Sentenza 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 06/03/2026, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00424/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00862/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 862 del 2025, proposto da
BE Coulter s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Corrado Curzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mariachiara Paone, Maria Lorusso, Anna Muraca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento
della illegittimità del silenzio serbato dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro sulla richiesta di adeguamento dei prezzi del 24 maggio 2024 avente ad oggetto “Delibera n. 1930/2005 recante aggiudicazione dei Lotti 7 e 14 per forniture di reagenti e materiali di consumo dei Laboratori Analisi dell’ASP Catanzaro e successivo contratto ponte di cui alla delibera 548 del 15.06.2018. Adeguamento dei prezzi – Richiesta di avvio del procedimento
istruttorio di accertamento della misura della revisione dei prezzi delle forniture erogate”
e per la condanna dell’amministrazione a provvedere sull’istanza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 il dott. CO FA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- con delibera n. 1930 del 14 novembre 2005 l’allora Azienda Sanitaria n. 7 di Catanzaro ha aggiudicato alla BE Coulter s.r.l. (di seguito, per brevità, solo BE) i lotti 7 e 14, e alla Instrumentation Laboratory S.p.a. i lotti 1, 5, 21 e 23, nell’ambito della fornitura in service di sistemi diagnostici per i laboratori analisi dei Presìdi Ospedalieri e delle strutture territoriali;
- successivamente la BE si è resa cessionaria di ramo d’azienda della Instrumentation Laboratory s.p.a. e per l’effetto è subentrata nei rapporti con la stazione appaltante per i lotti sopra indicati;
- con delibera n. 548 del 15 giugno 2018 l’A.S.P. Catanzaro, al fine di garantire la prosecuzione delle forniture in attesa della conclusione di nuova gara, ha statuito di stipulare un contratto ponte dal 1° maggio 2018 al 30 aprile 2019, con possibilità di proroga annuale, con gli operatori economici aggiudicatari delle forniture in service per i lotti di rispettiva pertinenza;
- a seguito di scambio di consensi tra le parti, la fornitura della BE in favore della A.S.P. Catanzaro sarebbe dunque proseguita;
- con istanza del 24 maggio 2024 la BE ha chiesto all’A.S.P. Catanzaro l’adeguamento dei prezzi, sulla base degli indici Istat, delle forniture erogate a far data dal 1° maggio 2019;
- l’A.S.P. non ha tuttavia riscontrato tale istanza, anche a seguito di solleciti (l’ultimo dei quali il 6 giugno 2025);
- con il presente ricorso, pertanto, la ricorrente ha chiesto accertarsi l’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione con conseguente condanna a provvedere in modo espresso;
- in data 16 luglio 2025, si è costituita in giudizio l’A.S.P. con memoria di forma;
- in data 12 febbraio 2026 l’A.S.P. ha depositato memoria con la quale ha rappresentato di aver respinto l’istanza della ricorrente con provvedimento della medesima data, allegato in atti;
- con memoria del 16 febbraio 2026 la ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia nella condanna dell’A.S.P. al pagamento delle spese del giudizio.
Ritenuto che:
- deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere;
- per il principio della soccombenza virtuale, considerato che l.’A.S.P. ha provveduto sull’istanza solo in prossimità dell’udienza di trattazione della causa, le spese sono poste a carico dell’amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) condanna l’A.S.P. di Catanzaro al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 2.000,00 oltre oneri e spese come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
VO OR, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
CO FA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO FA | VO OR |
IL SEGRETARIO