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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 11/07/2025, n. 1494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1494 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4926/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Aratari ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 4926/2023, promossa da:
, c.f. , difeso dall'avv. BALISTRERI Parte_1 P.IVA_1 CLAUDIO con domicilio in Indirizzo Telematico - Appellante contro
, c.f. , nato a [...] il [...] CP_1 C.F._1 difeso dall'avv. MELARI FRANCESCO con domicilio in VIA GORIZIA N. 28 00196 CIAMPINO - Appellato
OGGETTO: Appello contro la sentenza n. 1954/2023 del GdP di Velletri
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue.
Parte appellante: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, siccome del tutto inammissibile, improcedibile, infondata in fatto ed in diritto, non provata o come meglio, premessa ogni e più opportuna declaratoria del caso e di legge, salvo ed impregiudicato ogni altro diritto e miglior pronuncia:
1. IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1954/2023 (cfr doc. 1), resa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Velletri, in persona del Giudice dott. De Felice – N.R.G. 537/2021, pubblicata l' 8.08.2023, non notificata, accogliere tutte le seguenti domande avanzate in prime cure che qui si riportano: "1) NEL MERITO, IN VIA PRELIMINARE: denegare, ove richiesta da parte avversa, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
2) NEL MERITO, SEMPRE IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarata la carenza di legittimazione passiva dell'opponente sulle richieste avanzate in sede monitoria dal sig. e per l'effetto CP_1 annullare, e/o revocare e/o dichiarare nullo e/o privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto, per i motivi esposti e dichiarare che l'opponente , sito in IN Parte_1 (RM), in persona del suo amministratore p.t., nulla deve al sig. per difetto della CP_1 legittimazione passiva del , sito in IN (RM), per le Parte_1 ragioni indicate in narrativa;
3) NEL MERITO: annullare, e/o revocare e/o dichiarare nullo e/o privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto, per i motivi esposti e dichiarare che l'opponente CP_2
di 7
[...] , sito in IN (RM), in persona del suo amministratore p.t., nulla deve al Parte_1 sig. per quanto già eccepito nelle premesse in fatto ed in diritto in precedenza riportate CP_1 nei propri scritti difensivi;
4) NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento solo parziale della spiegata opposizione, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, ridurre l'importo dovuto dal , sito in IN (RM), Parte_1 in persona del suo amministratore, in favore del sig. nella misura che sarà accertata in CP_1 corso di causa ovvero ritenuta equa e di giustizia, anche ex art 1226 c.c., in conformità a quanto effettivamente dovuto in relazione ai motivi di opposizione sopra richiamati. Con vittoria, in ogni caso, di spese e competenze professionali del presente giudizio, oltre al rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge”.
2. IN VIA SUBORDINATA, in riforma della sentenza impugnata, nella denegata ipotesi in cui non venga accolta la domanda oggi opposta, non condannare il
[...]
, sito in IN, in persona dell'amministratore p.t., ex art. 96 Parte_1 c.p.c. e compensare le spese di lite del doppio grado di giudizio e/o del presente giudizio. Con vittoria, in ogni caso, di spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio, oltre I.V.A., C.P.A. e spese forfettarie come per legge.
3. IN VIA ISTRUTTORIA, la scrivente difesa chiede l'ammissione delle difese del giudizio di primo grado, da considerarsi qui integralmente trascritte. Si producono i documenti menzionati in narrativa, così come meglio indicati nell'apposito separato indice. Con riserva di ogni ulteriore deduzione, produzione e migliore richiesta istruttoria nei termini di legge.
Parte appellata: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza, deduzione ed eccezione che tutte si impugnano, per tutte le ragioni sopra esposte: Nel merito: • Dichiarare la inammissibilità dei motivi di appello n. 1 e 4. • Rigettare l'appello proposto e tutti i relativi motivi in quanto infondati ed ogni avversa domanda e richiesta. • Per l'effetto, confermare integralmente la Sentenza appellata. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari, comprese spese generali, del grado di appello, da distrarsi in favore dell'antistatario procuratore.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 - Parte appellante ha premesso che, in data 28.10.2020, gli era stato notificato il decreto ingiuntivo opposto, su istanza del sig. con il quale gli era stato intimato il pagamento CP_1 della somma complessiva di € 1.055,64, oltre ad € 21,50 per spese, € 200,00 per competenze professionali, con IVA e CPA, ed interessi al tasso legale, a titolo di compensi maturati per l'attività di amministratore svolta nel 2015 e fino ad aprile 2016, come da fatture nn. 12 e 13 del 23.04.2016, rispettivamente, di euro 661,94 e di euro 220,65.
Il condominio ha lamentato che, benché, nel corso del giudizio di opposizione, fosse stato dimostrato che il sig. non era mai stato nominato amministratore del condominio né i CP_1 compensi richiesti erano stati mai deliberati dall'assemblea condominiale né, infine, che il CP_1 avesse mai convocato l'assemblea per far approvare rendiconti delle gestioni ordinarie e straordinarie, l'opposizione era stata rigettata.
1.A - La parte appellante ha dunque impugnato la sentenza del Giudice di Pace nelle seguenti parti:
“a) ha riconosciuto l'esistenza della legittimazione passiva del affermando in fatto che “la Parte_1 legittimazione passiva del si desume dal contesto del corredo documentale depositato dalle Parte_1 parti ed, in particolare, dalla copia della delibera del 21/07/16 mediante la quale i condomini hanno deliberato di agire in giudizio nei confronti dell'ex amministratore”, cfr si veda il quintultimo periodo di pag. 1 della sentenza appellata (cfr doc. 1), sull'errato convincimento che “tale rilievo attesta la piena conoscenza della funzione esercitata dal da parte dei condomini”, cfr si veda il CP_1 quartultimo periodo di pag. 1 della sentenza appellata (cfr doc. 1), e ritenendo in diritto che “…. le pagina 2 di 7 disposizioni in materia di condominio negli edifici sono suscettibili di applicazione in tutti i casi in cui più unità immobiliari abbiano parti comuni da sottoporre all'uso ed alla gestione comune”, cfr si veda il terzultimo periodo di pag. 1 della sentenza appellata (cfr doc. 1), in violazione degli artt. 116 e 132 c.p.c., per le motivazioni di seguito meglio descritte;
b) ha riconosciuto che il sia stato regolarmente nominato amministratore del CP_1 [...]
