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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 19/12/2025, n. 5237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5237 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N.3180 /2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3180 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2021
TRA
, c.f , in persona del legale rapp.te p.t., e Parte_1 P.IVA_1 CP_1
, c.f , in persona del Sindaco p.t., rapp.to e difeso, giusta
[...] P.IVA_2
procura in atti, dall'AVV. PARISI CARLO, presso il cui studio PIAZZA
PORTANOVA, 35, 84122, , ITALIA, elettivamente domicilia;
CP_1
APPELLANTI
E
, c.f. elettivamente domiciliato Controparte_2 C.F._1
presso il suo procuratore in primo grado AVV. NADDEO FORTUNATO, in via L.
CASSESSE, 30, SALERNO (SA), PEC
.salerno.it; Email_1 CP_3
APPELLATO OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione di cui all'artt. 22 e ss.,
L689/1981.
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione la società , in persona del legale rapp.te p.t. e il Parte_1
, in persona del Sindaco p.t., proponevano appello avverso Controparte_1
la sentenza Giudice di Pace di n.4883/2020, resa nel giudizio n.r.g. 4383/2020, CP_1
pubblicata il 30 novembre 2020, non notificata, con la quale il giudice di prime cure accoglieva l'opposizione proposta dal sig. alle ingiunzioni Controparte_2
n.79889-64975-109628 del 2019 e al preavviso di fermo amministrativo n.123678-20.
Gli odierni appellanti lamentavano la erroneità e la illegittimità della pronuncia impugnata e, in particolare, la “violazione degli artt.112-116 c.p.c. - Art.2697- art.1335
c.c. -C.C. Art.24 Costituzione. - R.D. 639/1910”; quindi, chiedevano l'annullamento e la integrale riforma della sentenza di primo grado.
Parte appellata non si costituiva in giudizio.
Instaurato così il contraddittorio, il processo proseguiva e, all'udienza del 30 aprile
2025, svoltasi secondo le modalità alternative di cui all'art. 127 -ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) il Giudice assegnava la causa a sentenza con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'appello è fondato e va, pertanto, accolto. Come precisato dalla Suprema Corte, infatti, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio deve essere data, appunto, mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della “raccomandata informativa” (Cfr. SS.UU.
n. 10012.2021): nel processo di primo grado l'ente accertatore ha prodotto gli avvisi di ricevimento relativi alle ingiunzioni n.79889/19- n.64975-19 n.109628/19, in uno ai verbali notificati dalla Polizia Municipale del e tale Controparte_1
documentazione è stata successivamente acquisita nel presente giudizio di impugnazione.
Pertanto, il Tribunale accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
4883/20 del Giudice di Pace di , rigetta l'opposizione. CP_1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – I Sezione-, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
così provvede:
accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 4883/20 del Giudice
di Pace di , rigetta l'opposizione; CP_1
condanna al pagamento delle spese che liquida in Controparte_2
complessivi € 425,00, di cui € 125,00 per spese ed € 300,00 per compensi, oltre IVA,
CPA e rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% come per
legge.
Così deciso in Salerno il 4 settembre 2025 IL TRIBUNALE
Dott. Corrado d'Ambrosio
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/2003.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3180 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2021
TRA
, c.f , in persona del legale rapp.te p.t., e Parte_1 P.IVA_1 CP_1
, c.f , in persona del Sindaco p.t., rapp.to e difeso, giusta
[...] P.IVA_2
procura in atti, dall'AVV. PARISI CARLO, presso il cui studio PIAZZA
PORTANOVA, 35, 84122, , ITALIA, elettivamente domicilia;
CP_1
APPELLANTI
E
, c.f. elettivamente domiciliato Controparte_2 C.F._1
presso il suo procuratore in primo grado AVV. NADDEO FORTUNATO, in via L.
CASSESSE, 30, SALERNO (SA), PEC
.salerno.it; Email_1 CP_3
APPELLATO OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione di cui all'artt. 22 e ss.,
L689/1981.
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione la società , in persona del legale rapp.te p.t. e il Parte_1
, in persona del Sindaco p.t., proponevano appello avverso Controparte_1
la sentenza Giudice di Pace di n.4883/2020, resa nel giudizio n.r.g. 4383/2020, CP_1
pubblicata il 30 novembre 2020, non notificata, con la quale il giudice di prime cure accoglieva l'opposizione proposta dal sig. alle ingiunzioni Controparte_2
n.79889-64975-109628 del 2019 e al preavviso di fermo amministrativo n.123678-20.
Gli odierni appellanti lamentavano la erroneità e la illegittimità della pronuncia impugnata e, in particolare, la “violazione degli artt.112-116 c.p.c. - Art.2697- art.1335
c.c. -C.C. Art.24 Costituzione. - R.D. 639/1910”; quindi, chiedevano l'annullamento e la integrale riforma della sentenza di primo grado.
Parte appellata non si costituiva in giudizio.
Instaurato così il contraddittorio, il processo proseguiva e, all'udienza del 30 aprile
2025, svoltasi secondo le modalità alternative di cui all'art. 127 -ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) il Giudice assegnava la causa a sentenza con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'appello è fondato e va, pertanto, accolto. Come precisato dalla Suprema Corte, infatti, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio deve essere data, appunto, mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della “raccomandata informativa” (Cfr. SS.UU.
n. 10012.2021): nel processo di primo grado l'ente accertatore ha prodotto gli avvisi di ricevimento relativi alle ingiunzioni n.79889/19- n.64975-19 n.109628/19, in uno ai verbali notificati dalla Polizia Municipale del e tale Controparte_1
documentazione è stata successivamente acquisita nel presente giudizio di impugnazione.
Pertanto, il Tribunale accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
4883/20 del Giudice di Pace di , rigetta l'opposizione. CP_1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – I Sezione-, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
così provvede:
accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 4883/20 del Giudice
di Pace di , rigetta l'opposizione; CP_1
condanna al pagamento delle spese che liquida in Controparte_2
complessivi € 425,00, di cui € 125,00 per spese ed € 300,00 per compensi, oltre IVA,
CPA e rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% come per
legge.
Così deciso in Salerno il 4 settembre 2025 IL TRIBUNALE
Dott. Corrado d'Ambrosio
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/2003.