Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 03/03/2026, n. 673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 673 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00673/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01862/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1862 del 2025, proposto da
AR RA AS, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Miracola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Mistretta, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza e l'esecuzione
- della sentenza n. 344/2022, pronunciata dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania in data 28.03.2022 e depositata in pari data;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa AG LA CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 27 agosto 2025 e depositato il 12 settembre 2025 la signora AS ha agito per l’esecuzione della sentenza n. 863/2022 di questo Tribunale, confermata dal CGA con sentenza n 978/2024.
Espone la ricorrente di aver notificato suddetta sentenza, unitamente a rituale atto di diffida, in data 21 settembre 2022 ed in data 30 maggio 2025.
Il Comune, tuttavia, non ha dato esecuzione al giudicato.
2. L’amministrazione comunale, pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.
3. In data 7 gennaio 2026 la ricorrente ha depositato l’ordinanza n. 144 del 16 settembre 2025 con cui il Sindaco del Comune di Mistretta - vista la richiesta della ricorrente di istituzione di uno stallo di sosta in Corso Umberto I, considerato che il Tar Catania con sentenza n. 863/2022 e il CGA con sentenza n. 978 del 16 dicembre 2024 hanno ritenuto che ricorrono i presupposti per l’assegnazione dello spazio richiesto, ha ordinato l’istituzione di uno spazio di sosta riservato agli invalidi in Corso Umberto I n. 9, precisando che “lo spazio, così individuato, potrà essere utilizzato da tutti i veicoli che in quel momento trasportino persone disabili ed espongono il relativo contrassegno in modo ben visibile”.
4. Con memoria depositata il 10 gennaio 2026 parte ricorrente ha evidenziato che la suddetta ordinanza è stata adottata solo dopo la proposizione del ricorso.
Ha osservato, altresì, che tale atto costituisce elusione delle statuizioni del giudice amministrativo considerato che:
- ad oggi non ha ricevuto concreta attuazione non essendo state ancora apposte, a distanza di oltre tre mesi, le dovute segnaletiche;
- l’ordinanza prevede, inoltre, l’istituzione di un parcheggio generico e non personalizzato, così come originariamente richiesto dalla sinora AS.
Sotto un ulteriore profilo, la ricorrente lamenta che l’ordinanza n. 144/2025 è affetta da un radicale vizio di incompetenza che ne confermerebbe l’inidoneità a costituire valida esecuzione del giudicato, essendo stata adottata dal Sindaco e non dal dirigente.
5. All’udienza in camera di consiglio del 28 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è fondato.
La sentenza ottemperanda, come confermata dal CGA, ha annullato il provvedimento di diniego originariamente impugnato ritenendolo “carente di adeguata esternazione delle ragioni ostative all’assegnazione dello spazio circa la sussistenza (o meglio l’insussistenza) delle condizioni citate dalla norma e in particolare quella dell’ubicazione dell’abitazione della ricorrente all’interno di una zona ad alta densità di traffico”.
Il Comune, pertanto, in sede di riedizione del potere, in virtù dell’effetto conformativo derivante dalla suddetta sentenza, avrebbe dovuto esercitare la discrezionalità accordata dall’art. 381 del regolamento di esecuzione del codice della strada “sulla base di criteri oggettivi e predeterminati di cui la motivazione del provvedimento deve dare conto” .
L’ordinanza sindacale n. 144 del 16 settembre 2025 è, invece, manifestamente elusiva del giudicato atteso che:
- ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta di istituzione di uno spazio di sosta riservato ai sensi dell’art. 381 del regolamento di esecuzione del codice della strada avendo previsto, non l’istituzione di uno spazio riservato ad personam, ma di uno spazio riservato agli invalidi che potrà essere utilizzato da tutti i veicoli che in quel momento trasportino persone disabili ed espongono il relativo contrassegno in modo ben visibile;
- non ha indicato – così come disposto dalla sentenza ottemperanda - le ragioni per le quali ha ritenuto di non poter assegnare alla ricorrente, così come richiesto dalla stessa, uno spazio di sosta “ad personam” ai sensi dell’art. 381, comma 5° del regolamento di esecuzione del Codice della Strada.
Il ricorso deve essere, pertanto, accolto e, previa declaratoria di nullità dell’ordinanza sindacale n. 144 del 16 settembre 2025, deve conseguentemente ordinarsi al Comune di dare corretta attuazione al giudicato formatosi sulla sentenza di questo Tribunale n. 683 del 28 marzo 2022, così come confermata in appello con sentenza del CGA n. 978/2024, entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione in via amministrativa o notificazione di parte, se anteriore, della presente pronuncia.
Per il caso di ulteriore inadempienza, viene fin da ora nominato commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di Santo Stefano di Camastra con facoltà di delega a funzionario del medesimo Ufficio, in possesso della necessaria professionalità, affinché – previa formale richiesta della parte ricorrente con dichiarazione attestante la scadenza del termine sopra concesso e la perdurante inottemperanza, direttamente indirizzata al nominato commissario o al funzionario eventualmente delegato e comunicata per conoscenza a questo Tribunale mediante deposito di copia in atti di causa – si insedi e provveda, entro il termine di giorni 30 (trenta), decorrente dalla ricezione della predetta richiesta, a dare completa ed esatta esecuzione alla sentenza, con spese a carico dell’intimato Comune.
Il commissario o il funzionario da questi delegato, ove insediatosi, dovrà dare tempestiva comunicazione alla Segreteria della Prima Sezione di questo Tribunale.
Una volta espletate le indicate operazioni, sarà cura dell’organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto.
Il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
La parcella andrà presentata, a pena di decadenza, ex art. 71 DPR 115/2002, entro 100 giorni dalla conclusione dell’incarico (cfr. Cass. civ., sez. II, 27.12.2011 n. 28952), specificando che tale termine decorre dal momento della conclusione dell’incarico e non già dall’eventuale successivo deposito della relazione.
6. Non sono, invece, ravvisabili le condizioni per comminare l’invocata penalità di mora, essendo sufficienti – ai fini della tutela piena ed efficace della posizione soggettiva azionata – le misure disposte, nonché giustificandosi la mancata condanna dell’amministrazione intimata al pagamento dell’ astreinte con l’esigenza di contenere la spesa pubblica.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e sensi di cui in parte motiva e, per l’effetto:
- ordina al Comune di Mistretta, in persona del legale rappresentante pro tempore , di eseguire il giudicato formatosi sulla sentenza di questo Tribunale n. 683 del 28 marzo 2022, nei modi e nei termini di cui in motivazione;
- nomina, per il caso di ulteriore inottemperanza, commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di Santo Stefano di Camastra, con facoltà di delega ad un funzionario del medesimo Ente, in possesso della necessaria professionalità, il quale provvederà ai sensi e nei termini di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all’esecuzione del predetto giudicato;
- respinge la domanda di condanna al pagamento della penalità di mora;
- condanna il Comune di Mistretta, in persona del legale rappresentante pro tempore , al pagamento in favore della parte ricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano nella somma complessiva di € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, se versato.
- manda alla Segreteria per la comunicazione del presente provvedimento alla parte ricorrente, al Comune di Mistretta e al commissario ad acta presso la sua sede di servizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CR AR SA, Presidente
Calogero Commandatore, Primo Referendario
AG LA CA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AG LA CA | CR AR SA |
IL SEGRETARIO