affermando in fatto che “l'opponente risulta aver esercitato le proprie Parte_1 funzioni in virtù di specifico mandato allegato in sede monitoria, a fronte del quale ha posto in essere l'attività gestoria in atti richiamata” , cfr si veda il penultimo periodo di pag. 1 della sentenza appellata (cfr doc. 1), sul presupposto che “nel caso in esame, infine, il condominio opponente risulta costituito dagli stessi soggetti mandanti” , cfr si veda l'ultimo periodo di pag. 1 della sentenza appellata (cfr doc. 1), fatto quest'ultimo contestato e non provato dal e ritenendo in diritto che CP_1
“…. il mandato sia stato correttamente conferito all'opposto al quale, quindi, vanno riconosciuti i compensi nella misura indicata in quanto conforme alla normativa in vigore al tempo dell'esecuzione del mandato”, cfr si veda il primo periodo di pag. 2 della sentenza appellata (cfr doc. 1), in violazione degli artt. 1129, 1423 e 2389 del c.c., per le motivazioni di seguito meglio descritte;
c) ha ritenuto, invertendo l'onere della prova, che il Parte_1 non abbia dato prova delle proprie eccezioni, affermando in fatto che “l'opponente, per altro, non ha fornito la necessaria prova delle proprie affermazioni al cospetto della documentazione e neppure ha prodotto elementi di contrasto rispetto alla documentazione prodotta dall'opposto e solo genericamente contestata”, cfr si veda il secondo periodo di pag. 2 della sentenza appellata (doc. 1), senza tenere in considerazione che lo stesso precisava che il citato all'epoca della CP_1 Parte_1 sottoscrizione dell'incarico posto a fondamento del presunto credito del neanche era costituito CP_1 al momento della sottoscrizione, nonché che il non ha contestato la circostanza che il CP_1 Condominio non abbia mai deliberato la sua nomina quale amministratore né tanto meno ne abbia mai determinato il compenso, come meglio si esplicherà nel proseguo dell'atto, in violazione dell' art. 2697 c.c., per le motivazioni di seguito meglio descritte;
d) nonché nella parte in cui il Giudice di Pace di Velletri ha rigettato “… l'opposizione e conferma il D.I. n° 657 emesso dal GdP di Velletri in data 6/03/20 (pubblicato in data 26.08.2020) che dichiara esecutivo. Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposto Parte_1 che liquida in complessivi €.610,00= di cui €.10,00= per esborsi ed il residuo per compensi del difensore, oltre cpa ed iva come per legge dovute”, cfr si veda il penultimo e terzultimo periodo di pag. 2 della sentenza appellata (cfr doc. 1)”.
1.B - L'appello si fonda sui seguenti motivi:
1) “violazione e falsa applicazione degli artt. 116 e 132 c.p.c. – carenza e contraddittorietà della sentenza impugnata”: il Giudice di Pace avrebbe omesso di valutare ogni fatto decisivo ai fini della pronuncia, come invece emergente dalla documentazione prodotta, dalle prove raccolte e dai fatti emersi nel corso del giudizio;
2) “violazione e falsa applicazione sulla carenza di legittimazione passiva in capo al condominio”: la decisione impugnata non avrebbe tenuto conto della circostanza che lo stesso aveva CP_1 espressamente riconosciuto che il Condominio non aveva mai deliberato la nomina del quale CP_1 suo amministratore né aveva determinato un compenso per tale attività, in quanto il condominio, al momento della sottoscrizione del mandato posto a fondamento del presunto e contestato credito del neanche era costituito;
CP_1
3) “violazione e falsa applicazione degli artt. 1129, 1423 e 2389 del c.c.”: in quanto il Giudice di Pace non considerava che la nomina dell'amministratore deve avvenire attraverso una delibera condominiale, la quale tra l'altro deve contenere l'indicazione del compenso allo stesso spettante, pena pagina 3 di 7 la nullità insanabile, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 1129, comma 14, c.c. (cfr sentenza n. 7192/2018 del Tribunale di Roma);
4) “violazione e falsa applicazione in riferimento al n.3, comma i, dell'art. 360 c.p.c. e degli artt. 1713 e seguenti del c.c.”: il Giudice di Pace di Velletri non considerava che il non aveva comunque CP_1 provato di aver esperito il suo mandato né aveva presentato il rendiconto del proprio operato e che, in mancanza di un rendiconto approvato, il suo credito dell'amministratore non poteva ritenersi né liquido né esigibile;
5) “violazione e falsa applicazione sull'errata statuizione delle spese legali”: in conseguenza dell'accoglimento dell'appello.
2- Si è costituito l'opposto, il quale ha premesso che, con atto di incarico del 01.10.04, tutti i comproprietari dello stabile di IN (all'epoca non ancora costituito in Parte_1
, avevano conferito mandato al Rag. per la gestione ed amministrazione Parte_1 CP_1 dei relativi impianti e spazi comuni, per il compenso annuo di Euro 480,00, oltre Iva ed oneri accessori, da rivalutare annualmente in base all'indice Istat (doc. n. 1 fascicolo monitorio), motivo per cui, a decorrere dal 01.10.04, il ricorrente si era occupato della gestione ed amministrazione dello stabile indicato in base agli ordini impartiti ed alle disposizioni dei comproprietari, provvedendo alla formale costituzione del , con attribuzione del codice fiscale, proseguendone l'amministrazione alle Parte_1 medesime condizioni in precedenza concordate e percependo ogni anno il relativo compenso, senza alcuna contestazione da parte dei comproprietari, che anzi continuavano a corrispondere il compenso pattuito, anche dopo che erano divenuti condomini.
