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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 270/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PUGLISI ADRIANA, Presidente e Relatore
ARGENTO TEODORO, Giudice
SALI MARIA CLARA, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2130/2024 depositato il 18/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Turchia 2 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO DI RECUPER n. TY7CR2S00036 REC.CREDITO.IMP
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 18.7.2024 la srl Ricorrente_1 impugnava l'atto di recupero del credito d'imposta anno riferimento N. TY7CR2S00036/2024, pervenuto il 29/4/2024 concernente recupero credito d'imposta per gli anni
2017, 2018 e 2020, utilizzati nel 2019, 2020 e 2021 contestando la legittimità dell'atto per vizi formali
(difetto contraddittorio, motivazione, ,..) e nel merito stante la correttezza della attività di ricerca espletata .
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate contestando le ragioni sottese al ricorso com ampia e motivata memoria e chiedendone il rigetto.
Con memoria del 4.2.2025 la società, ritenuto che l'articolo 5, commi da 7 a 12, del Dl 146/2021, così come modificato dal decreto legge n. 25/2025, aveva previsto la riapertura dei termini per la richiesta di accesso alla procedura di riversamento spontaneo degli indebiti utilizzi del credito di imposta per l'attività di ricerca e sviluppo (R&S) maturati nei periodi di imposta 2017, 2018 e 2020, utilizzati nel 2019, 2020 e 2021, dichiarava di aver aderito alla suddetta procedura di riversamento spontaneo, presentando la relativa istanza ed effettuando in data in data 10.12.2024 il pagamento mediante F24,.
Alla udienza del 12.12.2025 la vertenza viene discussa e decisa .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questa Corte che, a fronte della originaria opposizione da parte ricorrente all'avviso avente d oggetto il recupero del credito di imposta, va dato atto che la società istante ha presentato in data 31.10.2024 domanda di riversamento spontaneo degli indebiti utilizzi del credito di imposta per l'attività di ricerca e sviluppo (R&S) maturati nei periodi di imposta 2017, 2018 e 2020, utilizzati nel 2019, 2020 e 2021 dando prova del pagamento tramite F24 in data 10.12.2024 della somma complessiva di € 24.110,00, circostanza questa non confutata dalla Agenzia. In considerazione di quanto sopra va dichiarata la estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate .
P.Q.M.
)La Corte dichiara la estinzione del giudizio per cessata materia del contendere .
Compensa le spese .
Siracusa, 12.12.2025
Il Presidente estensore
(dott. Adriana Puglisi)
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PUGLISI ADRIANA, Presidente e Relatore
ARGENTO TEODORO, Giudice
SALI MARIA CLARA, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2130/2024 depositato il 18/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Turchia 2 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO DI RECUPER n. TY7CR2S00036 REC.CREDITO.IMP
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 18.7.2024 la srl Ricorrente_1 impugnava l'atto di recupero del credito d'imposta anno riferimento N. TY7CR2S00036/2024, pervenuto il 29/4/2024 concernente recupero credito d'imposta per gli anni
2017, 2018 e 2020, utilizzati nel 2019, 2020 e 2021 contestando la legittimità dell'atto per vizi formali
(difetto contraddittorio, motivazione, ,..) e nel merito stante la correttezza della attività di ricerca espletata .
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate contestando le ragioni sottese al ricorso com ampia e motivata memoria e chiedendone il rigetto.
Con memoria del 4.2.2025 la società, ritenuto che l'articolo 5, commi da 7 a 12, del Dl 146/2021, così come modificato dal decreto legge n. 25/2025, aveva previsto la riapertura dei termini per la richiesta di accesso alla procedura di riversamento spontaneo degli indebiti utilizzi del credito di imposta per l'attività di ricerca e sviluppo (R&S) maturati nei periodi di imposta 2017, 2018 e 2020, utilizzati nel 2019, 2020 e 2021, dichiarava di aver aderito alla suddetta procedura di riversamento spontaneo, presentando la relativa istanza ed effettuando in data in data 10.12.2024 il pagamento mediante F24,.
Alla udienza del 12.12.2025 la vertenza viene discussa e decisa .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questa Corte che, a fronte della originaria opposizione da parte ricorrente all'avviso avente d oggetto il recupero del credito di imposta, va dato atto che la società istante ha presentato in data 31.10.2024 domanda di riversamento spontaneo degli indebiti utilizzi del credito di imposta per l'attività di ricerca e sviluppo (R&S) maturati nei periodi di imposta 2017, 2018 e 2020, utilizzati nel 2019, 2020 e 2021 dando prova del pagamento tramite F24 in data 10.12.2024 della somma complessiva di € 24.110,00, circostanza questa non confutata dalla Agenzia. In considerazione di quanto sopra va dichiarata la estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate .
P.Q.M.
)La Corte dichiara la estinzione del giudizio per cessata materia del contendere .
Compensa le spese .
Siracusa, 12.12.2025
Il Presidente estensore
(dott. Adriana Puglisi)