chiarito da Cass. Civ., sez. III, sentenza 8 novembre 2018, n. 28528, un'eccezione alla regola generale dell'obbligo di difesa - ed alla conseguente domiciliazione ex lege - delle amministrazioni statali riservata all'Avvocatura dello Stato è rinvenibile nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione e a sanzione amministrativa già regolato dagli artt. 22 ss. della legge 24 novembre 1981, n. 689, e ora regolamentato dagli artt. 6 e 7 del d.lgs. 1° settembre 2011, n.
150.
In particolare, l'art. 6, commi 8 e 9, del d.lgs. n. 150 del 2011, stabilisce che il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti deve essere notificato dalla cancelleria, unitamente al ricorso introduttivo, all'opponente ed all'autorità che ha emesso l'ordinanza impugnata, e che tali parti possono stare in giudizio personalmente, potendo l'autorità opposta avvalersi di funzionari appositamente delegati allorquando detta autorità sia un'amministrazione dello Stato. Ciò comporta, quindi, una deroga all'art. 11, comma primo, del r.d. n. 1611 del 1933 sull'obbligatorietà della notificazione all'Avvocatura dello Stato degli atti introduttivi di un giudizio contro le amministrazioni erariali;
inoltre, allorquando l'autorità opposta sia rimasta contumace ovvero si sia costituita personalmente (o tramite funzionario delegato), è derogato anche il secondo comma del sud detto art. 11, che prevede la notificazione degli altri atti giudiziari e delle sentenze presso la stessa Avvocatura
(Sez. U, Sentenza n. 599 del 24/08/1999; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 25080 del 07/11/2013; Sez. 2,
Sentenza n. 14279 del 19/06/2007).
Passando ad esaminare i motivi di appello si rileva quanto segue.
Il credito per cui è stata proposta opposizione all'esecuzione dinanzi al giudice di pace di Pt_1 fa riferimento alla pretesa impositiva a titolo di sanzioni amministrative per infrazioni al C.d.S., avvenute nel 2018.
Nel merito, parte appellante contesta che il giudice di prime cure non abbia correttamente esaminato la documentazione prodotta dalla dalla quale sarebbe emersa la corretta notifica E_ del verbale di contestazione e degli atti susseguenti.
Ciò premesso, in primo luogo va rilevato come l'art. 345 c.p.c., al comma 3, precluda l'ammissibilità di nuovi documenti in sede di appello, salvo che la mancata produzione in primo grado degli stessi sia dipesa da causa non imputabile alla parte che intenda giovarsene. Tale formulazione è successiva al d.l n. 83 del 2012 – convertito con modificazioni nella l. 134/2012 – il cui art. 54, comma 1, lett. 0b) ha soppresso l'inciso alla stregua del quale al Giudice d'Appello fosse consentito ammettere nuovi documenti laddove reputati indispensabili ai fini della decisione.
Occorre rilevare ancora come la produzione di documenti innanzi al Giudice di Pace non potesse al tempo del giudizio di prime cure avvenire mediante p.e.c., ossia telematicamente, e ciò in forza del disposto di cui all'art. 16 bis, comma 6, del d.l. 179/2012 – convertito con modificazioni dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221 – entrato in vigore il 20.10.2012 e abrogato con d.lgs. 149/2022, così come modificato dalla l. 197/2022, applicabile al caso di specie in attuazione del principio del tempus regit actum. In merito, la Corte di cassazione ha statuito che “nel processo dinanzi al giudice di pace, per
3 espressa disposizione del D.Lgs. n. 179 del 2012, art. 16-bis, comma 6, non è ammesso il deposito telematico degli atti. (…) Ai sensi del D.L. n. 172 del 2012, art. 16 bis, citato comma 6 il deposito telematico degli atti è consentito o è obbligatorio a partire dall'adozione della normativa tecnica necessaria. Il suddetto comma 6 recita così: "Negli uffici giudiziari diversi dai tribunali le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti, aventi natura non regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione.
I decreti previsti dal presente comma sono adottati sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il
Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati". Questa Corte ha già affermato a Sezioni Unite che: "Nel giudizio di legittimità, il deposito del ricorso non può aver luogo mediante trasmissione per posta elettronica certificata, ai sensi del D.L. n. 179 del 2012, art. 16 bis conv., con modif., dalla L. n. 221 del 2012, atteso che l'operatività della disciplina del processo telematico resta attualmente limitata, ai sensi del D.M. 19 gennaio 2016, alle sole comunicazioni e notificazioni effettuate dalle cancellerie delle sezioni civili, non essendo stato ancora emanato il decreto ministeriale previsto dal citato art. 16 bis, comma 6 il quale, previo accertamento della funzionalità dei servizi di comunicazione, fa decorrere il termine per l'applicabilità, agli uffici giudiziari diversi dai tribunali, della disciplina dettata dai primi quattro commi della medesima disposizione" (Sez. U, Ord. n. 6074 del 2020). Allo stesso modo deve osservarsi che anche il deposito degli atti dinanzi gli uffici del Giudici di pace non può avvenire mediante posta elettronica certificata o mediante invio di raccomandata on line ai server delle poste italiane, non essendo per tali uffici intervenuta la normativa ministeriale previo accertamento della funzionalità dei servizi di comunicazione. In conclusione, nel giudizio dinanzi al giudice di pace non è ancora efficace la disciplina del processo telematico, sicchè è necessario estrarre copie analogiche degli atti digitali ed attestarne la conformità, in virtù del potere appositamente conferito al difensore dalla L. n. 53 del
1994, art. 6 e art. 9, commi 1 bis e 1 ter. (Sez. U, Sent. n. 10266 del 2018)”(cfr. Cass., Sez. II, n.
20575 del 29.9.2020).
La sentenza n. 269/2021 del Giudice di Pace risulta, pertanto, insuscettibile di riforma nella parte in cui motiva l'annullamento del provvedimento impugnato ritenendo che “ va dichiarata la contumacia della […] le quali, pur essendo state regolarmente invitate a E_ comparire con de creto notificato via pec in data 4.4.2022, non si sono costituite, né hanno depositato la documentazione richiesta”, non fornendo prova dell'avvenuta rituale notificazione del verbale di contestazione cui si riferisce la cartella esattoriale opposta.
Il mancato accoglimento del primo (e conseguentemente del secondo) motivo di appello assorbe l'esame sulla richiesta di riforma delle spese del giudizio di primo grado che hanno correttamente seguito la soccombenza.
La sentenza impugnata va quindi confermata.
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza e vanno poste a carico della ed in favore di e liquidate tenuto conto del valore della E_ CP_3 controversia e della semplicità delle questioni trattate applicando i parametri compresi tra i minimi e i mdi di cui al DM 55/2014 aggiornato al DM 147/2022 relativi alle controversie di valore inferiore a € 1.100,00. Le spese nei rapporti tra e E_ Controparte_1 tenuto conto del tenore delle medesime difese vanno integralmente compensate. Visto l'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità di
4 tale norma, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in funzione di giudice dell'appello, sentiti i procuratori delle parti, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
3) condanna il alla rifusione delle Controparte_5 spese processuali in favore di liquidate in € 450,00 per compensi oltre rimborso Parte_2 spese generali, c.p.a. ed i.v.a. da corrispondersi con distrazione a favore del procuratore antistatario;
4) compensa integralmente le spese di lite tra E_
e ;
[...] Controparte_1
5) si dà atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. 13, c. 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, modificato dalla L. n. 228/2012, per il pagamento da parte dell'appellante soccombente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Cosi deciso in Messina lì 6 marzo 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Carmela D'Angelo
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