Tale gestione proseguiva negli anni senza alcun problema né contestazione, tanto che i mandanti provvedevano alla corresponsione delle spese in base ai rendiconti trasmessi dall'amministratore, fino al 23.04.2016, quando l'opposto aveva inviato ai condomini la convocazione assembleare per il giorno 03.05.16, ponendo all'ordine del giorno l'approvazione del Rendiconto condominiale 2015/2016 con relativo stato di riparto, allegato alla medesima convocazione (doc. n. 8 fascicolo di primo grado), assemblea che, tuttavia, era andata deserta (doc. n. 9 fascicolo di primo grado); con la medesima convocazione il aveva avvisato inoltre i condomini dell'omesso CP_1 pagamento dei suoi compensi, invitandoli a provvedere.
Solo in data 29.04.16, l'opposto aveva ricevuto una comunicazione da parte del Sig. CP_3
, il quale lo aveva informato che, con delibera assembleare del 21.04.16, era stato nominato
[...] quale nuovo amministratore dello stabile, chiedendo per l'effetto la consegna della documentazione in suo possesso (doc. n. 2 fascicolo monitorio), motivo per cui, con lettera raccomandata a/r del 25.05.16, a firma del proprio procuratore, il ricorrente aveva trasmesso ai mandanti il rendiconto finale di gestione, richiedendo inoltre contestualmente il pagamento di quanto dovuto per compensi non corrisposti ed anticipazioni eseguite nel corso delle precedenti gestioni (doc. n. 3 fascicolo monitorio).
Successivamente il Rag. preso contatto con il nuovo incaricato, aveva consegnato la CP_1 documentazione in suo possesso, trasmettendo inoltre le fatture relative ai compensi non percepiti (doc. n. 4 fascicolo monitorio); nel frattempo il aveva proposto al Parte_1 Tribunale Civile di Velletri e nei confronti del medesimo domanda ex art. 700 c.p.c., CP_1 proc. n. 6579/16 R.G., finalizzata alla consegna della documentazione condominiale, che si era conclusa, in prima fase, con il parziale accoglimento del ricorso, poi integralmente rigettato dal Tribunale in sede di reclamo.
Ciò esposto, ha così replicato sui motivi di appello:
- Sul motivo n. 1 ha rilevato che l'appellante si era limitato a passare in rassegna una serie di massime giurisprudenziali sull'obbligo del Giudice di individuare il contenuto e la portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, senza però rilevare come i suddetti principi sarebbero stati disapplicati pagina 4 di 7 nel provvedimento gravato, senza, dunque, “specificare quale sia l'iter logico seguito dal Giudice del primo grado, quale sia il fatto “decisivo” non considerato, perché debba considerarsi errato il suo ragionamento, l'incidenza di tale errore sulla decisione”, in violazione dell'art. 342 comma 1 nn. 2 e 3 c.p.c..
- Sul motivo n. 2 ha rilevato che l'appellante non teneva conto del fatto che, prima della costituzione formale del , i comproprietari dell'edificio, i Sigg.ri , e Parte_1 Pt_2 CP_4 Tes_1 Tes_2
con atto di mandato del 01.10.04, avevano incaricato il Rag. della gestione ed
[...] CP_1 amministrazione dei relativi impianti e spazi comuni, per il compenso annuo di Euro 480,00, oltre Iva ed oneri accessori, da rivalutare annualmente in base all'indice Istat, e che, sulla base di tale mandato l'odierno appellato aveva gestito le parti comuni del fabbricato, anche dopo la formale costituzione del
, alle stesse condizioni del mandato originario, posto che i condomini del Parte_1 Parte_1 opponente erano gli stessi originari comproprietari (fratelli che avevano conferito il Tes_2 mandato, tant'è che il aveva continuato a gestire ed amministrare le parti comuni, a richiedere i CP_1 contributi in base ai Rendiconti elaborati e trasmessi ai comproprietari (divenuti condomini), a percepire il medesimo compenso stabilito ab origine (ad eccezione di quelli del 2015 e 2016 poi richiesti in via monitoria).
- Sul motivo n. 3 ha sostenuto che il mandato originario non era mai stato revocato nel corso degli anni (se non da ultimo nel 2016, con la nomina di un nuovo amministratore) e i avevano sempre Tes_2 versato i contributi sulla base dei Rendiconti ricevuti dal CP_1
- Sul motivo n. 4 ha eccepito l'inammissibilità ex art. 345 comma 2 c.p.c., in quanto con tale contestazione l'appellante introduce in grado di appello una eccezione, non rilevabile d'ufficio, mai formalizzata in primo grado. In particolare, con l'atto di citazione in opposizione a Decreto Ingiuntivo, l'odierno appellante ha contestato la assenza di delibera di nomina di quale amministratore CP_1 dello stabile e di determinazione del compenso (punto V, pagina 11 dell'atto di citazione), e la inidoneità delle fatture a fornire prova del credito (punto III, pagina 7 dell'atto di citazione); in nessuna parte della opposizione il ha mai contestato la assenza dei requisiti di liquidità ed Parte_1 esigibilità del credito per mancata approvazione del Rendiconti, eccezione del tutto nuova, proposta per la prima volta in secondo grado e come tale inammissibile. Ha comunque evidenziato l'infondatezza della difesa, in quanto il compenso era stato predeterminato. Ha aggiunto che tramite i giustificativi di spesa del 2015 e 2016, libri cassa, Rendiconti ecc. (doc. n. 6, 7 ed 8 fascicolo di primo grado), il ricorrente aveva dato prova di aver gestito ed amministrato lo stabile, di avere redatto i Rendiconti di fine gestione degli anni per i quali aveva richiesto il compenso (2015 e 2016 fino alla revoca allegati alla convocazione assembleare doc. n. 8 fascicolo primo grado), di aver convocato l'assemblea per la loro approvazione (doc. n. 8 fascicolo primo grado), sebbene poi i condomini avessero disertato l'assemblea.
*****
Riepilogando, è pacifico tra le parti e, comunque, risulta documentato (vedi fascicolo monitorio in atti) che, in data 01.10.04, i signori , e comproprietari Pt_2 CP_4 Tes_1 Testimone_2 dello stabile di IN , hanno conferito mandato al Rag. Parte_1 CP_1 per la gestione ed amministrazione dei relativi impianti e spazi comuni, dietro il compenso annuo di Euro 480,00, oltre Iva ed oneri accessori, da rivalutare annualmente in base all'indice Istat e che, a decorrere dal 01.10.04, il sig ha svolto l'incarico così conferito, almeno fino alla nomina da CP_1 parte dell'assemblea dei condomini di un nuovo amministratore, avvenuta con delibera condominiale del 21.04.2016.
Tale ultimo aspetto, in particolare, non risulta contestato con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall'odierno appellante, laddove il condominio ha lamentato solo la mancanza di una formale delibera di nomina del ad amministratore del condominio. CP_1 pagina 5 di 7 L'opposto chiede il pagamento dei compensi maturati per l'anno 2015 e fino alla revoca, avvenuta ad aprile 2016, sulla base dell'incarico conferito con il mandato del 1° ottobre 2004.
Il condominio ingiunto, come rilevato, resiste sostenendo che il ricorrente non è stato formalmente nominato amministratore del condominio né i relativi compensi deliberati dall'assemblea condominiale.
Ad avviso del Giudice di prime cure, la mancanza di investitura formale non sarebbe ostativa, in quanto il era perfettamente consapevole dell'incarico rivestito dal avendolo Parte_1 CP_1 sollevato dal medesimo, nominando un nuovo amministratore, e, comunque, perché le disposizioni in materia di condominio risultano applicabili ogni volta che più unità immobiliari “abbiano parti comuni da sottoporre all'uso ed alla gestione comune”.
Nell'impugnare la sentenza di primo grado, il sostiene che la nomina Parte_1 dell'amministratore deve avvenire attraverso una delibera condominiale, che deve altresì contenere l'indicazione del compenso allo stesso spettante, pena la nullità insanabile, mentre all'epoca della sottoscrizione del mandato il condominio ancora non era costituito.
*****
Orbene, la situazione di condominio, regolata dagli artt. 1117 e seguenti del Codice civile, si attua sin dal momento in cui si opera il frazionamento della proprietà di un edificio, a seguito del trasferimento della prima unità immobiliare suscettibile di separata utilizzazione dall'originario unico proprietario ad altro soggetto (Cass. n. 1615/2024).
Nella specie, è incontestato che, al momento del conferimento dell'incarico al in data CP_1 01.10.2004, i signori erano comproprietari pro indiviso dell'intero edificio. La nomina del Tes_2 è dunque avvenuta all'unanimità da parte dei comunisti ai sensi dell'art. 1106 Codice civile, CP_1 che, rubricato “Regolamento della comunione e nomina di amministratore”, prevede al secondo comma che i comunisti possano delegare “l'amministrazione anche ad un estraneo, determinandosi i poteri e gli obblighi dell'amministratore”.
Nella specie, tale amministrazione ha riguardato espressamente la gestione ed amministrazione dei soli impianti e spazi comuni, sebbene, all'epoca, tutto l'edificio risultasse ancora in comunione pro indiviso. Ciò, evidentemente, in vista del programmato scioglimento della comunione con assegnazione delle singole unità immobiliari in proprietà esclusiva ai singoli comunisti e conseguente costituzione del condominio. Tant'è che, come sopra rilevato, è incontestato che il si sia occupato CP_1 dell'amministrazione delle parti comuni dell'edificio anche dopo la costituzione del condominio e fino alla revoca, avvenuta con la delibera dell'assemblea condominiale di aprile 2016.
Ed invero, la sopravvenuta costituzione del , a seguito dello scioglimento della Parte_1 comunione, con assegnazione delle singole unità immobiliari in proprietà esclusiva ai singoli comunisti, non risulta ostativa alla perdurante vigenza dell'accordo siglato all'unanimità dagli allora comunisti oggi condomini, tanto più che, nella specie, il mandato aveva ad oggetto, come già rilevato, le sole parti che, all'esito dello scioglimento della comunione, sarebbero rimaste in comune, con l'intento di affidarne la gestione al signor anche per il periodo successivo alla costituzione del CP_1 condominio. È noto, del resto, che il altro non sia che una forma di comunione. Parte_1
Ne consegue che l'atto di conferimento di incarico datato 01.10.2004, con il quale al è CP_1 stato affidato il compito da parte di tutti i comproprietari dell'edificio di curare “l'amministrazione e la gestione delle parti ed impianti comuni dell'edificio”, rappresenta l'investitura formale del medesimo ad amministratore ed è stato validamente ed efficacemente speso in tale sede quale titolo per rivendicare i compensi ivi pattuiti.
È incontestato, infatti, che, dopo il 1° ottobre 2004, gli originari comunisti dell'edificio abbiano pagina 6 di 7 sciolto la comunione, e si sia costituito per ciò solo il , che, dunque, oggi è legittimato Parte_1 passivo per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio ai sensi dell'art. 1131 comma 2 cc.
Giova rilevare, sul punto, che il è un ente di gestione privo di personalità giuridica Parte_1 distinta da quella dei singoli condomini, i quali sono rappresentati dall'amministratore e non costituiscono un'entità diversa da quest'ultimo (Cass. n. 177 del 11/01/2012).
Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, l'appello va respinto, con condanna dell'appellante a rifondere delle spese di lite l'appellato, come liquidate in dispositivo ai medi dello scaglione corrispondente al valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'appello
- Dichiara di aver respinto integralmente l'appello ai fini dell'art. 13 comma quater Dpr 115/2002
- Condanna il condominio appellante a rifondere delle spese di lite l'appellato liquidandole in euro 662,00 oltre spese forf iva e cpa da distrarsi in favore del procuratore del CP_1 dichiaratosi antistatario.
Velletri, 11/07/2025
Il Giudice
dott. Francesca Aratari
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Aratari ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 4926/2023, promossa da:
, c.f. , difeso dall'avv. BALISTRERI Parte_1 P.IVA_1 CLAUDIO con domicilio in Indirizzo Telematico - Appellante contro
, c.f. , nato a [...] il [...] CP_1 C.F._1 difeso dall'avv. MELARI FRANCESCO con domicilio in VIA GORIZIA N. 28 00196 CIAMPINO - Appellato
OGGETTO: Appello contro la sentenza n. 1954/2023 del GdP di Velletri
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue.
Parte appellante: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, siccome del tutto inammissibile, improcedibile, infondata in fatto ed in diritto, non provata o come meglio, premessa ogni e più opportuna declaratoria del caso e di legge, salvo ed impregiudicato ogni altro diritto e miglior pronuncia:
1. IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1954/2023 (cfr doc. 1), resa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Velletri, in persona del Giudice dott. De Felice – N.R.G. 537/2021, pubblicata l' 8.08.2023, non notificata, accogliere tutte le seguenti domande avanzate in prime cure che qui si riportano: "1) NEL MERITO, IN VIA PRELIMINARE: denegare, ove richiesta da parte avversa, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
2) NEL MERITO, SEMPRE IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarata la carenza di legittimazione passiva dell'opponente sulle richieste avanzate in sede monitoria dal sig. e per l'effetto CP_1 annullare, e/o revocare e/o dichiarare nullo e/o privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto, per i motivi esposti e dichiarare che l'opponente , sito in IN Parte_1 (RM), in persona del suo amministratore p.t., nulla deve al sig. per difetto della CP_1 legittimazione passiva del , sito in IN (RM), per le Parte_1 ragioni indicate in narrativa;
3) NEL MERITO: annullare, e/o revocare e/o dichiarare nullo e/o privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto, per i motivi esposti e dichiarare che l'opponente CP_2
di 7
[...] , sito in IN (RM), in persona del suo amministratore p.t., nulla deve al Parte_1 sig. per quanto già eccepito nelle premesse in fatto ed in diritto in precedenza riportate CP_1 nei propri scritti difensivi;
4) NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento solo parziale della spiegata opposizione, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, ridurre l'importo dovuto dal , sito in IN (RM), Parte_1 in persona del suo amministratore, in favore del sig. nella misura che sarà accertata in CP_1 corso di causa ovvero ritenuta equa e di giustizia, anche ex art 1226 c.c., in conformità a quanto effettivamente dovuto in relazione ai motivi di opposizione sopra richiamati. Con vittoria, in ogni caso, di spese e competenze professionali del presente giudizio, oltre al rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge”.
2. IN VIA SUBORDINATA, in riforma della sentenza impugnata, nella denegata ipotesi in cui non venga accolta la domanda oggi opposta, non condannare il
[...]
, sito in IN, in persona dell'amministratore p.t., ex art. 96 Parte_1 c.p.c. e compensare le spese di lite del doppio grado di giudizio e/o del presente giudizio. Con vittoria, in ogni caso, di spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio, oltre I.V.A., C.P.A. e spese forfettarie come per legge.
3. IN VIA ISTRUTTORIA, la scrivente difesa chiede l'ammissione delle difese del giudizio di primo grado, da considerarsi qui integralmente trascritte. Si producono i documenti menzionati in narrativa, così come meglio indicati nell'apposito separato indice. Con riserva di ogni ulteriore deduzione, produzione e migliore richiesta istruttoria nei termini di legge.
Parte appellata: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza, deduzione ed eccezione che tutte si impugnano, per tutte le ragioni sopra esposte: Nel merito: • Dichiarare la inammissibilità dei motivi di appello n. 1 e 4. • Rigettare l'appello proposto e tutti i relativi motivi in quanto infondati ed ogni avversa domanda e richiesta. • Per l'effetto, confermare integralmente la Sentenza appellata. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari, comprese spese generali, del grado di appello, da distrarsi in favore dell'antistatario procuratore.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 - Parte appellante ha premesso che, in data 28.10.2020, gli era stato notificato il decreto ingiuntivo opposto, su istanza del sig. con il quale gli era stato intimato il pagamento CP_1 della somma complessiva di € 1.055,64, oltre ad € 21,50 per spese, € 200,00 per competenze professionali, con IVA e CPA, ed interessi al tasso legale, a titolo di compensi maturati per l'attività di amministratore svolta nel 2015 e fino ad aprile 2016, come da fatture nn. 12 e 13 del 23.04.2016, rispettivamente, di euro 661,94 e di euro 220,65.
Il condominio ha lamentato che, benché, nel corso del giudizio di opposizione, fosse stato dimostrato che il sig. non era mai stato nominato amministratore del condominio né i CP_1 compensi richiesti erano stati mai deliberati dall'assemblea condominiale né, infine, che il CP_1 avesse mai convocato l'assemblea per far approvare rendiconti delle gestioni ordinarie e straordinarie, l'opposizione era stata rigettata.
1.A - La parte appellante ha dunque impugnato la sentenza del Giudice di Pace nelle seguenti parti:
“a) ha riconosciuto l'esistenza della legittimazione passiva del affermando in fatto che “la Parte_1 legittimazione passiva del si desume dal contesto del corredo documentale depositato dalle Parte_1 parti ed, in particolare, dalla copia della delibera del 21/07/16 mediante la quale i condomini hanno deliberato di agire in giudizio nei confronti dell'ex amministratore”, cfr si veda il quintultimo periodo di pag. 1 della sentenza appellata (cfr doc. 1), sull'errato convincimento che “tale rilievo attesta la piena conoscenza della funzione esercitata dal da parte dei condomini”, cfr si veda il CP_1 quartultimo periodo di pag. 1 della sentenza appellata (cfr doc. 1), e ritenendo in diritto che “…. le pagina 2 di 7 disposizioni in materia di condominio negli edifici sono suscettibili di applicazione in tutti i casi in cui più unità immobiliari abbiano parti comuni da sottoporre all'uso ed alla gestione comune”, cfr si veda il terzultimo periodo di pag. 1 della sentenza appellata (cfr doc. 1), in violazione degli artt. 116 e 132 c.p.c., per le motivazioni di seguito meglio descritte;
b) ha riconosciuto che il sia stato regolarmente nominato amministratore del CP_1 [...]
affermando in fatto che “l'opponente risulta aver esercitato le proprie Parte_1 funzioni in virtù di specifico mandato allegato in sede monitoria, a fronte del quale ha posto in essere l'attività gestoria in atti richiamata” , cfr si veda il penultimo periodo di pag. 1 della sentenza appellata (cfr doc. 1), sul presupposto che “nel caso in esame, infine, il condominio opponente risulta costituito dagli stessi soggetti mandanti” , cfr si veda l'ultimo periodo di pag. 1 della sentenza appellata (cfr doc. 1), fatto quest'ultimo contestato e non provato dal e ritenendo in diritto che CP_1
“…. il mandato sia stato correttamente conferito all'opposto al quale, quindi, vanno riconosciuti i compensi nella misura indicata in quanto conforme alla normativa in vigore al tempo dell'esecuzione del mandato”, cfr si veda il primo periodo di pag. 2 della sentenza appellata (cfr doc. 1), in violazione degli artt. 1129, 1423 e 2389 del c.c., per le motivazioni di seguito meglio descritte;
c) ha ritenuto, invertendo l'onere della prova, che il Parte_1 non abbia dato prova delle proprie eccezioni, affermando in fatto che “l'opponente, per altro, non ha fornito la necessaria prova delle proprie affermazioni al cospetto della documentazione e neppure ha prodotto elementi di contrasto rispetto alla documentazione prodotta dall'opposto e solo genericamente contestata”, cfr si veda il secondo periodo di pag. 2 della sentenza appellata (doc. 1), senza tenere in considerazione che lo stesso precisava che il citato all'epoca della CP_1 Parte_1 sottoscrizione dell'incarico posto a fondamento del presunto credito del neanche era costituito CP_1 al momento della sottoscrizione, nonché che il non ha contestato la circostanza che il CP_1 Condominio non abbia mai deliberato la sua nomina quale amministratore né tanto meno ne abbia mai determinato il compenso, come meglio si esplicherà nel proseguo dell'atto, in violazione dell' art. 2697 c.c., per le motivazioni di seguito meglio descritte;
d) nonché nella parte in cui il Giudice di Pace di Velletri ha rigettato “… l'opposizione e conferma il D.I. n° 657 emesso dal GdP di Velletri in data 6/03/20 (pubblicato in data 26.08.2020) che dichiara esecutivo. Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposto Parte_1 che liquida in complessivi €.610,00= di cui €.10,00= per esborsi ed il residuo per compensi del difensore, oltre cpa ed iva come per legge dovute”, cfr si veda il penultimo e terzultimo periodo di pag. 2 della sentenza appellata (cfr doc. 1)”.
1.B - L'appello si fonda sui seguenti motivi:
1) “violazione e falsa applicazione degli artt. 116 e 132 c.p.c. – carenza e contraddittorietà della sentenza impugnata”: il Giudice di Pace avrebbe omesso di valutare ogni fatto decisivo ai fini della pronuncia, come invece emergente dalla documentazione prodotta, dalle prove raccolte e dai fatti emersi nel corso del giudizio;
2) “violazione e falsa applicazione sulla carenza di legittimazione passiva in capo al condominio”: la decisione impugnata non avrebbe tenuto conto della circostanza che lo stesso aveva CP_1 espressamente riconosciuto che il Condominio non aveva mai deliberato la nomina del quale CP_1 suo amministratore né aveva determinato un compenso per tale attività, in quanto il condominio, al momento della sottoscrizione del mandato posto a fondamento del presunto e contestato credito del neanche era costituito;
CP_1
3) “violazione e falsa applicazione degli artt. 1129, 1423 e 2389 del c.c.”: in quanto il Giudice di Pace non considerava che la nomina dell'amministratore deve avvenire attraverso una delibera condominiale, la quale tra l'altro deve contenere l'indicazione del compenso allo stesso spettante, pena pagina 3 di 7 la nullità insanabile, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 1129, comma 14, c.c. (cfr sentenza n. 7192/2018 del Tribunale di Roma);
4) “violazione e falsa applicazione in riferimento al n.3, comma i, dell'art. 360 c.p.c. e degli artt. 1713 e seguenti del c.c.”: il Giudice di Pace di Velletri non considerava che il non aveva comunque CP_1 provato di aver esperito il suo mandato né aveva presentato il rendiconto del proprio operato e che, in mancanza di un rendiconto approvato, il suo credito dell'amministratore non poteva ritenersi né liquido né esigibile;
5) “violazione e falsa applicazione sull'errata statuizione delle spese legali”: in conseguenza dell'accoglimento dell'appello.
2- Si è costituito l'opposto, il quale ha premesso che, con atto di incarico del 01.10.04, tutti i comproprietari dello stabile di IN (all'epoca non ancora costituito in Parte_1
, avevano conferito mandato al Rag. per la gestione ed amministrazione Parte_1 CP_1 dei relativi impianti e spazi comuni, per il compenso annuo di Euro 480,00, oltre Iva ed oneri accessori, da rivalutare annualmente in base all'indice Istat (doc. n. 1 fascicolo monitorio), motivo per cui, a decorrere dal 01.10.04, il ricorrente si era occupato della gestione ed amministrazione dello stabile indicato in base agli ordini impartiti ed alle disposizioni dei comproprietari, provvedendo alla formale costituzione del , con attribuzione del codice fiscale, proseguendone l'amministrazione alle Parte_1 medesime condizioni in precedenza concordate e percependo ogni anno il relativo compenso, senza alcuna contestazione da parte dei comproprietari, che anzi continuavano a corrispondere il compenso pattuito, anche dopo che erano divenuti condomini.
Tale gestione proseguiva negli anni senza alcun problema né contestazione, tanto che i mandanti provvedevano alla corresponsione delle spese in base ai rendiconti trasmessi dall'amministratore, fino al 23.04.2016, quando l'opposto aveva inviato ai condomini la convocazione assembleare per il giorno 03.05.16, ponendo all'ordine del giorno l'approvazione del Rendiconto condominiale 2015/2016 con relativo stato di riparto, allegato alla medesima convocazione (doc. n. 8 fascicolo di primo grado), assemblea che, tuttavia, era andata deserta (doc. n. 9 fascicolo di primo grado); con la medesima convocazione il aveva avvisato inoltre i condomini dell'omesso CP_1 pagamento dei suoi compensi, invitandoli a provvedere.
Solo in data 29.04.16, l'opposto aveva ricevuto una comunicazione da parte del Sig. CP_3
, il quale lo aveva informato che, con delibera assembleare del 21.04.16, era stato nominato
[...] quale nuovo amministratore dello stabile, chiedendo per l'effetto la consegna della documentazione in suo possesso (doc. n. 2 fascicolo monitorio), motivo per cui, con lettera raccomandata a/r del 25.05.16, a firma del proprio procuratore, il ricorrente aveva trasmesso ai mandanti il rendiconto finale di gestione, richiedendo inoltre contestualmente il pagamento di quanto dovuto per compensi non corrisposti ed anticipazioni eseguite nel corso delle precedenti gestioni (doc. n. 3 fascicolo monitorio).
Successivamente il Rag. preso contatto con il nuovo incaricato, aveva consegnato la CP_1 documentazione in suo possesso, trasmettendo inoltre le fatture relative ai compensi non percepiti (doc. n. 4 fascicolo monitorio); nel frattempo il aveva proposto al Parte_1 Tribunale Civile di Velletri e nei confronti del medesimo domanda ex art. 700 c.p.c., CP_1 proc. n. 6579/16 R.G., finalizzata alla consegna della documentazione condominiale, che si era conclusa, in prima fase, con il parziale accoglimento del ricorso, poi integralmente rigettato dal Tribunale in sede di reclamo.
Ciò esposto, ha così replicato sui motivi di appello:
- Sul motivo n. 1 ha rilevato che l'appellante si era limitato a passare in rassegna una serie di massime giurisprudenziali sull'obbligo del Giudice di individuare il contenuto e la portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, senza però rilevare come i suddetti principi sarebbero stati disapplicati pagina 4 di 7 nel provvedimento gravato, senza, dunque, “specificare quale sia l'iter logico seguito dal Giudice del primo grado, quale sia il fatto “decisivo” non considerato, perché debba considerarsi errato il suo ragionamento, l'incidenza di tale errore sulla decisione”, in violazione dell'art. 342 comma 1 nn. 2 e 3 c.p.c..
- Sul motivo n. 2 ha rilevato che l'appellante non teneva conto del fatto che, prima della costituzione formale del , i comproprietari dell'edificio, i Sigg.ri , e Parte_1 Pt_2 CP_4 Tes_1 Tes_2
con atto di mandato del 01.10.04, avevano incaricato il Rag. della gestione ed
[...] CP_1 amministrazione dei relativi impianti e spazi comuni, per il compenso annuo di Euro 480,00, oltre Iva ed oneri accessori, da rivalutare annualmente in base all'indice Istat, e che, sulla base di tale mandato l'odierno appellato aveva gestito le parti comuni del fabbricato, anche dopo la formale costituzione del
, alle stesse condizioni del mandato originario, posto che i condomini del Parte_1 Parte_1 opponente erano gli stessi originari comproprietari (fratelli che avevano conferito il Tes_2 mandato, tant'è che il aveva continuato a gestire ed amministrare le parti comuni, a richiedere i CP_1 contributi in base ai Rendiconti elaborati e trasmessi ai comproprietari (divenuti condomini), a percepire il medesimo compenso stabilito ab origine (ad eccezione di quelli del 2015 e 2016 poi richiesti in via monitoria).
- Sul motivo n. 3 ha sostenuto che il mandato originario non era mai stato revocato nel corso degli anni (se non da ultimo nel 2016, con la nomina di un nuovo amministratore) e i avevano sempre Tes_2 versato i contributi sulla base dei Rendiconti ricevuti dal CP_1
- Sul motivo n. 4 ha eccepito l'inammissibilità ex art. 345 comma 2 c.p.c., in quanto con tale contestazione l'appellante introduce in grado di appello una eccezione, non rilevabile d'ufficio, mai formalizzata in primo grado. In particolare, con l'atto di citazione in opposizione a Decreto Ingiuntivo, l'odierno appellante ha contestato la assenza di delibera di nomina di quale amministratore CP_1 dello stabile e di determinazione del compenso (punto V, pagina 11 dell'atto di citazione), e la inidoneità delle fatture a fornire prova del credito (punto III, pagina 7 dell'atto di citazione); in nessuna parte della opposizione il ha mai contestato la assenza dei requisiti di liquidità ed Parte_1 esigibilità del credito per mancata approvazione del Rendiconti, eccezione del tutto nuova, proposta per la prima volta in secondo grado e come tale inammissibile. Ha comunque evidenziato l'infondatezza della difesa, in quanto il compenso era stato predeterminato. Ha aggiunto che tramite i giustificativi di spesa del 2015 e 2016, libri cassa, Rendiconti ecc. (doc. n. 6, 7 ed 8 fascicolo di primo grado), il ricorrente aveva dato prova di aver gestito ed amministrato lo stabile, di avere redatto i Rendiconti di fine gestione degli anni per i quali aveva richiesto il compenso (2015 e 2016 fino alla revoca allegati alla convocazione assembleare doc. n. 8 fascicolo primo grado), di aver convocato l'assemblea per la loro approvazione (doc. n. 8 fascicolo primo grado), sebbene poi i condomini avessero disertato l'assemblea.
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Riepilogando, è pacifico tra le parti e, comunque, risulta documentato (vedi fascicolo monitorio in atti) che, in data 01.10.04, i signori , e comproprietari Pt_2 CP_4 Tes_1 Testimone_2 dello stabile di IN , hanno conferito mandato al Rag. Parte_1 CP_1 per la gestione ed amministrazione dei relativi impianti e spazi comuni, dietro il compenso annuo di Euro 480,00, oltre Iva ed oneri accessori, da rivalutare annualmente in base all'indice Istat e che, a decorrere dal 01.10.04, il sig ha svolto l'incarico così conferito, almeno fino alla nomina da CP_1 parte dell'assemblea dei condomini di un nuovo amministratore, avvenuta con delibera condominiale del 21.04.2016.
Tale ultimo aspetto, in particolare, non risulta contestato con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall'odierno appellante, laddove il condominio ha lamentato solo la mancanza di una formale delibera di nomina del ad amministratore del condominio. CP_1 pagina 5 di 7 L'opposto chiede il pagamento dei compensi maturati per l'anno 2015 e fino alla revoca, avvenuta ad aprile 2016, sulla base dell'incarico conferito con il mandato del 1° ottobre 2004.
Il condominio ingiunto, come rilevato, resiste sostenendo che il ricorrente non è stato formalmente nominato amministratore del condominio né i relativi compensi deliberati dall'assemblea condominiale.
Ad avviso del Giudice di prime cure, la mancanza di investitura formale non sarebbe ostativa, in quanto il era perfettamente consapevole dell'incarico rivestito dal avendolo Parte_1 CP_1 sollevato dal medesimo, nominando un nuovo amministratore, e, comunque, perché le disposizioni in materia di condominio risultano applicabili ogni volta che più unità immobiliari “abbiano parti comuni da sottoporre all'uso ed alla gestione comune”.
Nell'impugnare la sentenza di primo grado, il sostiene che la nomina Parte_1 dell'amministratore deve avvenire attraverso una delibera condominiale, che deve altresì contenere l'indicazione del compenso allo stesso spettante, pena la nullità insanabile, mentre all'epoca della sottoscrizione del mandato il condominio ancora non era costituito.
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Orbene, la situazione di condominio, regolata dagli artt. 1117 e seguenti del Codice civile, si attua sin dal momento in cui si opera il frazionamento della proprietà di un edificio, a seguito del trasferimento della prima unità immobiliare suscettibile di separata utilizzazione dall'originario unico proprietario ad altro soggetto (Cass. n. 1615/2024).
Nella specie, è incontestato che, al momento del conferimento dell'incarico al in data CP_1 01.10.2004, i signori erano comproprietari pro indiviso dell'intero edificio. La nomina del Tes_2 è dunque avvenuta all'unanimità da parte dei comunisti ai sensi dell'art. 1106 Codice civile, CP_1 che, rubricato “Regolamento della comunione e nomina di amministratore”, prevede al secondo comma che i comunisti possano delegare “l'amministrazione anche ad un estraneo, determinandosi i poteri e gli obblighi dell'amministratore”.
Nella specie, tale amministrazione ha riguardato espressamente la gestione ed amministrazione dei soli impianti e spazi comuni, sebbene, all'epoca, tutto l'edificio risultasse ancora in comunione pro indiviso. Ciò, evidentemente, in vista del programmato scioglimento della comunione con assegnazione delle singole unità immobiliari in proprietà esclusiva ai singoli comunisti e conseguente costituzione del condominio. Tant'è che, come sopra rilevato, è incontestato che il si sia occupato CP_1 dell'amministrazione delle parti comuni dell'edificio anche dopo la costituzione del condominio e fino alla revoca, avvenuta con la delibera dell'assemblea condominiale di aprile 2016.
Ed invero, la sopravvenuta costituzione del , a seguito dello scioglimento della Parte_1 comunione, con assegnazione delle singole unità immobiliari in proprietà esclusiva ai singoli comunisti, non risulta ostativa alla perdurante vigenza dell'accordo siglato all'unanimità dagli allora comunisti oggi condomini, tanto più che, nella specie, il mandato aveva ad oggetto, come già rilevato, le sole parti che, all'esito dello scioglimento della comunione, sarebbero rimaste in comune, con l'intento di affidarne la gestione al signor anche per il periodo successivo alla costituzione del CP_1 condominio. È noto, del resto, che il altro non sia che una forma di comunione. Parte_1
Ne consegue che l'atto di conferimento di incarico datato 01.10.2004, con il quale al è CP_1 stato affidato il compito da parte di tutti i comproprietari dell'edificio di curare “l'amministrazione e la gestione delle parti ed impianti comuni dell'edificio”, rappresenta l'investitura formale del medesimo ad amministratore ed è stato validamente ed efficacemente speso in tale sede quale titolo per rivendicare i compensi ivi pattuiti.
È incontestato, infatti, che, dopo il 1° ottobre 2004, gli originari comunisti dell'edificio abbiano pagina 6 di 7 sciolto la comunione, e si sia costituito per ciò solo il , che, dunque, oggi è legittimato Parte_1 passivo per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio ai sensi dell'art. 1131 comma 2 cc.
Giova rilevare, sul punto, che il è un ente di gestione privo di personalità giuridica Parte_1 distinta da quella dei singoli condomini, i quali sono rappresentati dall'amministratore e non costituiscono un'entità diversa da quest'ultimo (Cass. n. 177 del 11/01/2012).
Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, l'appello va respinto, con condanna dell'appellante a rifondere delle spese di lite l'appellato, come liquidate in dispositivo ai medi dello scaglione corrispondente al valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'appello
- Dichiara di aver respinto integralmente l'appello ai fini dell'art. 13 comma quater Dpr 115/2002
- Condanna il condominio appellante a rifondere delle spese di lite l'appellato liquidandole in euro 662,00 oltre spese forf iva e cpa da distrarsi in favore del procuratore del CP_1 dichiaratosi antistatario.
Velletri, 11/07/2025
Il Giudice
dott. Francesca Aratari
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